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| n. 2-2011 - © copyright |
NINO PAOLANTONIO
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| Notazioni minime su procedimento e
processo
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Nel luglio dello scorso anno ho avuto il rinnovato
piacere ed onore di partecipare ad un convegno – organizzato con
cadenza annuale dal Prof. Luca Perfetti – in tema di procedimento
amministrativo, principi generali dell’ordinamento e buona fede; in
quella sede mi sono occupato del tema dei rapporti tra procedimento
e processo; ho raccolto qualche appunto, che recenti letture su
questa Rivista mi inducono a trasferire ai
lettori.
Scritti ancora assai recenti hanno insistito sulla
validità di uno schema teorico a mio avviso poco convincente: quello
della correlazione tra le esperienze del procedimento da un lato, e
del processo dall’altro.
Lo spunto per l’indagine è stato
stimolato dalla tendenza sempre più vivace ad immaginare un
idealtipo di procedimento amministrativo – più affermato che attuato
nella pratica – in cui i principi di collaborazione e di buona fede,
necessariamente connessi all’istituto positivo della partecipazione,
fanno della decisione amministrativa un qualcosa di assai simile
alla sentenza; non nel significato mayeriano della pronuncia
autoritativa (che nei confronti del soggetto determina nel caso
singolo ciò che per lui deve essere secondo diritto) – definizione
che in teoria generale, come ci ricordano Maestri della statura di
Benvenuti e Fazzalari, può anche autorizzare l’approccio ad
un’assimilazione – ma nel ben diverso senso che la decisione
dell’amministrazione, ove assunta nel rispetto delle regole che
presiedono alla tutela della buona fede, rechi con sé qualcosa di
tale “giustezza” anche nel processo; considerazione, quest’ultima,
che, se avvalorata, diminuirebbe le garanzie del cittadino sia nel
procedimento che nel processo.
Nella assise cui ho fatto cenno in
apertura ho espresso – non per la prima volta – il convincimento che
la materia del dibattito giudiziario concerne non l’adempimento di
un obbligo, ma la verità e correttezza della proposizione giuridica
fissata dall’amministrazione, senza mai dimenticare che nel processo
si ha controversia in senso proprio, e non, come nel procedimento,
un semplice dibattito sul modo di curare l’interesse primario in
gioco.
L’interesse per questo tema nasce da esigenze, in verità,
per nulla affatto (solo) teoriche, ma, viceversa, dall’aspirazione a
rafforzare il ruolo del giudice amministrativo – soprattutto in
punto di sindacato di legittimità – ed a collocare parte privata e
parte pubblica su un piede di assoluta parità (nel processo; che è
quanto invece ingenuo, prima che errato, immaginare nel rapporto
sostanziale).
Si pensi all’istruttoria. Secondo una tesi di Mario
Nigro, ormai non recente, ma ampiamente ripresa anche in studi più
vicini ai nostri giorni, l’individuazione dei fatti rilevanti
sarebbe fortemente condizionata dallo sviluppo del procedimento
conclusosi con il provvedimento impugnato. Tale rilievo nasconde una
forte limitazione per il cittadino, che consiste nel ritenere che il
controllo del giudice di legittimità sia vincolato a ripercorrere
l’iter seguito dall’amministrazione nel procedimento, o la
sua indagine sia comunque circoscritta dalle vicende del
procedimento esauritosi con l’emanazione dell’atto impugnato.
Gli
atti del dossier della procedura non sono assistiti da alcuna
presunzione di veridicità intrinseca dei fatti affermati o di
correttezza in ordine alla selezione dei fatti rilevanti per la
legittimità del provvedimento, perché quanto in essi contenuto è
oggetto di una contestazione problematica, la cui verifica è rimessa
in via esclusiva alla funzione giudiziaria; ed in tal senso è esatto
ritenere che una qualsivoglia limitazione alla capacità delle parti
di dimostrare l’esattezza di un’affermazione in fatto in relazione
all’oggetto controverso costituisce un vincolo costituzionalmente
illegittimo. Ma questi rilievi, che si riconnettono direttamente
alla natura del processo amministrativo come processo di parti,
perdono ogni consistenza se non si ammette che, nel processo stesso,
l’uguaglianza delle parti si risolve nell’eguale diritto di
dimostrare, appunto, la verità delle proprie affermazioni: che se da
un lato equivale ad escludere che gli atti dell’amministrazione
assumano, nell’istruttoria, una forza di “attestazione” privilegiata
che nessuna norma o principio dell’ordinamento riconosce, egualmente
esclude che la formulazione, da parte del magistrato, del giudizio
di valore in ordine all’ammissione ed alla selezione dei fatti
rilevanti ai fini della formazione della regola di giudizio possa
essere circoscritta esclusivamente a quei medesimi fatti. Proprio
perché l’affermazione del ricorrente può estendersi ad ogni fatto
idoneo a falsificare (in accezione popperiana) le proposizioni
dell’amministrazione, egualmente non può escludersi che
quell’affermazione non possa essere, a sua volta, falsificata dalla
prova della insufficienza di quei fatti a fondare la pretesa oggetto
della domanda.
Una diversa impostazione sconterebbe il limite di
un controllo esterno ed indiretto sull’attività conoscitiva
dell’amministrazione, vincolato alla tecnica di costruzione del caso
seguìta dall’amministrazione: ecco allora che procedimento e
processo debbono essere necessariamente separati, laddove
prerogativa del giudice amministrativo è quella di impostare esso,
autonomamente, i termini di un problema la cui soluzione non è
funzione, come per l’amministrazione, del dovere di massimizzare
l’interesse pubblico specifico in ossequio anche al principio di
buona fede, bensì di rendere giustizia in relazione ad una
fattispecie controversa.
E’ noto che la dottrina ha distinto tra
procedimento amministrativo e processo sottolineando, a fronte della
innegabile simiglianza formale delle due nozioni, la profonda
diversità della funzione che le due forme soddisfano. Non può non
ricordarsi, tuttavia, che questa tesi è stata indubbiamente
influenzata dai disagi per la mancanza – sino al 1990 – di una norma
generale sulla partecipazione degli interessati al procedimento.
Disagi che emergono dagli scritti, ben noti, di Benvenuti e Nigro
sul tema.
Questa situazione ha favorito il consolidarsi della
tesi che, nel processo amministrativo, i poteri istruttori officiosi
del giudice servano a compensare, nel processo, lo squilibrio
sostanziale riscontrabile nel procedimento. Tale notazione ha
influenzato anche il problema del controllo di legittimità,
attraverso una sorta di contaminazione della fase istruttoria con
quella procedimentale, dimenticandosi che la prima è destinata ad
acquisire tutti i fatti necessari a conoscere la verità
indipendentemente dalla situazione di naturale contrapposizione che
può caratterizzare il rapporto sostanziale.
Tale situazione si
riscontra in quelle tesi che hanno sostanzialmente equiparato
l’attività di acquisizione delle fonti di prova con la logicamente
distinta attività di qualificazione dei fatti rappresentati da tali
fonti (attività che appartengono entrambe all’istruttoria
processuale); il che ha consentito di pervenire a conclusioni non
sempre condivisibili in punto di onere della prova e di idoneità di
taluni mezzi istruttori a rappresentare compiutamente il fatto da
qualificarsi alla luce della norma giuridica applicabile alla
fattispecie controversa.
Viceversa, ritengo che l’istruttoria
processuale svolga un ruolo servente nei confronti della funzione
giurisdizionale: che ha ad oggetto precipuo, a sua volta, il
procedere per gradi verso la soluzione del problema giudiziario,
verificando la corrispondenza prima a verità, e poi a diritto, delle
affermazioni delle parti. Ora, se si concorda sul punto che
l’affermazione del ricorrente è, ad un tempo, rappresentazione di
una realtà di fatto e valutazione del dover essere giuridico di quel
fatto, deve convenirsi che l’introdurre un limite alla conoscenza
del fatto mediante istruttoria processuale negando che il giudice
possa procedere alla ricostruzione della fattispecie complessiva,
equivale a negare, nella sostanza, l’esplicazione della stessa
funzione giudiziaria.
Giova ribadire che il magistrato si pone,
nei confronti delle affermazioni delle parti, in posizione di
osservatore; il che non accade nel procedimento, ove il decidente,
l’amministrazione, é parte attiva del rapporto; e l’esistenza, ormai
acquisita, di un solido principio del contraddittorio procedimentale
non elimina il problema, tutto da evitare, della contaminazione tra
acquisizione ed apprezzamento dei fatti nel procedimento da un lato,
e nel processo dall’altro.
E’ evidente che trasferire al
processo, e segnatamente alla fase di acquisizione dei fatti
rilevanti, categorie quale quella della gestione dell’interesse
pubblico, o, peggio, della buona fede (che è un dovere sostanziale
delle parti, ben diversa essendo la nozione di buona fede nel
rapporto processuale, che ha a che fare con l’abuso della funzione,
e non con lo stato soggettivo delle parti stesse), equivale, di
nuovo, a negare il principio di uguaglianza degli attori in giudizio
ed a sminuire la funzione del giudice, sottraendo ad esso la
fondamentale funzione di rendersi interprete del concreto precetto
normativo che costituisce l’oggetto principale
dell’affermazione.
Infine, il principio di uguaglianza delle
parti impone che all’amministrazione sia consentito l’esercizio del
potere processuale di confutazione nella stessa misura in cui al
ricorrente è garantito quello di contestazione. Escluso che debba
essere l’amministrazione (o gli eventuali controinteressati) a
fornire la prova negativa dell’illegittimità del provvedimento solo
perché, con la funzione, essa amministrazione ha innovato
l’ordinamento incidendo su situazioni soggettive altrui, il diritto
a contraddire non può escludere il diritto delle parti resistenti e
controinteressate di introdurre fatti che, ancorché non acquisiti al
procedimento, possano contribuire a dimostrare la corretta
qualificazione della realtà rappresentata nel dossier e,
quindi, la corretta applicazione, da parte dell’amministrazione,
della norma giuridica; il tutto entro i limiti rigorosi del divieto
di integrazione postuma della motivazione, e quindi, di nuovo, del
divieto di utilizzo nel processo della c.d. “discrezionalità non
spesa” nel procedimento (Ledda), il che davvero pare configgere con
ogni parametro di salvaguardia del principio di buona fede.
Ecco,
seppure in sintesi eccessiva, alcuni spunti sul perché ritengo che
il processo amministrativo non può in alcun modo ritenersi
condizionato o limitato dalla storia del procedimento e, comunque,
dal modo con cui l’amministrazione ha identificato, nel rapporto
sostanziale, i fatti rilevanti nella situazione problematica.
E’
un convincimento che, ça va sans dire, presuppone una
grandissima fiducia (ed un grandissimo rispetto) per il ruolo del
giudice amministrativo, che si vorrebbe sempre più pervasivo e
scevro da ogni forma di timidità nei confronti dell’amministrazione;
è, insomma, un auspicio che non indulge alla polemica, ma al
confronto su temi di respiro davvero troppo ampio per consentire di
soffermarsi su notazioni critiche talora tradottesi – e ciò
rammarica – in espressioni incautamente ingenerose.
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(pubblicato il
4.2.2011)
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