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| n. 2-2011 - © copyright |
GIUSEPPE BARONE
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| Di alcuni aspetti dell’esercizio dei
diritti di libertà nell’ambito della scuola
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Sommario: 1) Premessa. Lo Statuto dei diritti
fondamentali. 2) La classificazione tradizionale dei diritti
fondamentali. 3) L’articolo 2 della Costituzione italiana, ovvero il
catalogo aperto dei diritti. 4) Il riconoscimento dell’inviolabilità
dei diritti fondamentali. 5) La protezione dei diritti inviolabili:
i Giudici e le sentenze. 6) L’assetto dei diritti inviolabili
all’interno dell’istituzione scolastica. Tensione e bilanciamento
tra le varie libertà e i diversi diritti. 7) L’assetto dei diritti e
delle libertà degli insegnanti. 8) Il principio di laicità. Il
diritto di libertà religiosa all’interno della scuola. L’esposizione
dei simboli religiosi. 9) Diritti e doveri a confronto: quelli della
famiglia e quelli della scuola. 10)
Conclusioni.
1) Premessa. Lo Statuto dei diritti
fondamentali.
I diritti di libertà della scuola sono da tempo
all’attenzione della dottrina. Già nel 1959 Vincenzo Zangara
scriveva che “le libertà della scuola riguardano la formazione
morale e lo sviluppo culturale della persona umana: esse sono
presupposti indefettibili di ogni ordinamento libero, poiché la
pienezza della libertà della persona umana nelle sue proiezioni e
attuazioni individuali e sociali è condizionata dalla sua
educazione. Esse riguardano non la scienza e l’arte come fine a se
stesse, ma tutta intera la concezione del mondo e della
vita”[1].
Se questa riflessione non può che essere pienamente
condivisa, proprio il suo riferimento alla pienezza delle libertà
della persona suggerisce che si possa discutere meglio delle libertà
della scuola, se prima ci si sofferma in maniera sintetica e
riepilogativa sui diritti e sulle libertà fondamentali di cui
ciascun uomo è titolare e che connotano quella pienezza e ciò
indipendentemente dai rapporti di ciascun individuo con
l’istituzione scolastica[2].
Questa messa a punto consentirà di
discutere più agevolmente delle modificazioni che vengono ai diritti
allorchè i loro titolari entrino in rapporto con la scuola e, di
conseguenza, consentirà di esaminare la libertà di cui gode la
scuola stessa, intesa come istituzione pubblica[3].
Riferendoci a
quello che convenzionalmente chiamiamo il mondo occidentale,
osserviamo che l’individuo, l’uomo (non quindi solo il cittadino)
gode di uno “statuto” di protezione nei confronti tanto del potere
pubblico che dei privati, rappresentato da una serie di diritti
fondamentali. Questi diritti, di cui ci occuperemo di qui a un
momento, non vengono “concessi” all’individuo dallo Stato, ovvero
dal legislatore con le sue leggi ma gli appartengono, in quanto
uomo, sin dalla nascita e la legge e la Costituzione stessa non
fanno altro che “riconoscerli” e, tutt’al più, ne precisano il
contenuto e i limiti.
Al centro dell’universo giuridico (e
sociale), quale delineato dalla Costituzione e ora da numerose Carte
sovranazionali, vi è la persona, la sua dignità e i suoi diritti che
delimitano i poteri di tutto l’apparato pubblico. La persona non è
solo destinataria di norme che amplificano o restringono la sua
sfera giuridica, ma soggetto dotato di autonomia intangibile pur di
fronte all’esercizio del potere legislativo.
Negli ordinamenti
moderni, quindi, il regime delle libertà e dei diritti fondamentali
non dipende da un legislatore sovrano, che attribuisca ai cittadini
i diritti. Al contrario essi costituiscono un limite per il
legislatore stesso, che non può né sopprimerli né limitarli se non
entro certi limiti fissati nella Costituzione e nel rispetto di
particolari procedure.
Ci si rende subito conto di quanto
affermiamo nel momento in cui leggiamo il testo dell’art. 2 della
Costituzione italiana, dove è detto che la “Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. La nostra Carta si
limita a riconoscere cioè a prendere atto dei diritti dell’uomo, che
vengono definiti inviolabili e si impegna a garantirli, cioè a
proteggerli da qualunque lesione e da qualunque tentativo di
limitazione quale che sia il soggetto autore della lesione o del
tentativo di limitazione.
2) La classificazione
tradizionale dei diritti fondamentali.
Prima di procedere
oltre e dare qualche informazione sui caratteri di questi diritti e
sui modi con cui vengono protetti, bisogna soffermarsi a esaminare
quali essi siano e quale sia il loro contenuto.
Diciamo
schematicamente che i diritti fondamentali si dividono
tradizionalmente in tre categorie: i diritti civili, chiamati
comunemente diritti di libertà, i diritti sociali e i diritti
politici.
Questi diritti sono espressamente indicati nella
Costituzione e esattamente i diritti civili sono elencati negli
artt. 13 e ss. della Costituzione. Essi sono i diritti di libertà
tradizionali (di manifestazione del pensiero, di associazione, di
riunione, di domicilio, di religione, ecc.)
I diritti sociali,
propri dello stato sociale, sono previsti da altri articoli, ad es.
l’art. 34 prevede il diritto allo studio, l’art. 32 tutela la
salute, l’art. 29 i diritti della famiglia, ecc..
I diritti
politici sono previsti nel Titolo IV della Costituzione e, oltre che
l’elettorato attivo e passivo, comprendono il diritto di associarsi
liberamente in partiti, il diritto di rivolgere petizioni alle
Camere, ecc..
I diritti delle tre categorie si differenziano per
quello che attiene al loro contenuto e al loro esercizio, seppure,
come vedremo, non manchino aspetti comuni.
I diritti di libertà
tradizionali tanto più si realizzano quanto meno lo Stato, cioè gli
organi dotati di autorità, interferiscono con il loro esercizio. Si
dice comunemente che questi diritti hanno un contenuto “negativo”,
intendendosi con questo termine che la pretesa del loro titolare è
che lo Stato non faccia nulla e lasci ai titolari la possibilità di
esercitare i diritti stessi nella maniera che credono più opportuna.
La condizione prima del loro esercizio è la non interferenza da
parte degli organi pubblici.
Al contrario i diritti sociali si
realizzano in forza delle attività e delle prestazioni che vengono
poste in essere prevalentemente dall’apparato pubblico.
Questo
non vuol dire che si tratti di “diritti lasciati alla mercé del
legislatore o dell’amministrazione”, nel senso che il primo potrebbe
non prevedere i mezzi economici necessari per consentire lo
svolgimento dell’attività satisfattiva o la seconda potrebbe essere
dotata di così ampio potere discrezionale da decidere di non
svolgere nessuna o ben poca attività realizzatrice del
diritto.
Il collegamento tra i diritti sociali e l’attività in
loro favore dell’apparato pubblico da un lato allude al
bilanciamento tra i mezzi economici dello Stato e i livelli di
soddisfazione dei medesimi, nel senso che i primi condizionano i
secondi; dall’altro si riferisce al dovere dell’apparato pubblico di
non scendere al di sotto di certi livelli. Esiste un preciso
obbligo, sancito dalla Costituzione, per cui la Repubblica deve
mettere a disposizione, in ogni caso, i mezzi economici necessari
perché siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni,
concernenti appunto i diritti sociali (art. 117, Cost., comma 2,
lett. m).
Così, ad esempio, se il diritto allo studio si realizza
solo se si approntano le strutture e i mezzi per dare in concreto la
possibilità di studiare, è di contro vero che l’apparato pubblico
non può omettere di impegnare le risorse economiche per assicurare a
tutti l’istruzione inferiore gratuita per almeno 8 anni. Se quindi
può dirsi che i diritti sociali hanno un contenuto pretensivo e la
loro soddisfazione dipende in buona parte dall’attività che
l’apparato pubblico svolge sulla base della provvista economica di
cui è dotato, vanno tenute presenti due cose: 1) che alcuni diritti
sociali, pur avendo un carattere pretensivo e pur ricevendo
soddisfazione dall’attività dell’apparato pubblico, non lasciano a
quest’ultimo nessun margine di apprezzamento discrezionale e, al di
fuori dell’accertamento della sua esistenza, l’organo pubblico
competente deve porre in essere l’attività pienamente realizzatrice
del diritto; 2) che in ogni caso, quali che siano i diritti sociali
di cui si tratta, essi presentano, per così dire, un nucleo
indefettibile e inviolabile, che deve essere rispettato.
In un
certo senso anche i diritti politici partecipano della natura dei
diritti sociali in quanto essi possono esercitarsi allorchè vengono
attivate le procedure per le elezioni degli organi legislativi ed
amministrativi.
Potrebbe conclusivamente affermarsi che i diritti
“inviolabili”, riconosciuti dalla Repubblica e previsti
sinteticamente dall’art. 2, siano quelli elencati nella Costituzione
e, quindi, per sapere se un diritto abbia questo rango, basterebbe
consultare gli articoli della Costituzione.
3) L’articolo
2 della Costituzione italiana, ovvero il catalogo aperto dei
diritti.
Ma in realtà non è così. Da tempo tanto la dottrina
quanto la giurisprudenza vanno affermando che l’art. 2 della
Costituzione, che, come abbiamo visto, prevede espressamente i
diritti inviolabili dell’uomo, contiene un “catalogo aperto dei
diritti”, un catalogo cioè che non si esaurisce nei diritti
espressamente previsti nella Costituzione, ma accoglie e comprende
altri diritti, che emergono nella società e vengono sentiti da
questa come “fondamentali” e “inviolabili”. Insomma l’evoluzione
sociale determinerebbe l’emergere di nuovi interessi e di nuove
esigenze, che la coscienza sociale avverte come essenziali e dotati
di dignità pari a quella di altre esigenze e interessi,
espressamente tutelati dalla Costituzione. Peraltro, se il catalogo
dei diritti, elencati nella nostra Carta, dovesse essere considerato
un catalogo chiuso, ne resterebbero fuori diritti, non espressamente
previsti dalle norme costituzionali, ma da tutti ritenuti
fondamentali. Si pensi, a titolo di esempio, al diritto alla vita,
al diritto all’onore, al diritto all’informazione di cui non parla
nessuna norma costituzionale.
Accanto ai diritti tradizionali si
sono poste quindi nuove “generazioni” di diritti, che in forza
soprattutto della giurisprudenza, cioè delle sentenze dei giudici,
sono ritenuti inviolabili, al pari dei diritti tradizionali.
A
titolo di esempio elenchiamo il diritto alla riservatezza, il
diritto all’informazione, il diritto al divorzio, il diritto
all’aborto, come corollario del diritto alla salute, il diritto a
una buona amministrazione, il diritto all’identità sessuale, il
diritto allo stato filiationis, il diritto all’identità
culturale, il diritto all’abitazione, il diritto all’ambiente, il
diritto alla buona amministrazione, il diritto alla natura e da
ultimo si parla di un diritto fondamentale all’acqua e di altri
ancora.
Questi nuovi diritti, in quanto ricompresi implicitamente
nel numero dei diritti inviolabili lasciato opportunamente
imprecisato dal Costituente, sono da considerare inviolabili e
godono delle stesse garanzie di quelli espressamente previsti dalle
norme costituzionali.
L’emergere di questi nuovi diritti è stato
oggetto non solo di consensi, ma anche di critiche. Si è osservato e
si osserva che non poche volte si qualificano come diritti
fondamentali desideri individuali, aspettative di relazioni
giudicate più piacevoli. Si è aggiunto che il moltiplicarsi dei
diritti finisce per determinare una limitazione e per ridurre gli
spazi di libertà in cui essi si esercitano. I vari diritti - si dice
- venendo a contatto, si limitano vicendevolmente ed è necessario
bilanciare continuamente i loro rapporti, per stabilire il giusto
spazio che spetta ad ognuno, con evidente alterazione del quadro
disegnato dal Costituente.
Non può dubitarsi che queste critiche
abbiano un fondo di verità, ma tuttavia può ritenersi che l’emergere
dei nuovi diritti e la loro attrazione nell’ambito della protezione
costituzionale dell’art. 2, abbia modificato molti rapporti sociali,
accordando una protezione adeguata laddove, prima, non ve n’era
nessuna o si trattava di protezione del tutto insoddisfacente.
Ad
esempio, l’avere ricondotto i rapporti di parentela tra genitori e
figli o tra nonno e nipote nell’ambito dei diritti fondamentali
della persona, ha consentito di individuare esattamente il danno che
si determina allorchè il rapporto parenterale si interrompe per un
fatto illecito altrui: non solo un danno economico, allorchè il
figlio rimane senza il padre o il nipote senza il nonno ma
(soprattutto) un danno sul piano degli affetti, dei sentimenti,
della reciproca solidarietà, dello sviluppo della vita, della
formazione della personalità. La riparazione, il risarcimento non
devono limitarsi al danno economico che la persona subisce ma devono
ricomprendere anche il diverso danno di natura non economica, spesso
definito danno esistenziale, che si riconduce direttamente alla
lesione di interessi costituzionalmente protetti.
E così pure,
per passare a situazioni più leggere, il danno che si produce
nell’individuo per una vacanza rovinata a causa del comportamento
illecito altrui, non può limitarsi a quello economico (il pagamento
del viaggio, dell’albergo, ecc.), ma deve ricomprendere il disagio
spirituale, la delusione, la sofferenza di chi vede svanire
l’aspettativa di momenti sereni e piacevoli, che equilibrano la
fatica del lavoro e degli impegni di ogni giorno.
Solo l’avere
riconsiderato molti interessi e beni della vita, come costituenti il
nucleo di (nuovi) diritti fondamentali, ha consentito di
riequilibrare molti rapporti e di dare protezione e risarcimento
anche quando non si individui un danno economico o la
quantificazione di questo appaia irrilevante.
Il delinearsi di
nuove generazioni di diritti inviolabili non è quindi il frutto di
un’esercitazione teorica, ma trae origine dalla concreta
trasformazione dei rapporti dell’uomo con l’Autorità e con gli altri
individui, all’interno di un disegno di maggiore equilibrio e
rispetto reciproco.
4) Il riconoscimento
dell’inviolabilità dei diritti fondamentali.
Il discorso sin
qui condotto si chiarisce meglio se andiamo a precisare cosa si
intende con l’aggettivo “inviolabili” usato dall’art. 2 della
Costituzione.
Col termine inviolabile non si allude di certo a
una proprietà particolare che avrebbero i diritti fondamentali
quella cioè di non potere subire delle violazioni. I diritti che
esaminiamo – come abbiamo appena detto - possono subire aggressioni
e violazioni a seguito di comportamenti illeciti tanto degli organi
pubblici che dei soggetti privati e, sotto questo profilo, non
differiscono dagli altri diritti.
Allorchè l’art. 2 della
Costituzione li qualifica inviolabili intende dichiarare l’impegno,
la tensione della Repubblica a proteggerli da “aggressioni” che
possono venire soprattutto dagli stessi organi pubblici, compreso il
Parlamento e, insieme, l’impegno a rimediare qualora, malgrado ogni
cautela, si verifichi la loro violazione. Inviolabili vuole dire,
quindi, che né con atti dell’amministrazione, né con atti
legislativi, né con atti del potere giudiziario, i diritti
fondamentali possono essere soppressi o modificati oltre i limiti
espressamente previsti nella Costituzione.
Inviolabile significa
in definitiva insopprimibile e irriducibile e le limitazioni possono
avvenire solo per la tutela di interessi, di pari livello e solo con
gli atti espressamente previsti dalla Costituzione secondo
l’interpretazione datane dal Giudice. Ogni altra limitazione dei
diritti va ritenuta illecita e impone una reazione dell’ordinamento
di carattere ripristinatorio o riparatorio. Gli atti limitativi dei
diritti, nella misura consentita dalla Costituzione, sono, quindi,
in primo luogo le leggi, seguite dagli a5tti emanati dalle autorità
pubbliche, che traducono in misure concrete i limiti astrattamente
previsti dalle norme di legge e, ancor prima dalla
Costituzione.
Non pare, invece, che possano apportarsi
limitazioni ai diritti fondamentali tramite accordi tra privati.
Contratti che avessero questo contenuto sono da reputare nulli per
violazione di norme imperative. Tuttavia va messo in rilievo che
altri limiti possono venire ai diritti al di fuori delle previsioni
della Costituzione e delle leggi. Intendiamo riferirci ai Giudici e
soprattutto alla Corte costituzionale che svolgono un ruolo
particolarmente importante nel caso in cui facciano uso della
tecnica del “bilanciamento”. Questa tecnica viene usata dalla Corte
e in genere dalla Magistratura allorchè due o più diritti
fondamentali entrino in conflitto tra di loro: ad esempio, il
diritto alla vita del nascituro e il diritto alla salute della
madre, il diritto di riunione e il diritto di libera circolazione. I
vari diritti sociali, da parte loro e salvo eccezioni di cui diremo
in seguito, il più delle volte entrano in un rapporto di
bilanciamento con le disponibilità economiche e finanziarie dello
Stato.
A seguito del bilanciamento, che viene effettuato con la
sentenza, i diritti appariranno variamente limitati e si stabilirà
il confine del loro reciproco esercizio.
Il carattere
dell’inviolabilità consiste, quindi, nell’impossibilità di
sopprimere i diritti o di limitarli oltre quanto la stessa
Costituzione consente e pone l’imperativo alla Repubblica di
predisporre adeguati rimedi nel caso in cui, di fatto, il diritto
fondamentale venga violato.
5) La protezione dei diritti
inviolabili: i Giudici e le sentenze.
Occorre ora rivolgere
l’attenzione a quella parte dell’art. 2 della Costituzione dove è
affermato che la “Repubblica” garantisce, quindi protegge, i diritti
inviolabili.
Bisogna esaminare in che cosa si traduca questa
protezione una volta che il diritto abbia subito una violazione,
giacchè, come abbiamo appena detto, i diritti, quantunque definiti
inviolabili, possono essere attaccati da comportamenti illeciti.
Bisogna altresì esaminare quali sono gli organi, investiti del
compito di rimediare alle offese arrecate ai diritti.
Cominciando
dai soggetti investiti del compito di tutela, diciamo subito che
essa viene soprattutto disposta dai Giudici: in primo luogo dal
giudice comune, cui spetta, in prima battuta, la protezione, quanto
più estesa e completa possibile, del diritto fondamentale, di cui si
lamenta la violazione; dalla Corte Costituzionale, cui resta
affidato il compito di valutare se una legge o un altro atto
legislativo abbia apportato delle limitazioni illegittime a un
diritto fondamentale. Come si sa, ove la Corte riconosca che una
legge abbia illegittimamente limitato un diritto, annulla la legge
per illegittimità costituzionale e il diritto, prima compreso, si
riespande a seguito della eliminazione dei limiti apportati dalla
legge.
Al di fuori dell’ordinamento nazionale, vi è poi la Corte
di tutela dei diritti fondamentali, prevista dalla CEDU (Convenzione
Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà
fondamentali, adottata a Roma il 4/11/1950, resa esecutiva con la
legge 4/8/1955 n. 848).
A questa Corte, che ha sede a Strasburgo,
si può rivolgere qualunque soggetto degli Stati aderenti al
Consiglio d’Europa che abbiano subito la lesione di un diritto
fondamentale all’interno del proprio Paese. Ci si può rivolgere alla
Corte solo dopo che siano stati esauriti i mezzi di tutela
disponibili all’interno di ciascuno Stato, essendo ovvio che
ciascuno deve in primo luogo chiedere protezione ai propri giudici
nazionali.
Vi è infine la Corte di Giustizia dell’Unione Europea
chiamata a giudicare della conformità degli atti dell’Unione e degli
atti degli Stati aderenti ai trattati istitutivi e, quindi, a
giudicare che questi atti non siano lesivi dei diritti fondamentali
protetti dai trattati e, da ultimo, dal Trattato di Lisbona del
2007.
Una volta precisato quali siano gli organi a cui rivolgersi
per la tutela dei diritti fondamentali può restare l’impressione che
essi agiscano ciascuno per proprio conto, come confinati all’interno
della propria sfera di competenza. È bene dire subito che la
situazione si presenta in maniera piuttosto diversa, nel senso che i
vari Giudici si influenzano reciprocamente e le decisioni degli uni
influenzano le decisioni degli altri e ne sono a loro volta
influenzati in un percorso non sempre lineare, ma che ha una
direttrice precisa, quella di assicurare ovvero rendere effettiva la
tutela dei vari diritti. In breve, i Giudici comuni, la Corte
Costituzionale e la Corte europea e, come meglio diremo tra poco, la
Corte di Giustizia, costituiscono un sistema complesso ma integrato
di protezione di diritti dell’uomo, dove, accanto alla tutela, viene
garantito anche l’equilibrio tra i vari diritti, che potrebbero
risultare incisi dall’immotivata espansione di una singola
fattispecie.
Con questa precisazione, passiamo ad esaminare i
vari provvedimenti che i Giudici possono emanare.
I Giudici
comuni accordano la tutela richiesta tramite sentenze, che debbono
tendere, in primo luogo, ove si accerti la lesione di un diritto, a
reintegrare il diritto nella sua interezza, ovvero operare una restitutio in pristinum. Le linee guida della loro azione
sono date dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Strasburgo,
alla quale i giudici sembrano particolarmente sensibili tanto da
procedere, talvolta, alla disapplicazione della legge interna a
favore della CEDU, incuranti dei problemi che si pongono allorchè
esista un contrasto tra norme CEDU e normativa interna. La legge
interna può altresì essere disapplicata dal giudice comune allorchè
questi si trovi di fronte ad una norma comunitaria, immediatamente
applicabile, che tuteli un diritto fondamentale, che riceva minore
tutela dalla norma nazionale. Anzi, in questo caso, sussiste proprio
il dovere del giudice di dare la prevalenza alla norma comunitaria,
realizzando così in via immediata la tutela del diritto fondamentale
di fonte sovranazionale.
La Corte Costituzionale può emanare
sentenze di annullamento di leggi contrarie a norme costituzionali,
che proteggono diritti fondamentali, può interpretare le norme
sottoposte al suo esame in modo conforme alla Costituzione,
assicurando per questa via la tutela dei diritti o, ancora, può
emettere altri tipi di sentenze (additive, manipolative) che ritiene
più idonee per assicurare il rispetto dei diritti. Ad essa compete
l’alto compito di interpretare le norme costituzionali e di trarne
tutte le indicazioni per rendere effettiva la tutela dei
diritti.
Anche la Corte di Strasburgo provvede con sentenze, con
le quali accerta la violazione del diritto, violazione che viene
imputata allo Stato a cui appartiene l’organo, autore della
violazione. A questo accertamento può accompagnarsi la statuizione
di un risarcimento per il danno subito, ma la statuizione non
elimina il dovere dello Stato di dare più completa attuazione alla
sentenza della Corte, reintegrando il cittadino nell’esatta
posizione in cui si sarebbe trovato se la violazione non fosse
avvenuta. Ciò significa che dovrebbe esistere, dopo la sentenza
della Corte, un rimedio interno allo Stato, che consenta la restitutio in integrum, anche in contrasto con quanto
stabilito con una sentenza passata in giudicato. Non è senza
significato che l’art. 46 della CEDU preveda espressamente che gli
Stati “si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della
Corte per le controversie di cui sono parti”.
Anche la Corte di
Giustizia contribuisce con sentenze alla protezione dei diritti
fondamentali.
Se in un primo momento si era orientata a
privilegiare le libertà connesse agli aspetti economici e mercantili
del processo di integrazione, successivamente le sue sentenze hanno
dedicato sufficiente attenzione alla protezione dei diritti
fondamentali.
A questo ha contribuito in maniera significativa la
Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza alla fine del 2000
e la inclusione di questa nel Trattato di Lisbona che ha adottato
una costituzione per l’Europa. Ha contribuito, altresì, l’adesione
dell’U.E. alla CEDU.
La Corte di Giustizia ha aggiunto, quindi,
il proprio ruolo a quello della Corte europea nella protezione dei
diritti fondamentali bilanciando i diritti fondamentali
dell’originario contesto economico mercantile dell’ordinamento
comunitario con diritti di libertà di altra natura. Si ricorda il
bilanciamento della libertà di circolazione delle merci e dei
servizi con la libertà di riunione ed associazione. E’ appena il
caso di sottolineare l’importanza della tutela dei diritti
fondamentali, che viene dalle sentenze della Corte di Giustizia, che
integrano il diritto europeo e sono di immediata applicazione in
tutti gli Stati dell’Unione, sia da parte delle pubbliche
amministrazioni sia da parte degli stessi giudici e sia da parte
della stessa Corte Costituzionale.
Sul piano extranazionale i
diritti fondamentali ricevono quindi una doppia protezione tramite
le sentenze della Corte di Strasburgo e quelle della Corte del
Lussemburgo, senza per la verità che si registrino significativi
squilibri o contrasti, tenuto conto che la Corte comunitaria
considera la Corte europea dei diritti dell’uomo come il giudice
naturale dei diritti fondamentali in Europa e utilizza i principi da
questa elaborati come quelli a cui attingere per la definizione dei
principi comunitari.
Ogni forma di tutela delle violazioni
disposta dai Giudici, quale che sia il loro rango e la loro
collocazione, deve tendere, comunque, al ripristino del diritto
violato nella sua pienezza e, solo quando ciò non sia possibile o
risulti eccessivamente gravoso, la tutela può ripiegare sul
risarcimento del danno prodotto.
Questa forma di tutela
riparatoria comunemente viene chiamata “tutela
minima”.
Quest’argomento meriterebbe un più ampio
approfondimento, ma ci limitiamo soltanto a dire che la
giurisprudenza per i casi in cui non è possibile la restitutio in
pristitum, ha elaborato un tipo particolare di risarcimento,
quello per danno “areddituale”, che viene quantificato in maniera
equitativa dal giudice. Si ricorre a questo risarcimento tutte le
volte in cui è stato violato un diritto fondamentale e tuttavia non
può dirsi che il titolare abbia subito un danno economico. Non
potendosi quantificare in termini economici il danno o apparendo
questa quantificazione irrisoria, la giurisprudenza ha imboccato la
strada di quantificare in maniera equitativa il danno consistente
nella compromissione degli interessi che costituiscono il nucleo dei
diritti inviolabili della persona di vecchia e nuova
generazione.
6) L’assetto dei diritti inviolabili
all’interno dell’istituzione scolastica. Tensione e bilanciamento
tra le varie libertà e diritti.
Così definito lo “statuto”
dei diritti inviolabili dell’uomo, dobbiamo vedere quali
modificazioni esso subisca nel momento in cui il soggetto sia
inserito nell’istituzione scolastica, sia come docente che come
allievo e come, altresì, si atteggiano i diritti dei genitori in
conseguenza dei poteri educativi e formativi degli allievi,
riconosciuti alla scuola.
La domanda ha ragione di porsi in
quanto l’istituzione scolastica, complessivamente intesa, è percorsa
da una fitta rete di diritti e di doveri che si intersecano
reciprocamente, con l’effetto talvolta di ampliarsi e talvolta di
restringersi in conseguenza del bilanciamento che la loro
interferenza rende necessario per stabilire fino a che punto giunge
il diritto dell’uno rispetto a quello dell’altro e in quale misura i
diritti vengano limitati dai doveri.
Già le norme costituzionali
danno prova di questo intreccio e della tensione che ne deriva.
L’art. 33 proclama solennemente la libertà dell’insegnamento e
l’art. 34, comma 1°, il carattere di apertura della scuola nei
confronti di tutti.
Le istituzioni pubbliche hanno, quindi il
dovere di rispettare la libertà del docente e questi ha il diritto
di esercitarla, tutti hanno il diritto di accedere alla scuola e
questa ha il dovere di non porre limitazioni e
discriminazioni.
Il secondo comma dell’art. 34 sancisce il
diritto a ricevere gratuitamente l’ “istruzione inferiore”, che si
pone però anche come dovere dei vari soggetti di istruirsi.
Il
terzo comma dello stesso articolo afferma il diritto dei “capaci e
meritevoli”, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più
alti degli studi. E impone alla Repubblica il dovere di rendere
effettivo questo diritto.
L’art. 30 sancisce il diritto dei
genitori di mantenere, istruire ed educare i figli ma
contemporaneamente qualifica questo diritto come un dovere, cui i
genitori non possono sottrarsi[4]. Dall’altro lato il diritto-dovere
di istruire ed educare i figli interferisce con i diritti della
scuola, anch’essi finalizzati all’istruzione e
all’educazione.
Altro motivo di “tensione” è dato dalla
circostanza che i professori sono legati all’istituzione dal
rapporto di servizio, che impone loro di rendere la prestazione
dell’insegnamento secondo “programmi” che non spetta a ciascun
docente di decidere[5], così che la loro libertà d’insegnamento è,
da un lato, solennemente affermata e, dall’altro, limitata
dall’oggetto stesso dell’insegnamento che sfugge alla loro
scelta.
Se dalle norme costituzionali si passa alla legislazione
ordinaria non solo si conferma quanto già
abbiamo notato, ma è
possibile rilevare un’attenzione quasi ossessiva del legislatore di
proclamare e ribadire di continuo i diritti dei vari attori
dell’istruzione, quasi volesse da un lato rassicurarli e dall’altro
richiamarli al fatto che al diritto di ognuno corrisponde un diritto
di altri e che spesso il diritto ha la doppia faccia del
diritto-dovere, per cui ne è necessario l’esercizio.
Ad esempio
l’art. 1 del T.U. in materia di istruzione[6] proclama che “ai
docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia
didattica e come libera espressione culturale del docente”. L’art. 2
si affretta però a precisare che questa libertà va esercitata “nel
rispetto della coscienza morale e civile degli alunni”. L’art. 311
tiene a precisare che “la Repubblica italiana, nel garantire la
libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o di non
avvalersi di insegnamenti religiosi”, formula nella quale è di certo
ridondante la precisazione che la libertà di coscienza è garantita a
tutti.
La legge 15/3/1997 n. 59 [7] all’art. 21, comma 9°,
riferendosi all’autonomia didattica e alle finalità che essa
persegue, ha cura di ribadire il necessario rispetto “della libertà
di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle
famiglie e del diritto ad apprendere.
La legge 8/3/2003 n. 53 [8]
all’art. 1, nel delegare il Governo ad adottare decreti legislativi
per la definizione delle norme generali sull’istruzione[9], impone
che si rispetti “l’identità di ciascuno” nonché “le scelte educative
della famiglia” .
Ai sensi dell’art. 2, lettera C, è assicurato “
a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno
dodici anni”. Però la fruizione dell’offerta di istruzione e
formazione costituisce un “dovere legislativamente sanzionato” e
successivamente lo stesso articolo qualifica sinteticamente questa
situazione come “diritto-dovere”. Più avanti si ritorna a ribadire
la necessità del “rispetto della primaria responsabilità educativa
dei genitori” da parte della scuola d’infanzia, cui spetta
concorrere “all’educazione e allo sviluppo delle bambine e dei
bambini”.
L’art. 3 del DPR 24/6/1998 n. 249 [10] al 4° comma
proclama che “la vita della comunità scolastica si basa sulla
libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale
che sia la loro età e condizione nel ripudio di ogni barriera
ideologica sociale o culturale.
Il DPR 8/3/1999 n. 275 [11]
all’art. 1 ha cura di precisare che “l’autonomia delle istituzioni
scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento” e all’art. 4
ritorna a ribadire che le istituzioni scolastiche, nel concretizzare
gli obiettivi nazionali in percorsi formativi, debbono agire “nel
rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta
educativa delle famiglie e delle finalità generali del
sistema”.
Non sono diverse le indicazioni che vengono dal
D.Lgs.vo 17/10/2005 n. 226[12] dove all’art. 1 troviamo il consueto
riferimento al diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione.
Il quadro normativo, che abbiamo delineato, presenta
certamente aspetti particolari e inconsueti [13], che si spiegano
forse, come prima abbiamo accennato, con la consapevolezza che ha il
legislatore di trattare una materia, quella dell’istruzione,
particolarmente delicata e insieme complessa, nell’ambito della
quale giocano ruoli rilevanti soggetti portatori di diritti e di
libertà fondamentali,
che di necessità interferiscono di
continuo gli uni con gli altri. Di fronte a questa situazione il
legislatore sente il bisogno di rassicurare tutti gli interessati,
dando a ciascuno la garanzia di potere esercitare con pienezza i
diritti e le libertà col proposito di allontanare il timore che
nella vita dell’istituzione scolastica possa avvenire che alcune
situazioni, costituzionalmente garantite, risultino cedevoli
rispetto ad altre, ed altre possano imporsi creando in questa
maniera pericolosi squilibri.
Ma altresì nelle reiterate
affermazioni del legislatore può scorgersi un messaggio forse ancora
più importante, quello di dichiarare che la scuola può funzionare se
in essa è assicurata la contemporanea presenza delle varie libertà e
se è assicurata a tutti la garanzia di esercitarle in un contesto di
armonia e di reciproco rispetto.
Ciò appare tanto più probabile
se si considera che, oltre all’effetto rassicurante della
coesistenza delle varie libertà, le norme richiamate non producono
in concreto effetti rilevanti e la ricostruzione degli ambiti di
liberà dei vari soggetti, che operano all’interno e nei rapporti con
l’istituzione scolastica, si possono ricostruire in maniera
soddisfacente avendo riguardo alle norme costituzionali e alla
normativa specifica che li riguarda.
Con questa avvertenza
passiamo ad esaminare in quale misura lo statuto delle libertà
subisca modificazione per quel che riguarda i docenti.
7)
L’assetto dei diritti e delle libertà degli insegnanti.
Per
quel che attiene alla condizione degli insegnanti sembra che, per
alcuni aspetti, i loro diritti si amplino.
L’art. 33 della
Costituzione afferma solennemente che l’arte e la scienza sono
libere e libero ne è l’insegnamento.
Può ritenersi, quindi, che
nell’esplicazione della propria funzione il professore goda di una
libertà rafforzata, che gli deriva dalla titolarità dei diritti, più
indietro esaminati e in primo luogo del diritto di manifestazione
della propria opinione e del diritto di critica, a cui si aggiunge
l’ulteriore protezione dell’art. 33, che proclama la libertà
dell’arte, della scienza e dell’insegnamento.
Il punto tuttavia
merita una precisazione.
La libertà di cui parliamo, collegata
all’art. 33 Cost., non attiene però, se non in minima parte, ai
contenuti dell’insegnamento.
La Corte Costituzionale ha stabilito
che i programmi d’insegnamento vengono fissati dallo Stato a cui
spetta di operare la previsione di un’offerta formativa
sostanzialmente uniforme sull’intero territorio nazionale e ciò al
fine di assicurare l’identità culturale del paese, anche se, come la
stessa Corte ha precisato, ciò deve avvenire “nel rispetto della
libertà d’insegnamento di cui all’art. 33, 1° comma, della
Costituzione (sentenza Corte Costituzionale n.
200/2009).
Aggiungasi che l’oggetto della ricerca, la
sperimentazione e lo sviluppo si determinano e si precisano in forza
di scelte autonome dell’istituzione scolastica, che portano
all’adozione del piano dell’offerta formativa (art. 3, 1° comma, DPR
275/99).
La libertà di opinione e di critica del singolo docente
è circoscritta quindi dalla determinazione ministeriale dei
programmi e dall’offerta didattica dell’istituzione scolastica, che
ha libertà di scegliere l’oggetto dell’insegnamento ovvero l’oggetto
e i modi della ricerca e della sperimentazione.
In conclusione il
docente può, quindi, esercitare appieno la propria libertà di
opinione e di critica nel rispetto delle materie d’insegnamento e
della complessiva offerta didattica e formativa dell’istituzione
scolastica[14], trovando però un limite nel rispetto che deve avere
della corrispondente libertà degli allievi che hanno diritto ad
avere una propria opinione, un indirizzo culturale loro proprio e ad
esercitare anch’essi il diritto di critica.
Una conferma di
quanto diciamo si trova già nel D. Lgs.vo 16/4/1994 n. 297. All’art
1 è affermato che “ai docenti è garantita la libertà d’insegnamento
intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale
del docente”. L’esercizio di questa libertà, continua il 2° comma
dell’art. 1, tende a creare un ambiente scolastico ricco di stimoli
e di confronti aperti di posizioni culturali, che riescono
indispensabili alla “piena formazione della personalità degli
alunni”. Ma all’art 2 dello stesso è stabilito espressamente che
l’attività del docente, finalizzata a promuovere la piena formazione
della personalità degli alunni, deve essere “attuata nel rispetto
della coscienza morale e civile degli alunni”.
Anche gli alunni,
all’interno dell’istituzione scolastica, conservano inalterati i
propri diritti fondamentali, che, nel bilanciarsi con i diritti dei
docenti e della scuola nel suo complesso, dovrebbero creare un
ambiente ricco di prospettive e di stimoli culturali. Tuttavia non
può nascondersi che, per un retaggio storico di stampo autoritario
e, d’altra parte, per un diminuito grado d’interesse degli allievi
per la cultura, l’equilibrio che dovrebbe nascere dal bilanciamento
è piuttosto delicato e, i confini non possono stabilirsi in via
astratta, giacchè solo di volta in volta potrebbe giudicarsi se il
bilanciamento tra i diritti dei docenti e quelli degli allievi si è
mantenuto in termini di ragionevolezza e sia apportatore di stimoli
culturali.
8) Il principio di laicità. Il diritto di
libertà religiosa all’interno della scuola. L’esposizione dei
simboli religiosi.
Una limitazione dei diritti fondamentali
del docente può derivare dal principio di laicità della Repubblica
italiana. La scuola in quanto istituzione pubblica è tenuta a
uniformarsi a questo principio, che la Corte Costituzionale, come
vedremo più avanti, ha definito primario e fondamentale anche se non
manca chi rileva come al momento attuale al principio di laicità non
venga assicurato quel rispetto che gli compete per il suo rango di
principio informatore dell’ordinamento giuridico[15] .
L’economia di questo lavoro non consente di entrare nel
dibattito relativo al significato e alla portata del principio di
laicità che più che essere controverso presenta aspetti variegati e
dà luogo a differenti interpretazioni quanto alla sua concreta
applicazione.
Pur non trascurando, come si vedrà, alcune delle
diverse interpretazioni del principio e mantenendo comunque il
discorso nei suoi termini essenziali e aderenti alle indicazioni che
vengono dalla Costituzione, diciamo subito che la laicità non può
essere intesa come ostilità nei confronti del fenomeno religioso, a
cui al contrario lo Stato è molto interessato[16], ma significa
doverosa neutralità dinanzi a tutte le manifestazioni religiose,
delle quali nessuna deve essere privilegiata o peggio ritenuta
propria dello Stato, e più ancora irrilevanza per lo Stato e per
tutto l’apparato pubblico dei rapporti derivanti dalle convinzioni
religiose dei suoi cittadini[17].
Il docente, in quanto “organo”
dell’amministrazione scolastica, deve rispettare il principio di
laicità e quindi, all’interno della scuola e nello svolgimento della
sua funzione di docente, non può esercitare appieno il proprio
diritto di libertà religiosa, previsto dall’art. 19 della
Costituzione, che gli consentirebbe non solo di manifestare opinioni
favorevoli a una determinata religione, ma altresì di fare opera di
convincimento e di proselitismo.
Il docente, quindi, potrà di
certo manifestare opinioni in materia religiosa, ma mantenendo
sempre un comportamento neutrale, senza mai debordare in un’attività
di proselitismo o peggio ancora di coartazione della coscienza
religiosa degli allievi.
Espressione dell’esigenza che la scuola
rispetti il principio di laicità, soprattutto in un contesto sociale
multiculturale e multietnico, è rappresentato dal divieto, assai
dibattuto e di recente sancito dalla Corte di Strasburgo, di
esposizione del crocifisso nella aule scolastiche[18].
La
questione è, insieme, di grande interesse e di grande delicatezza e
merita di essere esaminata con attenzione.
Le sentenze del
giudice amministrativo, che si erano pronunciate in senso favorevole
all’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, avevano
optato per questa tesi sulla base della negazione del carattere
unicamente religioso del crocifisso, qualificato simbolo portatore
di valori propri della civiltà occidentale, quali la fratellanza, la
solidarietà, il rifiuto della violenza, la carità, ecc. (Cons.
Stato, sez. VI, 13/1/2006, n. 556).
Insomma il crocifisso poteva
restare esposto, in quanto più che simbolo religioso poteva essere
considerato espressivo di valori civili.
Un diverso approccio al
problema si è avuto con la sentenza n. 903/2006 del TAR della
Lombardia, sezione di Brescia, le cui motivazioni, quantunque non
abbiano attirato l’attenzione di quanti si interessano al problema,
appaiono per più aspetti interessanti.
La questione nasceva dal
fatto che il direttore di una scuola elementare aveva indirizzato a
un insegnante l’ordine di tenere esposto il crocifisso alle pareti
dell’aula e di astenersi dal rimuoverlo per qualunque ragione
durante le ore di lezione.
L’insegnante aveva proposto ricorso
facendo valere una serie di motivi, che, come si diceva, meritano
una qualche attenzione in quanto in parte diversi da quelli fatti
valere negli altri procedimenti.
In primo luogo la questione
dell’esposizione del crocifisso, in base ai motivi del ricorso, è
stata trattata dal Tribunale sotto il profilo dell’ingerenza
dell’ordine del direttore di esporre (o di lasciare esposto) il
crocifisso sulla libertà di insegnamento del docente che affermava
di avere in corso uno studio sulle religioni. L’esposizione del
simbolo religioso avrebbe potuto interferire con la libertà di
insegnamento, e con il percorso argomentativo che seguiva
nell’indagine sulle diverse confessioni religiose.
Ciò che appare
interessante nella motivazione della sentenza è il fatto che il
motivo di ricorso non è stato rigettato in quanto infondato ma in
quanto non è stato provato in giudizio che effettivamente
l’insegnante svolgesse uno studio ovvero una ricerca sulle diverse
religioni.
Se ne trae, per contro, la conclusione che, ove fosse
stato provato che l’insegnante stava conducendo uno studio sulle
diverse religioni (e quindi si presume sulla loro reciproca
“relatività”), l’esposizione del simbolo di una religione nell’aula
dove insegnava avrebbe potuto valutarsi come un’interferenza sulla
libertà d’insegnamento.
Questa libertà, quindi, potrebbe
richiedere, per il suo pieno esercizio, che nello spazio della
scuola non vi siano simboli religiosi che in un certo modo
restringono la libertà di pensiero e di coscienza dell’insegnante,
determinando automaticamente un restringimento della sua libertà
d’insegnamento.
Il divieto dell’esposizione dei simboli religiosi
non troverebbe in questo caso fondamento nel principio di laicità,
ma nel principio della libertà dell’insegnamento che ne uscirebbe
rafforzato.
Veramente apprezzabile appare ulteriormente la presa
di posizione del Tribunale nei confronti di tutte le “vecchie norme
regolamentari” relative all’affissione del crocifisso nelle aule
scolastiche [19].
Il Tribunale ha espresso con chiarezza l’avviso
– che per la verità sembra il più corretto per non dire il più ovvio
– secondo cui le norme regolamentari relative all’esposizione del
crocifisso debbono considerarsi superate dai principi del nuovo
Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sottoscritto
il 18/2/1984 e ratificato dalla L. 25/3/1985 n. 121.
A ciò
aggiungasi che l’art. 9 dell’Accordo consente a ciascuno il diritto
di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica, sottolineando, quindi, l’esigenza di rispetto della
libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei
genitori.
Nell’ambito scolastico, quindi, né le vecchie norme del
R.D. 30/4/1924 n. 965 e del R.D. 26/4/1928 n. 1297, né la previsione
dell’insegnamento della religione cattolica possono consentire che
le istituzioni pubbliche si connotino e si rendano identificabili
attraverso simboli religiosi.
Implicitamente il Tribunale ritiene
inutilizzabile l’ordine di idee che successivamente è stato fatto
proprio dal Consiglio di Stato, sezione VI, nella nota sentenza n.
556/2006, quello secondo cui il crocifisso più che esprimere valori
religiosi, esprimerebbe valori civili e di carattere universale
quali appunto, la fratellanza e la tolleranza[20].
A parte la
critica che comunque il crocifisso non può essere privato del suo
valore religioso anche quando esso esprimesse messaggi universali,
ritiene il Tribunale che questi messaggi “appartengono pur sempre
alla sfera della coscienza e delle libere scelte individuali” e non
possono, quindi, essere “imposti” da simboli di una particolare
religione.
L’ordine argomentativo della sentenza, se da un lato
appare ineccepibile e fa giustizia di altre tesi francamente assai
deboli non si esaurisce tuttavia in una chiusura assoluta nei
confronti della possibilità che il crocifisso venga esposto, e ciò
costituisce il pregio e se vogliamo la singolarità della sentenza,
che fa perno sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche e
sulla “comunità scolastica che risulta composta dagli insegnati, dal
personale della scuola degli studenti e dai genitori, come risulta
dall’art. 3 del D. Lgs. 297/94”.
Il Tribunale muove appunto dalla
constatazione della posizione di autonomia vieppiù riconosciuta alle
varie istituzioni scolastiche a seguito dell’emanazione del DPR
8/3/1999 n. 275 e, come si diceva, dal carattere diremmo di
ordinamento del settore della scuola composto da tutto il personale
scolastico, dagli studenti e dalle loro famiglie, che a differenza
di quello che avviene rispetto ad altri servizi pubblici ne
costituiscono componenti necessarie e non semplici fruitori.
A
questa prima notazione il Tribunale ne aggiunge un’altra. Se è vero
che tutte le confessioni religiose debbono ritenersi su un piano di
parità non può disconoscersi che la religione cattolica ha un valore
particolare nell’ambito della Repubblica italiana.
Lo stesso
Accordo tra la Repubblica e la Santa Sede all’art. 9, comma 2°,
afferma che “la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della
cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo
fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano …”.
A
questo riconoscimento dei principi del cattolicesimo quale
componente del patrimonio storico del popolo italiano si aggiunge –
a nostro avviso - l’art. 7 della Costituzione che pone la Chiesa
cattolica in una condizione particolare. Mentre, infatti, i rapporti
delle altre confessioni religiose con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese, la Chiesa cattolica è qualificata come
“sovrana” e i rapporti con lo Stato italiano hanno natura pattizia.
Non può dubitarsi quindi che la stessa Costituzione e il nuovo
Concordato pongono la Chiesa cattolica e la religione cattolica in
una situazione di privilegio.
Le osservazioni sopra riportate
impongono – e in ciò sta l’originalità del principio fissato nella
sentenza – che la soluzione del problema dei simboli religiosi
all’interno della scuola, tradizionalmente esposti, deve essere
trovata all’interno della scuola stessa, da un lato prendendo atto
della particolare situazione in cui è posta la religione cattolica e
dall’altro attraverso il coinvolgimento degli insegnanti, degli
studenti e dei genitori che si esprimono negli appositi organismi
collegiali.
Il Tribunale perviene, quindi, alla conclusione che
se il Consiglio interclasse si sia espresso a favore del
mantenimento del crocifisso nelle aule scolastiche, poggiando la
propria determinazione sui valori in origine religiosi, ma anche con
rilevanza storica, e sulla posizione particolare riconosciuta alla
Chiesa cattolica, non vi sarebbero motivi per la sua rimozione e, in
particolare, “il principio di laicità … non può conseguire
l’obiettivo di modificare unilateralmente la situazione”.
La
soluzione, che il Tribunale ha dato al problema potrebbe acquistare
ancora più credibilità ove si considerasse la particolare protezione
che la Costituzione accorda alla scuola, quale luogo dove per
eccellenza si esercita la scienza.
Tuttavia una qualche
difficoltà la tesi prospettata la incontra nel raffronto con il
principio di laicità.
Il Tribunale – come abbiamo visto – fa
perno sull’autonomia della scuola e delle sue decisioni e sul
consenso che potrebbe avere l’esposizione del crocifisso presso sia
i professori sia gli alunni e i loro genitori. In questo caso “il
principio di laicità non potrebbe conseguire l’obiettivo di
modificare unilateralmente la situazione”.
Vi è però da
considerare che per principio pacificamente affermato dalla Corte
Costituzionale e dalla maggioranza della dottrina il principio di
laicità è uno dei principi supremi dell’ordinamento e cioè un
principio caratterizzante che non può subire compressioni [21]
.
Ogni diversa regola che entri in contrasto con il principio di
laicità deve ritenersi recessiva.
In breve il principio di
laicità, proprio per il suo carattere di principio supremo, non può
soffrire eccezioni e si impone in ogni situazione, impedendo che la
P.A. dimostri in un qualche modo di far proprio o di favorire una
confessione religiosa piuttosto che un’altra[22]
Pertanto nel
momento in cui, sia pure con il consenso della comunità scolastica,
si consentisse l’esposizione del crocifisso si permetterebbe che la
scuola, in quanto struttura pubblica, dimostri una propensione per
la religione cattolica, laddove la P.A., quale che sia la struttura
in cui si concretizza, deve dimostrare neutralità rispetto a tutte
le confessioni religiose.
Più specificamente, poi, il riferimento
al consenso espresso dalla maggioranza dei componenti gli organi
collegiali della scuola non può valere a modificare l’applicazione
del principio di laicità né il diritto fondamentale di libertà
religiosa.
L’uno e l’altro appaiono indisponibili e sottratti al
principio maggioritario, anzi, al contrario, i diritti fondamentali
per loro natura non possono essere messi in discussione sulla base
di valutazioni dei singoli collegi o assemblee, perché essi
attengono a valori inalienabili e incomprimibili
dell’uomo[23].
In quest’ordine di idee si inserisce la decisione
della II sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del
3/11/2009 (Lautsi c. Italie). La Corte esaminando specificamente il
problema dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche,
l’ha ritenuto incompatibile con l’art. 9 della Convenzione ed ha
affermato quindi che sussisterebbe la violazione del diritto di
libertà religiosa e del principio di laicità dello Stato, che impone
la neutralità di tutte le strutture pubbliche in materia di
religione[24].
9) Diritti e doveri a confronto: quelli
della famiglia e quelli della scuola.
Un rapporto di
reciproco condizionamento sussiste infine tra la famiglia e la
scuola.
L’art. 30 della Costituzione afferma che “è dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire, ed educare i figli”. Il
successivo art. 33 della Costituzione riconosce espressamente alla
scuola il compito di istruire gli allievi.
Tanto la scuola che la
famiglia, ovvero gli insegnanti e i genitori, hanno altresì il
compito di protezione e vigilanza, per evitare che si producano
danni alla persona.
La scuola e la famiglia condividono – quindi
– il compito di dotare i giovani di un’adeguata istruzione, senza
che ciò significhi che per il resto (cioè per l’educazione) i
compiti rimangono rigidamente separati. Non è pensabile infatti,
un’istruzione che si disinteressi delle regole dell’educazione, il
cui rispetto è alla base della convivenza civile.
A conferma di
quanto diciamo può richiamarsi una recente sentenza del Tribunale di
Milano che ha ricostruito il diritto-dovere dei genitori di educare
i figli nel senso che la buona educazione non consiste soltanto nel
favorire l’apprendimento di un formale rispetto di regole,
conoscenze, modelli di comportamento nei confronti del prossimo, ma
nell’assolvimento del compito di consentire la crescita morale dei
figli e favorire la migliore realizzazione della loro personalità,
in un contesto di rispetto verso gli altri.
Educare ed istruire
non significa, quindi, solo fare diventare i figli più informati e
più rispettosi delle forme, ma impegnarsi a che condividano
soprattutto i valori fondamentali della persona e, quindi, il
rispetto della personalità altrui[25].
Quest’impegno, che deve
essere continuo, può essere assolto utilizzando i mezzi della
persuasione, del dialogo, dell’esempio e anche dei richiami e dei
rimproveri, sino a giungere a veri e propri castighi, che non
possono però mai consistere in maltrattamenti o in pratiche
mortificanti. Si ritiene pacificamente che la funzione correttiva
dei genitori deve svolgersi in conformità alla pratica pedagogica e
con le finalità di promozione dell’uomo a un grado di maturità tale
da renderlo capace di integrale e libera espressione delle sue
attitudini, inclinazioni ed aspirazioni[26] . In ogni caso ogni
forma di vis costrittiva risulta rigorosamente bandita dai
regolamenti scolastici, per cui non è mai consentito ai docenti di
farvi ricorso[27].
Da quanto detto, appare evidente che sussiste
una tendenziale somiglianza tra i compiti della scuola e quelli
della famiglia per quel che attiene all’educazione dei giovani e si
spiega che, proprio al fine di armonizzare i rapporti tra la scuola
e la famiglia e di spostarli dal piano autoritativo a quello
partecipativo e consensuale è stato dettato l’art. 5 bis del DPR
249/98, che prevede la possibilità che si stipuli tra la scuola e la
famiglia un patto di corresponsabilità educativa.
Il patto, se da
un lato è utile per stabilire i reciproci rapporti nell’attività di
educazione, nella sostanza dovrebbe servire ad impegnare
maggiormente le famiglie nel compito educativo dei giovani,
arginando l’attuale tendenza per la quale le famiglie tendono, nei
fatti, a deresponsabilizzarsi, caricando di funzioni educative la
scuola ma senza ad essa fornire adeguato sostegno[28].
Allo stato
mancano strumenti, facilmente utilizzabili, per dare un giudizio sul
funzionamento di questo strumento di corresponsabilità.
Di certo
non può disconoscersi che il diritto-dovere dei genitori di “educare
i figli”, se da un lato può porsi in chiave collaborativa con la
scuola, può accadere che si ponga in chiave oppositiva, sia quando
il genitore ritiene che la scuola violi diritti fondamentali
dell’alunno e dei genitori, sia quando non condivide attività della
scuola – spesso di carattere extra curriculare – che giudica in
contrasto con il tipo di educazione, che la famiglia ritiene di
dovere impartire ai figli. Un caso è stato portato all’attenzione
della magistratura, allorchè alcuni genitori si opponevano alla
partecipazione dei propri figli a un corso di educazione sessuale,
organizzato dalla scuola, caso che comunque è stato risolto dal
giudice a favore della scuola, a cui ha riconosciuto il diritto di
valutare la compatibilità di un corso educativo di quel genere con i
compiti dell’istituzione scolastica.
10)
Conclusioni.
La nostra indagine sull’atteggiarsi dei diritti
e delle libertà dei vari soggetti che operano nell’ambito
dell’istituzione scolastica pubblica può dirsi conclusa. Le
riflessioni che abbiamo fatto confermano e corrispondono alla
previsione costituzionale dell’art. 2, per il quale la Repubblica
riconosce e garantisce i diritti dell’uomo, non solo quando agisce
come singolo, ma anche - e forse soprattutto – quando opera
nell’ambito delle formazioni sociali, ove si svolge la sua
personalità.
La formazione sociale, che abbiamo preso in
considerazione è la scuola, ed essa, più di altre, ha consentito di
esaminare i modi in cui si svolge la protezione dei diritti,
allorché essi si esercitano all’interno di una formazione sociale.
Proprio perché i soggetti che interagiscono nell’ambito scolastico
sono una pluralità la scuola costituisce un ambiente dove può
sperimentarsi e apprezzarsi l’armoniosa convivenza dei vari diritti
e delle differenti esigenze. Come abbiamo visto il legislatore si
preoccupa oltre misura di rassicurare tutti gli attori, di garantire
che ognuno non subirà limitazioni eccessive in conseguenza dei
diritti riconosciuti agli altri, mentre, d’altra parte, nessuno deve
pensare di potere esercitarli invadendo la libertà altrui. La
protezione dei diritti e delle libertà nella scuola si realizza,
dunque, tramite l’opera di bilanciamento che costituisce la costante
preoccupazione del legislatore.
Ed è una preoccupazione giusta,
perché solo il rispetto reciproco, l’osservanza ragionevole dei
limiti dei propri diritti, può consentire all’istituzione scolastica
di funzionare. E infine, se il bilanciamento delle varie libertà è
stato sempre necessario oggi lo è ancora di più in una società, che
diventa sempre più multietnica e multiculturale.
Le esigenze che
affollano la scuola sono cresciute e crescono ogni giorno e
confliggono con vecchie regole e antichi valori. È necessario
l’adeguamento, ma solo dalla Costituzione possono trarsi i valori e
le regole per attuarlo e per mantenere un’interazione soddisfacente
delle varie esigenze di libertà.
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[1] ZANGARA V., I diritti di libertà della
scuola, Napoli, 1959, p. 7 (estratto da Rassegna di diritto
pubblico, 1959)
[2] Coerentemente con quanto affermato nel
testo di procedere ad un’esposizione sintetica, i riferimenti
bibliografici e i rinvii alla giurisprudenza saranno quanto mai
essenziali.
Chi volesse una più ampia documentazione sui diritti
fondamentali potrà consultare il nostro Diritti fondamentali.
Diritto ad una vita serena. Il percorso della giurisprudenza,
Bonanno Editore, Catania-Roma 2008.
[3] È bene avvertire il
lettore che le osservazioni che andremo svolgendo saranno limitate
alla scuola pubblica e non si rivolgeranno alle scuola private e
alle scuole di tendenza.
[4] Il dovere dei genitori di
assicurare ai figli l’istruzione che viene dalla scuola dell’obbligo
è particolarmente stringente e viene sancito con una contravvenzione
a carico di quei genitori che non diano la prova di avere fatto
tutto il possibile per indurre i figli a frequentare la scuola.
Esemplare quanto affermato dalla Corte suprema la quale ha ritenuto
che solo il rifiuto categorico, assoluto, cosciente e volontario e
altresì costante nel tempo può escludere l’antigiuridicità del
mancato adempimento da parte del genitore dell’obbligo scolastico
del figlio minore. Da parte loro i genitori debbono dimostrare di
avere usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente
educativo, di cui siano capaci secondo il proprio livello
socio-economico e culturale, per convincere il figlio ad adempiere
all’obbligo scolastico. Così Cass. pen., sez. III, 5/5/2009, n.
25980, in Rep. Foro it.2009, Istruzione pubblica, 286.
[5] Anche di recente la Corte Costituzionale ha precisato che
per quel che attiene al contenuto dei programmi vi concorrono tanto
le Regioni che lo Stato, stabilendo che “nei limiti della quota
nazionale spetta allo Stato la previsione generale del contenuto dei
programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo
essenziale dei piani di studio scolastici”. Così Corte Cost.
2/7/2009, n. 200 in Foro it. 2009, I, 3285.
[6] Si tratta
del D. Lgs.vo 16/4/1994 n. 297 recante disposizioni legislative in
materia di istruzione.
[7] La legge n. 59/97 contiene la delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e
agli Enti locali per la riforma della P.A. e per la semplificazione
amministrativa.
[8] Si tratta della delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale.
[9] Una delle funzioni – se non la più importante
– è l’assegnazione allo Stato della competenza a emanare le norme
generali sull’istruzione, deve essere rinvenuta nell’esigenza di
garantire in maniera unitaria e sul piano nazionale la qualità e la
quantità inderogabili delle prestazioni erogate nell’ambito del
servizio scolastico.
[10] Il DPR 249/98 contiene il regolamento
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria e in particolare all’art. 2 elenca i diritti degli
studenti e all’art. 3 i loro doveri.
[11] Il DPR 275/99 contiene
le norme regolamentari in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 14, L. 15/3/97 n. 59.
[12] Il
D.Lgs.vo 226/2005 è dedicato alle norme generali e ai livelli
essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione.
[13] Per rendersi meglio
conto di quello che affermiamo nel testo basti pensare che sarebbe
veramente strano che il legislatore, tutte le volte che avesse
dettato o dettasse norme che riguardano la P.A., premettesse un
richiamo ai principi di imparzialità e buon andamento, enunciati
dall’art. 97 Cost. Se questo non avviene è perché è fin troppo ovvio
che il principio di imparzialità e di buon andamento si impone alla
P.A., quale che sia la disciplina dettata, indipendentemente da
richiamo che se ne faccia in ciascuna legge.
Se lo stesso
criterio fosse usato con riferimento alla scuola, non sarebbe
necessario che il legislatore, nell’incipit di ogni legge,
ribadisse i diritti di libertà della scuola e dei suoi attori.
[14] Questa libertà è sempre tenuta presente dalla
giurisprudenza, la quale sottolinea come il rapporto d’impiego e il
vincolo di subordinazione che ne deriva non possono incidere
sull’insegnamento. Inoltre la giurisprudenza, anche di recente, ha
precisato che questa condizione di libertà spetta, in ugual misura,
ai docenti universitari, agli insegnanti degli istituti secondari e
agli insegnanti elementari, tenuto conto della medesima funzione
educativa che, soprattutto i secondi e i terzi, esercitano, come
chiaramente risulta dagli artt. 118 e 161 del D. Lgs. 295 del 1994 e
che si sostanzia “nell’esplicazione essenziale dell’attività di
trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa
e d’impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla
formazione umana e critica della loro personalità”. Così di recente
Corte di Cassazione, SS.UU. civili, 8/11/2010, n. 22623, in Guida
al diritto 2010, n. 49, p. 39. La Corte Suprema, nel ribadire la
pari libertà d’insegnamento di cui godono i docenti delle scuole
elementari e delle scuole secondarie ha affermato altresì, quale
conseguenza della suddetta parità, il diritto degli insegnanti
elementari di iscriversi all’albo degli avvocati sussistendone i
presupposti, dando così un’interpretazione costituzionalmente
orientata dall’art. 3, comma 4, lett. a) del RDL n. 1578 del 1933,
con il quale solo ai docenti universitari e agli insegnanti degli
istituti secondari era consentito di svolgere l’attività forense. V.
pure la nota di CASTRO S., Va garantita la libertà d’insegnamento
senza creare disparità di trattamento, ivi p. 41.
[15] Come si diceva nel testo non manca chi, nel momento
attuale, rilevi autorevolmente come il seme laico dell’indipendenza
e della sovranità dello Stato corre il rischio di non dare frutti
giacchè “utilizzando la stessa prossimità fisica tra Città del
Vaticano e Repubblica italiana e le debolezze profonde della
politica, la Chiese si è fatto soggetto politico senza più residui,
enuncia programmi di governo, pratica e favorisce inediti
collateralismi” e ancora “che “nelle discussioni pubbliche quando si
devono individuare principi di riferimento, i richiami alle
encicliche dei pontefici sempre più spesso oscurino o cancellino del
tutto quelli agli articoli della Costituzione”. Così RODOTA’ S., Perché laico?, Bari, 2009, p. 16-17, 19, e v. pure le
riflessioni a pag. 31.
[16] Già con la sentenza n. 203 del
12/4/1989 la Corte Costituzionale dette una definizione positiva e
dinamica della laicità: non indifferenza dello Stato dinanzi alle
religioni, ma garanzia dello Stato per la tutela della libertà di
religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. Di
recente v. Cassazione, sez. III penale, 11/12/2008, n. 10535, in Foro it. 2008, II, 95, che richiama Corte Costituzionale
n.118/1975 e l’affermazione ivi contenuta che “il sentimento
religioso … è da considerare tra i beni costituzionalmente
rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 Cost. ed è
indirettamente confermato anche dal 1° comma dell’art. 3 e dall’art.
20”. Va ricordato come anche in Francia, dove in modo particolare si
tiene al rispetto del principio di laicità, la dottrina individua
due aspetti della medesima, uno negativo, che impone alle
istituzioni pubbliche un atteggiamento di neutralità, e uno
positivo, una sorta di “neutralité positive, qui implique
l’engagement de l’État d’assurer pratiquement à chacun, dans sa
quotidienneté vécue le libre exercise de sa religion, c’est-à-dire
de mettre à sa disposition, si la nécessité l’impose, les moyens lui
permettant d’en observer les règles, e altresì che “l’affirmation
que la République garantit la liberté de conscience signifie en
effet non seullement que l’Etat s’oblige à respecter lui-meme cette
liberté, mais s’engage à en prévenir les violations par quiconque”.
In questi termini ROBERT J., La liberté de religion, de pensée et
de croyance, nel volume a cura di CABRILLAC R., FRISON-ROCHE M.,
REVET T., Libertés et droits fondamentaux, Paris, 2010, p.
398.
[17] Espressamente in questi termini TAR Lazio, sez. III
quater, 17/6/2009, n. 7076. È questa la sentenza sull’ora di
religione nelle scuole pubbliche e più esattamente relativa alla
disciplina dell’attribuzione dei crediti scolastici per gli esami di
maturità, che tiene conto del giudizio dell’insegnante di religione.
La sentenza è stata annullata dal Cons. Stato, sez. VI, 7/5/2010 n.
2749, ma senza alcuna incidenza su quanto aveva affermato il primo
giudice in merito al principio di laicità. Per una nota sulla
vicenda SPINELLI S., La sentenza del TAR Lazio sull’ora di
religione: l’insegnante dimezzato, in Quaderni cost. 2009, 913 e ss.
[18] Come è noto in Francia esiste un
generale divieto di esporre simboli religiosi all’interno della
scuola, come prevede la legge 15/3/2004, che “a opté pour une
interdiction radicale de fous les signes ostinsibles d’appartenance
religieuse à l’ècole”. Per un commento e per più ampie informazioni
v. ROBERT. J., La libertè de religion cit., p. 407.
[19]
V. per le scuole medie l’art. 118 del R.D. 30/4/1924 n. 965; per le
scuole elementari l’art. 119 del R.D. 26/4/1928 n. 1297, che opera
un rinvio agli arredi indicati nell’allegato C. Va ricordato che la
Corte Costituzionale, con propria ordinanza n. 389 del 15/12/2004,
ha affermato che queste norme non hanno un preciso fondamento
legislativo e non possono considerarsi specificazione della
normativa contenuta negli artt. 159 e 190 del D. Lgs. 297/1994,
relativa all’arredamento e al materiale didattico nelle scuole.
[20] Va ricordato che anche intellettuali che si sono formati in
contesti che accentuano il valore della laicità ammettono che per
quanto si sia fatto, si faccia e si possa fare per tenere separata
la vita civile dalla religione cristiana, tutta la nostra vita, in
tutte le sue espressioni, è impregnata dello spirito cristiano,
delle sue idee, dei suoi simboli, delle sue credenze, dei suoi
valori. V. ROUART J.M., Adieu à la France qui s’en va, 2003,
Paris, Grasset, p. 87 e ss.. Rouart, accademico di Francia, nel
breve saggio ricompreso nel volume Adieu à la France e dedicato “à
l’éducation religieuse”, non esita ad affermare che “…la conception
laique de l’Etat dans le monde occidental” deriva dal “principe
révolutionnaire Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce
qui est à Dieu”. E non solo “Droit de la personne humaine,
défense des sans-papiers, Téléthon, ces nouvelles pratiques de la
charité ne sont pas nées par hasard. Derrière elle, il y a l’ombre
portée de Jesus, de Saint Vincent de Paul, de Saint Francois, des
coeurs misericordieux à l’homme das les fers, à l’apatride sans feu
ni lieu au malade”. V. ivi p. 96 e p. 99.
[21] La Corte
Costituzionale non poche volte ha espressamente affermato che “la
Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non
possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale
neppure da leggi di revisione costituzionale. Tali sono tanto i
principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come
limiti assoluti al potere di revisione costituzionale … quanto
principi che … appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali
si fonda la Costituzione italiana”. V. Corte Cost. 29/12/1988 n.
1146, in Foro it., 1988, I, 609. Quanto all’affermazione che
il principio di laicità abbia natura di principio supremo v. le
sentenze della Corte Costituzionale nn. 203/89, 259/90, 195/93 e
329/97. Per una recente riaffermazione del rango del principio di
laicità e del ruolo che giuoca riguardo a “cruciali istituti di
diritto di famiglia” v. Cassazione, sez. I civile, 17/11/2006, n.
24494, in Foro it. 2008, I, 127 e l’esauriente nota di
CASABURI G.
Per una più ampia rassegna sui principi supremi si
rinvia a D’ALESSIO R., Completezza, chiusura e integrazione
dell’ordinamento, nel volume a cura di MODUGNO F., Appunti
per una teoria generale del diritto, Torino, 2000, p. 312 e ss.
V. pure ELIA L., I principi supremi presi sul serio, in Giur. cost.,, 2009, 2148, che lamenta il fatto che la Corte
Costituzionale non “abbia fatto balenare riflessi interpretativi
tali da valorizzare questo nuovo istituto”.
Sui problemi della
tutela dei principi supremi V. MODUGNO F., Qualche interrogativo
sulla revisione costituzionale e suoi possibili limiti, in Studi in onore di Ferrara G., Torino, 2005, II, 623 e ss. Per
riflessioni e rinvii giurisprudenziali che riguardano il tema della
laicità v. LARICCIA S., Poco coraggio e molte cautele in una
sentenza della Corte di Cassazione sul tema della presenza dei
simboli religiosi nelle aule di giustizia, in Giur. cost. 2009, 2138 e ss. testo e note.
[22] Sul punto ancora Corte
Cost. 20/11/2000 n. 508. Va ricordato che il principio di laicità è
ritenuto un ambito sottrato all’applicazione del primato del diritto
europeo e al controllo finale della Corte di Giustizia, come di
recente ha stabilito il Conseil Constitutionel francese con la
decisione n. 505/2004, accentuando in tal modo il ruolo
caratterizzante dell’ordinamento che ha il principio stesso, che non
può essere limitato neppure dal diritto europeo. Sul punto v.
VECCHIO F., Corte di Giustizia europea e Tribunali costituzionali
nazionali secondo la prospettiva della Corte Costituzionale
ceca, in www.diritto.it, passim e nota 7.
[23] Con
particolare riferimento proprio all’esposizione del crocifisso nelle
aule scolastiche v. Tribunale de L’Aquila ordinanza 23/10/2003, in Foro it. 2003, I, 1284, ove è affermato che non può
concordarsi con quell’opinione che ritiene che il crocifisso
potrebbe rimanere nelle aule scolastiche “quando l’insieme degli
studenti (se maggiorenni, o dei loro genitori se minorenni) di una
scuola pubblica vi colgano tutti pacificamente, implicitamente, un
comune significato culturale (oltre a quello di fede dei soli
cristiani); se viceversa anche un solo alunno ritenga di essere leso
nella propria libertà religiosa negativa, essi andrebbero rimossi”.
Proprio perché è in questione non solo la libertà di religione degli
alunni, ma anche la neutralità di un’istituzione pubblica, non è
possibile prospettare una realizzazione del principio di laicità
dello Stato e, quindi, della libertà di religione dei consociati “a
richiesta”, ma piuttosto deve essere connaturato all’operare stesso
dell’amministrazione pubblica”.
[24] Corte europea dei diritti
dell’uomo, 3/11/2009, Pres. Tulkens, in Foro it. 2010, IV,
p.58 e ss.
Osserva la Corte che “L’Etat est tenu à la neutralité
confessionelle dans le cadre de l’éducation publique où la présence
aux cours est requise sans considération de religion et qui doit
chercher à inculquer aux élèves une pensée critique. La Cour ne voit
pas comment l’exposition, dans des salles de classe des écoles
publiques, d’un symbole qu’il est raisonnable d’associer au
catholicisme (la religion majoritaire en Italie) pourrait servir le
pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d’une
"société démocratique" telle que la concoit la Convention. La Cour
note à ce propos que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
va dans le meme sens (voir paragraphe 24).
La Cour estime que
l’exposition obligatoire d’un symbole d’une confessione donnée dans
l’exercice de la fonction publique relativement à des situations
spécifiques relevant du controle gouvernementel, en particulier dans
les sallese de classe, restreint le droit des parents d’éduquer
leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants
scolarisés de croire ou de ne pas croire”.
V. in argomento CROCE
M., La sana laicità capitola a Strasburgo: la Corte europea dei
diritti dell’uomo giudice di costituzionalità sulle fonti non
primarie, in Foro it. 2010, IV, p. 68 e ss. . Osserva
l’A. che la Corte europea, con la sentenza si è proposta come
giudice costituzionale degli atti normativi di rango non legislativo
e, quindi, come garante della stessa giurisprudenza della Corte
Costituzionale nei confronti di quei giudici (in questo caso il
Consiglio di Stato) che vogliono approfittare dell’assenza di
giurisdizione della Consulta nel settore degli atti normativi di
rango non legislativo, per ritenerli al di sopra dei principi
costituzionali, quantunque affermati e ribaditi dal Giudice delle
leggi.
[25] Tribunale di Milano, sez. X civile, 16/12/2009. V.
pure Cassazione, sez. III civile, 14/3/2008, 7050 che, dopo aver
ribadito che è dovere dei genitori impartire ai figli l’educazione
al rispetto delle regole della civile coesistenza nei rapporti con
il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari, ha
affermato che questo dovere permane integro senza attenuazioni pur
nel caso in cui il minore si allontani dalla casa paterna. Le
carenze educative possono, infatti, protrarre i loro effetti anche
per il tempo successivo alla cessazione della coabitazione.
[26]
Già in questo senso Cassazione, 24/9/1996, in Rep. Foro it. 199, voce maltrattamenti in famiglia, n. 11. Più di recente Corte di
Cassazione, sez. VI pen., 28/6/2007, in Foro it. 2008, II, p.
14 e ss.
[27] Se quindi nel nostro ordinamento sussiste il
primato del principio personalistico che subordina ogni (male
intesa) finalità di educazione al rispetto della dignità e integrità
psico-fisica della persona, spetta al docente, sulla base di una
valutazione complessa dei valori e delle inclinazioni dell’ambiente
scolastico e degli illeciti disciplinari commessi, stabilire quali
mezzi di correzione e di disciplina risultino in concreto adeguati
al contesto e al fine perseguito. Così è stata riconosciuta lecita e
conforme ai principi educativi la decisione dell’insegnante che
aveva imposto a un alunno di scrivere per cento volte sul quaderno
"“sono un deficiente”. Così Tribunale di Palermo, sentenza
25/6/2007, in Foro it. 2008, II, p. 14. Il Tribunale ha
ritenuto che la sanzione imposta all’alunno doveva farlo riflettere
su comportamenti gravemente offensivi della dignità di alcuni
compagni e dare contemporaneamente alla classe un segnale di
disvalore dei comportamenti tenuti dall’allievo castigato.
[28]
Sul punto, di grande interesse, VECCHIO G., Autonomia privata,
ordinamento scolastico, sussidiarietà e diritti di cittadinanza: il
patto educativo di corresponsabilità, in Quaderni
Dipartimento Studi Politici, Milano, 2009, p. 571 e ss..
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(pubblicato il
3.2.2011)
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