 |
| |
 |
 |
| n. 2-2011 - © copyright |
ANTONIO VETRO
|
|
| Il danno all’immagine della p.a. dopo
il “Lodo Bernardo” (art. 17, co. 30-ter, d.l. n. 78 del 2009): una
discutibile sentenza della Consulta
|
Numerose Sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti, con dieci ordinanze, hanno sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 17, comma 30 ter, periodi secondo, terzo e
quarto del d.l n. 78/2009, convertito, con modificazioni, in legge
n. 102/2009, modificato dal d.l n. 103/2009 convertito, con
modificazioni, in legge n. 141/2009.
Con sentenza n. 355/2010 la
Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili, in parte
infondate le questioni sollevate nelle dieci ordinanze, osservando,
in diritto, quanto segue:
1) Le disposizioni censurate
prevedono che le Procure regionali della Corte dei conti esercitino
l’azione per il risarcimento del danno all’immagine, a pena di
nullità, nei soli casi e modi previsti dall’art. 7 della legge n.
97/2001 che, a sua volta, ai fini della delimitazione dell’ambito
applicativo dell’azione risarcitoria, “fa riferimento alle sentenze
irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti dei dipendenti di
amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione pubblica per i delitti contro la pubblica
amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del
codice penale”, vale a dire peculato, malversazione a danno dello
Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato,
concussione, corruzione, abuso d’ufficio, ecc.
Si osserva che la
Corte costituzionale erroneamente ritiene che l’art. 7 della legge
n. 97/2001 faccia riferimento soltanto alle “sentenze irrevocabili
di condanna”. Tale disposizione, invece, richiama espressamente,
nell’ultima parte, “quanto disposto dall'art. 129 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271”.
Quest’ultima norma, al punto 3, dispone che “quando
esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per
l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale
presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione”.
Il
richiamo alla citata norma è espresso con notevole risalto dal
legislatore, il quale sottolinea che, in ogni caso, “resta salva”
l’applicazione dell’art. 129.
Orbene la Corte costituzionale non
spiega minimamente perché mai detta norma, di cui non fa proprio
menzione, non sia applicabile “ai fini della delimitazione
dell’ambito applicativo dell’azione risarcitoria”.
Al contrario,
il risarcimento del danno all’immagine si ritiene possa essere
esercitato dalle Procure della Corte dei conti non solo nei casi di
delitti contro la P.A., accertati con sentenza irrevocabile, ma in
tutte le ipotesi di “reato che ha cagionato un danno per
l'erario”.
2) La Corte ha ritenuto inammissibile, per
genericità, la questione di legittimità costituzionale del IV
periodo, comma 30 ter, dell’art. 17 in esame sulla nullità degli
atti istruttori compiuti in assenza di una specifica e concreta
notizia di danno, da far valere in ogni momento dinanzi alla
competente Sezione giurisdizionale che deve decidere nel termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta.
Tale questione, che
non sembra presentare alcun nesso con la problematica del danno
all’immagine, è stata definita dalla Consulta in un unico contesto
per “spiccati elementi di connessione oggettiva”.
Possono
sollevarsi notevoli perplessità sulla effettiva utilità, ai fini
della piena conoscenza della questione, di particolari che sembrano
irrilevanti, come “le posizioni funzionali dei convenuti” o “le loro
qualifiche” o la “posizione di ciascuno di essi”, in relazione agli
addebiti.
Tali perplessità trovano conferma nella singolare
circostanza che nessuna delle controparti abbia rilevato tale
“insanabile astrattezza”, né l’Avvocatura generale dello Stato, né
il legale del convenuto.
3) La Corte ha ritenuto
inammissibili la questione di legittimità costituzionale “relativa
alla limitazione del danno all’immagine della pubblica
amministrazione soltanto nelle ipotesi di fatti di reato
specificamente indicati”, congiuntamente all’altra questione
relativa a “due diverse forme di tutela: dinanzi alla Corte dei
conti per le fattispecie costituenti anche reato e all’autorità
giudiziaria ordinaria in tutti gli altri casi”.
I giudici
remittenti, di primo grado e di appello, avevano sollevato “dubbi di
costituzionalità, quale che fosse la possibile soluzione
individuata”, senza esprimere un giudizio su quale interpretazione
privilegiare.
La Consulta ritiene che tale omissione, oltre a
rendere dubbia (“ancipite”) la prospettazione, rende “perplessa la
motivazione sulla rilevanza”.
Anche sul punto possono sollevarsi
pesanti interrogativi sulla necessità di esprimere una preferenza,
addirittura a pena di inammissibilità, fra due interpretazioni che
portano univocamente alla incostituzionalità della norma, dal
momento che la prospettazione sembra chiarissima e non “ancipite” e
che è indubbia la rilevanza.
4) Secondo la Consulta, “deve
ritenersi che il legislatore non abbia inteso prevedere una
limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra
giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, bensì
circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile chiedere il
risarcimento del danno in presenza della lesione dell’immagine
dell’amministrazione”.
Poiché supremo Organo regolatore della
giurisdizione non è la Corte costituzionale ma la Cassazione a
sezioni unite, è auspicabile che quest’ultima Corte adotti
un’interpretazione diametralmente opposta, nel senso di riconoscere
la giurisdizione del giudice ordinario per la tutela del danno
all’immagine della p.a. nei casi in cui l’azione non sia azionabile
dinanzi alla Corte dei conti.
5) La Corte costituzionale
afferma che non è fondata la questione sulla violazione dell’art. 77
della Costituzione, per mancanza dei requisiti di necessità ed
urgenza, da parte della censurata disposizione introdotta dal
Parlamento in sede di conversione del decreto legge, in difetto di
“manifesta irragionevolezza o arbitrarietà”.
Si legge nella
sentenza:
“Né può ritenersi che la norma stessa sia del tutto
dissonante rispetto al contenuto della decretazione d’urgenza emessa
con il decreto legge nel quadro generale di «provvedimenti
anticrisi, nonché proroga dei termini»”. … “Anche la norma ora
in esame, limitativa della responsabilità per i danni da lesione
all’immagine della p.a.” può essere ricondotta “nell’alveo dei
meccanismi, previsti con il citato decreto legge, aventi lo scopo di
introdurre nell’ordinamento misure dirette al superamento della
attuale crisi in cui versa il Paese”. Ciò nell’ottica “di attenuare
il regime dei controlli della Corte dei conti e di limitare
ulteriormente l’area della gravità della colpa del dipendente
incorso in responsabilità”.
Può osservarsi che, a parte la
“proroga dei termini”, che non ha alcun nesso con la materia in
esame, solo attraverso un volo pindarico può sostenersi che rientri
fra i provvedimenti anticrisi l’impunità da ogni sanzione o
risarcimento pecuniari per il danno all’immagine garantita agli
autori di fatti anche gravissimi.
6) Le Sezioni remittenti
hanno prospettato “la irragionevolezza della norma per avere il
legislatore limitato il risarcimento del danno ai soli casi in cui
sia stato commesso un delitto contro la p.a. e non anche in presenza
di condotte non delittuose altrettanto gravi ovvero in presenza di
reati diversi da quelli espressamente indicati”
La questione è
stata ritenuta infondata in quanto “rientra nella discrezionalità
del legislatore, con il solo limite della non manifesta
irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le
fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze
cui si ritiene di dover far fronte”… “La circostanza che il
legislatore abbia inteso individuare esclusivamente quei reati che
contemplano la p.a. quale soggetto passivo concorre a rendere non
manifestamente irragionevole la scelta legislativa in esame”.
Sul
punto, possono essere avanzate notevoli riserve, per un duplice
ordine di motivi: a) non è esatto affermare che la pubblica
amministrazione sia da considerare soggetto passivo nei soli casi
previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale
(altri casi, fra i tanti, quelli previsti dagli artt. 3 legge n.
1383/1941, 78 legge n. 121/1981, 44 d.P.R. n. 380/2001 ecc.); b)
alla luce del comune modo di sentire, balza evidente in tutta la sua
irragionevolezza la limitazione contenuta nella disposizione
normativa che stabilisce la mancata lesione dell’immagine in ipotesi
da tutti ritenute ben più gravi, anche in relazione alla pena
prevista in sede penale, di quelle contenute nella indicata
categoria di reati contemplati nel capo I del titolo II del libro II
del codice penale (fra i quali vanno ricordate fattispecie di
irrilevante allarme sociale come la “violazione colposa di doveri
inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro: art. 335
c.p.). Basta citare il caso dell’omicidio o delle lesioni gravissime
dolosamente addebitabili a medici di strutture ospedaliere
pubbliche, di cui si parlerà in seguito.
7) E’ stata
sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione
dell’art. 2 della Costituzione in quanto tale norma, in relazione
all’art. 2059 del codice civile, imporrebbe una tutela piena, e non
limitata, come nel caso in esame, dei diritti della personalità, tra
i quali deve essere ricompreso quello all’immagine della
p.a.
Secondo la Consulta la questione non è fondata, in quanto
“deve rilevarsi che la responsabilità amministrativa presenta una
struttura ed una funzione diverse da quelle che connotano la comune
responsabilità civile”.
Dopo aver richiamato l’art. 97 della
Costituzione, la sentenza ha concluso sul punto nel senso che “tale
riconoscimento (di diritti propri degli enti pubblici) deve
necessariamente tenere conto della peculiarità del soggetto tutelato
e della conseguente diversità dell’oggetto di tutela, rappresentato
dall’esigenza di assicurare il prestigio, la credibilità e il
corretto funzionamento degli uffici della pubblica amministrazione.
In questa prospettiva non è manifestamente irragionevole ipotizzare
differenziazioni di tutele che si possono attuare a livello
legislativo, anche mediante forme di protezione dell’immagine della
p.a. a fronte di condotte dei dipendenti, specificatamente
tipizzate, meno pregnanti rispetto a quelle assicurate alla persona
fisica”.
Non è agevole comprendere la sequenza logica del
ragionamento che parte da premesse che dovrebbero portare a
conclusioni diametralmente opposte.
Infatti sembra manifestamente
irragionevole ammettere una tutela limitata dei diritti della
personalità delle pubbliche amministrazioni, ben più rilevante
rispetto a quella prevista per le persone fisiche, proprio alla luce
delle imprescindibili esigenze di salvaguardia del “prestigio,
credibilità e corretto funzionamento degli uffici”.
Né si
comprende quale nesso vi sia fra le diversità dei regimi della
comune responsabilità civile e della responsabilità amministrativa
ed il vulnus perpetrato al diritto all’immagine della
p.a.
8) Altre questioni di legittimità costituzionale sono
state dichiarate infondate in buona parte sulla base delle stesse
motivazioni già illustrate e sulle quali non è il caso di
soffermarsi.
L’interpretazione della normativa sottoposta
all’esame di legittimità costituzionale, accolta nella sentenza
della Consulta, potrebbe portare a conseguenze devastanti per il
diritto all’immagine della pubblica amministrazione.
La Sezione
giurisdizionale per la Lombardia, in virtù del richiamo dell’art. 7
della legge n. 97/2001 all’art. 129 disp. att. c.p.p., ha ritenuto
che il risarcimento del danno all’immagine possa essere esercitato
dalle Procure della Corte dei conti non solo nei casi di delitti
contro la p.a., accertati con sentenza irrevocabile, ma in tutte le
ipotesi di “reato che ha cagionato un danno per l'erario”, (infatti
la Sezione ha limitato la richiesta di verifica costituzionale della
normativa in esame alla circostanza che non era più previsto il
danno all’immagine per fatti non costituenti reato).
Si
esprime in modo pressante l’auspicio che venga emanata al più presto
una norma legislativa di interpretazione autentica conforme a
quella propugnata dalla Sezione Lombardia.
In caso contrario casi
di gravità eccezionale non potrebbero essere più sanzionati per il
danno all’immagine.
Per rimanere sul concreto, la Sezione
Lombardia, per il caso terrificante della c.d. “clinica degli
orrori”, con sentenza n. 641/2009, ha condannato medici della
Clinica S. Rita per fatti delittuosi perpetrati ai danni di pazienti
presso il Reparto di chirurgia toracica al risarcimento del danno
all’immagine della p.a. pari ad € 8.065.074.
Orbene, accogliendo
l’interpretazione della Corte costituzionale, gli autori degli
“orrori” andrebbero esenti da responsabilità per il danno
all’immagine, non rientrando i fatti delittuosi ad essi imputati fra
i casi previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice
penale.
Resta aperto il problema se possa essere ritenuta
vincolante per i giudici delle diverse giurisdizioni, ed in
particolare per quelli della Corte dei conti, la quanto meno
discutibile interpretazione della Consulta, a parte i giudizi per i
quali è stata sollevata questione di costituzionalità, la cui sorte
è ormai segnata.
Fra questi va segnalato, in particolare, il caso
prospettato dalla Sezione Sicilia di un assistente di polizia che
aveva commesso “reati, accertati con sentenza irrevocabile, di
violenza sessuale, con abuso di qualità e di poteri, ai danni di
alcuni detenuti”, che andrà prosciolto dalla contestazione di danno
all’immagine formulata dalla Procura regionale contabile, grazie
alla sentenza della Corte costituzionale, in quanto la violenza
sessuale non rientra tra i reati elencati nel citato capo I del
titolo II del libro II del codice penale.
|
| |
|
(pubblicato il
1.2.2011)
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|