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| n. 1-2011 - © copyright |
GERARDO SORICELLI
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| Considerazioni sulla class action
amministrativa nell’amministrazione di risultato
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E’ ormai esperienza diffusa che una protezione
degli utenti dell’azione amministrativa e dei servizi pubblici
lasciata alla mera tutela individuale non sia efficace in quanto i
costi e i tempi dei procedimenti dissuadono spesso l’utente da ogni
iniziativa. Con il D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, in attuazione
dell’art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15[1] è stato introdotto un
nuovo mezzo di tutela azionabile nei confronti della pubblica
amministrazione, la c.d. class action amministrativa. L’istituto in
parola inevitabilmente incide sul tema della legittimazione a
ricorrere nel processo amministrativo e presenta alcuni profili
problematici che meritano di essere affrontati.
La class action è
un istituto fondamentale nel processo civile nordamericano tanto che
non vi è manuale di civil procedure[2] che non dedichi a questa
tematica un’ampia trattazione. Negli Stati Uniti infatti questo
strumento è previsto sia a livello federale sia a livello statale ed
il modello di procedura è fornito dalla Federa Rule of civil procedure 23, che è stata introdotta nel 1938 ma che è stata
emendata in modo significativo con il passare degli anni in
particolare nel 1966[3].
Recentemente anche in Italia, la
dottrina[4] ha iniziato a mostrare un interesse sempre maggiore per
l’istituto, come conseguenza dell’azione del legislatore che ha
introdotto l’art. 140 bis nel codice del consumo attraverso l’art. 2
comma 446 della legge 24 dicembre 2007 e modificato successivamente
dall’art. 49 della legge 23 luglio 2009 n. 99 e altresì grazie al
decreto legislativo n. 289 al quale viene posta la dettagliata
attenzione di questo capitolo. In passato infatti si trovavano
riferimenti al tema esclusivamente nei manuali di diritto
comparato[5] tuttavia essendo cresciuta l’attenzione per questo
istituto anche nel nostro paese appare opportuno procedere con
un’indagine ricostruttiva dell’evoluzione e dei precedenti
storici.
Occorre precisare fin da subito che tendenzialmente si
fa risalire la nascita dell’azione rappresentativa con l’esperienza
inglese in particolare come se fosse una creazione ex nihilo delle
corti di equità. Tuttavia da qualche anno alcuni autori[6] hanno
iniziato a studiare una casistica precedente alle corti di equità
mandando indietro nel tempo gli albori della class action. Le
fattispecie studiate si riferivano ad un regime di responsabilità
solidale alla quale erano legati gli appartenenti ad una medesima
comunità contadina relativamente al pagamento di imposte sulla
produzione. I creditori citavano in giudizio presso le manorial
courts che erano delle giurisdizioni locali solo i debitori più
facoltosi agendo per l’intero sul loro patrimonio e questi si
rivalevano sugli altri membri con l’azione di regresso. Proprio
perché gli studi relativi a questa casistica sono recenti non hanno
influito sulla recensione della class action negli Stati Uniti[7]
tuttavia gli studiosi del tema hanno rinvenuto quelli che sono
tratti caratterizzanti essenziali che possono mostrare queste
fattispecie come modelli ideali di azioni rappresentative. Questi
elementi riguardano il profilo soggettivo in quanto sussiste un
fattore di coesione interna alla classe che perdura anche dopo la
conclusione del giudizio e nelle casistiche prese come esempio è il
fatto di essere tutti appartenenti alla medesima comunità contadina.
L’aspetto appena descritto non va sottovalutato in quanto anche
nelle azioni rappresentative intervenute nei nostri tempi si può
vedere come l’esperienza giudiziaria finisca addirittura per
rafforzare i legami di appartenenza alla classe[8]. Altra
caratteristica attiene la situazione giuridica dedotta in giudizio
che concerne l’applicazione la costituzione o la modificazione di
norme che regolano i rapporti continuativi del gruppo con la
controparte ovvero stabilendo la misura delle prestazioni tributarie
dovute dalla classe contadina.
Successivamente lo sviluppo delle
tecniche produttive fece si che alcuni contadini riuscirono a dare
inizio ad un’attività imprenditoriale ottenendo diritti sulle terre
tramite la registrazione ottenuta dietro il pagamento di somme
ingenti. La trascrizione di questi diritti nei registri portò ad una
serie di controversie aggravate dal fatto che l’Europa viveva un
momento di crisi economica per via dell’inflazione e di Enrico VIII
che aveva intrapreso numerose spedizioni militari. Queste
controversie furono affidate alla Chancery court ovvero l’autonoma
giurisdizione del cancelliere che da organo amministrativo e
ausiliare delle corti del re divenne organo giudiziario a sé stante
restando comunque un organo vicino al monarca assoluto. Successive
innovazioni di lavorazione aprirono la strada alla formazione di una
vera e propria borghesia imprenditoriale agricola. Mutando questa
situazione sociale il Chancellor che era un prelato esperto quindi
prevalentemente di diritto canonico diede vita inconsapevolmente ai
primi leading cases in tema di class action. Questi mutamenti nella
struttura dell’organizzazione del potere successivamente alla caduta
dell’assolutismo finirono con il creare mutamenti alla giurisdizione
di Chancery in quanto si cercò per far riemergere la nobiltà locale
e di rendere l’azione in equità generale e atipica a differenza di
quella at law e ciò ha comportato l’inefficienza e l’incisività
dell’azione. Ci si trovò infatti di fronte ad un tipo di tutela
lenta e costosa spesso presa di mira dalla satira per via della
scarsa efficacia. Gli ostacoli che maggiormente rilevano visto il
tema trattato attengono all’istituto del litisconsorzio necessario
che vide nell’azione di equity un’estesa applicazione giustificata
per via dell’inammissibilità di qualsiasi tipo di litisconsorzio
nelle cause at law. Ci si trovava di fronte ad una pluralità di
parti e questo rappresentò un problema in quanto l’integrazione del
contraddittorio poteva essere frenato dalla regola di territorialità
della giurisdizione delle corti britanniche che non permettevano di
citare chi si trovasse fuori dalle circoscrizioni di appartenenza.
Questo aspetto non va sottovalutato in quanto non potendo chiamare
in giudizio il litisconsorte necessario molte domande finirono per
essere improcedibili. L’istituto dell’azione rappresentativa fu poi
recepita nell’ordinamento degli Stati Uniti e veniva ammessa ogni
qual volta vi fosse un numero elevato di parti.
Dell’esperienza
statunitense ciò che è indispensabile citare è la rule 23 importante
perché ha definito i requisiti fondamentali. Infatti si poteva
procedere con la class action solo quando vi era l’impossibilità di
riunione in un unico processo di tutte le parti, vi doveva essere
una valutazione favorevole da parte del giudice sulla
rappresentatività del rappresentante e sull’effettività
dell’interesse in comune. La disciplina prevedeva tre distinti tipi
di class action a seconda dei diversi gradi di “comunione di
interessi”. Si aveva una true class action ovvero le azioni vere e
proprie dove oggetto della class action era il medesimo diritto; una
hybrid class action e per finire una spuriorius class action laddove
vi fossero in comune questioni di diritto o di fatto. Notevoli
furono le difficoltà nell’applicare l’una o l’altra categoria tanto
che il legislatore pensò di modificare la rule 23 nel 1966. Il testo
attuale dopo la riforma del 1966 appunto prevede che uno o più
membri di una classe possono citare o possono essere citati in
giudizio, come parti rappresentative di tutti gli altri solo se
sussistono tutti i seguenti requisiti.
Numerosity: cioè il fatto
che la classe è tanto numerosa che la riunione di tutti i membri in
un unico processo è praticamente impossibile; commonality: ovvero
devono sussistere questioni di diritto o di fatto comuni a tutta la
classe; Typically: le domande o le eccezioni delle parti
rappresentative devono essere configurabili come tipiche di tutti i
membri della classe nel senso che la pretesa di colui che può essere
definito attore rappresentativo deve consistere nella medesima di
tutti gli altri membri della classe. Fair and Adequate
rappresentation: quest’ultimo aspetto riguarda il fatto che le parti
rappresentative devono essere in grado di proteggere in modo giusto
ed adeguato gli interessi della classe. Se sussistono tutti questi
requisiti il giudice dichiara l’ammissibilità dell’azione e
definisce contestualmente sia la classe sia le relative pretese.
L’esito della class action risulta essere vincolante per tutti i
membri della classe tanto che è previsto un sistema di pubblicità
per cui vengono informati dalla corte circa sia l’avvio e il
contenuto dell’azione in modo da poter chiedere anche di essere
esclusi dalla classe attraverso il cosiddetto opt out. La corte
sceglie il class counsel e, se necessario, anche l’attore
(plaintiff) meglio in grado di rappresentare la classe. Una
volta certificata la classe, ogni transazione, rinuncia volontaria o
compromesso che vincolerebbe tutti i membri della classe è
sottoposto al vaglio della corte, che deve verificare, previa
audizione, se l’esito sia equo, ragionevole e adeguato ovvero fair,
reasonable and adequate. In caso di transazione può essere concessa
ai componenti della classe un’ulteriore occasione per dissociarsi.
Se l’azione giudiziaria sfocia in un processo, è previsto
l’intervento di una giuria popolare. Per quanto riguarda l’onorario
degli avvocati questo è calcolato in proporzione al risarcimento
ottenuto oppure secondo una remunerazione oraria.
L’azione
collettiva nei confronti della pubblica amministrazione è la
conseguenza di un’idea di riforma che si basa sulla concezione
dell’amministrazione di risultato caratterizzata dal
principio del buon andamento.
Del resto come si evince dalla
lettura dell’art. 97 della Costituzione, primo comma[9], la
disciplina legislativa della pubblica amministrazione deve essere
realizzata assicurando il buon andamento e l’imparzialità. Il
rispetto del principio del buon andamento viene misurato attraverso
il parametro dell’efficienza tanto che la legge n. 241 del 1990
all’art. 1 comma 1 menziona[10] esplicitamente i criteri di
economicità ed efficacia che devono reggere l’attività
amministrativa[11].
In questo contesto l’introduzione
nell’ordinamento di un’azione collettiva nei confronti delle
amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici ben si
concilia con quanto detto fin’ora poiché un siffatto strumento di
pressione sugli apparati pubblici contribuisce a garantire
l’efficienza del procedimento di produzione del servizio e
rappresenta un valido mezzo di tutela in forma specifica per il
cittadino e i suoi diritti fondamentali; diritti che si presentano
come beni della vita dovuti a tutti e a ciascuno. Questa sembra
essere l’idea portante ed innovativa dell’istituto, cioè far si che
oltre alla eventuale soddisfazione della pretesa addotta da uno o
più cittadini ci sia un controllo esterno di tipo giudiziale sul
rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni degli standard di
qualità tempestività ed economicità loro imposti[12]. La legge n. 15
del 2009[13] all’art. 4 delegava al Governo proprio la necessità di
prevedere mezzi di tutela giurisdizionale nei confronti delle
amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi laddove
questi si discostassero dagli standard qualitativi ed economici o
degli obliqui contenuti nelle carte dei servizi laddove violassero
le norme preposte al loro operato compreso l’omesso esercizio dei
poteri di vigilanza di controllo e sanzionatori. Dunque il secondo
comma dell’art. 4 elencava i principi e i criteri ai quali il
governo si sarebbe dovuto attenere nell’esercitare la delega e
consentire quindi ad ogni interessato di agire in giudizio nei
confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi
pubblici per far fronte alla lesione di interessi giuridicamente
rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, innanzitutto
doveva essere consentita la proposizione dell’azione anche ad
associazioni o a comitati a tutela degli interessi dei propri
associati; secondo poi il giudizio andava devoluto alla
giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo; il
decreto legislativo di attuazione del seguente articolo avrebbe
dovuto prevedere una diffida rivolta all’amministrazione o al
concessionario ad assumere le iniziative del caso entro un termine
determinato; il giudizio in parola non doveva determinare un
risarcimento del danno per il quale restava ferma la disciplina
vigente, ma la sentenza definitiva avrebbe dovuto comunque
comportare l’obbligo di accertare le eventuali responsabilità
disciplinari o dirigenziali; e per concludere dovevano essere
previste forme idonee di pubblicità sia del procedimento
giurisdizionale sia della sua conclusione. Nel mese di marzo 2009 si
è svolta una consultazione telematica sui contenuti della legge
delega poc’anzi espressi. La consultazione aveva il fine di
condividere e discutere con una platea ampia e competente circa le
opzioni più significative elaborate dai gruppi di lavoro costituiti
per la redazione del decreto legislativo. Gli interlocutori sono
stati numerose categorie di operatori direttamente interessati come
ad esempio i sindacati, dirigenti di pubblica amministrazione,
consumatori, imprese nonché esponenti ed esperti del mondo delle
istituzioni e dell’accademia e nello specifico esponenti della
magistratura, avvocatura, università think thank. Hanno partecipato
2800 operatori e 70 esperti che hanno mostrato un diffuso consenso
sulle linee portanti di questa riforma. A questa consultazione è
seguita l’organizzazione di due seminari tenutesi nel mese di aprile
2009, il primo ha avuto un ruolo di brainstorning interno e quindi
finalizzato a risolvere le problematiche che man mano si andavano ad
incontrare e a proporre nuove soluzioni, il secondo seminario fu
finalizzato alla presentazione dei risultati fino a quel momento
ottenuti.
L’introduzione di questo istituto che viene comunemente
e atecnicamente chiamato class action per la pubblica
amministrazione era originariamente previsto nell’ambito della
riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti della pubblica amministrazione ma come emerge da un
comunicato del 15 maggio 2009 del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, al fine di coordinare la disciplina
della class action amministrativa con quella della class action ex
art. 140 bis del codice del consumo, il Consiglio dei Ministri n. 50
ha deciso di trattare questo istituto in uno specifico decreto
legislativo[14] non inserendolo più nel decreto legislativo generale
sulla riforma del lavoro pubblico. Nello stesso comunicato è stato
ritenuto opportuno acquisire preliminarmente il parere del Consiglio
di Stato e dell’Avvocatura dello Stato circa gli sviluppi possibili
che avrebbe avuto il processo amministrativo con l’introduzione di
un siffatto tipo di azione. Il consiglio di stato del resto è
definito dalla costituzione all’art. 100 organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell’amministrazione e vede garantita sempre dal medesimo articolo
ma al comma 3 l’assoluta indipendenza dell’istituto e dei suoi
componenti di fronte al governo proprio per assicurare
l’imparzialità necessaria all’esercizio dell’importante funzione di
consulenza preventiva in materia di attività normativa del governo e
delle amministrazioni statali che ne fanno richiesta. In taluni casi
questa attività consultiva è di tipo obbligatorio dovendosi il
consiglio di stato pronunciarsi sui regolamenti del governo o dei
ministri, i testi unici, i ricorsi straordinari al presidente della
repubblica nonché gli schemi generali dei contratti tipo e gli
accordi o convenzioni predisposte da uno o più ministeri. Nel 1997
con la legge n. 127 recanti “misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo” all’art. 17 comma 28 è stata istituita un ulteriore
sezione consultiva del Consiglio di Stato 28. E’ istituita una
sezione consultiva del Consiglio di Stato per l’esame degli schemi
di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è
prescritto per legge o è comunque richiesto dall’amministrazione,
sezione che esamina anche gli schemi di atti normativi dell’unione
europea quando richiesto dal presidente del Consiglio dei
ministri.
Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in
adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di
regolamenti vista la loro particolare importanza.
Il 26 maggio
2009 il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha
trasmesso al Consiglio di Stato, lo schema[15] di decreto
legislativo di attuazione dell’art. 4 della legge 4 marzo 2009, n.
15 per acquisire il parere poc’anzi citato ed il Consiglio di
Stato[16] con l’adunanza generale del 9 giugno 2009 si è
pronunciata[17] dopo aver visionato gli atti e dopo aver udito il
Relatore ed Estensore Cons. Francesco Bellomo. Una prima anomalia da
sottolineare, evidenziata nel parere stesso, sta nel fatto che il
testo su cui il Consiglio di Stato è stato chiamato ad esprimere il
proprio parere aveva per oggetto una fonte primaria, sia pur
delegata, che ha presentato problemi differenti rispetto a quelli
generalmente posti all’attenzione del Consiglio di Stato nella sua
funzione di consulenza normativa dovendo valutare anche la
compatibilità con i principi costituzionali nonché la coerenza con
il sistema in generale, tutto ciò rispetto al tradizionale compito
di valutare la sola compatibilità con le norme di delega e con le
fonti primarie che rilevano nella materia di volta in volta in
esame. Ulteriore osservazione riportata in apertura del parere che è
il n. 3831 è quella relativa alla formula “azione collettiva” che oltre a non figurare mai nello schema di decreto legislativo
valutato dal Consiglio di Stato non è mai espressamente richiamato
nel decreto legislativo entrato in vigore il 15 gennaio 2010. Viene
infatti chiarito come l’azione collettiva non si identifica nella “class action” che è stata introdotta nel nostro ordinamento
dall’art. 2 comma 446 della legge finanziaria del 2008[18] che ha
inserito l’art. 140 bis nel codice del consumo[19] e che è rubricato
proprio Azione collettiva risarcitoria. Le ragioni vanno
individuate nel fatto che l’art. 140 bis riguarda le lesioni dei
diritti dei consumatori e utenti in ambito contrattuale ed in alcuni
casi anche extracontrattuale, mentre il decreto legislativo 198/2009
riguarda il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni ma
anche e soprattutto perché l’azione collettiva contro le imprese
private tutela il consumatore dallo squilibrio di posizioni che
possono condizionare il mercato e gli effetti incidono sulla sola
fase negoziale del contratto mentre nel discorso in esame si
riproducono degli effetti che incidono direttamente sullo stesso
processo di produzione del servizio. L’obiettivo sembra essere
convergente tanto che in entrambi i casi si cerca di evitare di far
ricadere i costi di un’eventuale inefficienza sugli utenti che
indubbiamente sono la parte debole del rapporto ma questo fine è
perseguito indirettamente laddove il produttore è privato in quanto
questo agisce nell’esercizio della libertà di iniziativa economica
tutelata dall’art. 41 della costituzione, mentre relazionandosi con
l’amministrazione pubblica o con un concessionario di un pubblico
servizio l’ordinamento deve permettere di intervenire in modo
diretto in quanto l’organizzazione amministrativa è per legge
diretta a realizzare il bene pubblico. Altra differenza sostanziale
sta nel fatto che nell’azione collettiva contro la pubblica
amministrazione l’eventuale sentenza finale di accoglimento ordinerà
di porre rimedio al disservizio e proprio per questo il giudizio
deve essere preceduto da una diffida che è un istituto del tutto
assente nel codice del consumo e la sentenza non prevede nulla circa
il risarcimento del danno aspetto che caratterizza fortemente l’art.
140 bis del codice del consumo.
Quindi, una volta accertato dal
giudice che il cittadino ha titolo al ripristino del corretto
svolgimento della funzione, non vi è più spazio per un’ulteriore
attività amministrativa che valuti la richiesta di ripristino perciò
il giudice stesso “ordina” all’amministrazione di dar corso al
corretto svolgimento della funzione o alla corretta erogazione del
servizio. Si tratta, pertanto, di sentenza ordinatoria conformativa
che darebbe luogo ad un’azione di adempimento specifico preordinato
all’efficienza amministrativa.
Ciò implica anche una funzione
giurisdizionale preventiva ed inibitoria, ad evitare disservizi ed
illegittimità amministrative idonee a ledere la sfera giuridica dei
cittadini.
Per concludere l’esame del parere del Consiglio di
Stato occorre analizzare nello specifico le osservazioni tenendo
presente che lo schema del decreto legislativo su cui si basa il
parere del Consiglio di Stato si sostanziava di sette articoli
dunque uno in meno rispetto al testo emanato poi dal Presidente
della Repubblica il 20 dicembre 2009. Nel parere in questione il
Consiglio di Stato mostrava l’opportunità di inserire all’art. 1
l’esercizio del diritto di azione da parte del cointeressato con
riferimento al giudizio già instaurato e nello schema del decreto
legislativo non veniva fatto riferimento a questo tipo di azione.
L’azione del cointeressato rappresenta un intervento litisconsortile
o adesivo autonomo, dunque il cointeressato che interviene ha
facoltà analoghe a quelle del ricorrente e questa è una distinzione
molto importante poiché nel processo amministrativo l’intervento
tradizionalmente ammesso è quello ad adiuvandum o ad
opponendum cioè l’intervento adesivo dipendente che permette
l’accesso al giudizio di chi aderisce alle ragioni di una delle
parti ricorrenti o nel secondo caso nell’ipotesi in cui si aderisce
alla posizione della parte intimata o dei controinteressati[20].
L’intervento litisconsortile infatti potrebbe essere usato come
strumento elusivo dei termini perentori che caratterizzano il
processo amministrativo in quanto se chi aveva titolo per
l’impugnazione principale non ha proposto ricorso, nell’appoggiare
il ricorso altrui arginerebbe i termini di impugnazione; tuttavia
questo tipo di azione, secondo il parere del Consiglio di Stato può
essere introdotto in sede di giurisdizione esclusiva e di merito
tanto che ha proposto l’inserimento di un nuova comma con esplicito
riferimento a questo tipo azione. Tale proposta è stata poi recepita
nel decreto legislativo 198/2009 nell’art. 1 comma 3 laddove si
evince che “i soggetti che si trovano nella medesima situazione
giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di venti
giorni liberi prima dell’udienza di discussione del
ricorso…”.
L’art. 1 del decreto legislativo in esame è
incentrato prevalentemente sulla legittimazione attiva quindi il
Consiglio di Stato, al fine di delimitare in modo implicito la
legittimazione attiva ha pensato di aggiungere una disposizione
relativa alla legittimazione passiva che ha finito con il trovar
spazio all’art. 1 comma 1 ter dove si esclude la legittimazione
passiva per le autorità amministrative indipendenti, gli organi
giurisdizionali, le assemblee legislative, gli organi costituzionali
e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ulteriore riferimento
alla legittimazione passiva viene fatta nel comma 5 del medesimo
articolo in cui vengono indicati gli enti nei cui confronti può
essere proposto ricorso e le precisazioni del caso verranno
riportate nel paragrafo in cui verrà esposto in modo dettagliato il
decreto legislativo che ha introdotto questo tipo di azione
collettiva.
L’art. 3 prevede che il ricorrente notifichi
preventivamente all’amministrazione o al concessionario una diffida.
Il Consiglio di Stato precisa la natura di questa diffida che non va
considerata come condizione di procedibilità del ricorso ma bensì
come condizione di ammissibilità del ricorso stesso.
Per
concludere l’esame del parere occorre precisare che relativamente
all’art. 6 e 7 dello schema del decreto legislativo il Consiglio di
Stato non ha mosso osservazioni a differenza di quanto avvenuto
sull’art. 5 che “nel merito… la disposizione lascia perplessi”.
L’art. 5 disciplina l’inottemperanza alla sentenza e lo schema
prevedeva al secondo comma l’applicazione automatica della perdita
della retribuzione di risultato a carico dei “soggetti per i quali
la sentenza ha accertato il concorso a cagionare l’inefficienza o la
carenza organizzativa”. Le ragioni della critica da parte del
Consiglio di Stato vanno ravvisate nel fatto che mancava un
accertamento di responsabilità in sede giudiziaria e ciò potrebbe
essere sopperito prevedendo che gli eventuali interventi
sanzionatori fossero effettuati solo dopo rigorose indagini da parte
delle autorità sovra ordinate anche a questa osservazione il
legislatore ha ritenuto opportuno dare ascolto tanto che
nell’emendato art. 5 si fa un esplicito riferimento all’art. 13 e 14
del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 che disciplinano una
commissione per la valutazione, trasparenza e integrità della
pubblica amministrazione e un organismo indipendente di valutazione
delle performance che appunto svolgono le indagini del caso.
Il
Consiglio di ministri n. 66 ha approvato il 15 ottobre 2009 un
ulteriore schema di decreto legislativo che ha recepito quasi
completamente i pareri del Consiglio di Stato e dalla lettura del
comunicato stesso viene ribadito ancora una volta come questo tipo
di azione si discosti dall’azione collettiva ex art. 140 bis.
Ovviamente lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alla
Presidenza del Senato il 23 ottobre 2009 allegando un’analisi
tecnico normativa dove non sono state segnalate difformità sia con
riferimento ad aspetti tecnico-normativo di diritto interno sia con
riferimento al contesto normativo comunitario ed internazionale. Per
quanto riguarda gli elementi di qualità sistematica e relazionale
del testo nell’analisi tecnico normativa viene specificato che nel
testo non sono introdotte nuove definizioni, infatti si fa
riferimento a definizioni già correntemente utilizzate e che non si
è fatto ricorso alla tecnica della novella visto il decreto
legislativo trattava di un nuovo istituto di tutela giurisdizionale
e la materia oggetto dell’intervento non era contemplata
nell’ordinamento. Lo schema è stato poi assegnato il 28 ottobre 2009
ai lavori delle commissioni permanenti “affari costituzionali”,
“bilancio” e “giustizia” per ricevere il relativo parere nonché alla
conferenza unificata. Il 4 novembre 2009 la prima commissione
permanente “affari costituzionali” nella seduta n. 139 ha iniziato
ad affrontare lo studio e l’esame dello schema a loro assegnato che
è stato illustrato dal relatore nella persona del Sen.
Sarro.
Nella seduta n. 142 dell’11 novembre 2009 l’esame dello
schema è stato ripreso e nel dibattito sono emersi alcuni aspetti
controversi alcuni procedurali come ad esempio il fatto che la
conferenza unificata in quella data non si fosse ancora pronunciata
ed altre di merito come ad esempio perplessità sotto il profilo
costituzionale nell’ipotesi dell’art. 2 comma 1 secondo la quale il
ricorso non può essere proposto nel caso in cui si sia instaurato o
ancora non sia stato definito un altro procedimento volto ad
accertare le stesse condotte oggetto dell’azione; veniva così
proposto di prevedere per queste ipotesi la sospensione del ricorso
e non la non proponibilità dello stesso.
Ma l’aspetto
maggiormente criticato non solo in questa sede ma anche dalla
dottrina riguarda la mancata possibilità di ottenere il risarcimento
del danno.
Per quanto riguarda le ragioni di una mancata
previsione relativa al risarcimento del danno lo stesso art. 4 della
legge n. 15 del 2009 che doveva dettare i criteri ai quali il
governo si sarebbe dovuto attenere indicava, come del resto visto in
precedenza, l’impossibilità di ottenere il risarcimento del danno
per cui la mancata previsione va ricercata nell’esclusione da parte
della delega stessa.
Il 12 novembre 2009 la conferenza unificata
Stato e Regioni ha sancito l’intesa.
Il provvedimento che era
stato inviato dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato
iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 ottobre 2009 ma
le regioni hanno chiesto un ragionevole rinvio per gli
approfondimenti del caso. Il 3 novembre 2009 il rappresentante del
ministero della pubblica amministrazione ed innovazione ha
illustrato il provvedimento sottolineando l’importanza di
raggiungere l’intesa in termini brevi in virtù del fatto che la
delega sarebbe scaduta il 20 dicembre 2009.
Nella stessa riunione
del 3 novembre le regioni hanno fatto presente la necessità di
sottoporre al vaglio politico le osservazioni tecniche e che l’ANCI
e l’UPI volevano redigere un documento congiunto.
Il 5 novembre
2009 le regioni hanno chiesto un ulteriore rinvio in virtù delle
difficoltà incontrate nello studiare il testo per via del breve
tempo avuto a disposizione.
L’11 novembre le regioni hanno
consegnato un documento approvato dalla commissione affari
istituzionali e generali che conteneva proposte emendative come ad
esempio quella di istituire un albo aperto nel quale iscrivere le
associazioni dotate di legittimazione a ricorrere così come avviene
in materia ambientale ed evitare una lunga evoluzione
giurisprudenziale nel quale si sarebbero specificati i soggetti
legittimati a ricorrere.
Si sarebbe così garantito la certezza
del diritto nell’accesso allo strumento di tutela giurisdizionale e
si sarebbe scongiurato l’insorgere di contenziosi lunghi e costosi
per tutte le parti in causa volti esclusivamente all’accertamento
della legittimazione e ciò mal si concilierebbe con la ratio della
riforma.
Tuttavia il ministero per la pubblica amministrazione e
l’innovazione ha replicato come la proposta di inserire questo albo
per l’iscrizione delle associazioni rappresentative di utenti e
consumatori ai fini della legittimazione a ricorrere non può essere
accolta in quanto sarebbe sia un eccesso di delega sia una palese
violazione dell’art. 24 della costituzione dove tutti possono agire
in giudizio a tutele dei propri diritti soggettivi ed interessi
legittimi. Quindi non sarebbe opportuno limitare i soggetti
legittimati anzi sarebbe opportuno estendere la
legittimazione.
Il 16 dicembre 2009 la commissione permanente
“affari costituzionali” nella seduta n. 150 ha approvato la proposta
di parere favorevole ma con osservazioni che tengono conto
dell’esigenza di assicurare un procedimento coerente con
l’ordinamento processuale.
All’art. 1 si sottolineava l’esigenza
di adeguarsi alla legge delega 15/2009 nella quale come presupposto
dell’azione si considerava anche “l’omesso esercizio dei poteri di
vigilanza, di controllo o sanzionatori” suggerendo quindi di
inserire nel testo del decreto legislativo il riferimento all’appena
citato parametro di valutazione dei comportamenti della pubblica
amministrazione.
Così come viene ribadita la necessità di
inserire, sempre in conformità da quanto previsto dalla legge delega
la previsione che il ricorso è devoluto alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo riconoscendo la possibilità per il
medesimo di conoscere anche il merito di tale vicenda
amministrativa.
E sicuramente lascia perplessi il fatto che nel
testo del decreto legislativo 198/2009 si faccia riferimento solo
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo senza
permettere a questo di entrare appunto nel merito.
L’art. 1 comma
2 prevede che del ricorso deve essere data notizia del sito
istituzionale del ministero per la pubblica amministrazione e
l’innovazione nonché all’amministrazione o al concessionario
intimati.
Questa previsione si concilia con l’esigenza di
individuare forme idonee di pubblicità del procedimento
giurisdizionale come indicato dalla legge delega ma sembra andare
oltre creando oneri suscettibili di creare complicazioni ulteriori
ed aggravare quindi il procedimento.
Questo perché dalla data di
pubblicazione era prevista anche la fissazione dell’udienza di
discussione. E’ criticata proprio la scarsa facilità di applicazione
della disposizione in quanto i tribunali amministrativi regionali
dovrebbero, per fissare l’udienza di discussione ricercare la
notizia del ricorso nei siti internet delle varie amministrazioni.
Del resto la fissazione del ricorso giurisdizionale è un adempimento
che prevede la partecipazione dei magistrati e del personale
amministrativo e di conseguenza collegare la fissazione del ricorso
alla pubblicazione del ricorso nel sito internet discosterebbe
inevitabilmente dall’ordinamento del processo amministrativo. Anche
perché un’eventuale mancata pubblicazione, che potrebbe avvenire per
svariati motivi impedirebbe la fissazione del ricorso rendendo
dunque inefficace la riforma.
Lo stesso Ministero della pubblica
amministrazione dovrebbe attivare un sito internet per raccogliere
le notizie di tutti i ricorsi che investono tutte le amministrazioni
nazionali e locali, con il rischio di produrre un appesantimento
burocratico certo non in linea con lo spirito della riforma che in
linea di principio dovrebbe favorire l’efficienza della pubblica
amministrazione.
In definitiva la data di fissazione della data
di discussione del ricorso dovrebbe decorrere dal deposito del
ricorso e non dalla pubblicazione dello stesso sul sito web della
pubblica amministrazione.
Sempre con riferimento all’art. 1 al
comma 4 si fa riferimento al fatto che il ricorso può essere
proposto anche da associazioni o comitati chiaramente a tutela degli
interessi dei propri associati non si fa chiarezza se le
associazioni o i comitati legittimati combacino con quelli previsti
dall’art. 139 del codice del consumo che con riferimento all’azione
collettiva risarcitoria ex art. 140 bis sempre del codice del
consumo individua i soggetti legittimati ad agire o se riguarda
anche associazioni e comitati differenti. Sarebbe opportuno quindi
specificare se i soggetti legittimati siano soggetti anche diversi
rispetto a quelli poc’anzi indicati estendendo la possibilità di
ricorrere a questo tipo di azione.
L’articolo 1 comma 5 prevede
che gli enti intimati informino immediatamente della proposizione
del ricorso il dirigente responsabile dell’ufficio coinvolto, il
quale può intervenire in giudizio. In questo caso ciò che lascia
perplessa è la mancata previsione delle modalità con cui il
dirigente può intervenire in giudizio se ad esempio deve intervenire
in proprio presentando memorie e documenti o se con il patrocinio di
un difensore. L’ultimo aspetto da considerare con riferimento
all’art. 1 è quello relativo al risarcimento del danno oltre alle
già citate critiche presentate nella seduta dell’11 novembre
l’osservazione mossa dalla commissione è letterale e quindi non di
contenuto sostituendo l’espressione “a tal fine, restano fermi i
rimedi ordinari” con una del seguente tenore “nulla è innovato
rispetto alla vigente disciplina sul risarcimento del
danno”.
L’art. 3 prende in considerazione la diffida rivolta
all’amministrazione o al concessionario intesa come condizione di
ammissibilità dell’azione. Entro 90 giorni infatti l’amministrazione
o il concessionario dovrebbero prendere le misure necessarie a
soddisfare le pretese degli interessati; la commissione suggerisce
un termine differente di 30 giorni o comunque non superiore ai 60 e
che tiene conto dell’art. 2 della legge 241/1990 che prevede la
conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali entro 30
giorni concedendo altresì la possibilità per l’amministrazione di
prevedere un diverso termine per la conclusione del procedimento
comunque mai superiore ai 60 giorni, un lasso di tempo da ritenere
più che ragionevole per riscontrare quanto richiesto nella diffida.
La diffida in esame è notificata all’organo di vertice
dell’amministrazione o del concessionario, si sottolinea che la
disposizione appare generica, non essendo stato chiarito per esempio
come il ricorrente debba procedere per individuare tale organo se
dunque si debba far riferimento all’organo politico o amministrativo
dell’ente interessato.
La soluzione offerta dalla commissione nel
parere è quella di ritenere come organo destinatario della diffida
quello amministrativo perché quello competente alla predisposizione
degli atti necessari al soddisfacimento dell’interesse del
ricorrente.
L’articolo 4 riguarda la sentenza di condanna ad un
………. specifico di ripristino del buon andamento amministrativo che
conclude il giudizio, che dovrebbe prevedere un termine perentorio
per esempio 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza per
l’esecuzione dell’ordine del giudice questo perché in assenza di un
termine perentorio le possibilità di vedere eseguite la sentenza
potrebbero ridursi per via dell’eccezione, prevista dal medesimo
comma, che si riferisce alle risorse strumentali, finanziarie e
umane e degli oneri per la finanza pubblica che potrebbero limitare
l’esecuzione della sentenza stessa, considerata poi la tendenza del
giudice amministrativo a disporre la compensazione delle spese del
giudizio, soprattutto nelle controversie di particolare complessità
o nei casi di novità della questione, all’art. 4 potrebbe essere
prevista ovviamente in caso di accoglimento del ricorso, la condanna
della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in
modo da consentire ai ricorrenti di evitare di sostenere oneri
patrimoniali in caso di accertata violazione degli obblighi da parte
della Pubblica Amministrazione, ed allo stesso modo prevedere una
rivalsa sui dirigenti responsabili da parte dell’amministrazione o
del concessionario accentuando in questo modo il raggiungimento di
una maggior efficienza dell’operato dell’amministrazione.
L’art.
6 è rubricato monitoraggio e il compito di monitorare all’attuazione
delle disposizioni del presente decreto è attribuito alla Presidenza
del Consiglio dei ministri; nel parere suggeriscono il coinvolgere
in questo ruolo anche la commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.
150.
L’art. 7 è la norma transitoria del decreto legislativo e
l’attuale testo è stato in toto sostituito proprio dopo il parere
della commissione che nel parere ha proposto questa disposizione. Vi
è una stretta correlazione tra i due provvedimenti attuativi della
delega di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, ovvero il decreto
legislativo n. 150 del 2009 e il decreto legislativo 198/2009, e ciò
implica la necessità che la disciplina della class action per la
pubblica amministrazione non possa essere applicata alle
amministrazioni e ai concessionari di servizi pubblici prima della
definizione degli standard stabiliti in conformità alle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.
E’ quindi necessario contemperare la concreta applicazione
del decreto 198/2009 con la preventiva definizione degli obblighi
contenuti nelle carte di servizi nonché degli standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi
pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo
del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle
stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto e secondo le
scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
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[1] “Attuazione dell’articolo 4 della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”. Sulla
Class action amministrativa si veda G. Veltri, Class action
pubblica: prime riflessioni in www.lexitalia.it, n. 2 e P.M.
Vipiana Perpetua, Il procedimento amministrativo nella legge n.
241 del 1990 riformata dalla legge n. 69 del 2009, Padova 2010, pp.
86 e n… “Reca i principi e i criteri in materia di valutazione delle
strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di
azione collettiva, oltre che disposizioni in materia di trasparenza
nelle amministrazioni pubbliche”.
[2] James, Hazard,
Leubsdorf civil procedure, Boston, Massachussetts 1992 IV ED pag.
555 ss.; Hazard, Tait, Fletcher “Pleading and procedure” Westbury,
New York, 1994 VII ED pag. 848 ss.; Shreve, Raven, Hnasen
“Understanding civil procedure”; New York, New York 1994 II ed pag.
265 ss.
[3] Per l’ordinamento statunitense la decisione
giudiziaria ha effetti ultra partes per tutti i componenti presenti
e futuri della “classe” di riferimento, senza necessità di una
preventiva adesione. L’altro divario rispetto alle nostre Class
action, riferita alla tutela dei consumatori (art. 2 commi 445-449
della L. 24 dicembre 2007 n. 244) attiene alla condanna dei
cosiddetti “danni punitivi” (punitive damages) quale essenziale
fattore di punizione e deterrenza, mentre il nostro ordinamento
assegna alla responsabilità civile il mero ruolo di risarcire i
danni subiti dalle vittime e, perciò, con mera funzione di
restaurazione-riparazione della sfera giuridica lesa.
[4] Chinè,
Miccolis “La nuova class action e la tutela collettiva dei
consumatori” II Ed., nel diritto pubblicazioni, Roma, 2010 23
s.; Cesaro, Fernando Bocchini “Azione collettiva
risarcitoria” Giuffré editore, Milano, 2008 pag. 10 ss.; Pier
Filippo Giuglioli “La nuova azione collettiva risarcitoria – la
class action italiana”, Cedam, Padova 2009 pag. 3 ss.
[5]
Vigoriti “Interessi collettivi e processo: la legittimazione ad
agire”, Padova 1979 pag. 3 ss.; Andrea Giussani “Studi sulle
class action”, Padova, 1996 pag. 1 ss.
[6] Marcin “Searching for the origin of the class action” 23 Catholic
U:L:R 1974 pag. 515 ss.; Yeazel “from medieval group
litigation” pag. 38.
[7] Giussani “Studi sulle class
action” Padova 1996, pag. 5.
[8] Garth “Toward a
sociology of the class action” 57 Indiana L.j. 1982 pag. 371 ss.
[9] “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione”.
[10] “L’attività
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni
che disciplinano singoli procedimenti”.
[11] Su queste basi
lo strumento della cd. class action amministrativa sembra costituire
un elemento imprescindibile di legame sostanziale tra il principio
di legalità e l’Amministrazione di risultato quale amministrazione
obbligata ad assicurare beni e/o servizi alle Comunità e alle
persone e a farlo presto, bene ed economicamente, oltre che in modo
trasparente. Ciò basta a trasformare la legalità da presidio
giuridico dell’azione amministrativa in parametro di valutazione di
tipo informale e sostanziale di connotati economico-aziendali. Di
qui la tendenza precipua della class action amministrativa a
ripristinare la qualità dei beni e dei servizi assicurati, in
termini di rapporto costi-benefici anche al fine di evitare
pregiudizi certi alla collettività.
[12] Emerge in tal modo la
finalità della Class action che è quella di conformare
l’attività del concessionario a guardare immediatamente ai beni
della vita, diritti fondamentali coinvolti e a porre in essere in
via attutiva tutte le iniziative necessarie a non causare e/o a
rimuovere il pregiudizio, concesso alla loro sollevazione,
distruzione, mancata attribuzione e mancata realizzazione.
E’l’opinione espressa da L. Iannotta in Principi di legalità e
amministrazione di risultato in AA.VV. Amministrazione e
legalità, Fonti normative e Ordinamenti, Atti del Convegno,
Macerata, 21 e 22 maggio 1999, a cura di Cesare Pinelli, Mi 2000,
pp. 37 e ss.
[13] Art. 4 “Principi e criteri in materia di
valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni
pubbliche e di azione collettiva”, 4 marzo 2009 n. 15.
[14]
D.lgs 20 dicembre 2009 n. 198 “Attuazione art. 4 della legge 4
marzo 2009 n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi”.
[15] La relazione protocollata è la n. 278/GAB-U.
[16] Si fa
riferimento alla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi.
[17]
N. Sezione 1943/09.
[18] Il riferimento è alla legge n. 244 del
24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2009)”.
[19] D.Lgs. 6 settembre2005 n. 206 “Codice del
consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229”
[20] Scoca, a cura di “Giustizia
amministrativa”, Giappichelli Editore, Torino 2008, pag. 270
ss.; A. Travi, Lezioni di Giustizia Amministrativa, Ottava
edizione, Torino, 2008, pp. 222 e ss.
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(pubblicato il
31.1.2011)
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