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| n. 1-2011 - © copyright |
SANTI DELIA
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Diritto allo studio e accesso al sapere: lo stato dell’arte e gli obiettivi fissati, de jure condendo, dalla c.d. riforma “Gelmini”
(glosse e riflessioni alla sentenza T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 4 gennaio 2011, n. 8)
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Sommario: 1. Premesse - 2. Il fondamento normativo, l’odierno sistema e la delega di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), della L. 30 dicembre 2010 n. 240 – 3. Spunti di riflessione proposti dalla sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 4 gennaio 2011, n. 8. - 3.1. La c.d. graduatoria unica nazionale. – 3.2 L’istruttoria con riferimento alla determinazione del numero dei posti disponibili – 3.2. Il parametro per la stima del fabbisogno legato alle sole esigenze del SSN. – 3.3. L’ambito nazionale e non comunitario della stima delle professionalità. – 3.4. La stima del fabbisogno proveniente dalle singole Regioni. – 3.5. L’adeguatezza dell’offerta formativa e l’illegittimità di uno sfruttamento “al risparmio” delle strutture d’Ateneo disponibili.- 3.6. Le distorsioni del processo decisionale. – 3.7. L’istruttoria di Ateneo e l’asimmetria informativa delle parti. – 3.8. L’annullamento postumo di alcuni quesiti oggetto della prova. - 3.8.1. L’annullamento di un quesito errato – 3.8.2. L’annullamento di un quesito con più risposte esatte possibili. – 4. Brevi conclusioni.
1. Merito, accesso al sapere e diritto allo studio: temi quanto mai attuali visti i nuovi obiettivi cui sembra mirare la riforma del sistema universitario e il sempre fervente dibattito, per la verità più sociale, politico e culturale che giuridico, sull’attuale sistema di accesso alla conoscenza presso taluni corsi di laurea. Questi, però, sembrano voler rimanere tali ancora per poco, giacchè la tendenza, che alcuni Atenei[1] hanno già messo sul campo, appare andare proprio nella direzione dell’accesso programmato generale dell’insegnamento universitario non più e non solo per le discipline delle professioni sanitarie, della Medicina, dell’Odontoiatria, della Veterinaria, dell’Architettura, delle Scienze della formazione e delle specializzazioni post lauream.
Un dibattito, pertanto, vivissimo ed attualissimo che sembra non interessare soltanto studenti e famiglie nell’estate più bella del post adolescenza, quella del diploma intendo, ma che muove con sempre maggiore spinta le coscienze di tutti gli osservatori, riempie le pagine dei giornali, scomoda il medico del Presidente del Consiglio dei Ministri[2] e affolla i Talk Show.
2. Ma andiamo con ordine. E cerchiamo di capire, in primis, perché in Italia l’accesso a taluni corsi di laurea è a numero programmato.
Tutto comincia qualche anno prima della legge n. 264 del 1999 quando con legge n. 127 del 1997[3] viene attribuito il potere all’allora Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di determinare la limitazione degli accessi ad alcuni corsi universitari. Secondo diversi T.A.R.[4] la norma presentava profili di dubbia costituzionalità in ragione del fatto che “conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, senza alcuna previa fissazione dei principi generali della disciplina, ma addirittura attribuendo al Ministro stesso il compito di definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica amministrazione e cioè il Consiglio universitario nazionale, quei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso. La violazione del principio della riserva di legge comporterebbe in tal modo anche la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione”.
La Corte Costituzionale[5], chiamata l’anno successivo a pronunciarsi sulla questione, salvava il modello ritenendo che “in considerazione degli obblighi comunitari e nei limiti in cui essi sussistono, non sia fondato lo specifico dubbio di costituzionalità sollevato dai giudici rimettenti circa la legittimità costituzionale della previsione del potere ministeriale di limitare gli accessi universitari”.
In realtà, è forse meglio chiarirlo sin da subito, nessuna norma comunitaria impone agli Stati membri la formazione universitaria a numero chiuso[6] limitandosi, in virtù del principio di reciproco riconoscimento dei titoli di studio, ad onerarli a garantire standard di formazione adeguata. Gli “obblighi comunitari (…) nei limiti in cui essi sussistono”, cui si riferisce la Consulta, pertanto, sono sempre da ritenersi immanenti al fine di ben formare gli studenti, sì da far loro ottenere un titolo che, in maniera quanto più possibile veritiera, dimostri di rappresentare il bagaglio di conoscenze che lo Stato mira a conferir loro[7].
La Corte, comunque, non si lascia sfuggire l’occasione per invitare il Legislatore a riorganizzare la materia che “necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata: una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario”.
Proprio da questo monito nasce la legge n. 264 del 1999[8] che compone l’attuale sistema di norme sul quale è basato l’accesso programmato ad alcuni corsi di laurea e ad alcune delle specializzazioni post lauream.
La ratio dell’intera struttura normativa sembra potersi ricondurre alla volontà del Legislatore di pianificare le immatricolazioni sulla base di criteri stabiliti ex ante che rendano solo eventuale la compressione del diritto allo studio. Solo innanzi ad un’effettiva carenza di strutture idonee a consentire “standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti”, infatti, si dovrà giocoforza attivare quel sistema, rivelatosi poi assai oneroso e criticatissimo, di “ammissione agli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”[9]. Il Legislatore del ’99, pertanto, non aveva escluso affatto che fosse il sistema universitario ad adeguare i propri standard, le proprie strutture e le proprie risorse, anche umane, al fine di garantire alla frattanto crescente pletora di aspiranti matricole di accedervi senza necessariamente lotte fratricide in partenza; fu solo l’esperienza sul campo che giunse, a tale estrema, e non sempre genuina, competizione.
La determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l’iscrizione ai corsi di cui si è fatto cenno viene effettuata con decreto ministeriale “sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”[10]; i posti vengono ripartiti tra le università “tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell’esigenza di equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio”[11].
La valutazione dell’offerta potenziale prende in considerazione diversi parametri inerenti alle strutture (aule, laboratori, etc.) e le professionalità (docenti, ricercatori, tutor, etc.) di Ateneo[12] ed avviene con cadenza annuale a mezzo di atti di programmazione dell’offerta formativa normalmente cristallizzati in deliberazioni del Consiglio di Facoltà poi ratificate dagli organi accademici di governo[13].
In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione “dell’offerta potenziale del sistema universitario” è caratterizzato da un ragionato raccordo tra M.I.U.R. e singole università onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari atenei sia frutto di un’adeguata istruttoria svolta a livello locale.
Al M.I.U.R. spetterà, invece, il compito di coordinare i “numeri” provenienti dai singoli atenei anche avuto riguardo al “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”. In tale ambito il Ministero riceve prima il quantum delle necessità inerenti a tali professionalità dalle singole Regioni e poi lo compara e lo coordina, in sede di “tavolo tecnico”, con le stime circa le richieste delle medesime proveniente dai Ministeri competenti[14], che, peraltro, in sede di conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, dovrebbero[15] formalizzare preventivamente un accordo sul fabbisogno. Il “tavolo tecnico”, oltre che dalle rappresentanze ministeriali, è composto[16] da esponenti delle categorie di professionisti formatisi nei medesimi corsi di laurea, i quali, almeno secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[17], hanno un interesse concorrenziale del tutto opposto all’allargamento delle maglie di tale sistema.
Una volta acquisiti tali dati, il Ministero, che già in precedenza aveva dettato le “modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale”[18], “definisce”, sempre con proprio decreto, i posti disponibili per l’accesso ai singoli corsi di laurea per ciascun Ateneo, privati compresi.
Di lì a qualche mese, storicamente nei primi giorni di settembre, si celebrano le prove di ingresso, presso le singole università che avranno il precipuo compito di assicurare la regolarità dello svolgimento del concorso apprestando ogni garanzia al fine del rispetto della normativa ministeriale. Il contenuto[19] dei test a risposta multipla[20] somministrati è anch’esso appannaggio del Ministero, che provvede a predisporli affidandosi ad una Commissione di esperti all’uopo incaricata di redigere due[21] distinte prove per ogni corso di laurea programmato a livello nazionale.
La correzione delle prove torna ad essere centralizzata ed è affidata al Cineca[22], che provvede alla lettura ottica dei questionari e di seguito ne pubblica i risultati in forma anonima. Saranno ancora i singoli Atenei, invece, a concludere il complesso procedimento con la formazione delle graduatorie a seguito dell’abbinamento dell’anagrafica dei singoli candidati rimasta in proprio possesso ed i codici di correzione provenienti dal Cineca.
Non vi è, invece, almeno allo stato, alcun riconoscimento della carriera scolastica pregressa[23] né alcun colloquio attitudinale[24] volto a verificare, in maniera un pò più attinente rispetto all’aridità del test, se questo o quel candidato risulti più o meno idoneo per questo o quel corso di laurea.
La legge 30 dicembre 2010, n. 240 si propone, tra l’altro, di riformare anche la materia dell’accesso al sapere attraverso la delega conferita al Governo per “la realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi”[25].
Pare trattarsi, dunque, di una delega in bianco, che - ci sembra l’unico riferimento su cui potersi basare - dovrebbe ispirarsi ai principi cardine (art. 1, comma 3) della stessa Legge n. 240 del 2010 e, tra questi, certamente al “merito”, concetto ricorrente per ben dieci volte all’interno dei 29 articoli.
In Parlamento, per la verità, praticamente senza soluzione di continuità, in tanti hanno provato a lanciare delle proposte più o meno articolate volte a ridisegnare l’attuale sistema di accesso ai corsi di laurea a numero programmato[26]. L’attuale delega, tuttavia, nonostante in qualche caso si trattasse di importanti e ragionati disegni di legge[27], non sembra volerne fare tesoro. Solo quando cominceranno a circolare le prime bozze, pertanto, potremo comprendere su quale via il legislatore vorrà incamminarsi.
3. Il caso vagliato dal T.A.R. Lazio prende le mosse dai preoccupanti esiti delle prove di ammissione ad alcuni corsi di laurea di area sanitaria[28] nell’anno accademico 2007/2008, caratterizzati dall’annullamento di due degli ottanta quesiti somministrati ai candidati e da diversi episodi su cui, ancora oggi, sono impegnati ad indagare diversi uffici della Procura della Repubblica[29].
3.1. Il primo degli aspetti trattati dalla pronuncia in commento riguarda il metodo di reclutamento dei pretendenti, che, seppur obbligati a cimentarsi su una prova identica per tutti gli Atenei e su tutto il territorio nazionale[30], risultano concorrere per una delle sole sedi disponibili giacchè ogni Università provvederà a stilare la propria graduatoria sulla base dei risultati conseguiti dai propri candidati. L’inconveniente di una scelta di tal guisa risiede (e sul punto, stante quanto appare dalla sentenza, sembra insistere la difesa dei ricorrenti) nel discriminare tutti quei candidati che, in ragione del punteggio ottenuto, sarebbero risultati ammessi presso un diverso ateneo rispetto a quello ove hanno, al buio, deciso di presentarsi[31].
Una sperimentazione del modello della graduatoria unica nazionale fu applicata, per l’anno accademico 2005/2006, all’accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, che, com’è noto, rappresenta quello in cui il numero delle domande di ingresso è nettamente il più sproporzionato rispetto all’offerta degli atenei così come determinata dal MIUR[32].
La giurisprudenza, sul punto, ha avuto arresti contrastanti[33], che solo negli ultimi anni sembrano essere stati ricondotti ad unità.
Secondo la giurisprudenza ormai costante del T.A.R. Lazio, oggi sostanzialmente ribadita con la sentenza in commento, “la scelta tra graduatoria unica e graduatorie singole a livello locale risponde in realtà a criteri di discrezionalità amministrativa, e potrebbe essere censurata solo sotto il profilo della manifesta illogicità, che tuttavia non è dato di riscontrare nel caso di specie. Si tratta, in altri termini, di un bilanciamento di interessi tra i valori privilegiati dal sistema delle graduatorie locali, in termini di maggiore gestibilità pratica e logistica, nonché di maggiore accessibilità in termini di scelta della sede (con le relative implicazioni anche di ordine economico), ed il valore assoluto del merito, privilegiato dalla graduatoria unica”[34].
Va da se, dunque, che per un verso “non può essere censurata la determinazione dell’Amministrazione, la quale, nell’ambito della propria discrezionalità, ha inteso sperimentare il sistema della graduatoria unica, ritenendo di dover dare maggiore risalto a quest’ultimo valore, il cui rilievo costituzionale nel settore in questione è particolarmente spiccato ed evidente, predisponendo anche un’apposita organizzazione calibrata sulle esigenze del nuovo sistema”[35], ma che, peraltro, come già chiarito, non sarebbe illogico regolarsi all’opposto[36].
Ad avviso di chi scrive, tali conclusioni, per la verità tutte condivisibili, tengono in grande rilievo, ed in più passaggi se ne scorge l’importanza, la circostanza che il nostro attuale sistema universitario di sussidi agli studi non consente, attraverso idonei conferimenti di borse di studio e alloggi ai meritevoli, una vera mobilità studentesca all’interno del Paese. Il rischio della graduatoria unica con il sistema delle opzioni libere di scelta, in altre parole, sembra concretamente individuabile nel solo apparente riconoscimento e premialità del c.d. “merito secco”. È ben possibile, invece, che nonostante un’utile collocazione in graduatoria presso sedi assai distanti rispetto alla propria, e l’assoluta ed ineludibile necessità di ivi trasferirsi per seguire lezioni, attività pratiche e tirocini obbligatori ai fini della possibilità di sostenere esami di profitto - stante le obiettive difficoltà per chi non ha adeguati mezzi economici volti a sostenere lunghi percorsi di studio fuori sede - tale diritto non possa in concreto essere esercitato. Ed in ragione del fatto che il sistema delle opzioni consente, inevitabilmente, una sola chiamata, persa quella, sarà persa la possibilità di studiare quanto meritato sul campo.
Gli ampi margini di discrezionalità che, allo stato, nel silenzio della legge, debbono essere riconosciuti al Ministero per la scelta dell’uno o dell’altro modello sembrano, però, alla luce della nuova riforma in commento e chiaramente de jure condendo, da rivedere.
Se, come appare, il fulcro dell’intero progetto di revisione e della stessa delega contenuta nella Legge n. 240/2010 è la valorizzazione del merito, ben pochi margini di dubbio sembrano residuare per non preferire il modello della graduatoria unica nazionale con il quale, appunto, è il “valore assoluto del merito” ad essere premiato. Sembrano potersi superare, inoltre, i dubbi legati alla concreta applicabilità di tale modello con riguardo ai differenti livelli reddituali degli aspiranti che, almeno in astratto, dovrebbero trovare una qualche perequazione grazie al “fondo per il merito”[37]. È proprio attraverso tale nuovo sistema di aiuti che si mira “a promuovere l’eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione”. Tutto fa pensare, dunque, che il nuovo assetto trovi nella graduatoria unica uno dei suoi cardini più significativi.
3.2. Il T.A.R. passa poi ad esaminare la censura dei ricorrenti “sul sistema con cui si è pervenuti alla individuazione del numero di posti da ammettere alla iscrizione al primo anno del Corso di Laurea che assumono affetto da vizi di istruttoria e di motivazione” perché disancorati da ogni riferimento rispetto, ad esempio, al numero delle aule e delle attrezzature disponibili.
Secondo i Giudici romani, la complessiva censura risulterebbe eccessivamente generica riducendosi alla mera “segnalazione di un fenomeno di riduzione del numero degli ammessi”, mentre questa andava “specificata in relazione al determinato Ateneo per cui lo studente concorreva”.
Pur nella obiettiva difficoltà di comprendere quanto generiche fossero in realtà le censure spiegate dai ricorrenti sulla base delle allegazioni offerte e, pertanto, in disparte ogni considerazione circa lo scontato onere di parte ricorrente di fornire “anche minimi ma specifici e pertinenti riferimenti di effettiva e concreta incidenza per l’esito della domanda giudiziale”, sembra necessario distinguere nettamente i due profili, già precedentemente delineati, all’esito dei quali verrà composto il numero finale degli ammissibili per ciascun ateneo. Da una parte l’istruttoria svolta dal M.I.U.R., dall’altra quella dei singoli Atenei.
Se, per quest’ultima, è obiettivamente necessario che sia il ricorrente a fornire al Collegio concreti elementi per comprendere se le risorse d’Ateneo potessero essere stimate in numero tale da consentirne l’ammissione, anche al fine di vagliare il concreto interesse alla censura rispetto alla collocazione in graduatoria, diverso sembra essere l’approccio che, con un pò più di coraggio, avrebbe potuto essere riservato alla stima ministeriale.
Proprio in relazione a quell’anno accademico ed in particolare alle stime dei posti operate per l’accesso ai corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, infatti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha condotto un’importante istruttoria raccogliendo dati e informazioni direttamente da tutte le Amministrazioni coinvolte, al fine di comprendere se le restrizioni numeriche fossero determinate con modalità proporzionate rispetto alla finalità che il numero chiuso intende perseguire, così da chiarire se tale sistema possa “determinare ingiustificate limitazioni all’accesso all’esercizio di una professione, con la conseguente limitazione della concorrenza tra professionisti”[38].
Preoccupanti, non solo per l’eventuale immotivata lesione del diritto allo studio ma anche, e soprattutto, per quello alla salute dei cittadini[39] e per l’incidenza sul sistema della concorrenza e dell’accesso alle professioni, sono gli esiti di tale istruttoria.
Secondo l’Autorità, “le modalità di determinazione del numero di posti universitari disponibili avviene sulla base di considerazioni che non risultano volte esclusivamente a garantire una formazione universitaria adeguata - ma che si fondano su valutazioni attinenti al fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo per il Servizio Sanitario Nazionale – ragion per cui tale sistema può restringere ingiustificatamente l’accesso alla professione, in quanto limita l’accesso al relativo corso di laurea”.
Solo per citare qualcuno degli aspetti più eclatanti, al fine di comprendere quanto lontano sia l’attuale sistema rispetto a quegli intenti che il legislatore del 1999, con l’avallo della Consulta, si era prefissato, si ricorda come l’Autorità ha censurato duramente le scelte ministeriali nella parte in cui, per la stima degli ammissibili, si prende “in considerazione, esclusivamente, la situazione occupazionale dei dentisti che operano nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale”, essendo invece notorio come “la massima parte delle prestazioni odontoiatriche in Italia non viene fornita dagli odontoiatri del Sistema Sanitario Nazionale (o meglio, delle strutture pubbliche o delle strutture convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale), ma privatamente, ossia dagli odontoiatri liberi professionisti”.
3.3. Se, per un verso, è errato riferirsi al solo servizio sanitario pubblico senza tenere in considerazione l’offerta sanitaria proveniente dalle convenzionate e dai liberi professionisti, dall’altro è miope, in radice, il riferimento al solo mercato di professionalità nazionale e non anche a quello comunitario[40].
La disposizione in questione, infatti, potremmo dire oggi con interpretazione autentica proveniente dagli stessi compilatori ministeriali[41], non fa riferimento a un fabbisogno nazionale, ma a quello del sistema sociale e produttivo: in questo senso, la disposizione supera, almeno sotto questo aspetto, la precedente previsione risultante dall’art. 6-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall’art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 229 del 1999, che fa riferimento al fabbisogno del Sistema sanitario nazionale[42].
Ora, è evidente che il fabbisogno del sistema sociale e produttivo debba essere ricostruito nella sua sempre più marcata evoluzione, non solo giuridica, ma anche empirica ed economica, verso una progressiva maggiore rilevanza sociale del fenomeno della circolazione dei professionisti in ambito comunitario[43].
Questo dato notorio - già di per sé rilevante ex art. 115, comma, c.p.c. - mostra come, sulla base delle possibilità offerte dal riconoscimento dei titoli di studio, aumenti progressivamente la quota di coloro che, pur avendo studiato in Italia, esercitano la professione in altro Paese dell’Unione (ma anche, a ben vedere, in altri Paesi esteri).
E si tratta di un dato che va considerato anche nella sua proiezione futura, presumibilmente sempre crescente in un contesto di globalizzazione e di interdipendenza tra i vari Paesi, in primo luogo in ambito comunitario[44]. Occorre quindi adottare un’interpretazione della disposizione che sia ragionevolmente evolutiva e che tenga conto sia della priorità del diritto costituzionale allo studio sia della conformità con l’ordinamento comunitario, che comunque non prevede questo limite connesso al fabbisogno, ed anzi appare volto a garantire la libera circolazione dei professionisti. Del resto, in giurisprudenza si è già rilevato che il criterio del fabbisogno non solo riveste carattere subalterno ed eventuale e quindi non vincolante, ma postula comunque un’applicazione che tenga conto del fatto che in virtù del reciproco riconoscimento dei titoli universitari nei Paesi dell'Unione Europea, la professione ben può essere esercitata nell'ambito di qualsiasi Paese comunitario[45]. “Ciò comporta che le stime ministeriali restrittive sono da considerarsi del tutto prive di fondamento, in quanto non appare certamente alcuna proporzione immaginabile tra i numeri risultanti dalle stesse e l’ambito comunitario di riferimento”[46].
3.4. L’Autorità svela, inoltre, l’insita irrazionalità delle modalità di calcolo del fabbisogno, così come fornito dalle singole Regioni che, per espressa ammissione dello stesso MIUR, evidenziano “una variabilità tra le regioni nella metodologia di calcolo, negli indicatori presi in considerazione, nei settori considerati e la conseguente difficoltà dello stesso dicastero ad ottenere puntuali indicazioni sui diversi processi di definizione del fabbisogno regionale”.
Questi dati risultano ancora adesso errati ed irrazionali. È questa volta il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nell’ambito del procedimento di stima del contingente per l’attuale anno accademico, a sottolineare come, “ancora una volta, la rilevazione del fabbisogno sanitario sembra mettere in discussione la veridicità della stessa esigenza. Appare strano un numero ridottissimo o pari a zero, comunicato da altre Regioni rispetto ad un esigenza elevata di altre Regioni”[47].
Insomma, oggi come allora, almeno a sentire l’Autorità e il Comitato, se uno studente è fortunato, in quanto la regione ove insiste l’Ateneo presso cui ha deciso di provare i test ha fatto “bene i calcoli”, beneficerà di una istruttoria conforme a legge; viceversa, il suo futuro sarà legato alle poco puntuali indicazioni che dalla “sua” regione verranno offerte. Il tutto, è bene chiarirlo, non è opinabile, ma è certificato dallo stesso Ministero[48].
3.5. Probabilmente più importante per l’incidenza numerica degli effetti sulla restrizione e, quindi, per la diretta lesione del diritto allo studio, è il criterio che, seppur implicitamente contestato in radice dai ricorrenti dolendosi della carenza di posti disponibili, la sentenza in commento ignora: ci si riferisce alla proporzione tra i posti disponibili per ateneo e i c.d. “riuniti” odontoiatrici in rapporto di uno a uno.
Tale criterio è stato introdotto, per la prima volta, dal Tavolo tecnico del 2007 (proprio quello riguardante la sentenza in commento) e, da allora, l’offerta formativa universitaria in odontoiatria viene determinata sulla base del suddetto rapporto.
A ben vedere, tuttavia, tale sistema non appare condiviso neanche dai soggetti coinvolti nel processo in esame giacchè, come risulta dal decreto ministeriale 18 maggio 2005 (emanato per la determinazione dei posti disponibili per l'anno accademico 2005/2006), fu ritenuta “adeguata l’offerta formativa fondata sul rapporto di una poltrona per ogni due studenti”. L’Autorità ci informa, inoltre, che “dalle informazioni fornite dal MIUR e dal Ministero della salute non appare emergere alcuna spiegazione in merito all’individuazione del rapporto tra studenti e dotazioni tecniche di 1 a 1 (e in via transitoria di 2 a 1)”.
A fronte della mancanza di specifiche motivazioni e “considerato che la dotazione tecnica risulta comunque necessaria per una parte dell’attività formativa, ossia per le esercitazioni pratiche, appare ragionevole ritenere che rapporti tra studenti e poltrone che prevedano una poltrona per uno studente non appaiono giustificati”. È sin troppo chiaro, infatti, che se tali strumenti rappresentano solo una delle necessità accademico-didattiche, non è solo a quelle che ci si può riferire.
3.6. Com’è noto, l’articolo 6 ter del D.Lgs. n. 502/92 prevede che, nel procedimento per la determinazione annuale del numero di posti disponibili, interviene anche il Ministro della salute che ha il compito di individuare il numero di posti per il “fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni”; a tal fine, secondo la citata disposizione, il Ministro deve consultare “la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati […] ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi” di laurea.
Con riguardo all’intervento dei soggetti rappresentativi degli ordini professionali coinvolti e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, il citato articolo 6 ter, al comma 3, prevede che “gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali”.
Secondo quanto affermato dal Ministero della salute, in risposta alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, “il numero individuato è il risultato di una sorta di concertazione tra tutti i soggetti che partecipano al tavolo tecnico e al Ministero della salute spetta sostanzialmente una funzione di raccordo”.
Inoltre, sulla base delle informazioni ricevute sia dal MIUR che dal Ministero della salute, i soggetti coinvolti nelle procedure sono riuniti attorno al c.d. Tavolo tecnico costituito, quindi, non soltanto dai rappresentanti dei ministeri competenti, della Conferenza Stato-Regioni, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dai presidenti delle Conferenze dei Presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, ma anche dall’Osservatorio delle professioni sanitarie, dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e dagli ordini professionali coinvolti.
È dunque evidente, e l’Autorità non poteva far altro che stigmatizzarlo, “come la partecipazione di tali soggetti volta a verificare il requisito del fabbisogno di professionalità da parte del sistema sociale e produttivo desti perplessità sotto il profilo concorrenziale. Ciò in quanto l’ordine professionale, rappresentativo soltanto dei professionisti già attivi nel mercato e non anche dei potenziali professionisti nuovi entranti, potrebbe essere intrinsecamente portatore di interessi confliggenti con l’ampliamento della platea dei fornitori di tali servizi professionali”.
Dinanzi a dati così evidenti, provenienti da un’Autorità indipendente (la segnalazione su cui ci è diffusamente soffermati è espressamente citata, seppur non seguita persino nei successivi decreti ministeriali di programmazione delle immatricolazioni), appare, forse, eccessivamente miope omettere ogni approfondimento su un tema che nelle proporzioni in cui oggi è vissuto[49] e nella direzione in cui sembra andare, non pare possibile rinviare ulteriormente[50]. Un sistema falsato nei numeri della programmazione su tutti i capisaldi più importanti - dal riferimento al solo fabbisogno nazionale e non anche comunitario, all’ulteriore restringimento delle professionalità legate esclusivamente al Servizio sanitario nazionale, fino agli irrazionali numeri provenienti dalle Regioni ed all’incomprensibile necessità che, per imparare la professione di odontoiatra, si debba essere esclusivo “possessore” di un “riunito” per tutti i cinque anni di corso – che sembra, in questo caso si, poco conforme alla normativa comunitaria[51].
La C.G.E., rappresentando un quadro quanto mai attinente rispetto a quello che caratterizza l’attuale fase di contingenza del nostro Paese in tale ambito, ha recentemente evidenziato come non possa escludersi “che un’eventuale limitazione del numero complessivo di studenti nei corsi di formazione interessati – segnatamente al fine di garantire il livello qualitativo della formazione – sia atto a ridurre, proporzionalmente, il numero di diplomati disposti a garantire, nel tempo, la disponibilità dei servizi sanitari sul territorio interessato, il che potrebbe successivamente incidere sul livello di protezione della sanità pubblica. A tal riguardo, si deve riconoscere che una penuria di operatori sanitari porrebbe gravi problemi per la protezione della sanità pubblica e che la prevenzione di tale rischio esige la presenza di un numero sufficiente di diplomati sul territorio medesimo per esercitare una delle professioni mediche o paramediche contemplate dal decreto oggetto della causa principale”[52]. E, in tal caso, ove quindi “sussistano incertezze quanto all’esistenza o alla rilevanza di rischi per la tutela della sanità pubblica sul proprio territorio”, lo Stato membro è addirittura tenuto ad “adottare misure di protezione senza dover attendere che si verifichi la penuria di operatori sanitari”[53].
3.7. Corretta, come già accennato, seppur in concreto difficilmente superabile per l’abissale asimmetria informativa tra i ricorrenti e le amministrazioni coinvolte ed i limiti di intervento del G.A. è, invece, la posizione del T.A.R. con riguardo all’istruttoria svolta dall’Ateneo.
Appare in verità condivisibile che sia onere del ricorrente supportare la propria censura con “anche minimi, ma specifici e pertinenti, riferimenti di effettiva e concreta incidenza per l’esito della domanda giudiziale”; è anche vero, tuttavia, che solo con estrema difficoltà, semplici studenti, nel termine di 60 giorni dalla comminata esclusione, riescono a raccogliere il materiale probatorio necessario per censurare tale istruttoria.
Si potrebbe, infatti, approfondire la scelta dell’ateneo circa il numero degli ammissibili facendo riferimento alla stima deliberata in seno ai consigli di facoltà, di corso di laurea e alle relative ratifiche degli organi di governo dell’Università, giacchè tali atti dovrebbero contenere espressi richiami ai parametri previsti dalla legge n. 264 del 1999[54]. Si potrebbe ancora, magari al fine di comprendere se le risorse esistenti siano compatibili con i posti banditi, comparare le risorse dichiarate per l’anno di riferimento con le stime degli anni passati e, più in generale, con i decreti ministeriali che, annualmente, provvedono alla definizione dei posti disponibili per singolo Ateneo[55].
Più complesso, ma forse più efficace, invece, potrebbe rivelarsi la comparazione delle stime compiute dall’ateneo presso cui si è deciso di concorrere con altri di simili capacità ricettive della stessa[56] o di altre Regioni.
In tali casi, tuttavia, la difficoltà maggiore è rappresentata dal presumibile diniego di accesso che tali atenei opporrebbero al rilascio di propri atti da parte di un soggetto che non ha neanche presentato domanda di partecipazione al proprio concorso. È forse azionando i poteri di cui all’art. 63 c.p.a., pertanto, che innanzi a tali minimi indizi e, perché no, ai dinieghi di accesso di tali atenei “di raffronto”, il G.A. potrebbe approfondire tali aspetti.
3.8. Ultime notazioni sono riservate dal T.A.R. alle censure rivolte all’annullamento di due degli ottanta quesiti somministrati ai candidati in quanto errati sin dall’origine[57].
Secondo il T.A.R., “la eseguità numerica (solo due su ottanta) dei quesiti annullati, rivelatrice di una ritenuta incidenza di lieve entità sull’intero questionario delle domande che è stato considerato non intaccato (come se i quesiti annullati fossero stati di numero maggiore) nella sua idoneità selettiva dei concorrenti da ammettere alla iscrizione, i quali, in conseguenza dell’annullamento disposto in via generale per tutti, sono rimasti nella stessa condizione per quanto concerne la possibilità di esprimere le loro capacità sulla base dei quesiti non annullati”.
Di nessun rilievo, inoltre, sono state ritenute le censure di presunta disparità di trattamento con riguardo al tempo speso dai ricorrenti su tali quesiti poi annullati, giacchè “risultava agevole per tutti i candidati avvedersi del tempo che andavano impiegando nella formulazione delle risposte che ove eccessivamente prolungato solo per risolvere un determinato quesito era da ritenersi non consentito ed avrebbe dovuto indurli a passare alla soluzione degli altri a pena di vedersi decurtato il punteggio ove avessero lasciato mutilate o notevolmente ridotte le risposte all’intero questionario sul quale erano da attribuirsi i punteggi”.
Gli argomenti, sostanzialmente coincidenti con il parere che l’Avvocatura Generale dello Stato ha rassegnato al M.I.U.R. in seno al procedimento amministrativo iniziato a seguito delle segnalazioni di erroneità dei due quesiti, sembrano provare troppo e, anche in questo caso, occorre una distinzione preliminare di analisi. In un caso (quesito n. 79) si verte su una domanda priva di risposta, in un altro (quesito n. 71) vi sono (almeno) due risposte possibili: l’analisi del provvedimento di annullamento non può prescindere da tale dato, non privo di più di una peculiarità nelle conseguenze.
3.8.1. In primis, l’annullamento della domanda priva di risposte corrette (79).
Non v’è dubbio che il principio di economicità dell’azione amministrativa, su cui il Ministero, su suggerimento dell’Avvocatura, ha fondato la decisione di annullamento parziale, è solo uno dei principi guida volti ad ispirare l’azione amministrativa, che comunque non può prescindere dalla ragionevolezza delle scelte.
A chi scrive pare che, a differenza di quanto in questa occasione sostenuto dal T.A.R., il c.d. “fattore tempo” non possa affatto ritenersi ininfluente in una prova che vede, nelle graduatorie finali, centinaia di aspiranti racchiusi in un fazzoletto di uno, due punti e mezzo, tanti quanto tali quesiti avrebbero potuto pesare nella prova. Quanto meno per soggetti in tal senso prossimi alla soglia di ammissione, pertanto, un’analisi più approfondita sembra doverosa[58].
Nella specie, invece, l’annullamento “secco” del quesito, intervenuto dopo lo svolgimento delle prove concorsuali, ha indubbiamente potuto incidere in astratto ed in maniera variamente importante sulla prova dei singoli candidati, ragion per cui, “nella descritta situazione non poteva predicarsi – se non sulla base di un’applicazione irrelata del principio di economicità dell’azione amministrativa - che l’annullamento ristabiliva la situazione di parità tra i candidati”[59].
Tale scelta, ispirata esclusivamente al principio di economicità dell’azione amministrativa, sembra peraltro dimenticare le peculiarità stesse della prova, che, nella specie, risultava caratterizzata dalla necessità di vagliare la preparazione dei candidati in diverse discipline[60].
L’annullamento ministeriale dei due quesiti nella sezione di matematica e fisica ha, infatti, fatto venir meno la proporzione tra le materie oggetto di concorso stabilite ex lege.
La sezione di matematica e fisica è, unitamente alla chimica, quella meno rappresentata nel test di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, essendo composta di sole 13 domande. Non è contestabile, pertanto, che la riduzione dei quiz da 13 a 11 (pari ad oltre il 15%) abbia potuto determinare un qualche sbilanciamento della prova di ammissione a favore degli studenti più versati nelle altre discipline, così vanificando in parte l’eventuale maggior predisposizione nelle scienze matematiche e fisiche di alcuni aspiranti.
In altri termini, se è vero che la rispettiva composizione delle domande realizza un contemperamento tra le varie e diverse conoscenze di cultura generale scolastica richiesta ai candidati, l’eliminazione di due domande, essendo puramente casuale perchè determinata da un errore dell’Amministrazione, ha modificato obiettivamente il peso delle conoscenze nelle diverse materie, a danno dei più bravi in quelle discipline.
La scelta dell’annullamento, inoltre, rischia di compromettere le stesse concrete modalità di partecipazione alla prova in quanto, per risolvere ben ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate, sono state concesse soltanto due ore, ossia un minuto e mezzo per ogni domanda: un tempo, come può ben intuirsi, che è già di per sè assolutamente incongruo per una prova così impegnativa[61], ma che, in virtù degli “scherzetti” giocati dal Ministero ai candidati, potrebbe essere addirittura impossibile rispettare.
Invero, da un lato, il bilanciamento tra le diverse materie e conoscenze chieste agli studenti per l’accesso alla facoltà è stato arbitrariamente modificato, oltretutto con un provvedimento adottato dopo lo svolgimento delle prove, senza che per i candidati fosse possibile conoscere anticipatamente la modificazione delle condizioni di partecipazione alla procedura selettiva e senza alcuna giustificazione razionale se non quella che la commissione di esperti aveva erroneamente redatto le domande e le risposte multiple; dall’altro, tale illegittimo annullamento ha avvantaggiato i più fortunati a scapito dei più bravi e meritevoli che, in astratto, avevano comunque provato a misurarsi con i “trabocchetti” ministeriali.
A parere di chi scrive, dunque, è più rispondente al vero l’enunciato “effetto disorientante” per i candidati che, in altre occasioni, lo stesso T.A.R. aveva ritenuto esistere proprio in merito alla soluzione di tale quesito impossibile, poi annullato, che aveva determinato per i candidati, “uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti”[62].
Non pare, al contrario, che tali conclusioni possano essere superate dal fatto che i concorrenti in tale prova dovessero “fornire risposte entro prestabiliti e invalicabili periodi di tempo” giacchè, al contrario, le singole sezioni del test sono verosimilmente esaminate in maniera diversa dal singolo candidato a seconda delle attitudini e della preparazione, senza che, in maniera assoluta, una spendita di tempo su una o due domande debba necessariamente risultare decisiva perché prestata oltre tempi “invalicabili”.
3.8.2. Forse ancora più solidi sono i dubbi inerenti all’annullamento del quesito con più risposte esatte possibili, su cui il T.A.R. non sembra soffermarsi specificatamente.
Anche in tal caso, risulta evidente come l’annullamento abbia pregiudicato la par condicio tra i candidati, disattendendo il principio di affidamento ingeneratosi tra i concorrenti che avevano comunque fornito una risposta che la stessa Amministrazione ha confessato essere esatta. Non a caso, in analoga prova concorsuale di tre anni precedente, innanzi ad altro quiz risolvibile con due risposte, lo stesso Ministero si era determinato per l’attribuzione del punteggio a tutti coloro che, comunque, erano riusciti a fornire una risposta positiva[63].
I superiori argomenti, prima di tale pronuncia, avevano trovato positiva delibazione, in più di un’occasione[64], persino da parte della stessa Sezione del T.A.R. Lazio, secondo cui "alla anomalia rilevata dall’Amministrazione poteva, al limite, ovviare la stessa commissione esaminatrice direttamente omisso medio o d’intesa con l’Amministrazione centrale, applicando le regole di ermeneutica dettate per i contratti, per costante giurisprudenza applicabili anche agli atti amministrativi (Cass. 12.11.1998, 11409) in particolare le regole di cui all’art. 1367 secondo cui ‘nel dubbio le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché quello in cui non ne avrebbero alcuno’ (magis valeat quam pereat); e all’art. 1370 secondo cui le clausole predisposte s’interpretano nel dubbio a favore dell’altro (interpretatio contra stipulatorem)’.
Il provvedimento di vanificazione totale del quesito n. 71, invece, "si pone in netto contrasto i principi generali dell’ordinamento amministrativo, quali quello della proporzione della misura adottata e del minor sacrificio per le posizioni dei soggetti interessati dai provvedimenti adottati; quello della conservazione (utile per inutile non vitiatur)”.
Stanti i precedenti specifici e contrari di diversi t.a.r. e (in relazione ai quesiti di odontoiatria) del Consiglio di Stato, forse, sarebbe stato opportuno un più diffuso approfondimento, se non altro al fine di spiegare il motivo di tale revirement.
Dal punto di vista squisitamente sostanziale, poi, fa specie sapere che il medesimo quesito n. 71 era stato già proposto, con identica formulazione (sia nel testo della domanda che nelle possibili risposte) nella prova di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2005/2006 e che in quell’occasione il M.I.U.R. non solo non l’aveva annullato, ma aveva ritenuto valida la risposta.
4. Le riflessioni svolte confermano che l’annunciata riforma sui metodi di accesso al sapere appare quanto mai necessaria ed auspicata non tanto e non solo rispetto ai principi di cui alla legge n. 264 del 1999, quanto in relazione alla concreta applicazione delle (quanto meno in parte) corrette indicazioni ivi contenute. A chi scrive, infatti, sembra più un problema riguardante il “come” siano state erette le barriere del numerus clausus e non anche l’esistenza in se di un complesso di norme che dettano la programmazione degli accessi a taluni corsi di laurea. Se riforma sarà, dunque, che lo sia in senso strutturale e che incida sul vero procedimento di stima degli ammissibili affinchè, se imbuto deve esservi, sia veramente giustificato sulla base di carenze strutturali di ateneo sia proporzionato alla domanda di professionalità richieste in ambito comunitario.
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[1] È il caso, ad esempio, dell’Ateneo di Catania che, per la prima volta, dall’anno accademico 2010/11, giusto D.M. 29 luglio 2010, ha imposto il numero programmato per ogni corso di laurea di ciascuna facoltà, da Giurisprudenza a Medicina, da Architettura a Scienze Politiche.
[2] F. Gambarini (testimonianza raccolta da), Alberto Zangrillo: Mio figlio bocciato a quei test iniqui di Medicina, in www.corriere.it, 11 gennaio 2011.
[3] L’art. 17, comma 116 della L. 15 maggio 1997, n. 127, ha modificato l’art. 9, comma 4, della L. 19 novembre 1990, n. 341 che, successivamente all’intervento del legislatore del 1997, così disponeva “Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni”.
[4] T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 29 ottobre 1997, n. 2368 in G.U., prima serie speciale, 18 febbraio 1998, n. 7; ord. 22-29 ottobre 1997, n. 190 (reg. ord. di promovimento) in G.U., prima serie speciale, 1 aprile 1998, n. 13; ord. 22-29 ottobre 1997, n. 323 (reg. ord. di promovimento) in G.U., prima serie speciale, 13 maggio 1998, n. 19; T.A.R. Liguria, Sez. II, ord. 18 dicembre 1997 - 29 gennaio 1998, n. 15/1998 in G.U., prima serie speciale, 20 maggio 1998, n. 20; ord. 18 dicembre 1997 - 29 gennaio 1998, n. 13/1998 in G.U., prima serie speciale, 27 maggio 1998, n. 21; T.A.R. Marche, Sez. I, 11-26 marzo 1998, nn. 440 e 441 in G.U., prima serie speciale, 10 giugno 1998, n. 23; T.A.R. Abbruzzo, Sez. I, 3 dicembre 1997, n. 621 in G.U., prima serie speciale, 1 aprile 1998, n. 13.
[5] Sentenza 23-27 novembre 1998, n. 383, in www.cortecostituzionale.it.
[6] Cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 29 aprile 2008, n. 1931, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui “le direttive concernono il reciproco riconoscimento dei titoli sulla base di standard di formazione minima a garanzia di un reale possesso delle conoscenze necessarie allo svolgimento della professione, ma lasciano agli Stati di determinare gli strumenti, i mezzi e le modalità più opportune per adempiere all’obbligo di risultato imposto dalla normativa comunitaria”. Solo da qualche tempo – si veda, in particolare, C.G.E., 7 luglio 2005, C 147/03, Commissione contro Austria, punto 33, in www.curia.europa.eu - peraltro, si ritiene convintamente che anche gli studi universitari costituiscano formazione professionale e siano soggetti, dunque, all’azione comunitaria volta a facilitarne l’apprendimento e favorire la mobilità.
[7] Cfr. C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, Nicolas Bressol e altri contro Gouvernement de la Communauté française, in www.curia.europa.eu e, in particolare, punto 29, ove si legge che “gli Stati membri sono quindi liberi di optare o per un sistema di istruzione fondato sul libero accesso alla formazione – senza limiti di iscrizione del numero degli studenti –, ovvero per un sistema fondato su un accesso regolato che selezioni gli studenti. Tuttavia, che essi optino per l’uno o per l’altro di tali sistemi ovvero per una combinazione dei medesimi, le modalità del sistema scelto devono rispettare il diritto dell’Unione”.
[8] Legge 2 agosto 1999, n. 264, in G.U. 6 agosto 1999, n. 183, rubricata “Norme in materia di accessi universitari”.
[9] Art. 4, comma 1, L.n. 264/99.
[10] Art. 3, comma 1, lett. a), L. n. 264/99.
[11] Art. 3, comma 1, lett. b), L. n. 264/99.
[12] Cfr. art. 3, comma 2, L.n. 264/99, secondo cui la valutazione dell’offerta potenziale tiene conto “a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell’utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza”.
[13] Senato Accademico o Consiglio di Amministrazione a seconda dello Statuto.
[14] Nel caso delle professioni sanitarie che, allo stato rappresentano i corsi di laurea maggiormente interessati dalla programmazione degli accessi, tale stima è proposta dal Ministero della Salute.
[15] Il condizionale è dovuto al fatto che, negli ultimi anni, i decreti ministeriali di definizione dei posti disponibili per ammissioni corso di laurea magistrale sono stati sovente adottati senza che tale accordo fosse stato siglato e, quindi, anche se “alla data del presente decreto la rilevazione effettuata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992 e successive modifiche non si è ancora tradotta in Accordo formale in sede di Conferenza per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome”, in ragione della “necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 1, della richiamata legge” così D.M. 3 luglio 2009, in G.U. 16 luglio 2009.
[16] Il c.d. Tavolo o Gruppo tecnico è insediato presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari e vi fanno parte i rappresentanti del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle Professioni sanitarie, i Presidenti delle Conferenze dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria, della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e della Federazione degli Ordini dei Veterinari Italiani.
[17] Deliberazione 21 aprile 2009, in bollettino AGCM n. 15/2009.
[18] Per il corrente anno accademico si veda D.M. 18 giugno 2010.
[19] È proprio su tale aspetto che il dibattito sembra essere più vivace attesto che, secondo molti, una prova così congegnata, risultando assai nozionistica, non riesce a selezionare in maniera effettiva i migliori ed i più aspiranti al corso di laurea per cui si concorre.
[20] In merito alla contestazione della scelta del criterio di selezione fondato unicamente ed essenzialmente sulla prova espletata attraverso il sistema del quiz a risposta multipla, la giurisprudenza ha per lo più avallato la scelta in tal senso indirizzata da parte ministeriale. La legge, in particolare, nulla dice sul punto, ragion per cui tale determinazione è stata compiuta esclusivamente in sede amministrativa ricevendo, tuttavia, il placet del G.A. Tra le tante può ricordarsi il pensiero del T.A.R. Lazio, secondo cui non potrebbe contestarsi che “il metodo adoperato non sia obiettivamente illogico o inadeguato allo scopo, considerato il contesto particolare in cui esso va a collocarsi, nonché l'elevato numero dei candidati che debbono essere selezionati con metodi oggettivi, imparziali e rapidi. Per tali ragioni la suddetta doglianza è stata ritenuta del tutto infondata. A tal proposito è doveroso ricordare ancora una volta che il Legislatore con l'art. 4 della L. n. 264/1999 ha stabilito che l'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi all'espletamento delle prove stesse, senza che sia minimamente considerato ai fini dell'ammissione ai corsi universitari l'esito degli esami di maturità dei candidati” (Sez. III bis, 27 luglio 2005, n. 3061, in www.giustizia-amministrativa.it). Più recentemente si veda T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 11 marzo 2009, n. 2443, in www.giustizia-amministrativa.it secondo cui “la stessa legge, che disciplina una procedura selettiva basata su test a risposta multipla non può ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria che contiene un mero obbligo di risultato consistente nella predisposizione di misure adeguate a garantire la qualità teorica e pratica dell’apprendimento lasciando liberi i singoli Stati di individuare gli strumenti giuridici più adatti per conseguirlo”.
[21] Una verrà somministrata e l’altra, invece, verrà usata ove dovesse verificarsi l’ipotesi di ripetizione della prova a seguito di eventuale annullamento di quella già celebrata. Si ricorderà, per il gran clamore mediatico che ne seguì, quanto accadde presso gli Atenei di Catanzaro e Bari durante le prove per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008. A Catanzaro la prova venne ripetuta a seguito della denuncia del Rettore di Ateneo riguardante l’accertata manomissione dei plichi nel giorno precedente l’esame. A Bari, invece, la prova già celebrata prima annullata dall’ateneo, fu salvata dal T.A.R. e vennero solo esclusi alcuni studenti sorpresi ad usare apparecchi telefonici collegati con l’esterno. Tutt’ora a rischio annullamento, invece, sono le prove celebrate nel settembre 2010 presso gli Atenei di Firenze, ove ci si dimenticò di togliere dagli arredi di due aule di concorso la tavola periodica degli elementi chimici grazie alla quale i candidati ivi presenti avrebbero potuto trovare giovamento nella risoluzione di alcuni dei test somministrati, e Messina, ove i candidati vennero identificati sin dall’ingresso alla prova non solo mediante le proprie generalità ma anche attraverso l’abbinamento del codice “segreto” attribuito a ciascun candidato proprio al fine di garantire l’anonimato e la segretezza della prova. Su tali casi si veda in giurisprudenza T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 26 ottobre 2007, n. 2636; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 927; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 23 ottobre 2010, n. 612, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.
[22] Statisticamente di poco conto, seppur evidentemente rilevanti per i singoli candidati sfortunatamente coinvolti, sono gli incidenti in fase di correzione. L’odierno meccanismo di selezione è caratterizzato dalla peculiare situazione per cui esiste un solo elaborato in originale che viene corretto dal Consorzio interuniversitario Cineca. Proprio per questo il candidato ha scarse possibilità di contestare la paternità dell’elaborato. Sul punto, proprio in tema di paternità dell’elaborato, si vedano T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, ord. 23 febbraio 2010, n. 265; 19 luglio 2010, n. 931, in www.giustizia-amministrativa.it.
[23] A partire dal 2012, sempre che frattanto non si eserciti la delega contenuta nella c.d. riforma Gelmini, alla carriera scolastica verrà attribuito un peso di ben 10 punti ex art. 4 del D. Lvo. n. 21/2008. Per il corrente anno accademico (D.M. 18 giugno 2010), viceversa, si tiene in considerazione il voto di diploma solo in termini assolutamente residuali. In caso di parità di voti, prevale, in ordine decrescente, il punteggio attenuto dal candidato nella soluzione (rispettivamente) dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità a prevalere è il candidato con più alta votazione dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in caso di ulteriore parità di voti, il più giovane anagraficamente.
[24] Tale metodo di selezione, unitamente alla prova selettiva, è solitamente usato in tutti gli atenei privati. Questi, pur risultando vincolati in punto di istruttoria in merito al numero di ammissibili, godono di assoluta autonomia in relazione alle modalità di espletamento delle selezioni. L’esperienza, tuttavia, non sembra certo dare confortanti risultati circa l’idoneità di tale strumento quale correttivo degli esiti del test consistendo, invece, in un neanche troppo celato sistema di controllo degli ingressi presso tali prestigiosi Istituti di eccellenza. Tra i pochi riscontri in giurisprudenza, proprio sulla c.d. prova orale imposta da un Ateneo privato, si veda T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 12 gennaio 2011, n. 39, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui “il “colloquio orale” redatto dall’apposita Commissione, non appare privo di incongruenze laddove, in sede di “considerazioni e commenti”, si fa riferimento a difficoltà nella valutazione del ricorrente, in assenza di “informazione curriculare”, mentre questi ha documentato nella c.d. “scheda anagrafica del candidato”, il proprio percorso scolastico (maturità scientifica conseguita con 100/100 nell’a.s. 2009/2010), i titoli di studio conseguiti e la posizione dei propri familiari; Considerato peraltro che il giudizio della Commissione, nel valutare la personalità del ricorrente, ne accentua gli aspetti individualistici, in dissonanza con le note autobiografiche del ricorrente, nelle quali si riferisce dell’impegno di quest’ultimo “in azioni di volontariato svolte in modo non sporadico e l’avere dimostrato desiderio di aiutare il prossimo bisognoso o sofferente”, si conclude per l’inidoneità della specifica valutazione espressa nel caso di specie.
[25] Cfr. art. 5, comma 1, lett. a), L.n. 240/10.
[26] Solo i più recenti, M.P. Garavaglia, disegno di legge n. 1943/A.S., in www.senato.it, volto principalmente all’introduzione di una graduatoria unica nazionale; B.F. Fucci e altri, disegno di legge n. 220/A.C., in www.camera.it, con il quale si mira all’introduzione di test di accesso effettuati in base a criteri che premino il merito anche con riferimento della pregressa carriera scolastica.
[27] Ci si riferisce, in particolare, a quello, n. 2218, in www.camera.it, dell’On.le P. Picierno, n. 2218, con il quale, preso atto dell’assoluta inadeguatezza del metodo di selezione a mezzo test a risposta multipla, anche in ragione della cronica incapacità della varie commissioni che, di anno in anno, vengono incaricate della redazione degli stessi, di riuscire a formularne 80 privi di errori, mancanze o imperfezioni e della necessità di eliminare tutti quei corsi di laurea c.d. “parcheggio” che tanti studenti frequentano nell’attesa di poter ritentare il test che non si è riusciti a superare, si mira ad invertire la tendenza onerando gli Atenei a fornire essi, in primis, una più corretta e pronta risposta alla crescente domanda studentesca cui dovrà essere assicurato quello standard di insegnamento e nozioni imposto a livello comunitario. Tali obiettivi, secondo il disegno di legge, vanno perseguiti attraverso lo strumento dell’orientamento al fine di indirizzare gli studenti verso il percorso formativo più adatto alle loro inclinazioni e capacità personali. La prova selettiva, grazie alla fusione o all’uniformazione dei programmi di studio dei sopprimendi corsi di laurea brevi, è spostata alla fine del primo anno di corso e verte sugli insegnamenti in programma in tale anno e sui risultati al momento conseguiti. Per i corsi di area non medica le restrizioni di acceso sono invece sostituite dalla possibilità di negare l’iscrizione ad anni successivi prima del superamento di tutti gli insegnamenti previsti al primo.
[28] Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria.
[29] Gli Atenei maggiormente interessati sono stati quelli di Catanzaro, Bari, Chieti e Ancona in ragione di presunte irregolarità verificatisi a causa dell’intervento di vere e proprie organizzazioni criminali impegnate nell’aiutare dall’esterno i candidati nella soluzione dei quesiti. Presso l’Ateneo di Messina, invece, la Procura della Repubblica indaga circa le anomalie statistiche verificatisi in due delle aule di concorso ove i candidati ivi presenti riuscirono a totalizzare punteggi astronomici rispetto al resto dei concorrenti dell’intera penisola. Presso il Tribunale di Roma, infine, si indaga a seguito della denuncia presentata dall’Unione degli Universitari, riguardante irregolarità asseritamente verificatesi in venticinque atenei italiani.
[30] Ad eccezione, come detto, degli atenei privati.
[31] Sul punto, i numeri del corrente anno accademico, dimostrano effettivamente come esistano casi di obiettiva e poco contestabile discriminazione tra i vari candidati a seconda della sede prescelta. A Milano Statale, senza scorrimenti applicati e, dunque, in sede di prima stesura della graduatoria, l’ultimo punteggio utile ai fini dell’ammissione era di 48,75. All’Università del Molise, al 75° e ultimo degli ammessi, bastarono 38,25, punti gli stessi del candidato collocato alla posizione 1050 del citato Ateneo di Milano Statale ove i posti a concorso erano 340.
[32] Proprio per l’anno accademico citato la proporzione tra partecipanti e ammessi è stata di 1 su 13,24 candidati.
[33] T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 27 luglio 2005, n. 6031, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui “la previsione di una graduatoria unica nazionale dei soggetti che hanno sostenuto le selezioni per l'ammissione ai corsi universitari di odontoiatria e protesi dentaria – oltre ad essere in aperto contrasto con la disciplina normativa di cui al citato art. 4 della L. n. 264/1999 – sarebbe di difficile gestione sia in rapporto alla previsione dell'obbligo della pre iscrizione presso una determinata università, come condizione di ammissione alla prova a quiz, sia per quanto concerne l'aspetto già descritto dello scorrimento della graduatoria per mancata successiva immatricolazione dei soggetti utilmente collocati”.
[34] T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 11 marzo 2009, n. 2443, in www.giustizia-amministrativa.it.
[35] T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 15 gennaio 2008, n. 204, in www.giustizia-amministrativa.it.
[36] T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986, in www.giustizia-amministrativa.it, con la quale ci si è diffusamente soffermati sui diversi aspetti di una scelta di tal guisa. È vero, infatti, che “in caso di graduatorie differenziate sulla base di concorsi diversi per singoli atenei, le chances di successo sono certamente condizionate dalla sede concorsuale prescelta, sotto il profilo della diversa capacità dei concorrenti che hanno fatto la medesima scelta. Si tratta però di una variabile che rientra nell’ambito della libera scelta dell’interessato, e l’attenzione a questo aspetto, insieme alle precitate considerazioni di carattere organizzativo, è idoneo a compensare la perdita di quel tanto di razionalità (sotto il profilo della selezione dei più meritevoli in assoluto, vale a dire in ambito nazionale) che comporta la rinuncia alla graduatoria unica (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 25 novembre 2004, n. 1400; T.A.R. Umbria, 3 settembre 2003, n. 716; T.A.R. Liguria, 17 febbraio 2003, n. 184). Non è ipotizzabile la violazione di principi costituzionali, in relazione alla mancata previsione di una graduatoria unica a livello nazionale, sotto i profili della lesione dei principi meritocratici e di buon andamento dell’azione amministrativa, di uguaglianza, del libero accesso allo studio ed ai suoi più alti gradi, posto che, una volta riconosciuta la legittimità, anche dal punto di vista costituzionale, del ricorso al numero chiuso per determinati corsi di laurea (precitata sent. Cost. cost. n. 383/98), le graduatorie di limitazione degli ammessi stilate a livello delle singole università, consentono pur sempre l’accesso ai più meritevoli, dato che il raffronto va operato tra i partecipanti alle relative singole selezioni. Non è poi infine ravvisabile una lesione del principio di uguaglianza per il fatto che con un determinato esito delle prove di concorso si possa essere ammessi in un’università e non invece in un’altra (in dipendenza del diverso numero di partecipanti alle relative selezioni), trattandosi di situazioni soggettive non comparabili, individualmente assunte per libera scelta e giustificate comunque sul piano dell’interesse pubblico da esigenze di semplificazione procedimentale e di maggior ossequio ai principi di autonomia universitaria”.
[37] Cfr. art. 4, L.n. 240/2010.
[38] Cfr. A.G.C.M., segnalazione 21 aprile 2009, n. AS/516, cit.
[39] Stante la denunciata cronica carenza di medici e personale sanitario che rischia di portare al collasso il sistema sin dal prossimo 2012 come risulta da uno studio condotto dal Ministero della Salute e citato dal M.I.U.R. con il D.M. 21 ottobre 2010. Sul diritto alla salute, R. Ferrara, voce Salute (diritto alla), in Dig. disc. pubb., Vol. XIII, Torino, 1995, 513 ss.
[40] Sul punto in maniera conforme si vedano, tra le altre, T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 14 ottobre 2005, n. 8600, in www.giustizia-amministrativa.it.
[41] Cfr. D.M. 3 luglio 2010 rubricato “definizione dei posti per definizione posti disponibili per ammissioni corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2010/2011”, ove si legge che per la stima del numero degli ammissibili sembra essersi avuto “riguardo, comunque, alla normativa europea che prevede la libera circolazione dei professionisti”. Trattasi, tuttavia, di mera enunciazione di principio giacchè, rispetto all’anno cui si riferisce la sentenza in commento e l’analisi dell’AGCM, i posti a livello nazionale sono aumentati di appena 7 unità (da 782 del 2007 a 789 del 2010). Risibile, dunque, la presunta analisi del fabbisogno a livello comunitario che sarebbe stata condotta.
[42] Cfr. al riguardo TAR Umbria, 3 settembre 2003, n. 716, in www.giustizia-amministrativa.it.
[43] Non inganni il fatto che, in passato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1931/08, cit., resa con riguardo alla programmazione delle immatricolazioni per l’anno accademico 2006/2007), si sia ritenuto che tale interpretazione fosse, in concreto, non rilevante “perché la determinazione del numero chiuso non è dipesa dalla considerazione del fabbisogno nazionale di medici”. In quegli anni, infatti, si stimava come sovrabbondante la pletora dei professionisti di area sanitaria tanto da preferire, in tale ottica e vista la non necessità del sistema, la possibilità “che la formazione specialistica sia migliore e tale da garantire di raggiungere (ed eventualmente anche di superare) i livelli comunitari”. Oggi, al contrario, è “il Ministero della Salute - cfr. D.M. 21 ottobre 2010, n.d.r. - a manifestare un fabbisogno maggiore, anche in relazione alle risultanze di studi appositamente condotti che portano ad ipotizzare, già a partire dal 2012, una carenza di medici”.
[44] In merito alla rilevanza della questione rispetto alle disposizioni comunitarie, si veda S. Foà, Numero chiuso universitario in area medica e quote riservate per residenti: la previsione deve essere indispensabile per la qualità del servizio pubblico sanitario, in Foro Amm., CdS, 2010, 1807 e ss., ove, tuttavia, si esamina la questione della “rilevanza” avuto riguardo ad una situazione di fatto (quella della programmazione per l’anno accademico 2006/2007, come accennato cui fa riferimento Cons. Stato, Sez. VI, n. 1931/08, cit., diametralmente opposta rispetto a quella attuale. Allora (cfr. D.M. 4 luglio 2006) il Ministero della Salute raccomandava di contenere le immatricolazioni mentre oggi (cfr. D.M. 21 ottobre 2010) ne caldeggia l’aumento.
[45] Cfr. in tal senso T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 4 agosto 2005, n. 1416, in www.giustizia-amministrativa.it.
[46] Cfr. in tal senso T.A.R. Lazio Sez. III bis, 11 marzo 2009, n. 2433, in www.giustizia-amministrativa.it.
[47] Cfr. nota 10 luglio 2010 depositata dal Comitato in sede di tavolo tecnico per la programmazione. Il CNVSU “riferisce che lo stesso Ministero della Salute è consapevole del fenomeno tanto da mettere in dubbio, ad esempio, il dato offerto dalla Regione Lazio. Correlare, pertanto, l’offerta formativa degli Atenei all’esigenza del fabbisogno regionale può comportare sicuramente degli errori e sarebbe auspicabile poter definire la programmazione sulla base di un Accordo sancito, dal momento poi che in sede di riunione tecnica presso la Conferenza Stato-Regioni viene criticata la programmazione definita dal M.I.U.R. prima di un documento ufficiale”. Lo stesso Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, appena 15 giorni prima (25 giugno 2010), aveva ritenuto imprescindibile chiarire al D.G. del M.I.U.R. “le criticità procedurali e di sostanza più volte sollevate, affinchè vengano rivisti i criteri di analisi finora utilizzati in modo da evitare decisioni non adeguatamente meditate – generalmente caratterizzate dall’urgenza – e per poter assicurare i necessari livelli qualitativi per gli studenti iscrivibili, nonché stime affidabili dei fabbisogni futuri”. (…) “L’andamento quantitativo negli anni desta perplessità e, per questo si ravvisa la necessità di predisporre criteri più oggettivi sulla base di indicatori che correlino i fabbisogni stimati con oggettive e affidabili informazioni”.
[48] I dubbi sollevati dall’Autorità e dal Comitato trovano obiettiva conferma nell’analisi dei verbali del Tavolo tecnico. L’esempio più lampante appare inerente all’attività di programmazione per l’anno in corso, dalla quale emerge che, nonostante la consapevolezza del M.I.U.R. circa la criticità del sistema sanità così come denunciata (in un apposito studio) dal Ministero della salute per l’immediata (2012) carenza di medici, ben poco o nulla sembra concretamente apprestarsi a titolo di correttivo. Tale studio, che dal verbale non risulta neanche acquisito né altrimenti noto se non nei contenuti conclusivi a nessuno dei presenti al Tavolo tecnico, risulta trasmesso dal Ministero della salute al M.I.U.R. sin dall’anno passato senza che, tuttavia, tale dicastero si sia preso cura di provvedere ad un qualche strutturale intervento. Nonostante siano passati quasi due anni dalla consapevolezza di tale emergenza, si continua ad omettere di invitare gli atenei ad adeguare l’offerta accademica non solo rispetto alla domanda studentesca, ma neanche rispetto alla necessità fisiologica del Paese. E ciò è, a parere di chi scrive, gravissimo non solo e non soltanto per il diritto allo studio leso senza alcuna plausibile giustificazione ma, soprattutto, per il rischio alla salute di milioni di cittadini.
[50] Si veda, da ultimo, M. De Bac, In Italia mancheranno 20 mila medici. Più pensionati che nuovi ingressi, in www.corriere.it, 22 gennaio 2011, secondo cui “è un’emorragia inesorabile che se non verrà tamponata in breve tempo porterà in breve al dissanguamento della sanità pubblica in termini di medici”.
[51] Che, come si ricorda, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia chiarendo come “per poter risultare giustificato, il provvedimento di cui trattasi dev’essere idoneo a garantire la realizzazione del legittimo obiettivo che esso persegue e non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo medesimo”. Si vedano, in tal senso, sentenze 16 ottobre 2008, causa C 527/06, Renneberg, punto 81, nonché 19 maggio 2009, cause riunite C 171/07 e C 172/07, Apothekerkammer des Saarlandes e a., punto 25, tutte in www.curia.europa.eu.
[52] Cfr. C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, Nicolas Bressol e altri contro Gouvernement de la Communauté française, punti 68-71, cit.
[53] Si veda, per analogia, anche C.G.E., 19 maggio 2009, cause riunite C 171/07 e C 172/07, Apothekerkammer des Saarlandes e a., punto 30 e la giurisprudenza ivi richiamata, in www.curia.europa.eu.
[54] Cfr. art. 3, comma 2, L.n. 264/1999.
[55] Da alcune delle analisi di raffronto condotte sembrano emergere dati assolutamente incongruenti tra i diversi Atenei. Si assiste, in particolare, a situazioni nelle quali, a fronte di “risorse” dichiaratamente superiori di un Ateneo rispetto ad un altro con riguardo a tutti i parametri previsti dall’art. 3 della L.n. 264/99, non vi sia alcuna corrispondente richiesta di posti proporzionale alle strutture. Ed anzi, è il caso del raffronto tra l’Ateneo di Catania e quello di Firenze con riguardo alla stima dei rispettivi contingenti: la seconda, nonostante superi la prima in tutti i parametri di legge (ad eccezione dei ricercatori che sino all’entrata in vigore della L. n. 240/10 non avrebbero dovuto incidere in maniera determinante sullo smaltimento dei carichi dell’attività didattica) stimi, come risulta dal D.M. 2 luglio 2010, rispetto alla prima ben 80 posti in meno. Il caso più marcatamente eclatante che, in linea generale, sembra ingenerare più di un dubbio sulle stime dei singoli atenei, è quello dell’Università di Palermo che, rispetto all’anno accademico 2007/08, ha quasi raddoppiato il proprio contingente portandolo dai 250 di tale anno accademico (D.M. 19 giugno 2007) ai 418 dell’anno accademico in corso (D.M. 21 ottobre 2010). Dovrebbe pensarsi - in un sistema razionale e che dimostri di funzionare – che abbia aumentato le proprie risorse per meritare un incremento così esorbitante. Ed invece è tutto l’opposto. Dalla deliberazione del consiglio di facoltà di tale Ateneo si evince che “rispetto all’a.a. 2009/2010 (ove i posti erano 300 ex D.M. 3 luglio 2009, n.d.r.), le risorse umane (docenti, tutors, assistenti di tirocinio, etc..) e strutturali (posti letto, riuniti odontoiatrici, aule laboratori, postazioni informatiche, biblioteche, riviste scientifiche, volumi ed attrezzature didattiche a disposizione degli studenti), di proprietà ed in convenzione, hanno subito modificazioni a causa di pensionamenti e della razionalizzazione della rete ospedaliera prevista dal Piano sanitario regionale. Allo stesso modo, le risorse finanziare a disposizione della Facoltà si sono ulteriormente ridotte (vedi budget per ruoli, docenti a contratto per personale tecnico amministrativo etc..). Considerando che la procedura informatizzata seguita negli a.a. precedenti con l’utilizzo di apposite schede CINECA, non è stata ancora attivata dai competenti uffici dell’Ateneo, si ritiene opportuno, onde evitare possibili penalizzazioni nella programmazione degli accessi, sia a livello locale che nazionale, di proporre sostanzialmente lo stesso numero di posti dell’anno passato con un aumento di circa il 10% (…); ciò per andare incontro alle richieste del SSN”. Stante quanto appare, pertanto, il più alto aumento in Italia (+ 40% rispetto al D.M. 3 luglio 2009) è avvenuto grazie all’apprezzabile e “tangibile sforzo” di un ateneo ove le risorse sono dichiaratamente diminuite rispetto all’anno precedente ma senza alcun riferimento rispetto ai parametri di legge.
[56] In tal caso la comparazione risulterebbe assai rilevante giacchè, come accennato, ai sensi della Legge n. 264/1999, il MIUR annualmente individua, su base regionale, il numero chiuso riferito all’offerta di ciascun ateneo.
[57] Il provvedimento del M.I.U.R. chiariva, quanto al quesito posto con la domanda n. 79, di omettere “l’indicazione della risposta esatta in quanto da un’ulteriore verifica operata dalla commissione istituita per la predisposizione dei quesiti è risultato che nessuna delle opzioni indicate può essere considerata corretta: il quesito è pertanto annullato”; quanto al quesito posto con la domanda n. 71, di disporne l’annullamento “in quanto sono possibili più risposte tra le opzioni indicate”. Il M.I.U.R., in sede procedimentale, chiese parere all’Avvocatura Generale dello Stato al fine di comprendere se annullare o meno la prova di ammissione in tutte le sedi universitarie. Secondo l’Avvocatura era “inutile la ripetizione della prova a livello nazionale” per coerenza con il principio di economicità dell’azione amministrativa, ravvisando l’opportunità dell’annullamento dei due quesiti, che, riguardando tutti i candidati, non avrebbe alterato la par condicio dei concorrenti alla prova selettiva. Di tale parere è fatta menzione nella premessa del D.M. 21 novembre 2007, nella parte in cui si riferisce che “tale organo [id est: Avvocatura Generale dello Stato] ha sostenuto la legittimità delle prove di concorso anche procedendo alla correzione e valutazione di 78 domande su 80” .
[58] Perché no, anche attraverso l’analisi della c.d. brutta copia ove, magari, si possono rintracciare i ragionamenti e le riflessioni del candidato.
[59] Cfr. in tal senso T.A.R. Lazio Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986, cit.
[60] Cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica.
[61] Cfr. sul punto T.A.R. Lombardia-Brescia, 5 febbraio 1998 n. 91; per un precedente in tal senso, cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, ord. 26 luglio 2000 n. 6580, riguardante il concorso per notaio, in www.giustizia-amministrativa.it.
[62] Cfr. in tal senso T.A.R. Lazio Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986, cit.
[63] Cfr. in tal senso T.A.R. Lazio Sez. III bis, 13 marzo 2006, n. 1844, in www.giustizia-amministrativa.it, ove si da atto che nella prova di ammissione dell’a.a. 2004/2005 figurava un quesito (il n. 15) cui corrispondevano due risposte esatte e in quell’occasione il M.I.U.R., contrariamente alla determinazione assunta nel caso dedotto in giudizio, ritenne di considerare valide entrambe le risposte.
[64] Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2008, nn. 1805 e 1807; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 20 febbraio 2008, n. 871; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 22 aprile 2008, n. 1532, tutte in www.giustizia-amministrativa.it, che hanno ritenuto come la soluzione dell’amministrazione di procedere all’annullamento del quesito fosse ingiustificatamente lesiva della legittima posizione acquisita dai candidati che avevano comunque fornito la risposta esatta al quesito.
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(pubblicato il 31.1.2011)
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