Senoner Hubert, rappresentato e difeso dall'avv. Alfred Mulser, con domicilio eletto presso lo stesso, in Bolzano, via Alto Adige, n. 40;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bolzano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 6F/2009/P.A.S.I./46 dd. 30.03.2009 e di tutti gli atti presupposti, infraprocedimentali e consequenziali, ed in particolare della comunicazione di avvio di procedimento amministrativo dd. 09.12.2008 e della segnalazione n. 01120 del 02.09.2007 dei Carabinieri di Ortisei, richiamata nel decreto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'Interno-Questura di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009 il consigliere Luigi Mosna e udito l’avv. A. Mulser per il ricorrente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
In data 26.12.2008 la Questura di Bolzano notificava al signor Senoner Hubert la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca di porto d’armi per uso caccia.
Il precitato avviso veniva motivato con la circostanza che, dagli atti in possesso della Questura, risultava che il ricorrente, in data 20.08.2008, presso la baita privata del signor Runggaldier Enrico sull’alpe del Seceda – nel Comune di S. Cristina-Val Gardena - aveva aggredito la signora Dalla Venezia Maria, procurandole lesioni.
Con successivo decreto n. 6F/2009/P.A.S.I./46 dd. 30.03.2009, il Questore della Provincia di Bolzano revocava al sig. Senoner Hubert il porto d’armi per uso caccia.
Questo provvedimento, unitamente alla comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, viene aggredito con il ricorso all’esame.
A sostegno del gravame vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:
1. Illegittimità del decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 6F/2009/P.A.S.I./46 dd. 30.03.2009 per violazione di legge, in particolare degli artt. 2 e 10 bis della legge n. 241/1990 e del D.M. n. 284/1993;
2. Illegittimità del decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 6F/2009/P.A.S.I./46 dd. 30.03.2009 per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
3. Illegittimità del decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 6F/2009/P.A.S.I./46 dd. 30.03.2009 per violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.).
Con controricorso dd. 05.06.2009 si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno-Questura di Bolzano a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento che, con successiva memoria difensiva dd. 27.10.2009, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 18.11.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Occorre, innanzitutto, premettere che il collegio non può tener conto, per tardività del deposito, della documentazione prodotta dal ricorrente in data 06.11.2009, come pure di quella dimessa, in data 30.10.2009, dall’Amministrazione intimata.
Il gravame non è meritevole di accoglimento.
Con la prima censura si lamenta violazione di legge, con riferimento all’art. 2 e 10bis della legge 07.08.1999, n. 241, per superamento del termine di 90 giorni ivi fissato, entro il quale l’Amministrazione deve concludere il procedimento.
In particolare sostiene il ricorrente che, avendo presentato alla Questura di Bolzano, in data 02.01.2009, le proprie osservazioni in relazione al procedimento avviato nei suoi confronti, troverebbe applicazione il citato art. 10 bis che prevede che la comunicazione di procedimento “interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni”.
Deduce, quindi, che il termine per la conclusione del procedimento avviato era fissato al 02.04.2009, novantesimo giorno dalla data di presentazione delle osservazioni; mentre la revoca impugnata, pur recando la data del 30.03.2009, gli è stata notificata solamente in data 03.04.2009, ossia al novantunesimo giorno dalla data di presentazione delle osservazioni.
L’assunto non convince.
Questo Tribunale, ha già statuito che il termine in questione per la conclusione del procedimento si configura “come perentorio nei soli casi in cui il procedimento debba sfociare in un provvedimento sanzionatorio, mentre assume carattere ordinatorio tutte le volte in cui il decorso del termine di trenta giorni non determina la perdita del potere di provvedere da parte dell’Amministrazione (sent. 12.2 2004 n. 52; 10.06.2003 n. 238; in tal senso cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, 12.04.2001, n. 35).
Nel caso, la revoca impugnata non può essere ricompresa tra i provvedimenti sanzionatori. Essa, infatti, non mira a punire o reprimere comportamenti rilevanti per il passato, ma è stata adottata per prevenire per il futuro atteggiamenti delittuosi o, comunque, atti idonei a ledere la pubblica sicurezza da parte della persona, alla quale sono riferibili i comportamenti stessi.
Il provvedimento impugnato ha, cioè, natura cautelare o di prevenzione per la tutela della pubblica incolumità, nei casi in cui questa possa essere messa in pericolo, per il futuro, da eventi che facciano ragionevolmente ritenere che il titolare dell’’autorizzazione a detenere ed usare le armi possa esercitare la stessa per finalità diverse da quelle per cui l’autorizzazione stessa era stata rilasciata.
La tesi sueposta è confortata da giurisprudenza pacifica del Supremo Consesso, per il quale “la misura diretta a vietare la detenzione delle armi, prevista dall’art. 39 T.U. 18 giugno 1931 n. 773, persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, sicché il provvedimento concessivo dell’autorizzazione richiede che il detentore sia persona esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti della quale esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon godimento ed uso delle armi, in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività”(C.d.S., Sez. VI, 6.10.2005, n.5424; ex multis, cfr, anche, Sez. VI, 3.3.2009, n. 2343; Sez. IV, 19.3.2003, n. 1466 e 8.5.2003, n. 2424).
La censura va, conseguentemente, respinta.
I due rimanenti motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, attesa la loro connessione logico-giuridica.
Entrambi, in sostanza, attengono ad un asserito difetto di motivazione, di travisamento di fatti e di carenza istruttoria, poichè il Questore avrebbe giustificato la revoca, con la contestazione di fatti, non ancora oggetto di accertamento in sede giudiziale e non sulla commissione di delitti, espressamente previsti per il provvedimento ablatorio de quo; infine, non avrebbe considerato che vi è una presunzione di buona condotta del cittadino, in mancanza di dimostrazione del contrario da parte dell’Amministrazione.
Le doglianze non colgono nel segno.
Il Consiglio di Stato ha precisato che “sono legittimi il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi e la revoca del permesso al porto di pistola disposti sulla base di una serie di fatti i quali, nell'apprezzamento che ne fa l'amministrazione, possono indurre in quel momento ad ipotizzare un uso improprio dell'arma, in modo da non recare danno ad altri.” (Sez. VI, 23.6.2006, n. 3992).
Nella recente decisione del 3.3.2009, n. 2343, ha, inoltre, posto in evidenza che “sussiste in materia una amplia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile sotto il profilo dell’abnormità e del travisamento del fatto, e che la revoca della licenza del fucile costituisce esercizio del potere di cui all'art. 43 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, che implica una valutazione tipicamente discrezionale in ordine all'affidabilità del titolare della licenza ai fini dell'uso dell'arma” (cfr, anche, Sez. VI, 22.5.2006, n. 2945).
Non va, infatti, dimenticato che la licenza di porto di fucile è un provvedimento ampliativo che permette l'utilizzo di un mezzo, appunto l'arma, in tutti gli altri casi vietato dall'ordinamento.
Ancora, in proposito, il Supremo Consesso ha affermato che “ai fini della revoca del porto d'armi è sufficiente che sussistano elementi indiziari circa la mera probabilità di un abuso dell' arma da parte del privato (Sez. VI, 7.11.2005, n.6170): id est che i requisiti che giustificano detta revoca non sono dipendenti e necessariamente collegati a prove che diano certezza o assoluta probabilità del verificarsi, in futuro, di detto abuso.
Del resto, secondo il prevalente, condivisibile, orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato Sez. VI 5.4.2007, n. 152, Sez. IV, 8.5.2003, n. 2424, 30.7.2002, n. 4073; 29.11.2000, n. 6347), in materia di rilascio (o di revoca) del porto d'armi, l'Autorità di P.S., poiché deve perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell'ordine pubblico, ha un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi e quindi anche nel valutare le circostanze che consiglino l'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze di porto d'armi già rilasciate. E ciò anche perché il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio di detta autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l'interesse pubblico rimesso appunto alla valutazione discrezionale della P.A., il cui giudizio non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza.
Secondo la richiamata giurisprudenza, inoltre, la revoca dell'autorizzazione del porto d'armi può essere sufficientemente sorretta anche da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è, appunto, destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604).
Nel caso, il provvedimento di ritiro si fonda, come si legge nel provvedimento stesso, su un decreto di citazione a giudizio n. 08/7055/R.G.N.R., datato 21.11.2008, da cui si rileva che il ricorrente è imputato del “delitto di cui agli artt. 81 cpv, 582, 56 e 610 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso usato violenza per costringere Dalla Venezia Maria a salire sulla macchina per seguirlo alla sua baita, invitandola dapprima insistentemente e poi – dopo il netto rifiuto di Dalla Venezia - avventandosi su di lei afferrandola per il collo e buttandola per terra con lo scopo di trascinarla verso la sua macchina, non riuscendo nell’intento a causa dell’intervento del Runggaldier Oskar, quindi inseguendo la donna, che saliva sulla macchina del Runggaldier per mettersi in sicurezza, tirandola fuori dalla macchina e sbattendola sul cofano della stessa per portarla verso la sua auto, finchè veniva nuovamente bloccato dal Runggaldier; in questo modo cagionando a Dalla Venezia lesioni personali guaribili in dieci giorni.”
Come risulta dalla revoca de qua, tale grave episodio è stato “confermato pienamente dall’unico testimone dell’accaduto, ovvero il proprietario della baita Runggaldier Oskar”. Il fatto è, sicuramente, dimostrativo di aggressività e pericolosità e, quindi, legittima pienamente la possibilità di un abuso futuro nell’utilizzo dell’arma, formulata dal Questore.
In conclusione il ricorso non è fondato e va, conseguentemente, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in complessivi euro 3000,00 (tremila/00), oltre IVA e CAP, come per legge.
Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Margit Falk Ebner, Presidente
Anton Widmair, Consigliere
Luigi Mosna, Consigliere, Estensore
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)