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T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 18 dicembre 2009 n. 410


Accesso agli atti – Interesse del richiedente – Astratta idoneità dell’atto a dispiegare effetti diretti o indiretti – Sussiste

Sussiste un concreto interesse all’accesso qualora la documentazione sia astrattamente idonea a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente indipendentemente da una concreta lesione giuridica. È pertanto legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa eventuali ripercussioni dirette o indirette, ciò indipendentemente da una concreta lesione giuridica. (Nel caso di specie sussiste l’interesse di un dipendente all’accesso ad una lettera contenente valutazioni negative sulla propria condotta professionale ed equivale ad un diniego immotivato il rigetto dell’istanza fondato sulla assenza di provvedimenti lesivi conseguenti)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 266 del 2009, proposto da:
Andrea De Leitenburg, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Keller, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, Corso Libertà, 50;

contro



Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (rectius Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano), in persona del Procuratore speciale, Direttore di Comprensorio Sanitario di Bolzano, dott. Umberto Tait, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sonia Gasparri e Jutta Johanna Hueber, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente in Bolzano, c/o via Orazio, 49;

nei confronti di



Barbara Balzan;

per l'annullamento



del diniego all'accesso di cui alla comunicazione dd. 27.8.2009 prot. n. 0099695-BZ conosciuta dal ricorrente in data 28.8.2009.
nonché per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad accedere alla lettera a firma della controinteressata, indirizzata, presumibilmente nel mese di agosto 2009, all’Azienda Sanitaria di Bolzano.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 il dott. Hans Zelger e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Il ricorrente ha presentato all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (rectius Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano), Comprensorio Sanitario di Bolzano, in data 24 agosto 2009 istanza di accesso volta ad ottenere copia della lettera a firma della controinteressata, indirizzata, presumibilmente nel mese di agosto 2009, all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Comprensorio Sanitario di Bolzano.
Con il provvedimento impugnato il Direttore di Comprensorio Sanitario ha negato l’accesso, dichiarando che “..non essendoci nessun provvedimento in atto come conseguenza di quanto esposto nella lettera della sig.ra Balzan, ne ci sarà in seguito nessuna conseguenza a quanto scritto si nega conseguentemente la richiesta in oggetto”.
A fondamento del ricorso proposto il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. Violazione – errata applicazione della normativa nazionale e provinciale (legge 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. – l.p. 22.10.1993 n. 17 e succ. mod.);
2. Eccesso di potere per difetto-carenza di motivazione;
3. Motivazione arbitraria, contraddittoria, incongrua.
Si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Non si è costituita in giudizio la controinteressata, signora Balzan Barbara:
All’udienza in camera di consiglio dell’1 dicembre 2009 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è fondato.
Com’è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto del ricorso in esame la lettera dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, Comprensorio Sanitario di Bolzano, dd. 27.8.2009, con la quale è stato espresso il diniego di rilascio di copia di una lettera a firma della sig.ra Balzan Barbara. Il ricorrente, allora ancora alle dipendenze con contratto a tempo determinato dell’Azienda stessa, deduce che tale documento conterrebbe valutazioni e considerazioni negative sulla sua condotta professionale.
Il ricorrente espone che avrebbe un concreto e legittimo interesse all’accesso in quanto la documentazione sopra citata sarebbe astrattamente idonea a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti indipendentemente da una concreta lesione giuridica.
La tesi del ricorrente è convincente.
In presenza della situazione esposta deve ritenersi sussistente l’interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa eventuali ripercussioni dirette o indirette, ciò indipendentemente da una concreta lesione giuridica.
E’ difatti rilevante, ai fini in questione che attraverso l’accesso sia data al richiedente la possibilità di avviare nei termini più concreti la propria eventuale difesa avverso contenuti ed affermazioni risultanti dal documento stesso, senza certezza sull’esito di un’eventuale azione promossa, giacché è sufficiente a suffragare l’istanza avanzata ai sensi della legge provinciale n. 17/1993, rispettivamente della legge n. 241/1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare un’azione amministrativa o giudiziale.
Va osservato che, a sensi della legge provinciale n. 17 del 22.10.1993 e della legge n. 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato elevato a principio generale dell'attività amministrativa, riconducibile tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione. Il legislatore ha previsto, infatti, forme di tutela del diritto di accesso molto ampie, sia per quanto attiene alle modalità di esercizio dello stesso in sede procedimentale, sia per quanto attiene alla tutela giurisdizionale e giustiziale da accordare agli interessati. In tale contesto normativo le limitazioni all'esercizio del diritto di accesso costituiscono ipotesi eccezionali; l’art. 25 della legge provinciale n. 17/1993, nonché l'art. 24 della legge n. 241/1990 prevedono una serie di limitazioni in relazione ad esigenze di segreto e riservatezza concernenti determinati documenti amministrativi, poste nell'interesse pubblico o di terzi. In tali casi l'esclusione dell'accesso è basata su di un giudizio di pericolosità posto in essere in astratto dal legislatore, così da precludere ogni valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione sulle singole istanze (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1475).
Tenuto conto, quindi, del quadro normativo disciplinante la materia, l'Amministrazione può negare il diritto di accesso soltanto con provvedimento motivato in relazione alla salvaguardia degli interessi di cui alle norme appena citate.
È, pertanto, da considerarsi illegittimo sia un diniego immotivato, e comunque opposto alla richiesta di accesso nei casi non consentiti, sia l'omissione di ogni provvedimento sulla richiesta, ovvero l'elusione della richiesta di accesso con risposte non esaurienti.
Alla luce delle premesse di cui innanzi, non vi è dubbio che nel caso in esame la risposta data al ricorrente con la lettera impugnata vada dichiarato illegittimo, in quanto è equiparabile ad un diniego immotivato opposto dall'Amministrazione.
Per queste considerazioni, quindi, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata all'esibizione del documento richiesto.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano – disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto,- annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato;
- ordina all'Azienda sanitaria dell’Alto Adige (rectius Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano) l'esibizione del documento richiesto dal ricorrente;
Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, quantificate in Euro 1.000,00.- (mille), oltre IVA, CAP e contributo unificato, compensando le spese con la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Margit Falk Ebner, Presidente
Marina Rossi Dordi, Consigliere
Hans Zelger, Consigliere, Estensore
Terenzio Del Gaudio, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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