TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE II - Sentenza 15 giugno 2010
Pres. I. PELIKANOVA- Rel. K.JURIMAE |
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1. Unione europea - Art. 87 Trattato CE - Aiuti di Stato - Contributo all'acquisto di decoder digitali - Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Nozione di aiuto di stato - Esclusione dei decoder che consentono la ricezione di programmi televisivi diffusi via satellite - Vantaggio - Sussiste
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2. Unione europea - Art. 87 Trattato CE - Aiuti di Stato - Contributo all'acquisto di decoder digitali - Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Nozione di aiuto di stato - Esclusione dei decoder che consentono la ricezione di programmi televisivi diffusi via satellite - Selettività - Lesione della concorrenza - Sussiste
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3. Unione europea - Art. 87 Trattato CE - Aiuti di Stato - Contributo all'acquisto di decoder digitali - Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Nozione di aiuto di stato - Esclusione dei decoder che consentono la ricezione di programmi televisivi diffusi via satellite - Obbligo di motivazione - Violazione - Non Sussiste
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4. Unione europea - Art. 87 Trattato CE - Aiuti di Stato - Contributo all'acquisto di decoder digitali - Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Nozione di aiuto di stato - Esclusione dei decoder che consentono la ricezione di programmi televisivi diffusi via satellite - Principio di tutela del legittimo affidamento - Violazione - Non sussiste
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5. Unione europea - Art. 87 Trattato CE - Aiuti di Stato - Contributo all'acquisto di decoder digitali - Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Nozione di aiuto di stato - Esclusione dei decoder che consentono la ricezione di programmi televisivi diffusi via satellite - Principio della certezza del diritto - Violazione - Non sussiste
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1. I contributi a favore dei decoder hanno creato un vantaggio per le emittenti terrestri tra i quali figura la ricorrente. La Commissione ha giustamente ritenuto che la misura di aiuto di cui trattasi, da un lato, incitasse i consumatori a passare dal sistema analogico a quello digitale terrestre limitando al tempo stesso i costi che le emittenti televisive digitali terrestri avrebbero dovuto sopportare e, dall'altro, ha consentito alle emittenti medesime di consolidare, rispetto ai nuovi concorrenti, la loro posizione sul mercato, in termini di immagine di marchio e di fidelizzazione della clientela. 2. L' argomento secondo cui le emittenti satellitari avrebbero potuto beneficiare della misura di cui trattasi offrendo decoder «ibridi», sottolinea la natura selettiva della misura medesima. Infatti, la messa a disposizione di decoder «ibridi» da parte di emittenti satellitari implicherebbe un costo supplementare che, ripercosso sul prezzo di vendita ai consumatori, risulterebbe meglio compensato dalla misura di cui trattasi di cui beneficiano questi ultimi. Le emittenti satellitari si troverebbero, quindi, in una posizione meno vantaggiosa rispetto alle emittenti terrestri e agli operatori via cavo, in quanto questi ultimi non dovrebbero ripercuotere alcun costo supplementare sul prezzo di vendita dei decoder presso i consumatori beneficiari della misura di cui trattasi
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3. Si deve dichiarare che la Commissione ha debitamente motivato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto la misura di cui trattasi, da un lato, ricompresa nella sfera di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE e, dall'altro, incompatibile con il Trattato CE.
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4. Quanto al principio del legittimo affidamento, poiché la comunicazione della Comunicazione indicava espressamente che i contributi dovevano essere neutri dal punto di vista tecnologico, notificati alla Commissione e compatibili con la disciplina applicabile agli aiuti di Stato, quest'ultima non poteva far sorgere in un operatore diligente fondate aspettative quanto alla compatibilità della misura di cui trattasi con la disciplina applicabile agli aiuti di Stato. Infatti, un operatore economico diligente avrebbe dovuto sapere non solo che la misura di cui trattasi non era neutra dal punto di vista tecnologico, bensì parimenti che essa non era stata notificata alla Commissione e non era stata autorizzata.
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5. Quanto al principio della certezza del diritto, nessuna norma impone che la Commissione, all'atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l'importo esatto dell'aiuto da restituire. È infatti sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo. Il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune deve essere effettuato secondo le modalità previste dal diritto nazionale. Il contenzioso relativo a tale esecuzione rientra esclusivamente nella competenza del giudice nazionale
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