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| n. 4 -2010 - © copyright |
TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT - Lodo 4 marzo 2010
Prof. Avv. T.E. Frosoni Pres. Prof. Avv. F. Auletta Arb. Prof. Avv. M. Benincasa Arb.
US Foggia 1989 s.p.a. (Avv.ti E. Chiacchio e M. Cozzone) contro la Federazione
Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno) |
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Sport - Ammissione ai Campionati professionistici – Normativa federale - Art. 8, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva - Prevede l’adempimento di una serie di obblighi formali e positivi di comunicazione - Deposito presso la COVISOC dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei tributi in sofferenza – Necessità – Può essere effettuato mediante una dichiarazione del legale rappresentante della Società e dell’organo di controllo - Presuppone comunque il pagamento almeno coevo di tali tributi
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In tema di ammissione ai Campionati professionistici, la normativa federale che viene emanata annualmente, in sintonia con quanto disposto dall’art. 8, comma quinto, Codice di Giustizia Sportiva, prevede l’adempimento di una serie di obblighi formali e positivi di comunicazione tra cui il deposito, presso la COVISOC, dell' attestazione dell'avvenuto pagamento dei tributi in sofferenza. Esso può sì esser effettuato mediante una dichiarazione del legale rappresentante della Società e dell’organo di controllo, ma ciò presuppone comunque il pagamento almeno coevo di tali tributi. V’è quindi un duplice obbligo, il primo dei quali, per vero, riguarda il previo pagamento e l’esibizione della relativa attestazione alla Lega, onde tal prescrizione ha sì natura probatoria, ma non è una mera formalità documentale, avendo un altro scopo. Oltre a quello di dimostrare il saldo delle pendenze pregresse della Società verso il Fisco, infatti, la norma in esame è rivolta a garantire la FIGC circa l’ammissione al campionato d’un soggetto in grado di condurlo in modo finanziariamente corretto e diligente, senza cercare d’ottenere risultati sportivi sul campo grazie ad una conduzione finanziaria che pretermette i diritti dell’Erario ed operando una concorrenza sleale verso gli altri competitori. Nella specie è quindi corretta l’applicazione della penalizzazione di un punto in classifica disposta per «non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento del debito IVA riferito al periodo d’imposta anno 2007». Circa il quantum del debito si osserva incidentalmente che il contribuente è tenuto a fruire del beneficio della rateazione (e ad andar soggetto alle relative condizioni) solo ed esclusivamente con riferimento agli importi che sono indicati negli avvisi di irregolarità (ovvero negli avvisi “bonari) già ritualmente notificati
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