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L’art. 2 del Codice del TNAS dispone che «[…] le Federazioni sportive nazionali […] possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale […]». A tal proposito, l’art. 61 dello Statuto FIT dispone che «[…] Le controversie che contrappongono la F.I.T. ad affiliati o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport [oggi TNAS] […]». Dal combinato disposto delle richiamate norme emerge che la competenza del Collegio arbitrale è circoscritta alle controversie che oppongano un tesserato alla Federazione sportiva. Nella specie l’istanza arbitrale è quindi inammissibile poiché non è contestato che al momento della proposizione dell’istanza arbitrale l’istante fosse sprovvisto della qualità di tesserato. Né la circostanza che la Federazione abbia resistito all’istanza arbitrale oggetto del presente giudizio può essere configurata accordo compromissorio ai sensi dell’art. 2.3 del Codice TNAS L’art. 2 del Codice del TNAS dispone che «[…] le Federazioni sportive nazionali […] possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale […]». A tal proposito, l’art. 61 dello Statuto FIT dispone che «[…] Le controversie che contrappongono la F.I.T. ad affiliati o tesserati
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