T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 16 dicembre 2009 n. 3032
C. Piscitello Pres. U. De Carlo Est.
B. Misurata ed altra (Avv. M.A. Rizzo) contro l’Asl 104 - Modena (Avv. A. Della Fontana) e nei confronti di F. Arcolin (non costituito) |
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Concorso – Progressioni verticali - Previsione con cui una ASL ha stabilito che in luogo di un’unica selezione su base aziendale si svolgessero tante selezioni interne al singolo servizio – Illegittimità
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È illegittima la previsione con cui una ASL ha stabilito che per le progressioni verticali, in luogo di un’unica selezione su base aziendale, si svolgessero tante selezioni interne al singolo servizio (nella specie che “i passaggi dei dipendenti da una categoria all’altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna per singolo servizio e profilo”). Difatti tale restrizione del numero di candidati contrasta con i principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità ed economicità, e non è giustificabile neppure per superare le difficoltà pratiche riscontrate nell’attuazione del precedente sistema su base aziendale (alcuni vincitori, piuttosto che trasferirsi in una località lontana, avevano preferito rinunciare alla progressione verticale e restare nella precedente sede di servizio). Essa inoltre concreta anche la violazione del rapporto proporzionale tra progressione verticale del personale già dipendente e concorso pubblico (30%-70%), che va calcolata (art.1 DPR n.220/2001) sui posti disponibili per ciascuna categoria nel suo complesso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2009, proposto da: Benedetta Misurata, Cinzia Messina, rappresentate e difese dall'avv. Maria Antonietta Rizzo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Asl 104 - Modena, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Della Fontana, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
nei confronti di
Ferruccio Arcolin;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del "bando di selezione interna al Servizio Personale per n.2 progressioni verticali di carriera dalla cat. B-Bs alla cat. C" emanato con decisione n.458 del 23 luglio 2009 dal Direttore del Servizio Personale dell'Azienda U.S.L. di Modena;
della decisione n.500 del 18 agosto 2009 del Direttore del Servizio Personale ad oggetto "Selezioni interne al Servizio Personale per n.2 progressione verticale di carriera dalla Cat. B-Bs alla cat. C - Ammissione ed esclusione candidati";
della deliberazione n.232 del 30 settembre 2008 del Direttore Generale ad oggetto "Recepimento del Protocollo applicativo dell'art. 27 del C.C.I.A. personale Comparto sottoscritto il 9 luglio 2008 e dell'Accordo Addendum temporaneo all'Accordo aziendale per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e di referente amministrativo tecnico e professionale sottoscritto il 5 marzo 2008- determinazioni di ordine procedurale e di attribuzione di competenze";
della decisione n.540 del 21 settembre 2009 con la quale sono stati nominati vincitori della selezione i sigg. Pifferi Susanna e Arcolin Ferruccio nel profilo professionale "Assistente Amministrativo Cat. C".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 104 - Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Le ricorrenti espongono di essere tutte dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Modena (in particolare Misurata Benedetta quale operatore tecnico centro elettronico cat. B presso la Direzione amministrativa del presidio ospedaliero ex Ospedale estense, e Messina Cinzia quale coadiutore amministrativo esperto cat. Bs presso il servizio relazioni sindacali).
II. A seguito dell’emanazione del bando di selezione interna al servizio "Personale" per n.2 progressioni verticali di carriera dalla qualifica Bs alla qualifica C, profilo di assistente amministrativo, le due ricorrenti hanno inviato istanza di partecipazione, ma sono state escluse “in quanto tale selezione interna è riservata ai dipendenti del Servizio Personale, in coerenza con l’accordo integrativo sottoscritto con le OO.SS. recepito con delibera del 30.9.2008”. I vincitori della selezione sono stati Pifferi Susanna e Arcolin Ferruccio già applicati presso il Servizio Personale.
Avverso il bando, gli atti presupposti e l’esclusione le ricorrenti hanno proposto il ricorso n. 1257/2009.
Questi i motivi di impugnazione:
1. Illegittimità del bando per violazione del combinato disposto degli artt.35 D.Lgs. 165/2001, 1 DPR n.220/2001, artt.6,14,15 e 16 All.2 del CCNL Comparto sanità del 7.4.1999, nonché del regolamento aziendale disciplinante le procedure per la progressione del personale dipendente, recepito con deliberazione del Direttore generale dell’Azienda n.115 del 22.5.2001; eccesso di potere per contraddittorietà, violazione della par condicio e del principio costituzionale di buon andamento (art.97 Cost.).
2. Violazione del bando, eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento sviamento ed erroneità dei presupposti indicati (nella denegata ipotesi in cui il bando fosse ritenuto conforme alla normativa vigente).
3. Violazione dell’art.8 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 27 del CCIA 26.6.2007, eccesso di potere per sviamento.
4. Violazione dell’art. 27,comma 2, del CCIA 26.6.2007 sotto altro profilo e violazione art. 4,comma 3 del CCNL Comparto sanità del 19.4.04.
E’ costituita e resiste al ricorso l’Azienda intimata.
E’ opportuno inquadrare in fatto la vicenda, a partire dall’Accordo siglato in data 9.7.2008 tra l’Azienda e le OO.SS, con cui si è previsto che per le progressioni verticali, in luogo di un’unica selezione su base aziendale, si svolgessero tante selezioni interne al singolo servizio (“i passaggi dei dipendenti da una categoria all’altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna per singolo servizio e profilo”).
Con la delibera n.232 del 30.9.2008 il Direttore Generale ha attribuito ai singoli dirigenti di struttura, servizio e unità operativa le competenze relative allo svolgimento di queste procedure; ciò spiega la pluralità dei bandi, di cui è stato impugnato quello relativo alla selezione interna al Servizio Personale.
Per le due ricorrenti, che non appartengono al servizio, il bando aveva portata escludente e non è contestata la tempestività della sua impugnazione.
Ciò che l’Azienda contesta è la irrituale impugnazione della delibera con cui i controinteressati sono stati dichiarati vincitori della selezione, che non è oggetto di censure, neppure di invalidità derivata. L’eccezione è manifestamente infondata anche a prescindere dalla questione dell’effetto caducante o meno dell’annullamento del bando, posto che: a) la delibera di nuovo inquadramento dei vincitori è stata espressamente oggetto di impugnazione; b) il contraddittorio è integro perché il ricorso è stato ritualmente notificato ad uno dei vincitori controinteressati; c) è irrilevante in questa situazione l’assenza di formule di stile riferite al vizio di illegittimità derivata.
V. La questione sostanziale, che riguarda la legittimità o meno dell’indizione di tante selezioni separate interne ai singoli servizi, è a giudizio del collegio fondata, posto che la restrizione del numero di candidati contrasta con i principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità ed economicità richiamati dall’Azienda, e non è giustificabile neppure per superare le difficoltà pratiche riscontrate nell’attuazione del precedente sistema su base aziendale (alcuni vincitori, piuttosto che trasferirsi in una località lontana, avevano preferito rinunciare alla progressione verticale e restare nella precedente sede di servizio).
Fondata è pure la censura legata alla violazione del rapporto proporzionale tra progressione verticale del personale già dipendente e concorso pubblico (30%-70%), che va calcolata (art.1 DPR n.220/2001) sui posti disponibili per ciascuna categoria nel suo complesso. Né può sostenersi che in capo a dipendenti esclusi da procedure interne al servizio (in quanto non appartenenti al servizio stesso) manchi l’ interesse alla censura, non potendosi escludere un loro interesse a partecipare, oltre che ad una procedura interna su base aziendale, ad un concorso pubblico.
Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va annullata la procedura impugnata, a cominciare dal bando.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia-Romagna - Bologna, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafato, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Sergio Fina, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2009
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