T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 6 luglio 2010 n. 2315
Pres.M. Nicolosi Est.P. De Bernardinis
L. Naldoni (Avv.ti L. Fiorillo, A. Buttafuoco ed A. Tosi)
contro la Provincia di Firenze (Avv. P.M. Lucibello) |
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Comune e provincia – Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia – Previsione che consentirebbe di non attribuire al Segretario Generale della Provincia il potere di rogare i contratti - Illegittimità
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Dalla lettura incrociata dell’art. 97, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), nonché dell’art. 17, comma 68, lett. b), della l. n. 127/1997 emerge che è illegittima la previsione regolamentare che consentirebbe di non attribuire al Segretario Generale il potere di rogare i contratti in quanto trattasi di funzione attribuita direttamente dalla richiamata normativa
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N. 02315/2010 REG.SEN.
N. 00242/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2002, proposto dal
dr. Luigi Naldoni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Fiorillo, Anna Buttafuoco ed Andrea Tosi e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via Varchi n. 14
contro
Provincia di Firenze, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Matteo Lucibello e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, b.go Pinti n. 80
per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta Provinciale di Firenze n. 349 dell’11 ottobre 2001, pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia dal 22 ottobre 2001 al 5 novembre 2001, recante approvazione del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- del menzionato nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Firenze, nella parte in cui individua e ripartisce le competenze tra la figura del Segretario Generale e quella del Direttore Generale e nella parte (art. 3) in cui stabilisce che il Presidente ha il potere di affidare al Segretario Generale il coordinamento dell’articolazione organizzativa competente in materia di notariato,
- di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze e la memoria difensiva da questa presentata;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 20 aprile 2010 il dr. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, dr. Luigi Naldoni, espone di aver assunto servizio il 1° aprile 1997 presso la Provincia di Firenze come Segretario Generale, venendo più volte confermato nell’incarico.
1.1. L’esponente, in assenza della normativa statutaria relativa all’istituzione del Direttore Generale, ne ha esercitato fino al 2 giugno 2000 le funzioni previste dalla legge. Con deliberazione n. 104 del 5 giugno 2000 il Consiglio Provinciale approvava lo Statuto, con cui veniva istituita la funzione di Direttore Generale.
1.2. Espletata la procedura di selezione del Direttore Generale e nominato il medesimo, in data 15 marzo 2001 la Giunta Provinciale provvedeva con deliberazione n. 116 a modificare il Regolamento di organizzazione dell’Ente, riducendo le funzioni del Segretario Generale, ma mantenendo in capo a quest’ultimo le funzioni di direzione degli uffici di assistenza agli organi e degli uffici relativi al notariato (rogito dei contratti nell’interesse della P.A.), nonché le funzioni relative agli uffici appalti centralizzati, ex art. 17, comma 68, lett. c), della l. n. 127/1997.
1.3. Con successiva deliberazione n. 349 dell’11 ottobre 2001, la Giunta Provinciale provvedeva ad adottare un nuovo Regolamento di organizzazione dell’Ente, da cui scaturiva un’ulteriore riduzione dei compiti e delle funzioni del Segretario Generale, con il corollario – lamenta l’esponente – di una sostanziale dequalificazione di quest’ultimo. Le disposizioni regolamentari, da cui conseguirebbe la riferita dequalificazione, sarebbero, in particolare:
- l’art. 3, nella parte in cui stabilisce che con atto del Presidente potrà essere affidato al Segretario Generale il coordinamento dell’articolazione organizzativa competente in materia di notariato e di appalti;
- l’art. 7, nella parte in cui assegna al Direttore Generale tutte le funzioni individuate dall’art. 7 del precedente Regolamento, riassorbendo in tal modo nelle competenze del Direttore Generale anche la direzione degli uffici di assistenza e quella dell’ufficio notariato.
2. Avverso il suddetto nuovo Regolamento di organizzazione è, perciò, insorto il dr. Luigi Naldoni, impugnandolo con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento nella parte ritenuta lesiva (le disposizioni ora menzionate).
2.1. A supporto del gravame, ha formulato, con un unico motivo, le censure di violazione e/o falsa applicazione di legge ed in particolare della l. n. 127/1997 e del d.lgs. n. 267/2000, e di eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta.
2.2. In sintesi, le disposizioni gravate violerebbero l’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, che attribuirebbe al Segretario Generale il compito di rogare (riconoscendogli la facoltà di non esercitarlo), in quanto esse rimetterebbero al Presidente della Provincia il potere di assegnare o no al Segretario Generale il coordinamento dell’articolazione organizzativa competente in materia di notariato e, per l’effetto, il compito di rogare. Il Regolamento avrebbe invero attribuito il suddetto coordinamento (almeno in via implicita) al Direttore Generale, così esautorando il Segretario Generale di una funzione che gli spetterebbe per legge. Ammettere la possibilità che il Presidente della Giunta attribuisca le funzioni connesse all’ufficio di notariato ad un organo diverso dal Segretario Generale avrebbe il significato di privare di valore la figura di quest’ultimo, al quale non resterebbe alcun altra attribuzione se non quella di partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione. Donde l’illegittimità in parte qua del Regolamento impugnato.
2.3. Si è costituita in giudizio la Provincia di Firenze, depositando una breve memoria in prossimità dell’udienza pubblica, con cui in via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, nonché l’intempestività della proposta impugnazione. Nel merito, ha inoltre eccepito la totale infondatezza del gravame, concludendo per la sua reiezione.
2.4. All’udienza pubblica del 20 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Vanno prioritariamente scrutinate le eccezioni di ordine processuale avanzate dalla resistente, che attengono – come detto – l’una, al difetto di legittimazione attiva del ricorrente, l’altra, alla tardività del gravame.
3.1. Le suddette eccezioni devono essere ambedue respinte.
3.2. Invero, il difetto di legittimazione ad impugnare atti regolamentari della Provincia deriverebbe dal fatto che il ricorrente riveste la qualifica di Segretario Generale e quindi è preposto ad un organo istituzionale dell’Ente, tanto da partecipare all’assunzione dell’atto. L’argomentazione appare, però, speciosa e totalmente destituita di fondamento, atteso che il ricorrente agisce quale lavoratore che si reputa leso, nelle proprie prerogative professionali, dall’atto di cd. macro-organizzazione gravato in questa sede. Essendo, infatti, quelle impugnate previsioni regolamentari relative all’organizzazione degli uffici ed alle competenze degli organi dell’Ente locale, esse si situano a monte degli specifichi incarichi dirigenziali e danno luogo all’esercizio di poteri pubblicistici: ne discende, tra l’altro, che la scelta del ricorrente di adire questo Tribunale Amministrativo risulta corretta sotto il profilo della giurisdizione, perché conforme alla disciplina derivante dal combinato disposto degli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165/2001 (C.d.S., Sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3065; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 12 novembre 2009, n. 5046). Del tutto fuorviante è, dunque, la menzione del fatto che il dr. Naldoni sia preposto ad un organo istituzionale dell’Ente, poiché ciò non può certo comportare una deminutio della tutela giurisdizionale quando, come nel caso di specie, egli agisca a tutela della sua posizione lavorativa.
3.3. Parimenti destituita di fondamento è, poi, l’eccezione di tardività del gravame, formulata dalla Provincia sulla base della partecipazione del dr. Naldoni alla seduta della Giunta Provinciale in cui è stata adottata la deliberazione gravata. Anche questa eccezione si fonda sull’equivoco tra l’essere il ricorrente preposto ad un organo istituzionale dell’Ente locale (e di avere, come tale, assistito alla seduta de qua) e l’avere, invece, egli inteso agire (con il gravame in epigrafe) a tutela della propria posizione lavorativa. In altre parole, la posizione del dr. Naldoni rispetto alla deliberazione in esame è quella del terzo interessato non contemplato nell’atto, con il corollario che gli si applica la regola seguita dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui la pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi di una deliberazione dell’Ente locale implica presunzione di conoscenza: perciò è dall’ultimo giorno di pubblicazione che decorre il termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 21 della l. n. 1034/1971 per proporre impugnazione avverso tale atto per i terzi interessati, cioè proprio per quei soggetti non contemplati nell’atto (cfr., ex multis, C.d.S. Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287; T.A.R. Liguria, Sez. I, 23 marzo 2007, n. 566). Di qui la tempestività del ricorso, notificato in data 3 gennaio 2002, quindi entro i sessanta giorni dal 5 novembre 2001 (ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione n. 349/2001 all’albo pretorio).
4. Nel merito, il ricorso è fondato.
4.1. La doglianza del ricorrente si incentra, in sintesi, sul fatto che è la legge (art. 97, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000) ad avergli attribuito, quale Segretario Generale della Provincia, il potere di rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte: per conseguenza, la Provincia non può, con un atto regolamentare e, quindi, subordinato alla legge, sottrargli detto potere, rimettendone il conferimento all’esercizio di una mera facoltà ad opera del Presidente dell’Ente (il quale potrebbe ben decidere di non conferirglielo). Va da sé, infatti, – precisa il ricorrente – che l’esercizio del compito di rogare i contratti presuppone che al Segretario Generale venga affidato il coordinamento dell’articolazione organizzativa competente in materia di notariato: coordinamento, il cui affidamento al Segretario è, invece, rimesso dall’art. 3, comma 4, del Regolamento di organizzazione gravato, alla mera opzione del Presidente della Provincia. Così intesa, la doglianza è certamente fondata, alla stregua di quanto si ricava dalla lettura incrociata dell’art. 3, comma 4, cit., e dell’art. 97, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), nonché dell’art. 17, comma 68, lett. b), della l. n. 127/1997.
4.2. Infatti, l’art. 97, comma 4, del lett. c), d.lgs. n. 267 cit. (al pari dell’art. 17, comma 68, lett. b), della l. n. 127/1997) dispone che il Segretario “può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”. Tale potere, quindi, gli viene attribuito direttamente dalla legge, con il corollario che il Regolamento di organizzazione approvato dalla Provincia di Firenze, in quanto fonte subordinata, deve integralmente conformarsi alla predetta disposizione legislativa, non potendo in alcun modo derogarvi. Ora, contrariamente all’assunto della difesa provinciale, una simile integrale conformità non è rinvenibile nella previsione regolamentare gravata (l’art. 3, comma 4): quest’ultima, nella misura in cui rimette al Presidente della Provincia la facoltà di affidare, o meno, al Segretario Generale il coordinamento dell’articolazione organizzativa competente in materia di notariato, non può giudicarsi perfettamente simmetrica all’art. 97, comma 4, cit.. Ciò, perché, in questa maniera, l’attribuzione del potere in discorso è rimessa alla scelta degli organi di Governo della Provincia: dunque, laddove tale potere sia in effetti conferito dal Presidente della Provincia al Segretario Generale, il predetto conferimento avverrà attraverso un atto dell’Ente locale, piuttosto che in base alla disposizione legislativa in parola. Ma questa conclusione contrasta con il medesimo art. 97, il quale, alla lett. d) del comma 4, prevede che il Segretario Generale possa esercitare “ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia”. Dunque, tra le funzioni che possono essere conferite al Segretario Generale con regolamento dell’Ente locale, ovvero con atto del Presidente della Provincia, non può rientrare la funzione di rogare i contratti: questa è attribuita al Segretario Generale dalla precedente lett. c) dell’art. 97, comma 4, del T.U.E.L., e, pertanto, direttamente dalla legge. E va da sé che nel potere di rogare i contratti deve intendersi compreso anche il potere di coordinamento della relativa struttura amministrativa di supporto (tale essendo la cd. “articolazione organizzativa”).
4.3. In altre parole, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000, il regolamento di organizzazione della Provincia può ben attribuire altre funzioni al Segretario Generale, così come le stesse possono essergli attribuite con atto del Presidente della Provincia: si deve trattare, tuttavia, di funzioni “altre” rispetto a quelle elencate dallo stesso art. 97 e quindi diverse anche rispetto a quella di cui si discute, elencata dalla precedente lett. c). Donde la fondatezza del gravame, non potendosi ritenere legittima una previsione regolamentare, quale l’art. 3, comma 4, del Regolamento gravato, che consentirebbe di non attribuire al Segretario Generale il potere di rogare i contratti (inteso – si è detto – come comprensivo anche del coordinamento della struttura di supporto).
5. In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Per conseguenza, devono essere annullati gli atti gravati ed in particolare l’art. 3, comma 4, del Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 349/2001, nonché, in parte qua, la deliberazione stessa. È, invece, superfluo l’annullamento dell’art. 7 del Regolamento, dal momento che, alla luce di quanto esposto, deve escludersi che il potere di coordinamento dell’articolazione organizzativa competente in materia di notariato rientri in qualche modo, anche per implicito, tra le attribuzioni del Direttore Generale dell’Ente.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore della ricorrente, di spese ed onorari di causa, che in via forfettaria liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), più I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010, con l’intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2010
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