Ditta Individuale Nunziata Aniello, in persona del
titolare Nunziata Aniello, rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Troisi, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Napoli,
al Centro Direzionale - Is. G1, presso lo studio dell’avv. Alberto Ainis;
contro
Comune di Palma Campania in Persona del
Sindaco p.t., non costituito;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.14400/2010 del
9.8.2010, con il quale il Responsabile del Settore Patrimonio del Comune
di Palma Campania ha respinto l'istanza del 12/06/2009 diretta alla
prosecuzione del rapporto di locazione della ex area estrattiva ubicata in
località " Aiello ";
per quanto di ragione, del P.R.G. vigente in Palma
Campania, approvato con decreto dell’Amministrazione Provinciale di Napoli
n° 70 del 2.5.1990;
di ogni altro ulteriore atto ad essi presupposto,
connesso, collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010
il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentita la parte costituita, ai sensi
dell'art. 60 cod. proc. amm., e dato avviso alla stessa ai sensi del
successivo art. 73 in relazione al possibile venire in rilievo di
questioni riguardanti l’inammissibilità del ricorso;
Considerato
che il presente giudizio è incentrato sulla impugnazione del provvedimento
prot. n.14400/2010 del 9.8.2010, con il quale il Responsabile del Settore
Patrimonio del Comune di Palma Campania ha respinto l'istanza del
12/06/2009 diretta alla prosecuzione del rapporto di locazione della ex
area estrattiva ubicata in località " Aiello ", nonché, per quanto di
ragione, del P.R.G. vigente in Palma Campania, approvato con decreto
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli n° 70 del
2.5.1990;
Considerato che, giusta consolidata giurisprudenza (Cons. di
Stato sez. VI, n° 3291 del 13.6.2000; Cons. di Stato sez. VI, n° 2992 del
30.5.2003; Cass. SS.UU. n° 5070 del 24.11.1989), le cave fanno parte del
patrimonio indisponibile dello Stato solo quando la disponibilità ne sia
sottratta al proprietario del fondo ad opera dell' Autorità mineraria
(art. 826 cod. civ.), mentre, qualora tale sottrazione non si sia avuta,
una cava, se appartenente ad un Comune, fa parte del patrimonio
disponibile di quest' ultimo, con la conseguenza che essa può formare
oggetto di negozi di diritto privato e non già di concessioni
amministrative;
Considerato che, di conseguenza, la controversia
riguardante la pretesa di parte ricorrente a mantenere il godimento, a
titolo di locazione, dell’area di cui assume avere il possesso nella ex
cava “Aiello”, in quanto caratterizzata da posizioni paritetiche di
diritto, risulta inammissibile poiché devoluta alla giurisdizione del
Giudice Ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Nuovo Codice del Processo
Amministrativo;
Considerato, quanto invece all’impugnativa del vigente
P.R.G. del Comune di Palma Campania, che il proposto gravame risulta
inammissibile per carenza di specifiche censure sul punto;
Considerato
che nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio, stante la mancata
costituzione del Comune intimato;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui
in epigrafe, proposto da Nunziata Aniello, titolare della omonima ditta
individuale, lo dichiara inammissibile alla stregua delle ragioni esposte
in parte motiva.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del
Nuovo Codice del Processo Amministrativo, indica il Giudice Ordinario
quale giudice nazionale fornito di giurisdizione in ordine alla
controversia attivata da parte ricorrente onde mantenere il godimento, a
titolo di locazione, dell’area di cui assume avere il possesso nella ex
cava “Aiello”.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli
nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l'intervento dei
magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria
Liguori, Consigliere, Estensore
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2010