Sanzari Michele e Vitale Lucia, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Ezio Maria Zuppardi e Giuseppe De Vincentis, con domicilio
eletto presso Ezio Maria Zuppardi in Napoli, viale Gramsci, 16;
contro
Comune di Telese Terme, rappresentato e
difeso dall'avv. Filiberto Franco, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. R. Marciano, in Napoli, via S. Lucia, 62;
nei confronti di
Salomone Tecla Ester, non costituita in
giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 010794 del 4
gennaio 1997 con il quale è stata rilasciata una concessione in sanatoria
per opere abusivamente realizzate dalla Sig.ra Salomone Tecla Ester;
-
del provvedimento del Comune di Telese Terme prot. 11628 del 26 novembre
1997;
- del parere dell’Ufficio Tecnico Comunale del 26 novembre
1997;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e
conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Telese Terme;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il dott. Gianluca Di
Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’epigrafato ricorso i Sig.ri Michele
Sanzari e Lucia Vitale espongono in fatto di essere proprietari di un
immobile sito nel Comune di Telese Terme (BN) alla Traversa di via Roma,
confinante con la proprietà della Sig. Tecla Ester Salomone.
Gli
esponenti sono altresì contitolari, insieme alla controinteressata, di un
strada di accesso all’abitazione e del cortile adiacente sui quali
quest’ultima ha realizzato una scala in muratura in assenza di titolo
abilitativo.
Lamentano che tale bene abusivo è stato assentito con
provvedimento prot. n. 010794 del 4 gennaio 1997, con cui il Comune
intimato ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L.
28 febbraio 1985 n. 47 ed affidano il gravame a quattro motivi di diritto
con i quali deducono in sintesi:
I) violazione e falsa applicazione
dell’art. 4 della L. 28 gennaio 1977 n.10, eccesso di potere per
presupposto erroneo, travisamento delle circostanze di fatto e di diritto,
difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà: i ricorrenti lamentano
che, benché il Comune fosse stato reso edotto del rapporto di comproprietà
sull’area di sedime (avendo i ricorrenti trasmesso apposita documentazione
comprovante la contitolarità sul bene) l’ente ha ugualmente rilasciato il
titolo accontentandosi di una semplice dichiarazione sostitutiva con la
quale la controinteressata dichiarava di essere proprietaria della scala e
della superficie in questione, senza allegare alcuna una
planimetria;
II) incompetenza, violazione e falsa applicazione
dell’art. 51 della L. 8 giugno 1990 n. 142: sussiste il vizio di
incompetenza in quanto l’atto gravato è stato rilasciato dal Sindaco e non
dal dirigente;
III) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della
L. 28 febbraio 1985 n. 47, violazione del giusto procedimento: la
concessione in sanatoria presuppone che le opere siano terminate e,
invece, illegittimamente con il provvedimento impugnato ne è stato
autorizzato il completamento;
IV) ulteriore violazione dell’art. 13
della L. 28 febbraio 1985 n. 47: la concessione è illegittima siccome
rilasciata in carenza del certificato di idoneità statica, pur trattandosi
di manufatto realizzato in zona sismica.
Concludono con la richiesta di
annullamento della concessione in sanatoria ed altresì del provvedimento
prot. n. 11628 del 26 novembre 1997 con cui è stato respinto il ricorso
amministrativo presentato dai ricorrenti avverso l’atto di assenso
rilasciato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Telese Terme che
eccepisce in rito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
e, nel merito, conclude per la reiezione del mezzo di
gravame.
All’udienza pubblica del 24 novembre 2010 il ricorso è stato
spedito in decisione.
2. In limine litis, deve essere disattesa
l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa
del Comune di Telese Terme dal momento che, trattandosi di controversia
insorta tra il privato ed amministrazione per avere il primo impugnato il
titolo abilitativo al fine di ottenerne l'annullamento nei confronti della
seconda, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (Consiglio di
Stato, Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4300; Cass. Civ., Sezioni Unite, 10
giugno 2004, n. 11023).
3. Nel merito, si impone in ordine logico
il previo scrutinio del secondo motivo di diritto afferente al vizio di
incompetenza del Sindaco deliberante.
3.1. La censura articolata dalla
parte ricorrente non coglie nel segno. Sul punto, l'art. 6 L. 15 maggio
1997 n. 127, modificando l'art. 51 L. 8 giugno 1990 n. 142, ha previsto
alla lett. f) che spettano alla competenza dei dirigenti "i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie".
3.2. Inoltre, sono di competenza dei dirigenti tutti i
compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Ne consegue
che tutti i provvedimenti di gestione amministrativa in materia edilizia
ed urbanistica, compreso quindi il rilascio od il rigetto di una richiesta
di concessione edilizia in sanatoria o di condono, rientrano ora nella
sfera di competenza del dirigente (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 13
febbraio 2009 , n. 802).
3.3. Tuttavia, benché il rilascio del titolo
edilizio rientri nella competenza dirigenziale ai sensi della richiamata
disposizione, cionondimeno il provvedimento impugnato si sottrae al
paventato rilievo di illegittimità in quanto, come rilevato dal Comune
resistente e specificamente documentato (cfr. attestazione del Sindaco del
17 febbraio 1998) la pianta organica dell’ente locale al tempo
dell’adozione del provvedimento impugnato non prevedeva la figura del
personale dirigenziale.
Pertanto, in mancanza di figure dirigenziali,
le competenze gestionali in questione restano nella titolarità del Sindaco
(T.A.R. Umbria Perugia, 16 ottobre 2001, n. 530).
4. Non merita
condivisione il motivo di diritto con cui i ricorrenti contestano la
legittimità del titolo in ragione del difetto di legittimazione attiva
della controinteressata che non avrebbe fornito piena prova della
proprietà dell’area di sedime.
In proposito, il Collegio non ritiene di
discostarsi dall’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa
(Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2009 n. 5223; Sez. V, 2 ottobre
2002 n. 5165; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 30 luglio 2007 n. 7099 e
Sez. II, 18 novembre 2008 n. 19795), secondo la quale, in sede di rilascio
del titolo edilizio, l’amministrazione non è tenuta a svolgere complesse
ricognizioni giuridico - documentali sul titolo di proprietà del
richiedente, ovvero a risolvere controversie circa i diritti reali vantati
da terzi sull’immobile, essendo sufficiente l’esibizione di un titolo che
formalmente abiliti al rilascio dell’autorizzazione e facendo ovviamente
salvi i diritti dei terzi. E questo è accaduto nella fattispecie in esame,
nella quale il Sindaco ha rilasciato l’autorizzazione sulla base
dell’esibizione da parte del controinteressata richiedente del titolo di
proprietà (atto di donazione del 28 gennaio 1962) nonché della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale la medesima
affermava di essere proprietaria della scala unitamente all’area su cui
essa insiste, rimanendo impregiudicata per gli attuali ricorrenti l’azione
giudiziaria davanti al competente giudice circa l’effettiva proprietà
della strada.
5. Deve essere inoltre respinta, siccome sfornita di
alcun specifico riscontro documentale, la doglianza che si appunta sulla
circostanza che, secondo i ricorrenti, il titolo concessorio sarebbe stato
rilasciato nonostante l’opera abusiva non fosse stata
completata.
6. E’ infine infondata l’ultima doglianza che attiene
alla omessa allegazione del certificato di idoneità statica che, ai sensi
dell’art. 35 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, è prescritto solo per le
opere abusive che superano i 450 metri cubi, mentre alcuna specifica
deduzione è articolata dalla parte ricorrente circa il superamento del
predetto limite volumetrico.
7. Conclusivamente, ribadite le svolte
considerazioni, il ricorso deve essere respinto, pur stimandosi equo
disporre l’integrale compensazione delle spese ed onorari di lite in
considerazione della particolare natura delle questioni dedotte in
giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti costituite le
spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella
camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l'intervento dei
magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Renata Emma Ianigro,
Consigliere
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2010