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| n. 12-2010 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE VIII - Sentenza 9 dicembre 2010 n. 27136
Pres. A. Amodio,
est. G. Di Vita
Lis s.r.l., Tomat s.p.a, Ritonnaro Costruzioni s.r.l.
(Avv.ti Roberto Miniero, Elena Miniero, Francesca Miniero) c. Società
Autostrade Meridionali s.p.a. (Avv. Giuseppe Abbamonte) c. Torno
Internazionale s.p.a. (N.C.) |
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1. Contratti della P.A. - Gara d’appalto - Verifica
anomalia delle offerte - Motivazione - Elemento decisivo ai fini della
verifica giurisdizionale - Eventuale riesame- Inammissibilità
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2. Contratti della P.A. - Gara d’appalto - Giudizio di
verifica della congruità di un’offerta anomala - Verifica giurisdizionale
– Limiti
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3. Contratti della P.A. - Gara d’appalto - Offerte
anomale - Valutazione attendibilità dell’offerta - Occorre verifica
dell’affidabilità globale
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1. La motivazione della valutazione effettuata circa
l'anomalia delle offerte in una gara d’appalto di opera pubblica
costituisce l'elemento decisivo ai fini della verifica giurisdizionale, in
quanto permette un controllo sulla logicità della stessa, senza
possibilità per il giudice di sostituirsi all’amministrazione o trasmodare
nelle determinazioni che appartengono al merito dell'azione
amministrativa, dato che il sindacato del giudice amministrativo sui
giudizi espressione di discrezionalità tecnica deve limitarsi al controllo
formale dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa. Ne consegue
che esula dalla competenza del giudice amministrativo il riesame delle
autonome valutazioni dell'interesse pubblico, compiute
dall’amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite (1)
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2. Il giudizio di verifica della congruità di un'offerta
anomala costituisce espressione paradigmatica di un potere
tecnico-discrezionale dell'amministrazione di per sé insindacabile in sede
di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano inficiate
sotto i profili della manifesta illogicità ed irragionevolezza, carenza
motivazionale ovvero del travisamento dei fatti. Pertanto, il sindacato
del giudice amministrativo in detta materia si compendia nell’accertare se
il potere dell’amministrazione appaltante sia stato esercitato con
l’utilizzazione delle regole tecniche conformi a criteri di logicità,
congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti e dunque se
le valutazioni tecniche operate siano attendibili, non potendo invece
consistere nella integrale ripetizione delle operazioni valutative
compiute dall’amministrazione, ciò comportando un’inammissibile violazione
del principio di separazione dei poteri (2)
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3. In ogni procedura concorsuale l'attendibilità
dell'offerta va valutata nella sua globalità. Difatti, l’art. 88, settimo
comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nello stabilire che, all'esito
del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione
appaltante dichiara l'eventuale esclusione dell'offerta che risulta, 'nel
suo complesso', inaffidabile, va inteso nel senso che la valutazione
dell'amministrazione deve verificare l'affidabilità globale dell'offerta
mediante un giudizio sintetico sulla serietà o meno dell'offerta nel suo
insieme (3)
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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 ottobre 2010
n. 7631; T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 23 marzo 2010 n. 1589;
2.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 settembre 2007 n. 4933; Sez. V, 20 ottobre
2004 n. 6877; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 8 ottobre 2009 n. 5207; 21
marzo 2006 n. 3108; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009 n. 3769; 18
settembre 2008 n. 4494;
3. cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 18
settembre 2009 n. 5589; 12 giugno 2009 n. 3762; T.A.R. Toscana Firenze,
Sez. I, 26 marzo 2009 n. 507 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6606 del
2006, proposto da:
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Lis s.r.l., Tomat s.p.a, Ritonnaro Costruzioni s.r.l.,
rappresentate e difese dagli avv.ti Roberto Miniero, Elena Miniero,
Francesca Miniero, con domicilio eletto presso Francesca Miniero, in
Napoli, via F. Giordani, 23 (studio legale F. Miniero);
contro
Società Autostrade Meridionali s.p.a.,
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abbamonte, presso cui ha eletto
domicilio in Napoli, viale Gramsci, 16;
nei confronti di
Torno Internazionale s.p.a., non costituita
in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione adottato
con determinazione del 13 settembre 2006;
- nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato;
- per il
risarcimento dei danni conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società
Autostrade Meridionali s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Visto il dispositivo di sentenza n. 100
dell’11 novembre 2010;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10
novembre 2010 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Le società Lis s.r.l., Tomat s.p.a. e Ritonnaro
Costruzioni s.r.l. hanno partecipato in costituenda associazione
temporanea di imprese (di seguito a.t.i.) alla procedura concorsuale
indetta dalla Società Autostrade Meridionali s.p.a. per l’affidamento dei
lavori di ampliamento alla III corsia dell’autostrada Napoli – Pompei –
Salerno, tratto compreso tra il Km 12 + 900 ed il Km 17 +
085.
Nell’ambito di tale procedura, le ricorrenti venivano escluse con
determinazione adottata dalla stazione appaltante sulla base di
informative antimafia dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli con
le quali si rappresentava che a carico delle stesse sussisteva il pericolo
di condizionamento da parte della criminalità organizzata. In seguito,
l’appalto veniva aggiudicato alla società Torno Internazionale
s.p.a..
Avverso tale estromissione, le istanti proponevano il distinto
ricorso iscritto al numero di registro generale 1094 del 2006 estendendo
l’impugnazione anche al successivo provvedimento di aggiudicazione
disposto in favore della società controinteressata.
Nell’ambito di quel
giudizio, con ordinanza n. 1642 del 2006 la I Sezione di questo Tribunale
accoglieva la domanda cautelare e, ai fini della ricognizione di un
persistente interesse alla coltivazione del ricorso, disponeva
l’ammissione con riserva alla gara, onde accertare l’esistenza di una
eventuale offerta maggiormente vantaggiosa rispetto a quella rimasta
aggiudicata.
Pertanto, nella seduta del 6 luglio 2006 la commissione
procedeva all’apertura del plico dell’a.t.i. Lis s.r.l. che, avendo
presentato l’offerta migliore (ribasso pari al 19,375%), veniva sottoposta
a valutazione di anomalia con conseguente apertura del sub-procedimento
disciplinato dagli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163.
In seguito, nella seduta del 13 settembre 2006 la stazione
appaltante non riteneva soddisfacenti le giustificazioni trasmesse dalle
ricorrenti e, per l’effetto, ne disponeva l’estromissione per anomalia
dell’offerta, confermando la pregressa graduatoria che, come si è visto,
vedeva quale prima graduata la Torno s.p.a..
Giova rammentare che il
giudizio relativo al ricorso n. 1094 del 2006 proposto avverso il primo
atto di esclusione e pendente presso la I Sezione di questo Tribunale si è
concluso con la sentenza di rigetto n. 1279 del 28 febbraio 2007
ravvisandosi in sintesi la legittimità sia della informativa prefettizia
che del conseguente atto di estromissione adottato dalla stazione
appaltante.
Tale pronuncia è stata in seguito riformata in appello dal
Consiglio di Stato con decisione n. 2014 del 6 maggio 2008 con cui è stato
annullato il provvedimento di esclusione fondato sulla menzionata
informativa mentre, con riguardo agli ulteriori provvedimenti gravati con
motivi aggiunti (valutazione di congruità dell’offerta presentata dalla
Torno s.p.a. ed aggiudicazione in favore di quest’ultima), il giudice di
appello disponeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione
della impugnazione pregiudiziale del giudizio di anomalia dell’offerta
formulato dall’a.t.i. Lis s.r.l., al quale si riferisce il ricorso in
trattazione.
Tanto premesso, con ricorso iscritto al numero di registro
generale 6606 del 2006 le società ricorrenti impugnano il provvedimento di
esclusione per anomalia dell’offerta deliberato dalla commissione
giudicatrice nella seduta del 13 settembre 2006 e deducono eccesso di
potere per errore di fatto, carenza di istruttoria, erronea e falsa
valutazione delle giustificazioni fornite dalle società ricorrenti,
contraddittorietà e disparità di trattamento, insufficienza degli elementi
posti a fondamento della delibera.
Resiste in giudizio la società
Autostrade Meridionali s.p.a. che eccepisce in rito l’inammissibilità del
gravame (siccome avente ad oggetto atti già gravati con distinto ricorso
n. 1094 del 2006 rispetto al quale avanza richiesta di riunione) e, nel
merito, replica alle censure di parte ricorrente.
Alla pubblica udienza
del 10 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione,
anticipata con dispositivo di sentenza n. 100 dell’11 novembre
2010.
DIRITTO
1. Viene in decisione il ricorso iscritto al
numero di registro generale 6606 del 2006 con il quale le società Lis
s.r.l., Tomat s.p.a. e Ritonnaro Costruzioni s.r.l. contestano il giudizio
di anomalia dell’offerta formulato dalla commissione tecnica ed impugnano
il conseguente provvedimento di esclusione adottato nell’ambito della
procedura indetta dalla Società Autostrade Meridionali s.p.a. per
l’affidamento dei lavori di ampliamento alla III corsia dell’autostrada
Napoli – Pompei – Salerno, tratto compreso tra il Km 12 + 900 ed il Km 17
+ 085.
2. Con un unico articolato motivo di diritto, parte
ricorrente contesta l’operato dell’amministrazione per carenza di
istruttoria, mancato recepimento delle giustificazioni fornite dalle
ricorrenti, erroneità della valutazione di incongruità dell’offerta e
disparità di trattamento serbato dall’amministrazione rispetto alla
controinteressata che, a fronte di un ribasso (19,100%) prossimo a quello
offerto delle esponenti (19,375%), ha superato positivamente il vaglio
della commissione.
3. Il mezzo di gravame è infondato per quanto di
ragione. Tanto esime il Collegio dallo scrutinio dell’eccezione di
inammissibilità sollevata dalla difesa della stazione appaltante, fondata
sulla circostanza che il ricorso in esame avrebbe ad oggetto provvedimenti
già impugnati con distinto ricorso n. 1094 del 2006 (l’argomentazione è in
ogni caso destituita di fondamento, trattandosi di impugnative che si
riferiscono ad atti distinti). Inoltre, non può essere accolta la
richiesta di riunione avanzata da Autostrade Meridionali s.p.a. ex art. 70
cod. proc. amm. dei giudizi relativi ai ricorsi n. 1094 del 2006 e n. 6606
del 2006, dal momento che alla prospettata "reductio ad unum" dei due
procedimenti osta la circostanza che essi risultano pendenti in gradi
diversi (il primo ricorso è stato infatti definito con sentenza della I
Sezione di questo T.A.R. n. 1279/2007, riformata con decisione del giudice
di appello n. 2014/2008).
4. Prima di procedere all’illustrazione
delle ragioni della decisione, occorre individuare i limiti del sindacato
del giudice amministrativo sulle decisioni adottate dall’amministrazione
all’esito del sub-procedimento di cui agli artt. 86 e seguenti del codice
degli appalti pubblici.
4.1. Al riguardo, la Sezione rileva
preliminarmente che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente,
il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala costituisce
espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale
dell'amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva
l'ipotesi in cui le valutazioni siano inficiate sotto i profili della
manifesta illogicità ed irragionevolezza, carenza motivazionale ovvero del
travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 settembre 2007 n.
4933; Sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6877; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 8
ottobre 2009 n. 5207; 21 marzo 2006 n. 3108).
4.2. Pertanto, il
sindacato del giudice amministrativo in detta materia si compendia
nell’accertare se il potere dell’amministrazione appaltante sia stato
esercitato con l’utilizzazione delle regole tecniche conformi a criteri di
logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti e
dunque se le valutazioni tecniche operate siano attendibili, non potendo
invece consistere nella integrale ripetizione delle operazioni valutative
compiute dall’amministrazione, ciò comportando un’inammissibile violazione
del principio di separazione dei poteri (Consiglio di Stato, Sez. V, 12
giugno 2009 n. 3769; 18 settembre 2008 n. 4494).
4.3. Inoltre, in ogni
procedura concorsuale l'attendibilità dell'offerta va valutata nella sua
globalità (Consiglio Stato, Sez. V, 18 settembre 2009 n. 5589; 12 giugno
2009 n. 3762). Difatti, l’art. 88, settimo comma, del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163, nello stabilire che, all'esito del procedimento di verifica
dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante dichiara l'eventuale
esclusione dell'offerta che risulta, "nel suo complesso", inaffidabile, va
inteso nel senso che la valutazione dell'amministrazione deve verificare
l'affidabilità globale dell'offerta mediante un giudizio sintetico sulla
serietà o meno dell'offerta nel suo insieme (T.A.R. Toscana Firenze, Sez.
I, 26 marzo 2009 n. 507).
5. Ebbene, applicando tali principi alla
procedura in questione, il Collegio rileva che dall’esame dei verbali non
emerge alcun profilo di manifesta illogicità od irragionevolezza né alcun
evidente errore istruttorio tale da far ritenere viziato il giudizio in
questione. In particolare, le doglianze articolate dalle ricorrenti non
possono essere condivise, senza che occorra disporre la consulenza tecnica
richiesta, quale mezzo istruttorio, in calce a detto ricorso, stante la
completezza dell'istruttoria e l'esaustività sia delle considerazioni
svolte nell'atto impugnato che delle deduzioni contenute negli scritti
difensivi, che contengono sufficienti elementi di conoscenza e di
giudizio.
6. In dettaglio, le censure relative al difetto di
istruttoria e alla omessa valutazione delle giustificazioni trasmesse
dalle ricorrenti sono destituite di fondamento e, per convincersi della
legittimità dell'operato della commissione, basta richiamare i vari
segmenti del summenzionato sub-procedimento:
– successivamente alla
ammissione con riserva del costituendo raggruppamento, alla determinazione
della soglia di anomalia (15,740%), rispetto alla quale l’offerta
dell’a.t.i. Lis (ribasso del 19,375%) si collocava come 1^ anomala
(verbale n. 4 del 6 luglio 2006), la stazione appaltante provvedeva con il
supporto della commissione tecnica a richiedere per iscritto le
precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti
pertinenti, da sottoporre alla conseguente verifica;
- con nota del 7
luglio 2006 veniva inoltrata una prima richiesta di chiarimenti alle
ricorrenti, con la quale si richiedevano tra l’altro congrue
giustificazioni afferenti alle cave e discariche utilizzate per i lavori
appaltati, alla composizione di spese generali (stimate al 5%) e alla
motivazione dell’utile di impresa (indicato al 3%), ai mezzi d’opera, ai
fornitori e subappaltatori, ai costi della mano d’opera, a specifici
articoli di elenco prezzi;
- in seguito alle risposte fornite dalle
imprese offerenti (pervenute con nota del 14 luglio 2006), con successiva
missiva del 2 agosto 2006 venivano richiesti ulteriori chiarimenti (es.
esplicitare i calcoli effettuati e dimostrare di poter effettuare il
trasporto a discarica dei materiali provenienti dagli scavi e dalle
demolizioni in congruenza con le analisi prodotte, fornire le
autorizzazioni di legge relative all’utilizzo della ditta “Edilcava
s.r.l.” quale cava per la fornitura di materiali, ulteriori integrazioni
relative alle spese generali, etc.);
- sulla base delle giustificazioni
e dei documenti ricevuti, la commissione tecnica chiudeva il
sub–procedimento de quo, considerando anomala ed incongrua l’offerta delle
ricorrenti;
- per l’effetto, nella seduta del 13 settembre 2006 il
seggio di gara escludeva dalla procedura la costituenda a.t.i. composta da
Lis s.r.l. Tomat s.p.a. e Ritonnaro Costruzioni s.r.l., confermando la
pregressa graduatoria che vedeva come prima classificata la società Torno
Internazionale s.p.a..
Sulla base di quanto esposto e nei riaffermati
limiti del vaglio giurisdizionale già segnalati, i rilievi di parte
ricorrenti risultano dunque contraddetti dalla stessa quantità e qualità
degli atti e della verbalizzazione di gara che evidenziano un esame
approfondito delle giustificazioni prodotte dalle ricorrenti.
7.
Quanto alle obiezioni espresse sull’operato dell’amministrazione in ordine
alla specifica valutazione di incongruità dell’offerta e alle connesse
doglianze afferenti presunte disparità di trattamento rispetto alla
società controinteressata, esse si infrangono contro la predetta
latitudine della discrezionalità dell’amministrazione.
7.1. Difatti,
parte ricorrente deduce la sostanziale erroneità delle conclusioni alle
quali è pervenuta l’amministrazione all’esito del sub-procedimento di cui
agli artt. 86 e seguenti D.Lgs. 163/2006, ma le relative argomentazioni si
risolvono in una mera contrapposizione di un soggettivo giudizio in
relazione alla completezza, esaustività e congruità dei prezzi di cui ai
documenti giustificativi rispetto a quello espresso dalla stazione
appaltante. Viceversa, non vengono prospettati profili di rilevanza tali
da far vacillare la valutazione della commissione tecnica.
In senso
contrario, il giudizio di anomalia si è fondato sia sulla incongruità di
singoli prezzi dell’offerta sia in relazione alla affidabilità della
medesima nel suo complesso.
7.2. Quanto ai primi elementi, come si
desume dal verbale della commissione tecnica, l’esame dell’offerta è stata
articolata in n. 6 punti (cave di prelievo e discariche, spese generali ed
utile di impresa, mezzi d’opera, fornitori e subappaltatori, costi orari
della mano d’opera, articoli di elenco prezzi) e le relative valutazioni
conclusive si sono basate su una pluralità di elementi valutativi che si
sottraggono a patenti profili di erroneità e di evidente incongruenza, tra
i quali, in sintesi:
I) Cave e discariche: l’a.t.i. ha rettificato
l’offerta presentata in sede di gara introducendo modifiche ai precedenti
giustificativi (non ammessi nel sub-procedimento di anomalia dell’offerta:
Consiglio Stato , Sez. IV, 17 settembre 2004 n. 6183) con argomentazioni
generiche che di fatto contraddicono l’offerta originaria; inoltre, il
raggruppamento non ha fornito alcun documento per quanto attiene al
trasporto a discarica dei materiali provenienti dagli scavi e dalle
demolizioni e non ha prodotto copia delle autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività di estrazione di materiali. Con riguardo a tale profilo le
ricorrenti sostanzialmente negano che sia mai intervenuta alcuna modifica
dell’offerta economica originariamente presentata ma l’argomentazione è
destituita di fondamento oltre che contraddittoria, dal momento che tale
rettifica o viene ricondotta alla “ufficializzazione di alcuni accordi
verbali intercorsi” con il fornitore (pagina 5 del ricorso introduttivo),
ovvero si ammette che tale modifica vi sia stata ma la si imputa alla
impresa fornitrice, pur ammettendo che sono stati, seppure in minima
parte, rivisti gli elementi che compongono il prezzo della voce (pagina 6
della memoria depositata il 25 ottobre 2010);
II) Spese generali ed
utile di impresa: la società ha previsto spese generali (5%) ed utili (3%)
notevolmente inferiori a quanto stimato dall’ANAS ed ha fornito elementi
generici per documentare talune voci (es. fideiussioni, assicurazioni,
personale fisso di cantiere, spese fisse di sede, stipendio impiegati,
etc.), senza infine produrre giustificazioni esaustive per gli utili di
impresa. Sul punto le ricorrenti contestano il giudizio della commissione
tecnica ritenendo che le percentuali indicate dall’amministrazione
appaltante sono solo indicative e non possono in alcun modo fungere da
elemento minimo per i concorrenti e, tuttavia, alcuna argomentazione viene
svolta per contestare le ulteriori lacune riscontrate dall’organo tecnico
(indicazione di elementi generici per documentare talune voci, es.
fideiussioni, assicurazioni, personale fisso di cantiere, spese fisse di
sede, stipendio impiegati) che pure sono state poste a base del giudizio
di incongruità dell’offerta;
III) Mezzi di opera: le ricorrenti hanno
indicato un costo degli addetti alle macchine inferiore alla tabella della
commissione regionale per il rilevamento del costo dei materiali, dei
trasporti e dei noli, inoltre alcuni mezzi d’opera non risultano
appropriati alle lavorazioni (es. mancanza di un escavatore cingolato per
lo scavo di sbancamento) e taluni prezzi sono sottostimati rispetto al
prezzario regionale (con scostamenti fino al 58% in meno).
IV)
Fornitori e subappaltatori: la commissione tecnica ha rilevato
incongruenze nelle giustificazioni trasmesse per talune forniture (es.
calcestruzzi, acciaio qualificato per strutture ponti, etc.);
V) Costi
orari della mano d’opera: l’amministrazione ha evidenziato costi inferiori
a quelli previsti nella tabella del Provveditorato Opere Pubbliche dalla
quale l’a.t.i. ha dichiarato di desumere i propri dati e, inoltre
l’offerta non prevede alcuna maggiorazione per lavorazioni da eseguirsi in
periodo notturno;
VI) Articoli di elenco prezzi: per diversi articoli
l’a.t.i. non ha indicato nel dettaglio i procedimenti di costruzione e le
soluzioni tecniche previste tali da consentire di realizzare le
lavorazioni, limitandosi a fornire elementi generici e non circostanziati
circa le scelte operate.
7.3. La commissione tecnica ha espresso anche
una valutazione di complessiva inaffidabilità dell’offerta rilevando che “l’a.t.i. non ha giustificato in modo esaustivo le anomalie dei prezzi
riferibili ai precedenti punti: 1) cave e discariche; 2) spese generali ed
utile di impresa; 3) mezzi d’opera; 4) fornitori e subappaltatori; 5)
costi orari della mano d’opera; 6) articoli di elenco prezzi. In
particolare, con specifico riferimento alle contenute differenze
economiche complessive riscontrate tra le offerte delle Imprese
partecipanti, segnalate dall’a.t.i. a preteso supporto della congruità
della propria offerta, si vuole evidenziare che la valutazione della
anomalia dell’offerta è stata effettuata dalla scrivente Commissione
valutando nel merito le analisi delle singole voci prezzo e rilevando le
anomalie segnalate nei precedenti punti della presente relazione; inoltre,
nella valutazione di merito, si ritiene non possono essere trascurate le
condizioni particolarmente vantaggiose e le conseguenti economie generali
che derivano dalla presenza in sito per appalti limitrofi e similari da
parte di altra ditta partecipante. Per tutto quanto sopra illustrato, la
scrivente Commissione ha ritenuto in linea tecnica che sussistano
sufficienti elementi contraddittori e non univoci tali da confermare
l’anomalia dell’offerta”.
7.4. La valutazione di incongruità si è
quindi compendiata in un giudizio avente natura globale e sintetico,
risultante da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti in
cui l'offerta si scompone, dal quale è derivato uno scrutinio di
inattendibilità complessiva dell'offerta stessa che si pone al riparo dai
contestati profili di manifesta irragionevolezza, illogicità od errore
istruttorio rispetto ai quali, si ricorda, è ammesso il sindacato
giurisdizionale.
8. Sul punto, la motivazione della valutazione
effettuata circa l'anomalia delle offerte in una gara d’appalto di opera
pubblica costituisce l'elemento decisivo ai fini della verifica
giurisdizionale, in quanto permette un controllo sulla logicità della
stessa, senza possibilità per il giudice di sostituirsi
all’amministrazione o trasmodare nelle determinazioni che appartengono al
merito dell'azione amministrativa, dato che il sindacato del giudice
amministrativo sui giudizi espressione di discrezionalità tecnica deve
limitarsi al controllo formale dell'iter logico seguito nell'attività
amministrativa. Ne consegue che esula dalla competenza del giudice
amministrativo il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse
pubblico, compiute dall’amministrazione sulla base delle cognizioni
tecniche acquisite (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 ottobre 2010 n. 7631;
T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 23 marzo 2010 n. 1589).
9.
Conclusivamente, il complessivo giudizio della stazione appaltante si
appalesa ragionevole e sufficientemente motivato, oltre che fondato su una
istruttoria adeguata, sì da andare immune dalle censure articolate dalle
ricorrenti. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere pertanto
respinto.
10. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e
vengono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le società Lis s.r.l., Tomat
s.p.a. e Ritonnaro Costruzioni s.r.l., in solido tra loro, al pagamento
delle spese ed onorari di giudizio in favore della Società Autostrade
Meridionali s.p.a. che liquida complessivamente in Euro 3.000,00
(tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di
consiglio del giorno 10 novembre 2010 con l'intervento dei
magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Alessandro Pagano,
Consigliere
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2010
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