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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 15 dicembre 2010 n. 27367
Pres. A. Guida, est. M. Buonauro


1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia prefettizia – Valutazione – Sindacabilità del G.A. – Limiti – Ragioni – Discrezionalità tecnica – Esercizio

 

2. Contratti della P.A. - Misure di prevenzione e di sicurezza - Misure antimafia - Informative antimafia - Ex art. 4 d.lgs. n. 490/1994 - Presupposti per l’adozione - Individuazione

1. In tema di informativa antimafia, la valutazione rimessa all’autorità prefettizia è sindacabile dal giudice amministrativo solo se emergano manifesti vizi logici e di congruità con riguardo alle informazioni assunte o alle deduzioni che da esse sono state tratte. Infatti, la specifica natura del giudizio formulato dal prefetto, essendo connotata dall’utilizzo di peculiari cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca, può definirsi tipico esercizio di discrezionalità tecnica

 

2. La misura interdittiva prevista dall'art. 4 D.Lgs. 490/94 non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull'esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell'attività di impresa ma può essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari, per così dire prognostici, da cui emergano gli elementi di pericolo di dette evenienze, atteso che il relativo giudizio si collega ad un'ampia sfera di discrezionalità dell'Autorità cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell'ordine pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo ipotizzate dal citato art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 (1)

 

___________________________
1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1/10/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1933 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

International Security Service Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Abbamonte e Geremia Biancardi, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, viale Gramsci, n. 16;

contro



U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Almerina Bove, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;

nei confronti di
S.A.P.N.A. Spa; Circumvesuviana Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Soprano, con domicilio in Napoli, via Melisurgo, 4;

 

I.N.P.S., in persona del direttore regionale, rappresentato e difeso dall’avv. Costantino Bruno e Gianluca Tellone, con domicilio eletto presso l’avvocatura regionale I.n.p.s., in Napoli via Medina, n. 61;

 

Consorzio Unico di Bacino della province di Napoli e Caserta, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Mazzeo, con domicilio in Napoli, piazza Matteotti n. 7;

 

Tangenziale di Napoli s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Frontoni, con domicilio eletto presso l’avv. Abenavoli in Napoli, via Nuova Marina n. 5;

 

A.S.L. NA 3 SUD, rappresentata e difesa dagli avv. Rosa Anna Peluso e Chiara Di Biase, con domicilio presso la Segreteria del T.a.r.;

 

Equitalia Polis, Eavbus, Comune di Torre Annunziata;

 

Autostrade Meridionali, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Abenavoli in Napoli, via Nuova Marina n. 5 ;

e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Antonio Albino, Luigi Acacio, Antonio Addeo, Angelo Affinita, Luigi Albano, Luigi Alborino, Fausto Alfieri, Giovanni Allocca, Amodio Amato, Raffaele Ambrosino, Salvador Ambrosino, Vincenzo Ambrosino, Salvatore Amore, Francesco Annunziata, Sabatino Arena, Franco Arianna, Liberatore Arienzo, Roberto Artiaco, Massimo Ascione, Vincenzo Ascione, Antonio Attanasio, Luca Auriemma, Vincenzo Autiero, Pasquale Baia, Federico Balzano, Virginio Barberio, Filomena Barone, Giuseppe Barone, Tommaso Barone, Francesco Basileo, Francesco Batino, Alessandro Beneduce, Michele Beneduce, Luigi Bidello, Antonio Biondo, Vincenzo Borrelli, Vincenzo Borriello, Domenico Bottiglieri, Giovanni Brancaccio, Antonio Buglione, rappresentati e difesi dagli avv. Felice Laudadio, Ferdinando Scotto, Ezio Maria Zuppardi, Gennaro Siciliano, Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in Napoli, via Caracciolo N.15;

 

Vincenzo Fierro, Alfonso Siciliano e Pasquale Mazzeo, rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio Diaco in Napoli, via dei Mille, n. 40;

per l'annullamento
con ricorso originario:
- del decreto n. 1908-16°/Area I quater, notificato il 7 aprile 2010, con il quale il Prefetto di Napoli ha disposto la revoca dei decreti prefettizi n. 227 del 1°.6.2007 e n. 251 del 14.6.2007 per la gestione dell’istituto di vigilanza privata; - della nota della medesima Prefettura n. 843 Area I quater del 13 giugno 2008 di avvio del relativo procedimento; - dell’informativa prefettizia prot. I/5265/Area 1/ter O.S.P. del 6 aprile 2010, nonché di tutti gli atti investigativi posti a base della nota interdittiva gravata; - della nota dell’8.4.2010 con la quale il Consiglio regionale della Campania ha chiesto l’estromissione della ricorrente dal r.t.i. aggiudicatario della gara per la vigilanza presso le strutture del medesimo Consiglio; - della nota del 9.4.2001 con la quale la società S.A.P. NA. s.p.a. ha comunicato che non intende estendere il servizio in corso con la ricorrente; - della nota del 12.4.2010 con la quale la Circumvesuviana s.r.l. ha chiesto alla ricorrente di provvedere immediatamente alla sostituzione del suo personale dipendente con personale appartenente ad altra impresa del raggruppamento affidatario del servizio di vigilanza; - di ogni altro atto connesso;
con motivi aggiunti:
- dei medesimi atti, nonché della nota della G.d.F. n. 1440 del 29 maggio 2008 e della nota del Questore di Napoli del 20 aprile 2010; - del verbale del GIA del 25 marzo 2010 e dei gli atti connessi; - della nota prot. n. 2430 del 28 aprile 2010, con la quale la Prefettura di Napoli ha trasmesso la nota della Questura di denuncia nei confronti del Mazzeo; - della nota CAt. 16°/DIV P.A.S./IVP/Dam del 28 aprile 2010 della Questura di Napoli, di nuova denunzia nei confronti del Mazzeo; - della nota prot. 1488 del 9.4.2010 con cui il Comune di Torre Annunziata ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’affidamento del servizio di portierato presso gli uffici comunali e della determina 1013 del 5.5.2010 di recesso dal rapporto; - della nota del 13.4.2010 con la querela la Vigilante ha comunicato alla ricorrente che l’INPS le ha intimato di sospendere i servizi di vigilanza affidati alla International Security Service per la sede di Nola, Ag. di Somma Vesuviana; Ag. di S. Giuseppe Vesuviano e Ag. di Pomigliano d’Arco; - della nota prot. 0024035 del 16.4.2010 con la quale GORI s.p.a. ha comunicato l’interruzione dell’affidamento del servizio di vigilanza e guardiania presso la sede di Nola; - della nota 1745/EU del 15.4.2010 con la quale Tangenziale dio Napoli s.p.a. ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del contratto di ritiro trasporto e trattamento della valuta; - della nota prot. 79468 del 22.4.2010 con la quale Equitalia Polis s.p.a. ha risolto il contratto relativo all’affidamento del servizio di trasporto valori e danaro; - della nota n. PTL/222/2010 del 16 aprile 2010, con la quale Postetutela s.p.a. ha intimato la cessazione del servizio di trasporto custodia e contazione di danaro e valori presso gli uffici della filiale di Napoli; - della nota prot. PTL/224/2010 del 16 aprile 2010, con la quale Postetutela s.p.a. ha intimato la cessazione del servizio di vigilanza armata presso gli uffici NA7, NA9, NA17 della filiale di Napoli; - della nota prot. APV/677 del 6 maggio 2010 con la quale EAVBUS s.r.l. ha comunicato la risoluzione del servizio di scorta armata sulla tratta Napoli Piazzetta vesuviana – Napoli Galileo Ferrarsi e del servizio di vigilanza armata presso il deposito di Napoli – via Michele Parise; - della nota prot. 1902/ABS del 6.5.2010 con la quale l’A.s.l. Napoli 3 Sud ha comunicato la cessazione del servizio di vigilanza armata presso le strutture di Brusciano, Nola, Pomigliano D’Arco, Acerra, Marigliano e Somma Vesuviana; - della nota prot-. 8903/P del 27.4.2010 con la quale il Consiglio regionale della Campania ha comunicato la revoca dell’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del servizio di vigilanza armata degli stabili del Consiglio medesimo; - della nota con la quale Autostrade Meridionali s.p.a. ha comunicato la cessazione del servizio di trasporto e contazione di valori; - della nota con la quale Autostrade per l’Italia s.p.a. ha comunicato la cessazione del servizio di trasporto e contazione di valori; - della nota con la quale il Consorzio Unico di Bacino della province di Napoli e Caserta, articolazione Napoli, ha comunicato la cessazione del servizio di vigilanza armata; - di tutti gli altri atti connessi;
con motivi aggiunti depositati il 17 giugno 2010:
- dei medesimi atti, nonché della nota del Comando provinciale G.d.F. n. 298474 del 28 maggio 2010; - della nota prot. PTL/226/2010 del 19 aprile 2010, con la quale Postetutela s.p.a. ha intimato la cessazione delle attività relative al contratto di servizio logistica in sicurezza svolto nell’interesse di AIPA s.p.a.; - di ogni altro atto connesso e presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Napoli e delle altre amministrazioni;
Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dagli intervenienti ad adiuivandum;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



La società ricorrente, titolare di attività di vigilanza privata, è insorta avverso i provvedimenti epigrafati con i quali l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ha revocato la licenza di polizia, intestata al legale rappresentante della società, ed ha rappresento il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata. La ricorrente deduce in primo luogo la carenza di motivazione degli atti impugnati, non essendo stati indicati – né resi noti o comunque ostensibili - né gli elementi di fatto, né il procedimento logico a seguito del quale cui era stata ritenuta sussistente una condizione di contiguità mafiosa; a seguito di istruttoria presidenziale, la Prefettura ha depositato gli atti in oggetto, avverso i quali sono stati dispiegati i motivi aggiunti, sul rilievo che non è stato indicato alcun elemento a sostegno del giudizio sfavorevole, non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi tipiche di interdizione, né essendovi elementi tali da poter sostenere l’ipotesi di tentativi di infiltrazione mafiosa. Con motivi aggiunti impugna, per illegittimità derivata, anche la caducazione dei plurimi contratti e affidamenti con pubbliche amministrazioni per effetto della menzionata informativa antimafia prot. I/5265/Area 1/ter O.S.P. del 6 aprile 2010.
Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, nonché l’I.n.p.s., la Regione Campania, A.s.l. Napoli 3 Sud, il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, il Comune di Torre Annunziata, le società Autostrade meridionali s.p.a. e Autostrade per l’Italia s.p.a., la società Tangenziale di Napoli s.p.a., la Gori s.p.a., Equitalia Polis s.p.a., Postetutela s.p.a, EAVBUS s.r.l., che concludono per il rigetto del ricorso. Si sono costituiti quali interventori ad adiuvandum il legale rappresentante della società, in proprio, e i dipendenti al servizio dell’istituto.
In sede cautelare il Consiglio di Stato, con ordinanza 3833 del 2010 ha respinto l’istanza di sospensione degli atti, confermando, con diversa motivazione l’ordinanza reiettiva n. 1438 del 2010 resa in primo grado. A seguito di rinvio, all’udienza del 3 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



L’oggetto della presente controversia è costituito, per un verso, dalla revoca della licenza di polizia, e, per altro verso, dalla nota interdittiva della Prefettura di Napoli, degli atti investigativi alla base della stessa e dei provvedimenti di scioglimento dei rapporti contrattuali da parte delle amministrazioni appaltanti.
I due provvedimenti prefettizi impugnati si fondano, in parte, sul medesimo presupposto, vale a dire la sussistenza di una condizione di contiguità mafiosa da parte dell’Istituto di vigilanza. Inoltre il provvedimento di revoca della licenza si basa sulla contestazione di una serie di irregolarità che, ai sensi degli art. 11, 134 e 136 del t.u.l.p.s. (R.D. 773 del 1931) e degli art. 257 quater, commi 2 e 3 lett. a) e b), del R.D. 6 maggio 1940, avrebbero compromesso l’ordine pubblico ed inciso sulla sicurezza delle guardie giurate.
Pertanto occorre effettuare innanzitutto la disamina degli elementi posti a sostegno della prognosi di condizionamento dell’istituto a influenze di ambienti di criminalità organizzata.
Il ricorso ed i motivi aggiunti non appaiono meritevoli di accoglimento.
Sul punto, va premesso che le violazioni procedimentali evocate non colgono nel segno, attesa la connotazione riservata ed accelerata del procedimento in materia di valutazione della permeabilità criminale dell’impresa scrutinata.
Il ricorso ed i motivi aggiunti si concentrano, poi, sulla carenza istruttoria e motivazionale dei provvedenti prefettizi impugnati con riguardo alla insufficienza degli elementi posti a fondamento del negativo giudizio formulato a carico della società, sia in relazione all’individuazione dei veri titolari della società, sia in relazione alla vicinanza di tali soggetti ad ambienti di criminalità organizzata.
Il provvedimento prefettizio impugnato è adottato in applicazione del combinato disposto dell’art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 e dell’art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998, regolanti la interdittiva antimafia, ostativa alla contrattazione, nel caso di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
Giova premettere che l’art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 si colloca nel quadro del sistema normativo emanato per combattere il fenomeno mafioso.
L’esigenza di creare strumenti adeguati per difendere l’ordinamento, le istituzioni e la collettività dall’invasività dell’influenza mafiosa nella società civile, nella vita economica e nelle attività delle pubbliche amministrazioni, ha comportato l’introduzione, accanto alla repressione penale, di articolate misure di tutela preventiva.
Nella valutazione della legislazione “antimafia” la Corte costituzionale ha, in più occasioni, sottolineato la necessità di salvaguardare beni di primaria e fondamentale importanza per lo Stato, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la libera determinazione degli organi elettivi, nonché il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, contro i pericoli di inquinamento derivanti dalla criminalità organizzata.
A fronte della situazione di emergenza determinata da tale minaccia, è stata riconosciuta la costituzionalità di strumenti anche eccezionali di reazione, in difesa degli interessi dell’intera collettività nazionale, in quanto commisurati alla gravità del pericolo, al rango dei valori tutelati, alle necessità da fronteggiare (cfr., tra le principali, Corte cost., 29/10/1992, n. 407; 19/3/1993, n. 103; 31/3/1994, n. 118; 16/5/1994, n. 184; 11/2/2002, n. 25).
L’inibitoria antimafia costituisce una misura di tutela preventiva, nell’esercizio delle funzioni di polizia e di sicurezza, contro le ingerenze del crimine organizzato nelle attività economiche e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
In tale quadro, è attribuito all’autorità prefettizia un ampio margine di accertamento e di apprezzamento discrezionale, insindacabile nel merito, nella ricerca e nella valutazione degli elementi da cui poter desumere eventuali connivenze o collegamenti di tipo mafioso.
Inoltre, ai fini dell’adozione di una interdittiva antimafia non si richiede di pervenire al medesimo grado di certezza dei presupposti che può essere assicurato da una decisione assunta in sede giurisdizionale penale e nemmeno dall’applicazione di una misura di prevenzione, essendo all’uopo sufficiente la dimostrazione del mero pericolo del pregiudizio, attraverso la presenza di fatti sintomatici che rendano concretamente plausibile la sussistenza di un collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata.
In generale, quindi, l’applicazione di misure straordinarie va motivato, con riferimento alla sussistenza di fatti idonei a dimostrare, anche se in via indiziaria e sintomatica, una pericolosità dell’azione invasiva del fenomeno mafioso, attraverso collegamenti o ingerenze che, pur non raggiungendo la soglia dell’illecito penale, comunque si riverberano sull’operatività della pubblica amministrazione o sulla sicurezza pubblica. Tali apprezzamenti, spettanti alla competente autorità amministrativa, sono soggetti al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, nei limiti ovviamente ammessi dalla cognizione sui vizi di legittimità degli atti amministrativi nei soli casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
Nella specie il giudizio di sussistenza di pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata viene basato dal Prefetto di Napoli sugli esiti del verbale del G.i.a. e su tutte le informative investigative richiamate ed evidenzia la sussistenza di una holding familiare, attratta nell’orbita della delinquenza organizzata.
In sintesi il poderoso apparato motivazionale alla base dei due provvedimenti prefettizi (revoca della licenza ed informativa antimafia) tende a dimostrare due circostanze strettamente connesse e concatenate: a) in primo luogo l’istituto colpito sarebbe di fatto gestito dai fratelli Buglione, i quali, attraverso una serie di cessioni fittizie e dimissioni apparenti da cariche sociali, sarebbero solo formalmente usciti dalla compagine societarie, di cui invece sarebbero “i veri signori”; b) in secondo luogo i citati fratelli sarebbero vicini ad ambienti di criminalità organizzata, in virtù di procedimenti penali che, pur risalenti, risulterebbero rinvigoriti all’attualità da un’ordinanza cautelare e dal relativo rinvio a giudizio per un episodio di corruttela.
Può prescindersi dalla disamina della complessa questione relativa alla titolarità formale della gestione societaria, in quanto, il giudizio effettuato dal Prefetto, sulla base degli atti investigativi citati nell’informativa, non tende a rappresentare la mancanza di trasferimento formale in capo ai nuovi amministratori del potere di gestione societaria, ma si limita a valutare la perdurante presenza, in termini di reale assetto della proprietà societaria, dei fratelli Buglione.
E su tale punto, in disparte le dispute in ordine alla efficacia o meno della cessione della azioni societarie, occorre rammentare che il sindacato in sede giurisdizionale si attesta nei limiti dell'assenza di eventuali vizi della funzione che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti ed alla logicità delle conclusioni, rimanendo riservata una sfera di ampia discrezionalità alla Prefettura, cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell'ordine pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo ipotizzate dal ripetuto art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 (Consiglio Stato, sez. V, 01 ottobre 2010, n. 7260).
In sintesi, dalla scansione temporale delle cessione delle quote societarie, dagli elementi emersi in sede di indagini penali per la vicenda della locazione al Consiglio regionale, dalla presenza nella società di un altro fratello dei Buglione in qualità di direttore tecnico-commerciale, dalla peculiarità in termini economici e imprenditoriali della vicenda della cessione della quote, l’autorità amministrativa ha ritenuto, con giudizio opinabile ma immune da censure di legittimità, una linea di continuità fra la gestione precedente ed il nuovo assetto societario.
Mette conto allora esaminare la validità inferenziale del giudizio di condizionamento malavitoso.
Su questo aspetto le circostanze che dovrebbero suffragare la conclusione del Prefetto si ricollegano ad elementi emersi nel corso di indagini penali.
La prima serie di indici di contiguità mafiosa è ricavata da una articolata indagine penale, che prende le mosse nei primi anni novanta, a carico del clan facente capo ad Alfieri, all’epoca egemone sul territorio in cui opera la società ricorrente.
Le misure cautelari adottate nei confronti dei Buglione risultano poi travolte dalla sentenza di merito, che assolve gli imputati con formula piena (per non aver commesso il fatto).
Sul punto vale rammentare che nel caso in cui un procedimento penale sia stato archiviato, ed a maggior ragione in caso di assoluzione dibattimentale, i fatti oggetto del procedimento penale stesso possono mantenere una loro idoneità ad essere indicati a presupposto di una informativa antimafia. Un fatto delittuoso, per il quale deve essere data prova perché in sede penale intervenga una condanna, mantiene infatti un suo carattere indiziario e può essere valido elemento di dimostrazione dell’esistenza di un pericolo di collegamento fra impresa e criminalità organizzata e di contiguità mafiosa (non configurata come fattispecie criminosa dal codice penale), essendo diversi i piani su cui muovono l’autorità giudiziaria e quella amministrativa.
Tuttavia, a fronte di un deliberato (l’ordinanza custodiale) a connotato incolpatorio, successivamente smentito dal Giudice penale, è ineludibile una complessiva valutazione dell’amministrazione, volta a chiarire e rendere intellegibile in base a quale iter logico/motivazionale si consideri persistere il rilievo negativo delle condotte descritte nei provvedimenti in questione.
Poiché altrimenti argomentando, sarebbe sufficiente che un soggetto venga attinto da un provvedimento restrittivo, anche successivamente annullato, perché l’amministrazione, richiamandosi al dato storico rappresentato dal primo provvedimento, ed omettendo di vagliare complessivamente lo sviluppo processuale penale, ometta di dare contezza della valutazione di incidenza delle condotte con riferimento agli scopi delle disposizioni specialpreventive richiamate.
L’autonomo approfondimento valutativo dell’amministrazione è ancor più doveroso allorché ci si trovi al cospetto di emergenze penali di palese segno contrario derivanti, come nella specie, da una sentenza assolutoria con formula piena.
Tale approfondimento, nel caso di specie, è mancato sotto il profilo oggettivo, in quanto la valutazione autonoma operata dagli organi investigativi, e recepita dal Prefetto, evidenzia il disvalore etico dei comportamenti degli imputati prosciolti, che avrebbero gestito i loro affari in modo clientelare e disonesto.
Questa premessa dunque non risulta utile a valutare il complessivo giudizio di contiguità con ambienti malavitosi, puntualmente evidenziata dalla difesa dell’istituto ricorrente.
Ed invero l’interdittiva prefettizia mira, per come detto, a sanzionare non generiche situazioni di illegalità o immoralità nella gestione dell’impresa, ma richiede una qualificazione specifica in termini di collegamento con il peculiare settore della criminalità organizzata.
Peraltro, la insufficienza di tali emergenze può desumersi dallo stesso comportamento della Prefettura che ha consentito fino ad ora all’impresa di operare sul mercato della vigilanza privata.
L’elemento sopravvenuto che rende pregnante ed attuale questo dato pregresso è rappresentato dunque dalla inchiesta penale, foriera di un’ordinanza restrittiva mediante gli arresti domiciliari e dal successivo decreto di rinvio a giudizio, che vede il coinvolgimento di due dei tre fratelli Buglione, unitamente ad un consigliere regionale.
La fattispecie contestata concerne un accordo illecito mediante il quale, a fronte del vantaggio costituito dalla locazione alla Regione Campania e dalla gestione dei relativi servizi accessori di un immobile, la società appartenente ai Buglione avrebbe remunerato, attraverso partecipazioni societarie ed altri benefit, un consigliere regionale, coinvolto anni prima in una delicata vicenda di scambio elettorare con elementi di spicco del clan Misso.
Nel corso di una perquisizione ai danni di tale consigliere regionale, la polizia giudiziaria ha documentato l’esistenza di una serie di assegni versato dallo stesso in favore di un soggetto ritenuto il cassiere del clan Misso. Di qui la contestazione al predetto consigliere regionale del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Pertanto la contiguità con ambienti malavitosi dei Buglione passa, per così dire, attraverso l’estensione agli stessi dei plurimi elementi a carico del il consigliere regionale coinvolto.
Sebbene non siano stati evidenziati elementi concreti che possano estendere il giudizio di contiguità mafiosa direttamente con gli esponenti del clan Misso anche nei confronti degli attuali prevenuti, gli organi investigativi e la Prefettura hanno ritenuto sufficiente la presenza di un incontestabile rapporto di interessenza imprenditoriale fra i Buglione ed il consigliere regionale ritenuto concorrente esterno del clan Misso.
Dunque, anche se gli episodi appartengano a vicende completamente distinte, non emergeno alcun profilo di collegamento fra il voto di scambio del 2001e gli assegni incriminati con l’accordo corruttivo relativo alla locazione dell’immobile ad uso del Consiglio regionale, nondimeno il quadro di insieme ha indotto l’amministrazione a ritenere che dietro il consigliere regionale vi sia stato un interessamento del predetto clan all’affare criminoso contestato ai Buglione.
Rispetto a questa vicenda, che rappresenta il cuore della motivazione dell’informativa sfavorevole, tenuto anche conto della inattualità delle contestazioni di vicinanza al clan Alfieri (peraltro disarticolato da tempo), appare immune da cesure la valutazione prefettizia che inferisce la sussistenza almeno di un pericolo di condizionamento di una organizzazione criminale all’interno della logica dell’impresa sottoposta a scrutinio per effetto del delineato quadro indiziario. È vero che l’accordo corruttivo contestato dalla Procura si inserisce nell’ambito della gestione immobiliare, e dunque sembra estraneo alla gestione dell’istituto di vigilanza, ma è stato valorizzato il dato della possibilità di infiltrazione del clan Misso in generale sull’intera holding societaria facente capo ai Buglione, ritenendo tali soggetti, per la cointeressenza emersa in sede penale, passibili di condizionamento delle scelte e degli indirizzi sociali da parte dell’organizzazione criminosa.
Né appare dirimente infine l’argomento difensivo volto a dimostrare la inesistenza del clan Misso. In disparte la necessità di valutare l’esistenza dell’associazione criminosa al momento dell’emanazione della informativa sfavorevole per la società ricorrente, la relazione della Dia versata in atti non consente di dedurre con assoluta definitività il giudizio di smantellamento del consesso criminale, tenuto anche conto del contesto cui la relazione è stata confezionata e del destinatario della stessa.
Le censure vanno dunque respinte, mentre restano assorbite le doglianze relative agli altri presupposti alla base del provvedimento di revoca delle licenze prefettizie n. 227 e 251 del 2007, consistenti nella contestazione di una serie di irregolarità che avrebbero messo in pericolo la sicurezza della guardie giurate e, più in generale, l’ordine pubblico.
Tali contestazioni, in presenza di un giudizio di contiguità mafiosa passato indenne al vaglio di legittimità, non appaiono utili a giustificare la grave misura adottata, la quale si basa già di per sé sulla dirimente ragione della presenza di una informativa sfavorevole.
Quanto infine alle decisioni ed ai provvedimenti presi dalla amministrazioni e dagli altri contraenti con la società ricorrente di elidere ogni rapporto contrattuale, è sufficiente richiamare l’orientamento costante in materia, secondo cui la caducazione dei contratti e la revoca delle aggiudicazioni costituiscono decisioni interamente vincolate all’esito infausto della valutazione prefettizia.
La delicatezza della materia in esame e l’articolazione delle questioni suggeriscono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe ed i connessi motivi aggiunti. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2010



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