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n. 12-2010 - © copyright

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 16 dicembre 2010 n. 27558
Pres. R. Conti, est. R. Cicchese
Nunzia Schiano (Avv. Giorgio Fontana) c. Comune di Bacoli (N.C.)


1. Edilizia e Urbanistica – Realizzazione di un sottotetto con funzione di camera d’aria – Modifica sostanziale di prospetti e volumetria – Disciplina - Intervento soggetto a D.I.A. – Inammissibilità – Intervento soggetto a permesso di costruire – Sussiste

 

2. Edilizia ed Urbanistica – Provvedimenti di demolizione – Motivazione – Carenza del titolo abilitativo – Sufficienza

1. La realizzazione di una tettoia e chiusura della stessa, qualora comporti la sostanziale modifica di prospetti e di volumetrie con la creazione di nuovi volumi edilizi, è intervento soggetto a permesso di costruire e non a denuncia di inizio attività, esulando dagli interventi di cui all’art. 22 co. 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (1) 2. In tema di abuso edilizio, i provvedimenti che ordinano la demolizione di opere edilizie abusive sono sufficientemente motivati se contengono l’affermazione dell’esecuzione delle opere in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge (2)

 

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1. cfr. T.A.R. Lazio, sez I quater, 18 giugno 2007, n. 5534 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7057; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 10 maggio 2010, n. 3418;
2. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 6 settembre 2010, 17306


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 6059 del 2010, proposto da:

 

Nunzia Schiano, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fontana, con domicilio eletto presso Giorgio Fontana in Napoli, v.le Gramsci N. 23;

contro



Comune di Bacoli, in persona del sindaco p.t., n.c.g.;

per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 140 prot. nr. 000020524 del 17.08.2010, notificata alla ricorrente in data 19.08.2010 con cui si ordina la demolizione delle opere realizzate;
di ogni altro atto connesso, collegato a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che con l’ordinanza impugnata il Comune di Bacoli ha imposto alla ricorrente la demolizione delle seguenti opere:
ampliamento di una tettoia per una superficie di circa 10 metri quadrati e abusiva chiusura della stessa;
realizzazione di un corridoio di circa 10 metri quadrati, chiuso con pannelli in carton gesso, vetrata in alluminio scorrevole e tavolato in legno;
realizzazione di un vano w.c. di circa 2,4 metri quadrati;
Considerato che le opere, in considerazione della idoneità ad ampliare il volume e a modificare la sagoma dell’appartamento cui accedono, erano subordinate al previo ottenimento di permesso di costruire ovvero di d.i.a. ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge 380/2001, oltre che al previo ottenimento di autorizzazione paesistica, a nulla rilevando la previa presentazione di una d.i.a. relativa alla mera realizzazione della tettoia e priva di riferimenti ai realizzandi incrementi volumetrici;
Ritenuto che di conseguenza il comune era obbligato, ai sensi degli art. 27 e 34, commi 1 e 2 bis, del d.P.R. 380/2001 ad emettere un provvedimento ripristinatorio (sull’assoggettamento a demolizione di opere costruite in assenza di d.i.a. ove questa sia utilizzata in sostituzione del permesso di costruire, T.A.R. Lazio, sez I quater, 18 giugno 2007, n. 5534 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7057);
Considerato, per contro, che è rimasta del tutto indimostrata l’asserita impossibilità di rimuovere quanto abusivamente realizzato senza arrecare pregiudizio alla parte legittimamente edificata, con conseguente reiezione della censura di violazione dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. 380/2001);
Ritenuto, in ogni caso, che tale circostanza rileverà, semmai, in sede esecutiva (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 10 maggio 2010, n. 3418);
Considerato ancora che il provvedimento di demolizione risulta sufficientemente motivato con riferimento alla chiara descrizione dell’abuso, non richiedendosi valutazioni ulteriori relative al tempo di realizzazione delle opere o alla conservazione o meno dell’equilibrio estetico del fabbricato, con conseguente reiezione della censura di difetto di motivazione e violazione dell’affidamento ingenerato nell’autore dell’abuso (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 6 settembre 2010, 17306);
Ritenuto in conclusione che il ricorso debba essere respinto;
Ritenuto che non vi sia luogo a liquidazione delle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2010



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