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| n. 12-2010 - © copyright |
T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA -
Sentenza 7 dicembre 2010 n. 523
M. Perrelli Pres. - I. Caso Est.
Edildomus Costruzioni S.r.l. (Avv. G. Gervasoni) contro il Comune di
Fiorenzuola d’Arda (Avv. P. Coli) e nei confronti di Martini Costruzioni
S.r.l. e altra (non costituite) |
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1. Contratti della P.A. – Lex specialis che richiede
indicazione di tutte le condanne e i relativi reati, iscritti nel
Casellario Giudiziale, comprese quelle beneficianti della non menzione –
Dichiarazione di insussistenza di condanne – Omessa indicazione di
condanna penale successivamente accertata dall’Amministrazione –
Esclusione – Necessità
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2. Contratti della P.A. – Valutazioni in ordine alla
gravità delle condanne e alla loro incidenza sulla moralità professionale
– Spettano esclusivamente alla stazione appaltante
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1. In una gara in cui il bando il bando stabiliva che,
relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett.
c), del d.lgs. n. 163 del 2006, avrebbe dovuto essere resa una
dichiarazione sostitutiva in conformità del modello allegato al
disciplinare di gara, con un’avvertenza finale del seguente tenore:
“Devono essere dichiarate tutte le condanne, e i relativi reati, iscritti
nel Casellario Giudiziale, comprese quelle beneficianti della non
menzione, in quanto spetta alla stazione appaltante valutare i reati
ascritti e la loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente,
come prescritto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara”, ed il
disciplinare, da parte sua, recava una prescrizione del seguente analogo
tenore: “Devono essere dichiarate, a pena di esclusione, tutte le condanne
e i relativi reati iscritti nel certificato del Casellario Giudiziale, in
quanto spetta alla stazione appaltante valutare i reati ascritti e la loro
incidenza sulla moralità professionale del concorrente, ad eccezione dei
soli casi per i quali sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art.
178 del codice penale per effetto di provvedimento concessorio da parte
del giudice o sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’art.
445, comma 2, del codice di procedura penale con provvedimento
dichiarativo del giudice dell’esecuzione, in conformità al modello
Allegato B al presente disciplinare”, va escluso il concorrente che abbia
dichiarato l’insussistenza di precedenti penali a suo carico omettendo di
richiamare la pronuncia di condanna penale che successivamente
l’Amministrazione ha accertato essere stata a suo tempo emessa. Difatti
per avere corredato l’offerta di un’attestazione falsa o comunque non
conforme al modello imposto dalle norme di gara, la concorrente è per ciò
solo soggetta all’esclusione, posto che la mancata dichiarazione incide
non già sugli effetti delle condanne taciute quanto piuttosto sulla
situazione di infedeltà, reticenza o inaffidabilità della ditta stessa.
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2. Le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne e
alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente
alla stazione appaltante e non già all’impresa, la quale è pertanto
obbligata ad indicare tutte le condanne riportate, senza poterne
autonomamente operare una selezione sulla base di meri criteri personali;
è necessario, in altri termini, che gli offerenti rendano dichiarazioni
complete e veritiere, con l’esatta indicazione di tutti i precedenti
penali – salvo quelli espressamente esclusi dalla lex specialis di gara –,
in modo da mettere la stazione appaltante in condizione di svolgere la
prescritta valutazione sulla moralità professionale dell’impresa
concorrente. Il che è tanto più vero, così escludendo anche eventuali
incertezze in chi è chiamato a compilare il modello, quando – come nella
fattispecie – le norme di gara specifichino, con apposita clausola, che
vanno dichiarate tutte le condanne penali e che è riservato alla stazione
appaltante ogni apprezzamento in merito alla rilevanza degli illeciti
accertati dal giudice penale, onde il silenzio del concorrente diviene
causa di estromissione dalla gara perché frutto dell’inosservanza di una
prescrizione della lex specialis posta a pena di esclusione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 249 del 2008 proposto
da
Edildomus Costruzioni S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t. Anna Camporini, difesa e rappresentata dall’avv.
Giuliano Gervasoni, con domicilio presso la Segreteria della
Sezione;
contro
il Comune di Fiorenzuola d’Arda, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coli ed
elettivamente domiciliato in Parma, borgo Tommasini n. 20, presso lo
studio dell’avv. Mario Ramis;
nei confronti di
Martini Costruzioni S.r.l. e INA Assitalia
S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione n. 825 del 9 settembre
2008, con cui il Comune di Fiorenzuola d’Arda ha deciso di: a) “non
procedere all’aggiudicazione definitiva” alla Edildomus Costruzioni
S.r.l. dell’appalto di opera pubblica già aggiudicato in via provvisoria
“in quanto, in presenza di dichiarazione non veritiera, …… decaduta dai
benefici conseguiti, ai sensi degli artt. 71 e 75 del d.p.r. n. 445/2000,
con conseguente esclusione dalla procedura ed assegnazione dell’appalto,
in via provvisoria, al concorrente 2° in graduatoria”; b)
“comunicare il fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici”; c) “procedere all’escussione della garanzia provvisoria
ed all’applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi di quanto prescritto dal disciplinare di
gara”;
della nota fax n. 24924 del 9 settembre 2008, rettificata
con la successiva n. 25435 del 13 settembre 2008, con le quali è stata
data comunicazione alla ricorrente dell’adozione della menzionata
determinazione;
della lettera-provvedimento dell’11 settembre 2008, con
la quale è stata data comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici dell’esclusione dell’Edildomus Costruzioni S.r.l.
dall’appalto anzidetto “per l’eventuale inserimento nel casellario
informatico”;
della lettera-provvedimento n. 27035 del 29 settembre
2008, con la quale, in esito ad un’istanza di annullamento in autotutela
della suindicata determinazione, l’Amministrazione comunale l’ha
confermata “ritenendola assunta in conformità a quanto prescritto dalla
lex specialis di gara” e ha dichiarato “restare valida e confermata
la relativa comunicazione di esclusione prot. n. 24924 in data
9.9.2008”;
della determinazione n. 879 del 27 settembre 2008, con
la quale è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto alla Martini
Costruzioni S.r.l.;
della lettera-provvedimento fax n. 27052 del 1°
ottobre 2008, con cui l’Amministrazione comunale ha disposto la
“formale escussione della garanzia fideiussoria prestata per la
cauzione provvisoria n. 186 00251374 emessa dall’Agenzia generale di
Fidenza della INA Assitalia s.p.a. per la somma garantita di €
5.882,00”;
di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ed in
particolare: a) del bando di gara nella parte in cui specifica che
“devono essere dichiarate tutte le condanne, e i relativi reati,
iscritti nel Casellario Giudiziale, comprese quelle beneficianti della non
menzione, in quanto spetta alla stazione appaltante valutare i reati
ascritti e la loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente,
come prescritto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara”; b)
del disciplinare di gara nella parte in cui indica che “devono essere
dichiarate, a pena di esclusione, tutte le condanne e i relativi reati
iscritti nel certificato del Casellario Giudiziale, in quanto spetta alla
stazione appaltante valutare i reati ascritti e la loro incidenza sulla
moralità professionale del concorrente, ad eccezione dei soli casi per i
quali sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice
penale per effetto di provvedimento concessorio da parte del giudice o sia
intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del
codice di procedura penale con provvedimento dichiarativo del giudice
dell’esecuzione, in conformità al modello Allegato B al presente
disciplinare”; c) del modello di dichiarazione sostitutiva “Allegato
B” al disciplinare di gara, nella parte in cui prevede una dichiarazione
pedissequa a quella prescritta dallo stesso disciplinare;
…………………….per
la condanna…………………
dell’Amministrazione comunale al risarcimento del
danno causato alla ricorrente dall’annullamento dell’aggiudicazione e
dalla perdita dell’appalto e del profitto economico che ne avrebbe tratto,
nonché del pregiudizio curricolare agli effetti della qualificazione
professionale;
…………………..per la dichiarazione……………….
di nullità e/o
di sopravvenuta inefficacia e/o di caducazione automatica del
contratto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiorenzuola
d’Arda;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato
relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica
udienza del 23 novembre 2010 i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Fiorenzuola d’Arda indiceva una gara
d’appalto, a procedura aperta, per l’affidamento dei lavori di
“ampliamento cimitero capoluogo VI stralcio”. All’esito della gara,
risultata la propria offerta la migliore, la società ricorrente veniva
dichiarata aggiudicataria provvisoria dell’appalto e invitata a produrre
la documentazione prevista dal bando. Indi, acquisiti anche gli atti
richiesti al Casellario giudiziale, l’Amministrazione ne rilevava una
discrepanza con quanto dichiarato dalla ditta in sede di domanda di
partecipazione alla gara – per avere il rappresentante legale della stessa
omesso di fare riferimento ad una sentenza di condanna per il reato di cui
all’art. 17 della legge n. 10 del 1977 –, e faceva scaturire da tale
carenza, indice di una dichiarazione non veritiera, la decadenza
dall’aggiudicazione provvisoria con relativa esclusione della ditta dalla
procedura selettiva, oltre alla comunicazione del fatto all’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici e l’escussione della garanzia provvisoria
(v. determ. n. 825 del 9 settembre 2008). Successivamente,
l’Amministrazione comunale aggiudicava in via definitiva l’appalto alla
ditta Martini Costruzioni S.r.l. (v. determ. n. 879 del 27 settembre 2008)
e rigettava la richiesta di annullamento in autotutela dell’atto di
esclusione della società ricorrente dalla gara (v. nota prot. n. 27035 del
29 settembre 2008).
Avverso gli atti del procedimento, ivi compresa in parte qua la lex specialis del concorso, ha proposto
impugnativa l’interessata. Lamenta l’illegittimità delle norme di gara che
imponevano di dichiarare anche i precedenti penali relativi a fattispecie
in alcun modo idonee ad incidere sulla moralità professionale delle
imprese concorrenti; deduce l’estraneità della condanna taciuta alle
tipologie di reati che precludono l’ammissione alle gare d’appalto, ai
sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006; si duole della mancata
applicazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, e quindi dell’omessa
sua ammissione a fornire chiarimenti o a completare la dichiarazione
presentata in sede di gara; denuncia l’erronea adozione della misura della
decadenza dall’aggiudicazione provvisoria per un fatto che non integra una
dichiarazione mendace; censura la carenza della comunicazione di avvio del
procedimento preordinato alla decadenza dall’aggiudicazione provvisoria,
all’esclusione dalla gara, alla segnalazione del fatto all’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici e l’escussione della garanzia
provvisoria; adduce l’illegittima e immotivata escussione della garanzia
provvisoria, in realtà limitata dall’art. 75, comma 6, del d.lgs. n. 163
del 2006 alla diversa ipotesi della mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell’affidatario; assume ingiustificata e priva di fondamento
normativo la segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici. Di qui la richiesta di annullamento degli atti
impugnati e di condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del
danno, previa dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto
stipulato con l’altra ditta.
Si è costituito in giudizio il Comune di
Fiorenzuola d’Arda, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare della
società ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio
del 2 dicembre 2008 (ord. n. 211/08).
All’udienza del 23 novembre 2010,
ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in
decisione.
Il ricorso è infondato.
Stabiliva il bando di gara che,
relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett.
c), del d.lgs. n. 163 del 2006, avrebbe dovuto essere resa una
dichiarazione sostitutiva in conformità del modello allegato al
disciplinare di gara, con un’avvertenza finale del seguente tenore:
“Devono essere dichiarate tutte le condanne, e i relativi reati,
iscritti nel Casellario Giudiziale, comprese quelle beneficianti della non
menzione, in quanto spetta alla stazione appaltante valutare i reati
ascritti e la loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente,
come prescritto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara”. Il
disciplinare di gara, da parte sua, recava una prescrizione del seguente
analogo tenore: “Devono essere dichiarate, a pena di esclusione, tutte
le condanne e i relativi reati iscritti nel certificato del Casellario
Giudiziale, in quanto spetta alla stazione appaltante valutare i reati
ascritti e la loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente,
ad eccezione dei soli casi per i quali sia intervenuta la riabilitazione
ai sensi dell’art. 178 del codice penale per effetto di provvedimento
concessorio da parte del giudice o sia intervenuta l’estinzione del reato
ai sensi dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale con
provvedimento dichiarativo del giudice dell’esecuzione, in conformità al
modello Allegato B al presente disciplinare”.
Ciò posto, il
rappresentante legale della società ricorrente risulta avere sottoscritto
una dichiarazione contrassegnata nella parte del modello che esclude in
toto la sussistenza di precedenti penali a suo carico, in tal modo
però omettendo di richiamare la pronuncia di condanna penale che
successivamente l’Amministrazione ha accertato essere stata a suo tempo
emessa. Eppure la normativa di gara era chiara nell’imporre una simile
dichiarazione, a pena di esclusione; il che inficia la condotta della
concorrente, e ne comporta in via automatica l’estromissione dalla gara.
In simili ipotesi la giurisprudenza ha ripetutamente rilevato che, per
avere corredato l’offerta di un’attestazione falsa o comunque non conforme
al modello imposto dalle norme di gara, la ditta è per ciò solo soggetta
all’esclusione, posto che la mancata dichiarazione incide non già sugli
effetti delle condanne taciute quanto piuttosto sulla situazione di
infedeltà, reticenza o inaffidabilità della ditta stessa (v., da ultimo,
Cons. Stato, Sez. V, 8 ottobre 2010 n. 7349).
Né ostava all’esclusione
dalla gara l’asserita circostanza che il pregresso illecito penale fosse
intrinsecamente inidoneo ad incidere sulla moralità professionale della
concorrente. Ribadito che l’esistenza di false dichiarazioni circa i
precedenti penali si configura come causa autonoma di esclusione, va
altresì ricordato che, per costante giurisprudenza (v., ex multis,
Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2010 n. 2822), le valutazioni in ordine
alla gravità delle condanne e alla loro incidenza sulla moralità
professionale spettano esclusivamente alla stazione appaltante e non già
all’impresa, la quale è pertanto obbligata ad indicare tutte le condanne
riportate, senza poterne autonomamente operare una selezione sulla base di
meri criteri personali; è necessario, in altri termini, che gli offerenti
rendano dichiarazioni complete e veritiere, con l’esatta indicazione di
tutti i precedenti penali – salvo quelli espressamente esclusi dalla lex specialis di gara –, in modo da mettere la stazione appaltante
in condizione di svolgere la prescritta valutazione sulla moralità
professionale dell’impresa concorrente. Il che è tanto più vero, così
escludendo anche eventuali incertezze in chi è chiamato a compilare il
modello, quando – come nella fattispecie – le norme di gara specifichino,
con apposita clausola, che vanno dichiarate tutte le condanne penali e che
è riservato alla stazione appaltante ogni apprezzamento in merito alla
rilevanza degli illeciti accertati dal giudice penale, onde il silenzio
del concorrente diviene causa di estromissione dalla gara perché frutto
dell’inosservanza di una prescrizione della lex specialis posta a
pena di esclusione (v. Cons. Stato, Sez. VI, 24 giugno 2010 n.
4019).
Né si tratta, del resto, di prescrizione illegittima, anche se
impone ai concorrenti di informare l’Amministrazione di qualsiasi
precedente penale, indipendentemente dalla natura del reato e della pena
irrogata. Come la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare, simili
disposizioni si presentano ragionevoli, proporzionate e non
discriminatorie, perché mirano ad accelerare la procedura di gara e a dare
alla stazione appaltante la certezza che non vengano commesse omissioni
che rischiano se non altro di ritardare il corso del procedimento e di
aumentare il contenzioso, neppure potendosi ipotizzare un contrasto con il
diritto comunitario – secondo il quale è causa di esclusione solo la
condanna per gravi reati incidenti sulla moralità professionale –, per non
ostare il diritto comunitario a che ulteriori cause di esclusione siano
previste dal legislatore nazionale o dal bando di gara, purché
proporzionate e ragionevoli, e a che la lex specialis imponga
adempimenti formali a pena di esclusione in funzione di accelerazione
della procedura di gara (v. Cons. Stato, Sez. VI, n. 4019/2010
cit.).
Non ha poi ragione la ricorrente di invocare la facoltà di cui
all’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, e quindi l’indebita omessa sua
ammissione a fornire chiarimenti o a completare la dichiarazione
presentata in sede di gara. Ed invero – come è stato ancora di recente
osservato (v. Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2010 n. 5084) – la mancata
allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di
esclusione non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile
e, quindi, non ne è permessa l’integrazione o la regolarizzazione postuma,
non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando
non sussistano equivoci o incertezze generati dall’ambiguità di clausole
della legge di gara, sicché la fattispecie normativa di cui all’art. 46
del d.lgs. n. 163 del 2006 non può servire a sopperire alla carenza di un
documento o di una dichiarazione sostitutiva, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
Quanto, ancora, alla lamentata
assenza della comunicazione di avvio del procedimento, è sufficiente far
rinvio a quel consolidato indirizzo secondo cui la «decadenza
dall’aggiudicazione provvisoria» non richiede l’avviso ex art. 7 della
legge n. 241 del 1990, in quanto ascrivibile all’ordinario svolgersi della
medesima procedura avviata con la pubblicazione del bando e continuata con
un’attività istruttoria in esito alla quale l’Amministrazione appaltante
accerta la sussistenza dei presupposti per la decadenza dal titolo
temporaneamente acquisito dalla ditta (v., tra le altre, TAR Calabria,
Catanzaro, Sez. I, 1° marzo 2010 n. 245). Ad un simile onere formale,
pertanto, si sottraevano nella circostanza anche l’esclusione dalla gara,
la comunicazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici e il ricorso all’escussione della garanzia provvisoria, tutti
adempimenti afferenti alla medesima fase procedurale.
Le restanti
censure investono la segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici e l’escussione della garanzia provvisoria, misure che la
ricorrente ritiene prive di copertura normativa o comunque non assistite
da idonea motivazione. Sennonché, quanto alla prima, è stato già rilevato
che la comunicazione all’Autorità va fatta non solo nel caso di
riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo
a campione, ma anche in caso di riscontrato difetto dei requisiti di
ordine generale (v. Cons. Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4907), senza
necessità quindi di una particolare motivazione per un onere di natura
vincolata, espressione dell’obbligo di segnalazione all’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di tutte le false dichiarazioni rese in
sede di gara, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere
generale (v. TAR Valle d’Aosta 10 marzo 2010 n. 21); quanto alla seconda,
invece, va ricordato che la possibilità di incamerare la cauzione discende
direttamente dall’art. 75, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, a tenore
del quale la cauzione copre “…la mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell’affidatario …”, posto che è da considerare tale
qualunque ostacolo alla stipulazione riconducibile all’impresa, e quindi
non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma
anche il difetto di requisiti generali (v. Cons. Stato, Sez. VI, n.
4907/2009 cit.; v., inoltre, TAR Umbria 26 giugno 2009 n. 361).
In
conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la
soccombenza della società ricorrente, e vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe,
lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di
lite, nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli
accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di
Consiglio del 23 novembre 2010, con l’intervento dei
magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere,
Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2010
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