Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 12-2010 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 7 dicembre 2010 n. 517
M. Perrelli Pres. - E. Loria Est.
Associazione Imprese e Commercio Terziario – Parma – CONFCOMMERCIO ed altre (Avv.ti G. Conti e G. Contino) contro il Comune di Parma (Avv. G. Cugurra) e nei confronti di Mingori Costruzioni S.p.a. (Avv.ti A. Bassi e F. Villa) e Unieco S.c.r.l. (non costituita)


1. Giustizia amministrativa – Impugnazione di una variante del P.O.C. - Provvedimento attuativo di una variante al P.S.C. – Mancata impugnazione della variante al P.S.C. – Inammissibilità - Delibera che è anche atto conclusivo del procedimento concorsuale di selezione dei soggetti che dovranno realizzare gli interventi – Mancata notifica ricorso a tali soggetti controinteressati – Ulteriore inammissibilità - Sussistenza

 

2. Giustizia amministrativa – Legittimazione delle Associazioni – Presupposti - Tutela di interessi categoriali – Necessità - Interesse azionato in giudizio deve essere proprio della categoria unitariamente considerata e non soltanto di singoli associati - Fattispecie

 

 

1. E’ illegittima l’impugnazione di una variante del P.O.C. senza che sia stata impugnata la variante al P.S.C. di cui la stessa è un provvedimento attuativo. Peraltro nel caso di specie, poiché la variante al P.S.C. ha individuato gli interventi suscettibili di essere realizzati nel quinquennio nonché approvato gli accordi con i privati titolari di tali interventi sussiste un ulteriore profilo di inammissibilità dell’impugnazione per mancata notifica ai controinteressati. Difatti l’atto di approvazione del P.O.C. individua anche i soggetti titolari dei singoli interventi e contiene in allegato il nominativo delle parti che li hanno sottoscritti. Infatti la delibera impugnata è anche l’atto conclusivo del procedimento concorsuale di selezione dei soggetti che dovranno realizzare gli interventi. Sarebbe stato dunque necessario un loro coinvolgimento nel contraddittorio processuale, in quanto dall’eventuale annullamento del provvedimento deriverebbe ad essi un sicuro pregiudizio.

 

2. In tema di legittimazione delle Associazioni di categoria a tutela degli esercenti il commercio ad impugnare alcune norme attuative del P.S.C., non rileva tanto il grado di effettiva rappresentatività dell’associazione quanto il fatto che la stessa sia effettivamente operante a tutela di interessi categoriali e che l’interesse azionato in giudizio sia proprio della categoria unitariamente considerata e non soltanto di singoli associati. E’, pertanto, evidente che, nel caso di specie, le associazioni ricorrenti non rappresentano l’intera categoria dei soggetti di cui istituzionalmente rappresentano gli interessi, ma solo un parte di essa (quella non interessata all’apertura delle strutture di vendita di cui al P.S.C. e alla variante di P.O.C.), per cui deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di una delle condizioni dell’azione

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 290 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ASCOM - Associazione Imprese e Commercio Terziario – Parma - CONFCOMMERCIO, Bocchialini 1921 S.r.l., Poletti S.n.c., Schik Men S.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Giorgio Conti e Giuseppe Contino, con domicilio eletto presso il loro studio, in Parma, strada della Repubblica n. 31;

contro



il Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, via Mistrali 4;

nei confronti di



Mingori Costruzioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Bassi e Fulvio Villa, con domicilio eletto presso l’avv. Annalisa Bassi in Parma, Str. Petrarca 8; Unieco S.c.r.l.;

per l'annullamento,



della delibera n. 57/15 del 28.05.2009, con cui il Consiglio comunale di Parma ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni e riserve come da proposta contro deduttiva alle osservazioni e riserve della Provincia, nonché ha approvato ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m., la variante al POC del Comune di Parma, “finalizzata all’inserimento di interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione da realizzare nei prossimi cinque anni in ambiti individuati dal PSC e subordinati al POC” adotta con delibera del Consiglio comunale n. 171 del 18/12/2006 e eventualmente anche in parte qua;
nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti e/o connessi alle medesime.
Quanto ai motivi aggiunti:
della delibera n. 162/39 del Consiglio Comunale del 12.12.2009 con la quale, tra l’altro, è stato approvato ai sensi dell’art. 35 della legge regionale n. 20/2000, il Piano urbanistico attuativo, relativo al sub-ambito 11.S1. B San Prospero Ovest, allegato alla stessa delibera sotto la lettera C, nonché della deliberazione sempre del Consiglio Comunale n. 161/39 del 21.12.2009 nella parte in cui ha approvato ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 20/2000 il piano urbanistico attuativo relativo al sub.ambito 19S2.C via Rastelli Sud Est, come allegato alla delibera sotto la lettera C.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Parma e di Mingori Costruzioni S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso notificato in data 08 ottobre 2009 e depositato in data 21 ottobre 2009, la Associazione imprese consorzio terziario (d’ora in poi Ascom) e la Confcommercio di Parma, insieme a altre tre società esercenti nel settore commerciale, hanno impugnato la delibera con la quale il Comune di Parma ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni e riserve da esse stesse formulate rispetto all’inserimento nel P.O.C. di 21 comparti attuativi che interessano sub-ambiti di trasformazione residenziali, direzionali/ricettivi/commerciali produttivi e il comparto 22S 20 (polo funzionale –zona annonaria) finalizzato all’attuazione di obiettivi strategici che il Comune intende promuovere nell’area nord ovest per il conseguimento di un polo tecnologico di ricerca e sviluppo.
Nelle proprie deduzioni la Ascom di Parma chiedeva l’esclusione dalla scheda tecnica-normativa dei sub ambiti 11S1.A, 19S2.C, 19S2.D, 21S1.A, 21S1.B, 22S9.A, 22S9.B, 22S9.C, la previsione di attività commerciali fino alla media-grande struttura di vendita alimentare e/o non alimentare, nei limiti delle competenze comunali, in quanto soggette a programmazione di P.T.C.P. L’Ascom, inoltre, evidenziava la non coerenza con gli indirizzi di P.S.C. in merito all’individuazione dei fronti commerciali da potenziare.
Il Comune di Parma, nelle proprie controdeduzioni alle osservazioni, ha chiarito che le disposizioni regionali in materia stabiliscono che la programmazione commerciale nell’ambito del P.T.C.P. inerisce esclusivamente le grandi strutture di vendita, ritenendo pertanto ammissibile quanto stabilito in merito alle nuove medio - grandi strutture di vendita. Per quanto concerne il carattere di sovracomunalità, tale aspetto è attribuibile ad un’aggregazione di medie strutture e, nel caso specifico, la disciplina regionale attribuisce alla competenza comunale interventi che interessano una struttura di 1,5 ha. e comunque con una superficie di vendita non superiore ai 5000 mq.
Con un unico motivo di ricorso le ricorrenti hanno impugnato la delibera in epigrafe indicata in cui sono contenute le controdeduzioni comunali ai loro rilievi, deducendo la violazione e falsa applicazione della deliberazione del Consiglio regionale E.R. n. 1253/99, come modificata dalla deliberazione n. 6503/2005, nonché l’eccesso di potere per sviamento.
Le ricorrenti sostengono che il Comune di Parma, dando esecuzione per stralci alle previsioni del PSC, avrebbe eluso la normativa regionale in tema di insediamenti commerciali, dato che se si fosse proceduto per l’intero sub ambito, la dimensione dell’insediamento avrebbe richiesto una preventiva modifica della programmazione provinciale.
Con i motivi aggiunti notificati in data 16 marzo 2010 e depositati in data 01 aprile 2010 sono state impugnate le deliberazioni indicate in epigrafe, per illegittimità derivata rispetto al provvedimento impugnato con il ricorso principale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, rilevando una serie di motivi di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti:
1) per l’omessa impugnazione della delibera di approvazione del P.S.C.
2) per omessa notifica all’amministrazione provinciale;
3) per omessa notifica a almeno un controinteressato;
4) per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti.
Si è costituito in giudizio il contro interessato, società Mingori Costruzioni S.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti nonché la loro infondatezza nel merito.
Alla pubblica udienza del 9 novembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili.
Il Collegio ritiene, infatti, che sia fondata l’eccezione di inammissibilità contenuta nella memoria del Comune di Parma depositata in data 15 ottobre 2010, laddove si rileva che l’unica censura fatta valere avrebbe dovuto essere riferita al P.S.C., che, invece, non è stato impugnato.
Giova effettuare una breve cronistoria rispetto agli atti e provvedimenti di pianificazione urbanistica di cui il Comune di Parma si è dotato: con deliberazione consiliare del 27.03.2007 n. 46/11 è stata approvata la variante generale al Piano strutturale comunale, PSC; fra i documenti allegati alla variante al P.S.C. vi sono numerose schede dedicate a ciò che potrà essere realizzato in ciascun ambito o sub ambito di trasformazione. In particolare il P.S.C. definisce le funzioni realizzabili, gli indici di in edificabilità le dotazioni territoriali etc…e ciò vale anche per il sub ambito di via Rastelli sud (19.S.2.C) e per quello di San Prospero Ovest (11.S.1.B), a cui fanno riferimento i ricorrenti. Le norme tecniche di attuazione del P.S.C. stabiliscono (in particolare, l’art. 21) che i sub ambiti di progetto si attuano attraverso il P.O.C. e che ogni sub ambito può essere attuato a mezzo di stralci funzionali.
Ciò significa che tutte le decisioni impugnate a mezzo del ricorso sono, invero, contenute nel P.S.C. che non è stato oggetto di impugnativa.
Inoltre, il Comune di Parma, con la delibera della Giunta del 23/04/2007 n. 616/33, ha indetto una procedura concorsuale per selezionare gli ambiti e i sub-ambiti nei quali realizzare, nell’arco temporale di cinque anni, interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione e riqualificazione. Questa procedura si è sostanzialmente esaurita in quanto la Giunta comunale ha proposto l’inserimento delle proposte ritenute valide nel P.O.C., che è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 57/15 del 28/07/2009, impugnata con il ricorso.
Questo provvedimento ha ad oggetto l’approvazione della variante al P.O.C. finalizzata all’inserimento degli interventi di nuova attuazione o riqualificazione da realizzarsi nei prossimi cinque anni negli ambiti individuati a monte dal P.S.C. Inoltre, la delibera impugnata approva gli accordi con i privati, inseriti nel P.O.C., ai sensi dell’art. 18 L.R. n. 20/2000.
E’ evidente che la variante del P.O.C. impugnata è un provvedimento attuativo del P.S.C., anzi, nel caso di specie, della variante al P.S.C. che è stata approvata con la deliberazione consiliare del 27.02.2007 n. 46/11, la quale ha individuato gli interventi già contemplati nel P.S.C. suscettibili di essere realizzati nel quinquennio nonché approvato gli accordi con i privati titolari di tali interventi.
Sotto quest’ultimo profilo risulta fondata anche la terza eccezione di inammissibilità del ricorso (omessa notifica almeno ad uno dei controinteressati), in quanto l’atto di approvazione del P.O.C. individua anche i soggetti titolari dei singoli intereventi e contiene in allegato il nominativo delle parti che li hanno sottoscritti. Infatti la delibera impugnata è anche l’atto conclusivo del procedimento concorsuale di selezione dei soggetti che dovranno realizzare gli interventi.
Sarebbe stato dunque necessario un loro coinvolgimento nel contraddittorio processuale, in quanto dall’eventuale annullamento del provvedimento deriverebbe ad essi un sicuro pregiudizio.
Anche sotto questo profilo il ricorso è pertanto inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso coinvolge anche i motivi aggiunti in quanto le delibere consiliari impugnate, la n. 161/39 e la n. 161/39 del 21.12.2009, lo sono non per vizi propri ma per illegittimità derivata rispetto alla deliberazione della variante del P.O.C., impugnata con il ricorso principale.
Ne consegue l’inammissibilità anche dei motivi aggiunti.
In disparte i rilevati profili inammissibilità, occorre soffermarsi anche sul profilo della legittimazione delle Associazioni a impugnare i succitati provvedimenti, che appare, invero, carente: infatti, è indubbio che si tratta di associazioni di categoria a tutela degli esercenti il commercio. In tal caso, per pacifica giurisprudenza (ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 11 aprile 2008 n. 3108; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 2 aprile 2008 n. 793), non rileva tanto il grado di effettiva rappresentatività dell’associazione quanto il fatto che la stessa sia effettivamente operante a tutela di interessi categoriali e che l’interesse azionato in giudizio sia proprio della categoria unitariamente considerata e non soltanto di singoli associati. E’, pertanto, evidente che, nel caso di specie, le associazioni ricorrenti non rappresentano l’intera categoria dei soggetti di cui istituzionalmente rappresentano gli interessi, ma solo un parte di essa (quella non interessata all’apertura delle strutture di vendita di cui al P.S.C. e alla variante di P.O.C.), per cui deve essere dichiarata, anche sotto questo ulteriore aspetto, l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di una delle condizioni dell’azione.
Non è chiaro, inoltre, come l’impugnativa dei due P.U.A., a mezzo dei motivi aggiunti, di cui sono titolari due diversi soggetti attuatori (Mingori Costruzioni s.p.a. e Unieco s.c.r.l.), che hanno costituito un’autonoma e distinta società per l’area di Via Rastelli), leda gli interessi degli altri singoli esercenti che hanno proposto il ricorso.
Alla luce di tali motivazioni, il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, è da dichiarare inammissibile.
Conseguentemente, le spese di giudizio devono essere poste a carico dei soggetti ricorrenti.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), da suddividersi in parti uguali a favore del Comune resistente e del controinteressato, oltre al pagamento di I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2010





 

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