REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del
2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ASCOM -
Associazione Imprese e Commercio Terziario – Parma - CONFCOMMERCIO,
Bocchialini 1921 S.r.l., Poletti S.n.c., Schik Men S.n.c., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi sia
congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Giorgio Conti e Giuseppe
Contino, con domicilio eletto presso il loro studio, in Parma, strada
della Repubblica n. 31;
contro
il Comune di Parma, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra, con
domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, via Mistrali 4;
nei confronti di
Mingori Costruzioni S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Annalisa Bassi e Fulvio Villa, con domicilio eletto presso l’avv. Annalisa
Bassi in Parma, Str. Petrarca 8; Unieco S.c.r.l.;
per l'annullamento,
della delibera n. 57/15 del 28.05.2009, con
cui il Consiglio comunale di Parma ha approvato le controdeduzioni alle
osservazioni e riserve come da proposta contro deduttiva alle osservazioni
e riserve della Provincia, nonché ha approvato ai sensi dell’art. 34 della
L.R. 20/2000 e s.m., la variante al POC del Comune di Parma, “finalizzata
all’inserimento di interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o
riqualificazione da realizzare nei prossimi cinque anni in ambiti
individuati dal PSC e subordinati al POC” adotta con delibera del
Consiglio comunale n. 171 del 18/12/2006 e eventualmente anche in parte
qua;
nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti e/o connessi
alle medesime.
Quanto ai motivi aggiunti:
della delibera n. 162/39
del Consiglio Comunale del 12.12.2009 con la quale, tra l’altro, è stato
approvato ai sensi dell’art. 35 della legge regionale n. 20/2000, il Piano
urbanistico attuativo, relativo al sub-ambito 11.S1. B San Prospero Ovest,
allegato alla stessa delibera sotto la lettera C, nonché della
deliberazione sempre del Consiglio Comunale n. 161/39 del 21.12.2009 nella
parte in cui ha approvato ai sensi dell’art. 35 della legge regionale
20/2000 il piano urbanistico attuativo relativo al sub.ambito 19S2.C via
Rastelli Sud Est, come allegato alla delibera sotto la lettera C.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Parma
e di Mingori Costruzioni S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno
9 novembre 2010 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto
e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 08 ottobre 2009 e
depositato in data 21 ottobre 2009, la Associazione imprese consorzio
terziario (d’ora in poi Ascom) e la Confcommercio di Parma, insieme a
altre tre società esercenti nel settore commerciale, hanno impugnato la
delibera con la quale il Comune di Parma ha approvato le controdeduzioni
alle osservazioni e riserve da esse stesse formulate rispetto
all’inserimento nel P.O.C. di 21 comparti attuativi che interessano
sub-ambiti di trasformazione residenziali,
direzionali/ricettivi/commerciali produttivi e il comparto 22S 20 (polo
funzionale –zona annonaria) finalizzato all’attuazione di obiettivi
strategici che il Comune intende promuovere nell’area nord ovest per il
conseguimento di un polo tecnologico di ricerca e sviluppo.
Nelle
proprie deduzioni la Ascom di Parma chiedeva l’esclusione dalla scheda
tecnica-normativa dei sub ambiti 11S1.A, 19S2.C, 19S2.D, 21S1.A, 21S1.B,
22S9.A, 22S9.B, 22S9.C, la previsione di attività commerciali fino alla
media-grande struttura di vendita alimentare e/o non alimentare, nei
limiti delle competenze comunali, in quanto soggette a programmazione di
P.T.C.P. L’Ascom, inoltre, evidenziava la non coerenza con gli indirizzi
di P.S.C. in merito all’individuazione dei fronti commerciali da
potenziare.
Il Comune di Parma, nelle proprie controdeduzioni alle
osservazioni, ha chiarito che le disposizioni regionali in materia
stabiliscono che la programmazione commerciale nell’ambito del P.T.C.P.
inerisce esclusivamente le grandi strutture di vendita, ritenendo pertanto
ammissibile quanto stabilito in merito alle nuove medio - grandi strutture
di vendita. Per quanto concerne il carattere di sovracomunalità, tale
aspetto è attribuibile ad un’aggregazione di medie strutture e, nel caso
specifico, la disciplina regionale attribuisce alla competenza comunale
interventi che interessano una struttura di 1,5 ha. e comunque con una
superficie di vendita non superiore ai 5000 mq.
Con un unico motivo di
ricorso le ricorrenti hanno impugnato la delibera in epigrafe indicata in
cui sono contenute le controdeduzioni comunali ai loro rilievi, deducendo
la violazione e falsa applicazione della deliberazione del Consiglio
regionale E.R. n. 1253/99, come modificata dalla deliberazione n.
6503/2005, nonché l’eccesso di potere per sviamento.
Le ricorrenti
sostengono che il Comune di Parma, dando esecuzione per stralci alle
previsioni del PSC, avrebbe eluso la normativa regionale in tema di
insediamenti commerciali, dato che se si fosse proceduto per l’intero sub
ambito, la dimensione dell’insediamento avrebbe richiesto una preventiva
modifica della programmazione provinciale.
Con i motivi aggiunti
notificati in data 16 marzo 2010 e depositati in data 01 aprile 2010 sono
state impugnate le deliberazioni indicate in epigrafe, per illegittimità
derivata rispetto al provvedimento impugnato con il ricorso
principale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, rilevando
una serie di motivi di inammissibilità del ricorso e dei motivi
aggiunti:
1) per l’omessa impugnazione della delibera di approvazione
del P.S.C.
2) per omessa notifica all’amministrazione
provinciale;
3) per omessa notifica a almeno un
controinteressato;
4) per difetto di legittimazione attiva in capo ai
ricorrenti.
Si è costituito in giudizio il contro interessato, società
Mingori Costruzioni S.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso e dei
motivi aggiunti nonché la loro infondatezza nel merito.
Alla pubblica
udienza del 9 novembre 2010, la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso e i motivi aggiunti sono
inammissibili.
Il Collegio ritiene, infatti, che sia fondata
l’eccezione di inammissibilità contenuta nella memoria del Comune di Parma
depositata in data 15 ottobre 2010, laddove si rileva che l’unica censura
fatta valere avrebbe dovuto essere riferita al P.S.C., che, invece, non è
stato impugnato.
Giova effettuare una breve cronistoria rispetto agli
atti e provvedimenti di pianificazione urbanistica di cui il Comune di
Parma si è dotato: con deliberazione consiliare del 27.03.2007 n. 46/11 è
stata approvata la variante generale al Piano strutturale comunale, PSC;
fra i documenti allegati alla variante al P.S.C. vi sono numerose schede
dedicate a ciò che potrà essere realizzato in ciascun ambito o sub ambito
di trasformazione. In particolare il P.S.C. definisce le funzioni
realizzabili, gli indici di in edificabilità le dotazioni territoriali
etc…e ciò vale anche per il sub ambito di via Rastelli sud (19.S.2.C) e
per quello di San Prospero Ovest (11.S.1.B), a cui fanno riferimento i
ricorrenti. Le norme tecniche di attuazione del P.S.C. stabiliscono (in
particolare, l’art. 21) che i sub ambiti di progetto si attuano attraverso
il P.O.C. e che ogni sub ambito può essere attuato a mezzo di stralci
funzionali.
Ciò significa che tutte le decisioni impugnate a mezzo del
ricorso sono, invero, contenute nel P.S.C. che non è stato oggetto di
impugnativa.
Inoltre, il Comune di Parma, con la delibera della Giunta
del 23/04/2007 n. 616/33, ha indetto una procedura concorsuale per
selezionare gli ambiti e i sub-ambiti nei quali realizzare, nell’arco
temporale di cinque anni, interventi di nuova urbanizzazione e di
sostituzione e riqualificazione. Questa procedura si è sostanzialmente
esaurita in quanto la Giunta comunale ha proposto l’inserimento delle
proposte ritenute valide nel P.O.C., che è stato approvato con
deliberazione del Consiglio n. 57/15 del 28/07/2009, impugnata con il
ricorso.
Questo provvedimento ha ad oggetto l’approvazione della
variante al P.O.C. finalizzata all’inserimento degli interventi di nuova
attuazione o riqualificazione da realizzarsi nei prossimi cinque anni
negli ambiti individuati a monte dal P.S.C. Inoltre, la delibera impugnata
approva gli accordi con i privati, inseriti nel P.O.C., ai sensi dell’art.
18 L.R. n. 20/2000.
E’ evidente che la variante del P.O.C. impugnata è
un provvedimento attuativo del P.S.C., anzi, nel caso di specie, della
variante al P.S.C. che è stata approvata con la deliberazione consiliare
del 27.02.2007 n. 46/11, la quale ha individuato gli interventi già
contemplati nel P.S.C. suscettibili di essere realizzati nel quinquennio
nonché approvato gli accordi con i privati titolari di tali
interventi.
Sotto quest’ultimo profilo risulta fondata anche la terza
eccezione di inammissibilità del ricorso (omessa notifica almeno ad uno
dei controinteressati), in quanto l’atto di approvazione del P.O.C.
individua anche i soggetti titolari dei singoli intereventi e contiene in
allegato il nominativo delle parti che li hanno sottoscritti. Infatti la
delibera impugnata è anche l’atto conclusivo del procedimento concorsuale
di selezione dei soggetti che dovranno realizzare gli
interventi.
Sarebbe stato dunque necessario un loro coinvolgimento nel
contraddittorio processuale, in quanto dall’eventuale annullamento del
provvedimento deriverebbe ad essi un sicuro pregiudizio.
Anche sotto
questo profilo il ricorso è pertanto inammissibile.
L’inammissibilità
del ricorso coinvolge anche i motivi aggiunti in quanto le delibere
consiliari impugnate, la n. 161/39 e la n. 161/39 del 21.12.2009, lo sono
non per vizi propri ma per illegittimità derivata rispetto alla
deliberazione della variante del P.O.C., impugnata con il ricorso
principale.
Ne consegue l’inammissibilità anche dei motivi
aggiunti.
In disparte i rilevati profili inammissibilità, occorre
soffermarsi anche sul profilo della legittimazione delle Associazioni a
impugnare i succitati provvedimenti, che appare, invero, carente: infatti,
è indubbio che si tratta di associazioni di categoria a tutela degli
esercenti il commercio. In tal caso, per pacifica giurisprudenza (ex
pluribus T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 11 aprile 2008 n. 3108;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 2 aprile 2008 n. 793), non rileva tanto
il grado di effettiva rappresentatività dell’associazione quanto il fatto
che la stessa sia effettivamente operante a tutela di interessi
categoriali e che l’interesse azionato in giudizio sia proprio della
categoria unitariamente considerata e non soltanto di singoli associati.
E’, pertanto, evidente che, nel caso di specie, le associazioni ricorrenti
non rappresentano l’intera categoria dei soggetti di cui istituzionalmente
rappresentano gli interessi, ma solo un parte di essa (quella non
interessata all’apertura delle strutture di vendita di cui al P.S.C. e
alla variante di P.O.C.), per cui deve essere dichiarata, anche sotto
questo ulteriore aspetto, l’inammissibilità del ricorso e dei motivi
aggiunti per carenza di una delle condizioni dell’azione.
Non è
chiaro, inoltre, come l’impugnativa dei due P.U.A., a mezzo dei motivi
aggiunti, di cui sono titolari due diversi soggetti attuatori (Mingori
Costruzioni s.p.a. e Unieco s.c.r.l.), che hanno costituito un’autonoma e
distinta società per l’area di Via Rastelli), leda gli interessi degli
altri singoli esercenti che hanno proposto il ricorso.
Alla luce di
tali motivazioni, il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, è da
dichiarare inammissibile.
Conseguentemente, le spese di giudizio devono
essere poste a carico dei soggetti ricorrenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui
motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara
inammissibili.
Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese
di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), da
suddividersi in parti uguali a favore del Comune resistente e del
controinteressato, oltre al pagamento di I.V.A. e C.P.A. come per
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio
del giorno 9 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Michele
Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo
Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2010