REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 147 del 2008 proposto
da
Tecnoimpianti Clima S.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t. Luciano Monzù, difesa e rappresentata dall’avv. Maurizio Zoppolato e
dall’avv. Maurizio Palladini, e presso quest’ultimo elettivamente
domiciliata in Parma, vicolo dei Mulini n. 6;
contro
il Comune di Fiorenzuola d’Arda, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coli ed
elettivamente domiciliato in Parma, borgo Tommasini n. 20, presso lo
studio dell’avv. Mario Ramis;
nei confronti di
Martini Costruzioni S.r.l., non costituita in
giudizio;
per l'annullamento
– quanto all’atto introduttivo della lite –
della determinazione n. 420 del 2 maggio 2008 (con cui il Comune di
Fiorenzuola d’Arda dichiarava la società ricorrente decaduta
dall’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei “lavori di recupero
funzionale della palazzina sud comparto ex Macello pubblico - 2°
stralcio”), dell’art. A, comma 3, del bando di gara e dell’art. 4 del
disciplinare (ove interpretati nel senso dell’obbligatoria indicazione
delle pronunce di estinzione dei reati), del provvedimento di
aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla Martini Costruzioni S.r.l.,
della segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
disposta in data 13 maggio 2008, dell’eventuale provvedimento di
escussione della fideiussione;
– quanto all’atto di “motivi aggiunti”
depositato il 18 settembre 2008 – della determinazione n. 703 del 24
luglio 2008 (con cui il Comune di Fiorenzuola d’Arda disponeva
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Martini Costruzioni S.r.l.),
della determinazione n. 724 del 29 luglio 2008 (con cui il Comune di
Fiorenzuola d’Arda disponeva l’escussione delle cauzioni provvisorie),
nonché della nota in data 7 agosto 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici;
…………………..per la
condanna……………………
dell’Amministrazione comunale al risarcimento del
danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di
“motivi aggiunti” depositato il 18 settembre 2008;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio del Comune di Fiorenzuola d’Arda;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo
Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 9 novembre 2010 i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto
e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Fiorenzuola d’Arda indiceva una gara
d’appalto per l’affidamento dei “lavori di recupero funzionale della
palazzina sud comparto ex Macello pubblico - 2° stralcio”, con il criterio
di aggiudicazione del prezzo più basso. La società ricorrente, presentata
l’offerta, si classificava al primo posto della graduatoria di merito e
conseguiva l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, per poi venire
assoggettata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara e venire quindi esclusa in ragione dell’omessa
dichiarazione, in sede di documentazione allegata all’offerta, di una
pronuncia penale ex art. 444 cod.proc.pen. (emessa in data 12 maggio 1994)
per reati successivamente dichiarati estinti con ordinanza del 9 maggio
2003. Dal che, inoltre, la segnalazione del fatto all’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici.
Avverso i suindicati atti, nonché
avverso la normativa di gara nella parte in cui dovesse essere
interpretata nel senso dell’obbligatoria indicazione anche delle pronunce
di estinzione dei reati, ha proposto impugnativa la società ricorrente.
Deduce l’illegittimità dell’esclusione perché riferita ad una pronuncia ex
art. 444 cod.proc.pen. inerente reato estintosi in séguito ad apposita
pronuncia del giudice penale e quindi inidoneo ad integrare una causa di
esclusione dalle gare pubbliche (ai sensi del combinato disposto dell’art.
38, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 445, comma 2, cod.proc.pen.);
deduce l’insussistenza dell’obbligo di dichiarazione di fatti che non
possono in sé condurre all’estromissione da una gara; assume inesistente
una prescrizione in tal senso contenuta nella lex specialis del
concorso, o comunque non ravvisa che la stessa fosse assistita dalla
sanzione dell’esclusione, quanto meno per la equivocità delle relative
disposizioni e quindi per la necessità di tutelare l’affidamento dei
concorrenti; censura in ogni caso la normativa di gara, ove dovesse
intendersi come fonte dell’obbligo di indicazione di simili precedenti,
perché aggraverebbe ingiustificatamente gli adempimenti formali dei
concorrenti e violerebbe il principio di proporzionalità, oltre ad
introdurre una causa di esclusione non contemplata dall’ordinamento. Di
qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e la pretesa al
risarcimento del danno sofferto.
Si è costituito in giudizio il Comune
di Fiorenzuola d’Arda, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare della
società ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio
del 22 luglio 2008 (ord. n. 105/08).
Essendo sopraggiunti il
provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Martini
Costruzioni S.r.l. (v. determinazione n. 703 del 24 luglio 2008) e la
decisione di incamerare le cauzioni provvisorie delle concorrenti escluse
(v. determinazione n. 724 del 29 luglio 2008), la società ricorrente
formulava poi “motivi aggiunti”, depositati il 18 settembre 2008, ed
impugnava in tal modo i nuovi atti, oltre alla nota in data 7 agosto 2008
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, tutti censurati per
illegittimità derivata.
All’udienza del 9 novembre 2010, ascoltati i
rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso
è infondato.
Stabiliva il disciplinare di gara, per quel che rileva
nella presente controversia, che l’istanza di partecipazione avrebbe
dovuto essere corredata delle dichiarazioni sostitutive indicate nel
disciplinare medesimo al punto 4), da redigere in conformità del modello
“allegato B” e con riferimento “…a pena di esclusione dalla gara …”
(v. pag. 2) a tutte le dichiarazioni ivi previste. Il punto 4), in
particolare, richiedeva di specificare se si era incorsi in sentenze di
condanna passate in giudicato o in decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili o in sentenze di applicazione della pena ex art. 444
cod.proc.pen., con indicazione altresì dell’eventuale conseguimento del
beneficio della non menzione ed anche dell’eventuale applicazione
dell’art. 178 cod.pen o dell’art. 445, comma 2, cod.proc.pen. derivante da
formale pronuncia giudiziale; in termini corrispondenti, poi, era
formulato l’“allegato B”, secondo uno schema da compilare da parte delle
concorrenti.
Ciò posto, il rappresentante legale della società
ricorrente risulta avere sottoscritto una dichiarazione contrassegnata
nella parte del modello che esclude in toto la sussistenza di
precedenti penali a suo carico, in tal modo però omettendo di richiamare
la pronuncia ex art. 444 cod.proc.pen. che successivamente
l’Amministrazione ha accertato essere stata a suo tempo emessa, peraltro
in relazione a reati dichiarati estinti con ordinanza del 9 maggio 2003.
Eppure la normativa di gara era chiara nell’imporre una simile
dichiarazione, a pena di esclusione, anche nel caso in cui fossero
intervenute medio tempore cause di estinzione del reato, a sua
volta da indicare nell’apposito modello; il che inficia la condotta della
concorrente, e ne comportava in via automatica l’estromissione dalla
procedura selettiva.
In simili ipotesi la giurisprudenza ha
ripetutamente rilevato che, per avere corredato l’offerta di
un’attestazione falsa o comunque non conforme al modello imposto dalle
norme di gara, la ditta è per ciò solo soggetta all’esclusione, posto che
la mancata dichiarazione incide non già sugli effetti delle condanne
taciute quanto piuttosto sulla situazione di infedeltà, reticenza o
inaffidabilità della ditta stessa (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 8
ottobre 2010 n. 7349). Inoltre, è irrilevante che gli illeciti penali non
dichiarati siano eventualmente inidonei ad incidere sulla moralità
professionale della concorrente, in quanto, ribadito che l’esistenza di
false dichiarazioni circa i precedenti penali si configura come causa
autonoma di esclusione, va ricordato che, per costante giurisprudenza (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2010 n. 2822), le
valutazioni in ordine alla gravità delle condanne e alla loro incidenza
sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla stazione
appaltante e non già al concorrente, il quale è pertanto obbligato ad
indicare tutte le condanne riportate, senza poterne autonomamente operare
una selezione sulla base di meri criteri personali; è necessario, in altri
termini, che gli offerenti rendano dichiarazioni complete e veritiere, con
l’esatta indicazione della totalità dei precedenti penali – salvo quelli
espressamente esclusi dalla lex specialis di gara –, in modo da
mettere la stazione appaltante in condizione di svolgere la prescritta
valutazione sulla moralità professionale dell’impresa concorrente.
In
assenza, allora, di significativi elementi di incertezza circa le
dichiarazioni da formulare in sede di offerta – attesa l’univocità delle
norme di gara –, prive di fondamento si rivelano le doglianze della
ricorrente a proposto di un atto di esclusione che si presenta come una
corretta applicazione della lex specialis del concorso.
Resta a
questo punto da vagliare la censura imperniata sull’illegittimità della
stessa normativa di gara, nella parte in cui obbligava i concorrenti ad
indicare anche le pronunce penali relative a reati medio tempore dichiarati estinti dall’Autorità giudiziaria e a specificare i
provvedimenti in tal senso adottati. Si insiste, in particolare,
sull’ininfluenza di tali precedenti quanto all’apprezzamento della
moralità professionale dell’impresa, onde del tutto ingiustificato
risulterebbe l’onere procedimentale fatto gravare sugli offerenti.
Non
ignora il Collegio quell’indirizzo interpretativo secondo cui dall’art.
38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 scaturirebbe l’esonero
delle imprese concorrenti dall’obbligo di indicazione delle condanne per
le quali sia intervenuta una causa estintiva del reato, per essere le
stesse completamente irrilevanti ai fini del giudizio di moralità
professionale degli aspiranti contraenti (v., tra le altre, Cons. Stato,
Sez. VI, 24 giugno 2010 n. 4019). Sennonché, una simile soluzione non
tiene conto della circostanza che l’estinzione degli effetti penali di una
data condotta non fa venir meno il fatto in sé, quale accadimento idoneo a
rivelare il grado di affidamento morale e professionale dei soggetti con i
quali l’Amministrazione è in procinto di stipulare accordi negoziali;
donde l’adesione all’assunto per cui la clausola di salvezza rappresentata
dal richiamo all’art. 445, comma 2, cod.proc.pen. (v. art. 75, comma 1,
lett. c), d.P.R. n. 554/1999 e ora art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006) non si risolve nell’assoluta preclusione
della possibilità che l’ente appaltante valuti comunque i fatti materiali
sottesi alla pronuncia penale, con il dovere però di un approfondito
apprezzamento dei vari aspetti della vicenda, ivi compreso il decorso del
termine di legge senza il reiterarsi di analoghe condotte penalmente
sanzionate (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 giugno 2004 n. 2360), il
che rende ammissibile – perché risponde ad un significativo interesse
della stazione appaltante – la norma della lex specialis che
prescriva, a pena di esclusione, la dichiarazione delle condanne
interessate da una causa estintiva del reato, allo scopo di consentire
all’Amministrazione la conoscenza di tutti i precedenti penali di coloro
che hanno poteri decisionali in seno all’impresa propostasi per l’appalto,
anche delle pronunce per le quali si sia registrata l’estinzione del reato
(v. Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2007 n. 1723).
In conclusione, il
ricorso va respinto.
La peculiarità delle questioni dedotte giustifica
la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella
Camera di Consiglio del 9 novembre 2010, con l’intervento dei
magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere,
Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2010