 |
| |
 |
 |
| n. 12-2010 - © copyright |
T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA -
SEZIONE I - Sentenza 10 dicembre 2010 n. 8108
G. Calvo Pres. - S.
Fina Est.
G.C.S. S.p.A. in proprio e Mandataria Rti (Avv.ti F.
Adavastro, C. Cappello, S. Filippi Filippi) contro Intercent-Er Agenzia
Regionale Sviluppo Mercati Telematici (Avv. A. Lolli), la Regione Emilia
Romagna (non costituita), Poste Italiane S.p.A. (Avv.ti M. Filippetto, A.
Mole', D. Pallottino), l’Autorità per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture, e l’Osservatorio dei Contratti Pubblici
Relativi A Lavori Servizi e Forniture (Avvocatura dello Stato) e nei
confronti di Istituto Cauzioni & Fidejussioni S.p.A. (Avv. A.
Iannelli) |
|
Contratti della p.a. – Sanzioni ex art. 48 del D.Lgs.
163/2006 - Devono applicarsi tassativamente alle ipotesi di mancanza dei
requisiti ivi previsti cosiddetti di “ordine speciale” - Assenza di
requisiti diversi e cioè di “ordine generale” – Inapplicabilità –
Irrogazione delle sanzioni - Illegittimità
|
|
L’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 prevede che le stazioni
appaltanti chiedano ai soggetti offerenti, così come all’aggiudicatario,
di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico –
finanziaria e tecnico - organizzativa e quando tale prova non sia fornita
esse dispongono l’esclusione del concorrente dalla gara, l’escussione
della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità per i
conseguenti provvedimenti. Come appare evidente dal chiaro contenuto della
norma, le misure sanzionatorie indicate devono applicarsi tassativamente
alle ipotesi di mancanza dei requisiti ivi previsti, cosiddetti di “ordine
speciale”, e non anche all’assenza di requisiti diversi da quest’ultimi e
cioè di quelli di “ordine generale” non contemplati dalla fattispecie in
esame. Ne consegue nella specie l’illegittimità delle sanzioni irrogate
per il mancato possesso dei requisiti di ordine generale
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del
2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
|
| |
|
G.C.S. S.p.A. in proprio e Mandataria Rti, Selecta
S.p.A., Uniposta S.p.A., rappresentate e difese dagli avv. Francesco
Adavastro, Carmela Cappello, Serena Filippi Filippi, con domicilio eletto
presso Carmela Cappello in Bologna, via Rubbiani 3;
contro
Intercent-Er Agenzia Regionale Sviluppo
Mercati Telematici, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lolli, con
domicilio eletto presso Alessandro Lolli in Bologna, via G.Vaccaro 6;
Regione Emilia Romagna;
|
| |
|
Poste Italiane S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.
Marco Filippetto, Andrea Mole', Davide Pallottino, con domicilio eletto
presso Poste Italiane Area Territoriale Legale in Bologna, via Zanardi
28;
|
| |
|
Autorità per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, Osservatorio dei Contratti Pubblici Relativi
A Lavori Servizi e Forniture, rappresentati e difesi dall'Avvocatura,
domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
nei confronti di
I.C.F. Istituto Cauzioni & Fidejussioni
S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Iannelli, con domicilio
eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
per l'annullamento
del provvedimento n.16106 in data 4 dicembre
2007 (prot. AGI/07/5869) del Direttore dell’Agenzia Intercent-er,
comunicata con nota del Direttore di pari data, anche nella parte in cui è
stata preannunciata l’escussione della cauzione provvisoria presentata a
corredo dell’offerta, rimettendone l’incameramento a successivi
atti;
del provvedimento del Direttore dell’Agenzia Intercent-er
n.016639 in data 18.12.2007 (prot. N. AGI/07/6004) di aggiudicazione
definitiva in favore del raggruppamento temporaneo tra Poste Italiane
S.p.a. e Lapidata S.A.;
del provvedimento n.reg. ic/2008/689 in data 30
gennaio 2008, con cui il Direttore dell’Agenzia Intercent-ER ha richiesto
a ICF – Istituto Cauzion & Fideiussioni s.p.a. – il versamento della
somma garantita con fideiussione n.20532/07 a titolo di cauzione
provvisoria prestata dal costituendo RTI tra GCS S.p.a., Uniposta S.p.a. e
Selecta S.p.a. a corredo dell’offerta presentata nella procedura aperta
per l’affidamento del servizio di gestione del procedimento di notifica e
postalizzazione di atti conseguenti ad attività della Polizia
Municipale;
del conseguente provvedimento n. reg. ic./08/935 in data 12
febbraio 2008, con cui il Direttore dell’Agenzia Intercent-ER ha reiterato
la richiesta di incameramento della cauzione provvisoria;
di ogni atto
e provvedimento di regolamentazione della gara, ove e nella parte in cui
sanziona con l’esclusione e l’escussione della cauzione provvisoria il
mancato possesso del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. G),
D.Lgs. 163/2006 (Codice Contratti) ed in specie e in parte qua gli artt. 2
e 6 del Disciplinare di Gara.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e
i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Intercent-Er Agenzia Regionale Sviluppo Mercati Telematici e di Poste
Italiane S.p.A. e di I.C.F. Istituto Cauzioni & Fidejussioni S.p.A. e
di Autorità per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture e di Osservatorio dei Contratti Pubblici Relativi A Lavori
Servizi e Forniture;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre
2010 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata con ricorso introduttivo la
determinazione di Intercent – ER, dichiarativa dell’inefficacia
dell’aggiudicazione in favore della ricorrente e sono altresì impugnati:
l’atto di aggiudicazione definitiva nei confronti della controinteressata
ATI Poste Italiane s.p.a. e gli altri provvedimenti concernenti
l’escussione della cauzione provvisoria, meglio individuati in epigrafe
I motivi d’impugnazione possono complessivamente ricondursi:
• alla
illegittimità costituzionale dell’art. 38/1°c del D. lgs. n. 163/2006
nella parte in cui si dispone l’esclusione del partecipante alla gara in
caso di violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse mancanza dei requisiti di regolarità
fiscale;
• all’errata interpretazione e falsa applicazione
dell’indicata disposizione e all’eccesso di potere per sviamento, carenza
d’istruttorie e di motivazione, travisamento e ingiustizia;
• alla
violazione degli art. 48 e 75 del D.lgs. n. 163/2006 e all’eccesso di
potere nelle sintomatiche figure appena sopra richiamate.
In ordine al
primo punto deve rilevarsi che l’art. 38/1°c lett. g) del Codice dei
Contratti dispone l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici per i soggetti che
hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi di pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stati stabiliti.
Si desume
dal tenore logico – letterale della disposizione che vengono assoggettate
alla prevista misura dell’esclusione dalle gare, i soggetti autori di
violazioni che comportino il mancato assolvimento dell’obbligo di
corrispondere quanto dovuto a titolo d’imposta o tassa e ciò
indipendentemente dalla gravità delle infrazioni constatate.
Al
riguardo può razionalmente ritenersi che l’impostazione adottata
corrisponda ad una scelta mirata del legislatore, volta a porre sul
medesimo piano ontologico tutte le condotte comunque finalizzate
all’evasione dell’imposta, senza distinzione in ordine agli strumenti e
agli eventuali raggiri adoperati e quindi al grado di pericolosità delle
condotte poste in essere.
Del resto ciò che rileva in questa materia
non è la tutela del corretto prelievo fiscale come previsto
nell’ordinamento tributario, ma soltanto l’affidabilità dei soggetti che
contrattano con l’amministrazione, affidabilità che viene meno tanto nel
caso di omessi e ritardati pagamenti quanto nel caso di sottrazione di
materia imponibile caratterizzata da artifici e raggiri contabili e quale
che sia l’entità dell’evasione accertata.
Neppure può ritenersi
discriminatorio l’inciso: ”violazione definitivamente accertata” contenuto
nella disposizione in esame, atteso che la posizione di chi propone
ricorso alle commissioni tributarie e quindi considera illegittimo il
maggior debito liquidato dall’ufficio non pare assimilabile a quella di
chi si dimostra acquiescente alla pretesa dell’organo tributario.
Ne
discende che la norma, nei termini appena sopra considerati, non appare
censurabile sotto il profilo degli invocati principi costituzionali di
uguaglianza e di ragionevolezza.
Quanto al merito delle riscontrate
irregolarità fiscali deve dirsi in primo luogo che le vicende societarie
successive che riguardano la posizione, peraltro marginale sotto l’aspetto
dell’entità delle violazioni, di Uniposta s.p.a. non sembrano assumere
rilievo nel presente contesto stante il chiaro disposto del più volte
citato art. 38 in forza del quale i requisiti, nella specie inerenti la
regolarità fiscale, devono essere posseduti al momento della domanda e
dunque non possono essere acquisiti attraverso atti successivi di
adempimento degli obblighi tributari o di sanatoria delle violazioni
perpetrate.
Nel senso appena descritto non integra il requisito della
regolarità impositiva la semplice proposizione di domande di dilazione di
pagamento del debito d’imposta accertato, prive di un atto di accettazione
da parte dell’ufficio, né potevano essere favorevolmente considerate dalla
resistente Agenzia Intercent ER le istanze di rateizzazione del pagamento
delle imposte relative agli anni 2002 e 2003, proposte ed accolte, per la
parte prevalente del carico fiscale pendente, nel corso dell’anno 2008, in
quanto esse fanno riferimento ad un procedimento instaurato
successivamente alla data di scadenza del bando.
Ne discende che i
profili sopra considerati sono infondati e quindi vanno disattesi
Venendo al terzo motivo d’impugnazione si osserva che questo investe
il medesimo provvedimento e i medesimi prevalenti profili individuati con
il primo atto di motivi aggiunti, sicché i rilievi dedotti con tali mezzi
possono essere trattati unitariamente.
Rileva in buona sostanza, la
società ricorrente, che la revoca dell’aggiudicazione definitiva è stata
disposta per carenza dei requisiti di “ordine generale” di cui all’art.
38/1°c del Codice dei Contratti e dunque per un aspetto non contemplato,
ai fini dell’incameramento della cauzione provvisoria, dall’art. 48 della
predetta normativa, il quale ne prevede l’applicabilità ai soli casi di
mancanza dei requisiti economico- finanziari e tecnico - organizzativi,
cioè dei requisiti di “ordine speciale”.
Il rilievo è
fondato.
L’anzidetta disposizione prevede che le stazioni appaltanti
chiedano ai soggetti offerenti, così come all’aggiudicatario, di
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e
tecnico - organizzativa e quando tale prova non sia fornita esse
dispongono l’esclusione del concorrente dalla gara, l’escussione della
cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità per i conseguenti
provvedimenti.
Come appare evidente dal chiaro contenuto della norma,
le misure sanzionatorie indicate devono applicarsi tassativamente alle
ipotesi di mancanza dei requisiti ivi previsti, cosiddetti di “ordine
speciale”, e non anche all’assenza di requisiti diversi da quest’ultimi e
cioè di quelli di “ordine generale” non contemplati dalla fattispecie in
esame.
Le argomentazioni sviluppate dalla resistente Agenzia e volte ad
accreditare la tesi di una estensibilità del disposto normativo al caso
dell’inadempimento di obblighi fiscali non sono condivisibili in ragione,
sia della tassatività delle previsioni in esso contenute, sia del diverso
profilo di tutela a cui s’ispira il richiesto requisito della regolarità
fiscale e contributiva e cioè la credibilità e l’affidabilità in senso
generale del privato contraente.
Sempre con riferimento ai predetti
motivi aggiunti vanno invece disattesi i residuali profili diretti a
prospettare un’illegittimità derivata da quella relativa all’impugnato
provvedimento d’inefficacia dell’aggiudicazione definitiva, illegittimità
che si è dimostrata, nella specie, non sussistente.
Venendo al secondo
atto di motivi aggiunti con i quali si contesta, sia il provvedimento di
segnalazione all’Autorità di Vigilanza che è semplice atto d’impulso del
procedimento, sia e soprattutto quello di annotazione della società
ricorrente nel Casellario Informatico degli operatori economici, disposto
dalla predetta Autorità di Vigilanza, si osserva che anche in questo caso
la ricorrente rileva, in via principale, la violazione dell’art. 48/1°c e
38/1°c lett. g) del Codice dei Contratti ed a seguire, la violazione dei
principi informatori della materia e di alcuni principi di cui agli art.
23, 25, 70 e 97 della Carta Costituzionale.
In primo luogo va respinta
l’eccezione d’inammissibilità dei suddetti motivi aggiunti, per la parte
concernente il provvedimento dell’Autorità di Vigilanza, atteso che la
determinazione impugnata, pur essendo stata emessa da un’Autorità diversa
dalla resistente Agenzia, s’innesta in un procedimento distinto, ma
connesso rispetto a quelli oggetto dell’odierna controversia, sicché
appare legittima, nel caso di specie, l’impugnazione mediante motivi
aggiunti.
Nel merito e per la parte residua si prescinde dal pur
fondato rilievo di omessa comunicazione di avvio del procedimento in
quanto nella sostanza il principale profilo riguardante la violazione
dell’art. 48/1°c del Codice dei Contratti, dedotto con i presenti motivi
aggiunti è fondato.
Al riguardo occorre integralmente richiamarsi alle
argomentazioni sviluppate in sede di trattazione dei precedenti motivi
aggiunti per evidenziare come il primo comma dell’art. 48 del Codice dei
Contratti, nel suo dato testuale, non consenta dubbi interpretativi di
sorta in ordine alla tassatività delle condizioni in esso previste e cioè
il possesso dei requisiti cosiddetti di carattere” speciale” la cui
mancata allegazione, in sede di prova dei requisiti, determina
l’applicazione delle misure sanzionatorie ivi indicate tra le quali figura
anche la segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza per i
provvedimenti di cui all’art. 6/11° c. del Codice dei Contratti.
Nel
caso in esame, come più volte ribadito, l’esclusione è stata disposta per
l’assenza di un requisito di “ordine generale” e dunque non poteva farsi
luogo alla segnalazione del fatto all’organo anzidetto e all’annotazione
della società ricorrente nell’apposito Casellario Informatico.
Infine
con ulteriori (terzi) motivi aggiunti depositati in data 27.10.2010 la
società ricorrente ha impugnato la determinazione n. 191 del 17.7.2009 di
riaggiudicazione del servizio in favore della controinteressata
riproponendo sostanzialmente in forma riassuntiva le argomentazioni del
ricorso introduttivo inerenti la violazione dell’art. 38/1°c del Codice
dei contratti, già oggetto più sopra di approfondita disamina e ai cui
tratti essenziali occorre pertanto integralmente riportarsi.
Per tutte
le considerazioni che precedono il ricorso introduttivo ed i terzi motivi
aggiunti, quanto al provvedimento di esclusione ed alla determinazione di
riaggiudicazione del servizio vanno respinti, mentre il ricorso medesimo
unitamente al primo atto di motivi aggiunti, limitatamente alla parte
attinente l’escussione della cauzione provvisoria, vanno accolti e per
l’effetto annullato il relativo provvedimento. Quanto al secondo atto di
motivi aggiunti, esso per la parte relativa al provvedimento di
annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici deve
essere accolto con conseguente annullamento della determinazione assunta
dall’Autorità di Vigilanza.
Le spese, atteso il sostanziale
bilanciamento delle situazioni fatte valere dalle parti in giudizio,
possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'
Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso
introduttivo e sui primi e secondi motivi aggiunti, come in epigrafe
proposti li accoglie nei limiti indicati in motivazione. Inoltre
definitivamente pronunciando sui terzi motivi aggiunti di cui in epigrafe,
li respinge integralmente.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Grazia
Brini, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2010
|
|
|
|
 |
|
| |
|