T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 17 dicembre 2010 n. 37190
Pres.: RIGGIO Est.: PERRELLI
G. P. e altri (Avv. G. Pellegrino) c./ Sapienza Università di Roma e
Azienda Policlinico Umberto I (Avv. Stato) |
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Giustizia amministrativa – Interesse a ricorrere – Requisiti – Mancanza – Inammissibilità del ricorso.
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Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre, quindi, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto. Al contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6745 del 2010, proposto da
Pappalardo Giuseppe, Negro Paolo, D'Amore Linda, Gossetti Francesco, Frattaroli Fabrizio Maria, Surgo Desdemona, Tuscano Domenico, Proposito Delia, Pitasi Franca, Gattuso Roberto, Chiaretti Massimo, Giannoni Maria Fabrizia, Speziale Francesco, Berloco Pasquale B., Novelli Gilnardo, Poli Luca, Gossetti Bruno, Trentino Paolo, Sbarigia Enrico, Porowska Barbara, Montesani Chiara, Venosi Salvatore, Pronio Annamaria, Pretagostini Renzo, Della Pietra Fatima, Rossi Massimo, Basoli Antonio, Procacciante Fabio, Gaj Fabio, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, corso Rinascimento, 11;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
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Azienda Policlinico Umberto I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Boccia, con domicilio eletto presso la medesima in Roma, via del Policlinico, 155;
nei confronti di
Nicola Basso, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Racco, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, viale G. Mazzini, 114/B;
per l'annullamento
della delibera del Direttore Generale del Policlinico Umberto I di Roma n. 529 del 17.5.2010, pubblicata nell’albo delle pubblicazioni presso la sede legale dell’azienda in data 19.5.2010, con la quale si è proceduto alla “conversione del D.A.I. Malattie dell’Apparato Digerente e Endoscopia in Area di Coordinamento nell’ambito del D.A.I. Chirurgia Generale, Specialità Chirurgiche e Trapianti d’Organo “P. Stefanini” e al conferimento dell’incarico di coordinamento al prof. Nicola Basso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università' degli Studi di Roma La Sapienza, dell’Azienda Policlinico Umberto I e del controitneressato Nicola Basso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il referendario Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. I ricorrenti sono docenti e assistenti in servizio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’ambito del Policlinico Umberto I e prestano la loro attività nel Dipartimento di Chirurgia Generale, Specialità Chirurgiche e Trapianti d’Organo “P.Stefanini”.
B. Secondo la prospettazione dei ricorrenti l’azienda Policlinico Umberto I, pur avendo adottato, a titolo di anticipazione organica e funzionale dell’atto aziendale, le deliberazioni n. 452 e n. 456 del 26.7.2007 e n. 458 e n. 459 del 27.7.2007 per la costituzione e l’organizzazione dei D.A.I (Dipartimenti di Attività Integrata), non ha mai realmente attivato le dette unità, continuando a operare esclusivamente attraverso i dipartimenti universitari.
C. Con la delibera impugnata il Direttore Generale, senza aver prima interpellato il consiglio del Dipartimento “P. Stefanini”, ha creato all’interno di quest’ultimo un’area autonoma nella quale sono confluite due U.O.C. (unità operative complesse) di laparoscopia afferenti alla chirurgia e due U.O.C. – una di gastroenterologia e una di endoscopia digestiva - di area medica non chirurgica e ne ha assegnato la responsabilità al prof. Nicola Basso, già dirigente di una delle due U.O.C. di laparoscopia.
D. I ricorrenti deducono, quindi, l’illegittimità degli atti gravati sotto molteplici profili:
1) per violazione e falsa applicazione del regolamento per la costituzione e l’organizzazione dei D.A.I. e del manuale per le procedure per l’attuazione del Regolamento, approvati con le delibere del Direttore Generale n. 452 e 456 del 26.7.2007 e n. 458 e 459 del 27.7.2007, modificate dalla delibera n. 78 dell’8.2.2008;
2) per violazione del D.lgs. n. 502/1992, del D.Lgs. n. 517/1999, del D.P.C.M. 24.5.2001, della D.G.R. n. 139/2007, nonché, sotto altro profilo, per violazione e falsa applicazione del Regolamento per la costituzione e l’organizzazione dei D.A.I. e del manuale per le procedure per l’attuazione del Regolamento, approvati con le delibere del Direttore Generale n. 452 e 456 del 26.7.2007 e n. 458 e 459 del 27.7.2007, modificate dalla delibera n. 78 dell’8.2.2008.
E. L’Azienda Policlinico Umberto I, ritualmente costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per la carenza di interesse dei ricorrenti ad ottenere l’annullamento della delibera n. 529/2010 sia perché nessuno di loro poteva candidarsi a ricoprire l’incarico assegnato al prof. Basso, in quanto già titolari di altri incarichi in discipline mediche diverse da quelle relative alle malattie dell’apparato digerente, sia perché la conversione del D.A.I. Malattie Apparato Digerente in area di coordinamento non determina alcun tipo di interferenza sull’attività, sul budget, sulle attrezzature, sugli spazi e sugli incarichi del dipartimento “P. Stefanini”. Nel merito l’Azienda resistente ha concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato poiché con atti successivi alla delibera n. 78/2008 vi è stata la formale e sostanziale costituzione dei D.A.I. e la nomina dei relativi responsabili e con le successive delibere impugnate, previo parere favorevole del Rettore, si è proceduto alla costituzione dell’area di coordinamento nell’ambito del D.A.I. Malattie Apparato Digerente e alla assegnazione della relativa responsabilità al prof. Nicola Basso, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e buon andamento.
F. Il controinteressato Nicola Basso, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse non essendo stata esplicitata quale sia la lesione subita dai ricorrenti a causa degli atti impugnati, né quale sia il loro interesse attuale e concreto all’impugnazione degli stessi. Nel merito il controinteressato ha concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato in considerazione della correttezza e della legittimità dell’iter seguito dall’Amministrazione per la costituzione dell’area di coordinamento della quale gli è stata assegnata la responsabilità.
G. Alla camera di consiglio del 2.9.2010 l’istanza cautelare è stata rinviata al merito.
H. Alla pubblica udienza del 3.11.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di dovere esaminare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, sollevata sia dall’Azienda ospedaliera resistente che dal controinteressato.
2. I ricorrenti, docenti e assistenti in servizio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’ambito del Policlinico Umberto I, prestano la loro attività nel Dipartimento di Chirurgia Generale, Specialità Chirurgiche e Trapianti d’Organo “P.Stefanini”.
Secondo quanto affermato in sede di ricorso introduttivo, a seguito dell’adozione della delibera n. 529/2010, i ricorrenti hanno visto assumere connotati di autonomia a due U.O.C. interne al loro dipartimento, nonché hanno subito l’introduzione all’interno dello stesso dipartimento di due U.O.C. non chirurgiche, inglobate nella neo costituita area di coordinamento. La creazione di detta area e l’individuazione del suo responsabile, entrambe avvenute con procedure extra ordinem, avrebbero arrecato un pregiudizio alle funzioni interdipartimentali in considerazione dell’inesistenza di una reale distinzione tra le strutture preordinate all’assolvimento delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di quelle impegnate nell’attività didattico - scientifica.
3. L’eccezione è fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, il presupposto perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell'interesse alla decisione, derivante da una lesione (né paventata, né futura, né inattuale) ad una posizione giuridica attiva tutelata dall'ordinamento.
Come è noto, in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, comma 1, della Costituzione - “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”- e dall'art. 100 c.p.c. - “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse”-, l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile (cfr. in termini Cons. Stato, VI, 19.1.2010, n. 173).
3.2. E’, infatti, inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione.
3.3. Il Consiglio di Stato ha, inoltre, chiarito anche in recenti decisioni, che “nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 1210/97). Anche nel sistema giurisdizionale amministrativo, infatti, sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente, se questi non possa trarne alcun beneficio concreto in relazione alla sua posizione legittimante” (cfr. Cons. Stato, VI, 19.1.2010, n. 173).
3.4. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre, quindi, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto. Al contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente. Infine, anche nel processo amministrativo, la giurisprudenza ha costantemente affermato che "in materia di legittimazione ad agire la regola fondamentale è quella sancita dall'art. 81 c.p.c., secondo cui per agire in giudizio bisogna essere portatori di un interesse personale proprio, salvi i casi in cui la legge espressamente preveda la legittimazione a difendere interessi altrui o collettivi o generali” (cfr. Cons. Stato,V, 6.2.2007, n. 476).
3.5. Alla luce dei suesposti principi, ad avviso del Collegio, nel caso di specie non ricorrono le condizioni dell’azione processuale con conseguente inammissibilità del ricorso.
3.6. E, infatti, dalla lettura del ricorso introduttivo, così come della memoria del 12.10.2010, non è dato evincere quale sia la lesione subita dai ricorrenti a causa della delibera impugnata e quale sia il loro interesse concreto ed attuale ad ottenerne l’annullamento.
3.6.1. A tale riguardo occorre, in primo luogo, evidenziare che nessuno dei ricorrenti ha affermato di avere interesse a essere nominato responsabile dell’area di coordinamento al posto del controinteressato Nicola Basso, né ha dimostrato di avere i titoli per poter ricoprire la predetta posizione. Al contrario l’Azienda ospedaliera resistente ha rilevato, da un lato, che il controinteressato Basso, già nominato con delibera n. 704/2008 responsabile del D.A.I. Malattie dell’Apparato Digerente e con delibera n. 699/2008 dirigente dell’U.O.C. Chirurgia Laparoscopica, era l’unico ad avere i titoli per ricoprire il detto incarico e, dall’altro, che i ricorrenti sono già tutti assegnatari di altri incarichi, peraltro in discipline mediche diverse da quelle afferenti alle malattie dell’apparato digerente.
3.6.2. Il Collegio, inoltre, rileva che i ricorrenti non solo non hanno ben individuato quale sarebbe la lesione che deriverebbe loro dalla delibera impugnata a causa della costituzione della nuova area di coordinamento, ma non hanno neanche in alcun modo dimostrato l’asserita sottrazione di spazi, risorse e assistenza al D.A.I. di Chirurgia Generale già esistente e al D.U. nell’ambito del quale essi prestano la loro attività.
A tal proposito va evidenziato che la delibera n. 529/2010 testualmente prevede che la costituzione dell’area di coordinamento “non comporta necessità di modifica delle decisioni già assunte da questa Direzione Generale, d’intesa con il Rettore, in merito all’attribuzione degli incarichi di direzione e di responsabilità delle strutture e delle funzioni già conferite che vengono integralmente confermate”. Né, infine, la detta delibera incide sugli incarichi già assegnati e ricoperti dai ricorrenti nell’ambito del D.U. o nell’ambito del D.A.I. di Chirurgia Generale e Trapianti d’Organo, ovvero sul budget, sugli spazi e sulle relative attrezzature. Ne discende, quindi, che la delibera impugnata non risulta in alcun modo lesiva delle posizioni giuridiche soggettive dei ricorrenti, né in quanto operanti all’interno del D.U. e del D.A.I. di Chirurgia Generale e Trapianti d’Organo, né in quanto singoli possibili candidati al posto di responsabile della neo costituita area di coordinamento.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
5. Appaiono sussistere, in considerazione della peculiarità della controversia sottoposta all’esame del Collegio, giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2010
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