Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 12-2010 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 dicembre 2010 n. 8099
Pres. G. Mozzarelli Est.B. Lelli
Vaimdue S.r.l. (Avv. G. Matteoni) contro il Comune di Rimini (non costituito)


Circolazione stradale - Entrata in vigore delle ultime modifiche al nuovo Codice della Strada - Artt. 14 e 22 del decreto legislativo 285/1992 – Escludono l'automatica caducazione di tutte le autorizzazioni per “passo carrabile” già rilasciate

L'entrata in vigore delle ultime modifiche al nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) non comporta l'automatica caducazione di tutte le autorizzazioni già rilasciate, come risulta dalla lettura sistematica degli artt. 14 e 22 del decreto legislativo 285/1992: il primo prevede che gli enti proprietari provvedono al rilascio delle autorizzazioni o concessioni relative a passi carrabili, il secondo, al I° comma, che senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali e, al II° comma, che gli accessi e le diramazioni già esistenti devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. L'utilizzo del termine 'nuovi' riferito agli accessi ed alle diramazioni, invero, esclude che la norma possa avere effetti di caducazione automatica delle precedenti autorizzazioni, ferma restando la potestà dell'ente proprietario, a seguito dell'attribuzione della nuova competenza, di sottoporle a verifica al fine di confermarle, regolarizzarle in conformità alle nuove prescrizioni oppure, in caso di impossibilità di regolarizzazione, di revocarle.


N. 08099/2010 REG.SEN.
N. 02144/1997 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2144 del 1997, proposto da:

 

Vaimdue S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. con domicilio eletto presso Giacomo Matteoni in Bologna, via San Vitale N.55;

contro



Comune di Rimini;

per l'annullamento
dei provvedimenti nn. 15964W e 15965B mediante i quali il dirigente della Polizia Municipale ha "revocato", in data 7 agosto '97, le autorizzazioni per "passo carrabile" nn. 2537 e 2538 rilasciate in data 12 maggio '90 con riguardo al complesso immobiliare di proprietà VAIMDUE srl posto in Comune di Rimini, località Santa Giustina, al civico n.373 della Strada Statale n.9 (Via Emilia)

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Col ricorso in epigrafe vengono impugnati i provvedimenti del 7/8/1997 nn. 15964W e 15965B con cui il Dirigente della Polizia Municipale del comune di Rimini ha revocato l'autorizzazione di passo carrabile n. 2538 rilasciata alla società ricorrente in data 12/5/290 con la motivazione che con l'entrata in vigore del nuovo Codice della strada (decreto legislativo 285/1992, articoli 14, comma secondo, e 22, comma primo) il rilascio delle autorizzazioni o concessioni relative a passi carrabili è di competenza dell'ente proprietario della strada e non più dell'amministrazione comunale.
Avverso il suddetto provvedimento vengono formulate censure di violazione di legge di eccesso di potere sotto vari profili.
Il comune di Rimini non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato nella parte in cui deduce che l'entrata in vigore del nuovo codice non comporta l'automatica caducazione di tutte le autorizzazioni già rilasciate, come risulta dalla lettura sistematica degli artt. 14 e 22 del decreto legislativo 285/1992: il primo prevede che gli enti proprietari provvedono al rilascio delle autorizzazioni o concessioni relative a passi carrabili, il secondo, al I° comma, che senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali e, al II° comma, che gli accessi e le diramazioni già esistenti devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.
L'utilizzo del termine "nuovi" riferito agli accessi ed alle diramazioni, invero, esclude che la norma possa avere effetti di caducazione automatica delle precedenti autorizzazioni, ferma restando la potestà dell'ente proprietario, a seguito dell'attribuzione della nuova competenza, di sottoporle a verifica al fine di confermarle, regolarizzarle in conformità alle nuove prescrizioni oppure, in caso di impossibilità di regolarizzazione, di revocarle.
D'altra parte la perdita da parte del comune della competenza in materia di autorizzazione degli accessi carrabili fa venir meno ogni sua capacità d'intervento sulla materia, con conseguente impossibilità di adottare non solo provvedimenti di rilascio, ma anche provvedimenti di ritiro riferiti all'attività antecedente all' entrata in vigore della norma che ha modificato la competenza.
Risulta invece infondata la censura inerente alla violazione dell'art. 26 del decreto legislativo 285/1992, in quanto il comune di Rimini ha più di 20.000 abitanti.
Per le assorbenti ragioni di cui sopra, dedotte col ricorso, lo stesso deve essere accolto con conseguente annullamento di provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il comune di Rimini al pagamento a favore della ricorrente della somma Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) oltre a CPA ed IVA a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Alberto Pasi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2010



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento