T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 3 dicembre 2010 n. 2663
Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru
S. A. W. (avv.ti C. e S. Moi) c/ il Ministero Interno e la Questura di Cagliari (Avv. Distr. St.) |
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Stranieri – Permesso di soggiorno - Motivi di studio – Rinnovo – Diniego – Corso di studi diverso da quello oggetto del visto consolare – Illegittimità - Sussiste
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E’ illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio motivato con riferimento alla diversità fra il corso di studi che lo straniero intende frequentare e il corso per il quale era stato rilasciato il visto di ingresso dalle autorità consolari.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2008, proposto da:
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S. A. W., rappresentato e difeso dagli avv. Cinzia e Salvatore Moi, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Cagliari, via Millelire n. 4;
contro
il Ministero Interno, in persona del Ministro in carica, la Questura di Cagliari, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata per legge presso i propri uffici in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Cagliari n. A12/imm/2008/16 del 27 marzo 2008, di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per studio ai sensi dell’art. 5 del D.Lgvo 25 luglio 1998 n. 286;
di tutti gli altri atti ad esso presupposti, conseguenti o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. Santos Araujo Wilson è entrato in Italia munito del visto per motivi di studio rilasciato dall’ambasciata italiana di Rio de Janeiro il 30 agosto 2007, con scadenza 10 settembre 2008.
In data 18 settembre 2007 presentava, ai sensi dell’art. 5 del d.lgvo n. 286/1998, istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Rappresentava a sostegno della propria domanda:
di essere iscritto presso l’Istituto professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Meucci” per l’anno scolastico 2007/2008;
di essere ospitato in Italia presso l’abitazione del sig. Giancarlo Congiu, il quale aveva offerto le garanzie di legge per tutta la sua permanenza in Italia.
Con nota del 14 dicembre 2007, ricevuta dall’Ufficio Immigrazione il successivo 15 dicembre, il sig. Santos comunicava il nuovo domicilio e la modifica della persona garante.
In data 9 gennaio 2008 il sig. Congiu, primo garante del ricorrente, comunicava alla Questura di Cagliari di declinare ogni responsabilità nei confronti del sig. Santos in quanto quest’ultimo, da un lato, non aveva frequentato il corso scolastico di cui sopra e, dall’altro, aveva cambiato residenza.
In relazione a quanto sopra, ritenendo venuti meno i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, il Questore della Provincia di Cagliari respingeva l’istanza presentata dal ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per studio.
Con il ricorso in esame, notificato il 2 ottobre 2008 e depositato il successivo 19 settembre, il sig. Santos ha impugnato il menzionato diniego ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:
Violazione dell’art. 5 del D.Lgvo n. 286/1998 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti: in quanto, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione, il ricorrente avrebbe adeguatamente provato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del titolo in questione. In particolare, la Questura intimata non avrebbe considerato il sopraggiungere di elementi idonei a ritenere pienamente soddisfatte le condizioni di legge.
Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per perplessità o insufficienza della motivazione, ingiustizia manifesta: in quanto il provvedimento impugnato sarebbe privo di un’adeguata illustrazione delle ragioni poste a fondamento del diniego.
Di qui la richiesta, previa sospensiva, di annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese del giudizio.
Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.
Con ordinanza n. 386 dell’8 ottobre 2008 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'atto di diniego impugnato, con l’unico motivo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, fa riferimento all’intervenuta modifica del corso di studi seguito dal ricorrente per il quale aveva ottenuto il visto di entrata nel Paese.
Orbene, come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, il sig. Santos aveva tempestivamente comunicato all’amministrazione procedente il suo trasferimento dall’Istituto professionale Meucci all’Istituto professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “Cettolini” presso la sede associata di Senorbì, ma quest’ultima ha ritenuto tale comunicazione irrilevante ai fini del rilascio del titolo richiesto “…Considerato che il visto per studio non consente di cambiare l’Istituto scolastico che…ha consentito di ottenerlo”.
L’argomento non convince.
Risulta dagli atti di causa che il visto di ingresso era stato rilasciato al ricorrente genericamente per motivi di studio, senza alcun vincolo di permanenza presso un determinato istituto.
Su analoga questione interpretativa della normativa vigente, peraltro, si è già pronunciata la giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, statuendo che “è illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio motivato con riferimento alla diversità fra il corso di studi che la straniera intende frequentare e il corso per il quale era stato rilasciato il visto di ingresso dalle autorità consolari” (Tar Toscana, I, 7 marzo 2006 n. 872).
Più recentemente tale interpretazione del quadro normativo di riferimento è stata confermata dal T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 12 agosto 2010 , n. 30780, il quale ha ribadito l’illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, concesso per ragioni di studio, motivato sul presupposto che trattandosi di corso differente rispetto a quello per il quale era stato autorizzato l’ingresso in Italia, non vi sarebbero più le ragioni per procedere al rinnovo stesso.
Il Tribunale ritiene, quindi, di condividere l’anzidetto orientamento, e ciò anche a prescindere dal rilievo, di per sé decisivo, risultante dalla nota dell’Istituto Meucci n. 7066/c27 del 15 settembre 2008, prodotta dalla difesa del ricorrente, attestante che nell’anno scolastico 2007/2008 non si era formata la classe 1^ Settore Elettrico – Elettronico del corso serale alla quale intendeva originariamente partecipare il sig. Santos.
Per quanto sopra, quindi, senza necessità di ulteriori argomentazioni, il ricorso merita accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando per l’effetto il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2000,00 (duemila//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato se assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2010
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