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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 9 dicembre 2010 n. 2668
Pres. A. Ravalli; Est. A. Maggio
C.L.C. s.c. a r.l. (avv.ti G. Tafuri ed E. Vargiu) c/ Azienda Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.)
(avv. C. Murgia); Commissione di gara nell’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia nei
locali relativi alla sede di Oristano; Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano (Avv. Distr. St.)
e nei confronti di Impresa di Pulizie “M. D.” (n.c.)


Contratti della P.A. – Gara – Anomalia delle offerte – Giudizio di verifica – Costo del lavoro – Tabelle ministeriali – Inosservanza – Riflessi sulla congruità dell’offerta

L'offerta non può ritenersi senz’altro anomala, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle dette tabelle ministeriali, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia significativa e palesemente ingiustificata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 281 del 2002, proposto da:

 

C.L.C. s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Tafuri ed Emanuela Vargiu, e domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;

contro



Azienda Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Costantino Murgia, presso il cui studio in Cagliari, viale Bonaria n. 80, è elettivamente domiciliata;

 

Commissione di gara nell’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia nei locali relativi alla sede di Oristano;
Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante n. 23, è legalmente domiciliata;

nei confronti di
Impresa di Pulizie “M. D.”, non costituita in giudizio;

per l'annullamento
del provvedimento con cui è stata aggiudicata alla impresa di pulizie “Musu Domenico” la gara per l'affidamento biennale del servizio di pulizia dei locali dell'A.R.S.T. ubicati a Oristano.
della convalida apposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano sulla tabella relativa al costo della manodopera presentata dalla controinteressata;
del bando di gara, della lettera d’invito e dei verbali di gara;
e per la condanna
delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del 24 novembre 2010 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato E. Vargiu per la ricorrente, l’avvocato C. Murgia, per l’A.R.S.T. e l’avvocato dello stato G. Tenaglia, per l’amministrazione statale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



La Co.La.Coop. s.c. a r.l., ha partecipato alla gara bandita dall’Azienda Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.) per l’affidamento biennale del servizio di pulizia dei locali relativi alla sede di Oristano, classificandosi al secondo posto dietro l’impresa di pulizia “Musu Domenico”, alla quale è stato aggiudicato il contratto.
Ritenendo provvedimento di aggiudicazione e ulteriori atti meglio indicati in epigrafe illegittimi, la Co.La.Coop. li ha impugnati chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
1) L’offerta della controinteressata è anomala, in quanto espone costi di manodopera inferiori a quelli previsti nelle apposite tabelle ministeriali, ma ciononostante non è stata sottoposta a verifica.
La stazione appaltante ha, quindi, violato la lettera d’invito, nonché l’art. 1 della L. n. 327/2000, che le imponevano di verificare l’eventuale anomalia della proposta.
E del resto la lettera d’invito prescriveva che i concorrenti presentassero, a pena di esclusione, una tabella analitica, vidimata dal Ministero del Lavoro, relativa al costo del personale.
Nell’offerta dell’impresa Musu nessuno degli importi retributivi è corretto e mancano le voci fiscali, previdenziali e contributive.
Nello specifico l’aggiudicataria:
- ha invocato i benefici di cui all’art. 8 comma 9, della L. 407/1990, ma di questi non può godere perché la norma si applica soltanto in relazione al personale disoccupato da almeno 24 mesi, mentre in base all’art. 4 del C.C.N.L. di categoria l’impresa che subentra nell’appalto è tenuta a riassumere il personale già in servizio presso la stazione appaltante;
- ha presentato un’offerta che si discosta molto dalla tabella allegata al D.M. 7/11/2001, atteso che sono inferiori gli oneri aggiuntivi, il TFR, la rivalutazione e l’IRAP, mentre non è stato calcolato l’importo relativo al fondo di previdenza complementare e quanto dovuto per IRPEG.
L’impresa ha inoltre ipotizzato un numero di ore lavorabili di gran lunga superiore a quelle indicate nella citata tabella ministeriale.
2) Laddove la lettera d’invito fosse da interpretare nel senso che la presentazione di un’offerta difforme dai valori ufficiali espressi nelle apposite tabelle ministeriali, non comporta l’esclusione dalla gara, sarebbe la lettera d’invito stessa ad essere illegittima e per questa ipotesi subordinatamente la si impugna.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate che con separate memorie si sono opposte all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 24/11/2010 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

DIRITTO



Il primo motivo è infondato.
Occorre innanzitutto puntualizzare che, diversamente da quanto l’odierna istante sostiene, la lettera d’invito non prevedeva che i concorrenti, unitamente all’offerta, dovessero presentare, a pena di esclusione, una “tabella analitica del costo orario del personale”.
Come emerge dal chiaro tenore della suddetta lettera d’invito, la sanzione dell’esclusione riguardava soltanto l’inosservanza delle modalità di confezionamento della busta contente l’offerta e la mancata apposizione sullo stesso plico della dicitura “offerta pulizia locali ARST Oristano”.
La lex specialis della gara stabiliva che laddove le offerte fossero risultate basse in modo anomalo rispetto alla prestazione la stazione appaltante avrebbe proceduto, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 158/1995, a verificare la composizione delle offerte e avrebbe potuto richiedere per iscritto all’offerente le necessarie giustificazioni, escludendo quelle proposte in relazione alle quali le spiegazioni fornite dall’impresa non fossero risultate esaurienti.
Orbene, il richiamato art. 25 del D. Lgs. 17/3/1995 n. 158, rimette alla valutazione discrezionale del soggetto aggiudicatore la verifica delle offerte basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, tanto per quel che riguarda la misura degli scostamenti, quanto per quel che riguarda il numero delle offerte presentate.
La norma, pertanto, non impone alla stazione appaltante di procedere necessariamente e senz’altro, alla verifica di congruità, essendo rimessa la scelta, sul punto, al suo apprezzamento discrezionale (Cons. Stato, V Sez., 23/8/2006 n. 4947).
L’art. 1 della L. 7/11/2000 n. 327 dal canto suo, stabilisce che nella “predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale …”.
E nel caso di specie, come emerge dal verbale in data 11/12/2001, la Commissione aggiudicatrice ha compiuto siffatta valutazione nei riguardi dell’offerta che presentava il maggior ribasso, ossia quella dell’impresa Musu.
La ricorrente contesta ancora i costi relativi alla manodopera esposti dall’aggiudicataria, ma anche questa censura risulta priva di pregio.
Difatti, l'art. 1 della citata L. n. 327/2000, non si propone di determinare una misura del costo del lavoro, rilevante agli effetti degli appalti pubblici, in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi, ma si limita a disporre che nelle gare d'appalto di servizi, debbano essere dichiarate anomale le offerte “che si discostino in modo evidente” (art. 1, comma 4) dai parametri ivi indicati, tra i quali il costo del lavoro, accertato mediante le relative tabelle ministeriali (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 2/11/2002, n. 6415).
Ed il D.M. 7/11/2001 (relativo al settore dei servizi di pulizia), applicabile ratione temporis all’odierna fattispecie, dichiara che il costo del lavoro specificato nelle tabelle al medesimo allegate, costituisce un dato medio, suscettibile, come tale, di scostamenti in relazione alle caratteristiche della fattispecie (cfr. Cons. Stato, VI Sez. 7/10/2008 n. 4831, V Sez. 9/6/2008 n. 2835).
Dal che discende che l'offerta non possa ritenersi senz’altro anomala, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle dette tabelle ministeriali, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia significativa e palesemente ingiustificata.
Nel caso di specie, le censure della ricorrente non sono idonee ad evidenziare nell’offerta dell’aggiudicataria uno scostamento evidente o palesemente ingiustificato dei dati forniti rispetto alle più volte citate tabelle ministeriali.
Ed invero, contrariamente a quanto la ricorrente sostiene, né la lex specialis della gara, né l’art. 4 del C.C.N.L. relativo al settore dei servizi di pulizia precludevano all’aggiudicataria di avvalersi, così come dalla stessa indicato in offerta, degli sgravi contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della legge 29/12/1990 n. 407.
In rimo luogo la lex specialis della gara non conteneva alcuna clausola che imponesse all’aggiudicatario di riassorbire il personale impiegato nel servizio dal precedente appaltatore.
In secondo luogo, un orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, ha affermato che il citato art. 4 del C.C.N.L. di categoria non attribuisce ai lavoratori già utilizzati nell’espletamento del servizio alcun diritto soggettivo diretto e immediato ad essere assunti alle dipendenze della nuova impresa aggiudicatrice dell'appalto, sulla quale per converso non grava alcun obbligo di tal fatta (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 13/12/1999, n. 14001, TAR Puglia – Bari, 20/6/2007 n. 1572, TAR Marche 16/5/2006 n. 336).
In ogni caso, anche laddove potesse ipotizzarsi l’esistenza in capo all’aggiudicataria di un obbligo di assumere il personale già operante per la precedente impresa, la sua eventuale inosservanza potrebbe rilevare solo in sede di esecuzione del contratto di appalto e non certo con riguardo alla precedente fase di gara in cui l'offerta deve essere valutata.
Quanto all’omessa indicazione dell’importo (£ 48.000) afferente al fondo di previdenza complementare, è sufficiente rilevare che, come emerge dalla stessa tabella allegata al D. M. 7/11/2001, tale costo è “condizionato all'operatività del relativo fondo” e nel caso di specie la detta operatività non è stata dimostrata.
Dalle considerazioni più sopra svolte in ordine alla corretta funzione da attribuire alle tabelle ministeriali di cui alla L. n. 327/2000 e alla reale portata delle stesse, discende de plano l’infondatezza dell’ultimo motivo di gravame.
Il ricorso, sotto il profilo impugnatorio va quindi respinto, con conseguente reiezione anche della domanda risarcitoria.
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2010



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