CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “C. M.”, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Massa e Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, piazza del Carmine N.22;
contro
AUTORITÀ PORTUALE di CAGLIARI, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;
nei confronti di
-V. Srl (in ATI con C. Srl), rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Ballero e Francesco Ballero, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele N.76;
per l'annullamento
*CON IL RICORSO PRINCIPALE (del Consorzio MENOTTI):
- del decreto n. 243 (poi corretto in n. 1/10) del 05/01/2010 (non pienamente conosciuto dal ricorrente), a firma del Presidente, del Dirigente Generale e del Dirigente dell’Area Tecnica, con il quale è stata aggiudicata definitivamente all' ATI costituenda, tra le due controinteressate, la gara relativa ai Lavori di “consolidamento e recupero funzionale del capannone Nervi” per l’importo di euro 1.152.327, con il ribasso del 35,235%;
- di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali e segnatamente, per quanto occorrer possa, dei verbali della Commissione, incaricata dell’esame delle offerte, del 4/11/2009, 26/11/2009, 3/12/2009 e del 9/12/2009, limitatamente alle parti in cui hanno “accolto” le giustificazioni sull'anomalia rese dalle controinteressate e comunque non hanno disposto l'esclusione della loro offerta.
*E CON RICORSO INCIDENTALE (promosso dalla controinteressata VACOMIC):
-per la mancata esclusione del ricorrente CONSORZIO di Cooperative C. Menotti, per omesso deposito in sede di gara della dichiarazione prevista dall’art. 90 5° comma del DPR 554/1999 (dichiarazione di importo fisso e invariabile) -norma applicabile solo in caso di gara ove il prezzo più basso risulti determinato secondo un diverso criterio: e cioè “mediante offerta a prezzi unitari”-.
Visti il ricorso principale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Portuale Cagliari e di Vacomic Srl;
Visto il ricorso incidentale proposto da Vacomic Srl;
Visti gli atti prodotti dall’Amministrazione a seguito di OCI n. 211 del 30.4.2010;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Massa per il ricorrente, Ballero per l’ATI controinteressata e avv. dello Stato Caput per l’Autorità portuale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il CONSORZIO C. MENOTTI e l’ ATI VACOMIC-COSACO (insieme a molte altre società) partecipavano alla gara indetta, il 7.10.2009, dall’Autorità Portuale di Cagliari per la realizzazione dei “Lavori di consolidamento e recupero funzionale del capannone industriale Nervi”, così articolati:
-demolizione di fabbricati e strutture portanti;
-montaggio delle opere provvisionali;
-consolidamenti delle strutture in fondazione;
-consolidamento delle strutture verticali e dei solai;
-realizzazione di protezione ed impermeabilizzazione delle superfici esterne;
-realizzazione nuovi solai;
-opere di completamento e recinzioni.
La gara veniva svolta con il criterio del “massimo ribasso”, con base d’asta euro 2.009.380 + iva (+ oneri di sicurezza euro 173.441).
Il tempo per l’esecuzione dei lavori veniva previsto nel bando in “540 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori”.
In base alle offerte presentate (da 24 partecipanti) veniva individuata la “soglia di anomalia” nella percentuale di ribasso pari al 28,299%.
Ai fini della valutazione dell’anomalia venivano richieste dalla Commissione -nella seduta del 4.11.2009- giustificazioni (ex art. 88 Codice 163/2006) del prezzo offerto alle prime 5 società (che avevano offerto un ribasso maggiore rispetto alla soglia di anomalia).
L’ATI Vacomic-Cosaco in particolare aveva offerto il ribasso del 37,235% (pari ad euro 1.152.327);
anche il Consorzio Menotti rientrava tra le 5 imprese alle quali venivano richieste le giustificazioni, avendo anch’esso offerto un ribasso maggiore rispetto alla soglia di anomalia (e precisamente ribasso del 35,758%, pari ad euro 1.179.435).
La differenza fra le due offerte è quindi di soli 27.108 euro globali (pari all’ 1,477%).
In particolare con nota 7409 del 5/9/09 l’Amministrazione ha espressamente richiesto a Vacomic-Cosaco:
-“analisi dettagliata dei prezzi”, percentuale di “utili” e “spese generali”; costi unitari per “materiali”, “mano d’opera”, “noli”, “trasporti” e relativa “incidenza”; con giustificazioni anche delle eventuali favorevoli modalità di esecuzione nelle lavorazioni;
-“cronoprogramma dei lavori” con evidenziazione delle particolari modalità esecutive, organizzative e tecnologiche delle singole lavorazioni;
- preventivi dei fornitori/subfornitori.
Le PRIME GIUSTIFICAZIONI sono state presentate dall’impresa Vacomic il 16.11.2009, articolate in una relazione suddivisa nei seguenti 4 punti.
1) ANALISI DEI PREZZI UNITARI.
Sono state redatte le analisi di tutti i costi con la “ripartizione” nelle diverse sottovoci indicate dall’Amministrazione (“manodopera”, “materiali”, “noli” e “trasporti”), alle quali sono state applicate le percentuali di “spese generali” e “utili”, indicati, rispettivamente, nell’ 8% e nel 3%.
Il tutto con redazione di una articolata “Tabella di incidenza” (allegato C), ove per ogni voce di lavorazione viene indicata la rispettiva “quota” (per “manodopera”, “materiali”, “noli” e “trasporti”, “oneri vari”, “spese generali” e “utili”).
Per il costo della manodopera (in generale) si sostiene, nelle prime giustificazioni, di aver applicato "le tabelle del contratto edilizia Confindustria (allegato B-Tab. redatta dal consulente) aumentati di un'aliquota media del 3%"; la tabella, redatta dal consulente del lavoro di parte, datata 16/11/2009, riporta le seguenti cifre euro 18,14-20,08-21,57 rispettivamente per operaio “comune”, “qualificato”, “specializzato” (allegato B).
Diversamente per i lavori “in economia”, non essendo possibile definire la tipologia degli stessi è stato stimato come prezzo base della manodopera quello derivante dalle Tabelle Ministeriali che indicano costi della manodopera comprensivi di variabili suscettibili di aumentarne l'incidenza.
Vengono poi analiticamente individuati (con calcolo dell'incidenza in percentuale) le voci per:
-“materiali”;
-“noli e attrezzature”;
-“trasporti”;
-“organigramma e referenze”.
In particolare, per le attrezzature, si precisa che “si ha la proprietà e/o disponibilità di grue fisse, mezzi d’opera, casseri modulari, ponteggi, miniterne e minipale, attrezzature specialistiche, ecc.”.
Sub “noli e attrezzature” si evidenzia che “il vasto parco macchine ed attrezzature di proprietà delle imprese consente di operare sul mercato con evidente vantaggio di costi, soprattutto in merito alla quota di ammortamento (nei costi orari sono valutate le residue quote di ammortamento).
Per il personale si precisa che “è stato previsto un organigramma di cantiere”…”il cantiere sarà diretto da uno staff autonomo quale unico riferimento della Direzione Lavori…lo staff è costituito come segue:
-Direttore del cantiere;
-Assistente del direttore di cantiere e contabilizzatore;
-Capisquadra e relativo personale” (senza individuazione del numero complessivo degli operai addetti al cantiere).
Si segnalano poi le varie commesse eseguite dalle imprese in Sardegna ed i lavori attualmente in corso, con committenti pubblici, nell’isola (cfr. pagg. 3 e 4 delle prime giustificazioni). Per tali cantieri operativi è attiva una dotazione di 8 tecnici specializzati, di oltre 14 capisquadra, nonché di oltre 50 maestranze specializzate e qualificate.
Le società evidenziavano in sostanza la presenza di commesse similari sul territorio, ove le imprese hanno sede, con notevoli risparmi per l’assegnazione del personale e per il raggiungimento del cantiere situato in Cagliari ove entrambe le società hanno la loro sede.
2) CRONOPROGRAMMA: sviluppo dei lavori in 17 mesi, cioè in 510 giorni. Il periodo necessario per l’esecuzione dei lavori viene quindi ridotto dalle imprese, in base alle loro stime e previsioni, dai 540 (di bando) a 510 giorni.
3) SPESE GENERALI quantificate all'8% (€ 82.868), distinte nella tabella esplicitata (a pag. 8 delle giustificazioni) e riferite a costi diretti ed indiretti di cantiere e di sede; la maggior incidenza risultano averla i costi per “staff di direzione cantiere:Direttore (30.600) e “guardiania (11.900) il tutto rapportato alla durata di 510 giorni, periodo ritenuto congruo dalle imprese per l'esecuzione dei lavori.
4) INDIVIDUAZIONE di un UTILE ridotto (del 3%): in particolare si è tenuto conto della vicinanza del sito dei lavori alle sedi delle due concorrenti, fatto questo che influenza positivamente la produttività del cantiere, in considerazione della possibilità di raggiungimento senza ulteriori aggravi di costi. Inoltre, la riduzione dell'utile al 3% è motivata poi dalla necessità di garantire l'occupazione ed il mantenimento dell'impresa sul mercato, in considerazione della crisi economica e finanziaria che ha comportato una forte contrazione del settore.
Alle prime giustificazioni venivano allegati:
i preventivi dei fornitori di materiali/lavorazioni;
la tabella, redatta dal consulente di parte Articolo, per il costo del lavoro operai (18,14 comune – 20,08 qualificato -21,57 specializzato);
la Tabella di “incidenza percentuale”, che indica (sull’offerta di 1.152.365) le 7 “voci” di incidenza (per “manodopera”, “materiali”, “noli” e “trasporti”, “oneri vari”, “spese generali” e “utili”); tra queste figura l’incidenza in percentuale della “manodopera” (33,31%, pari ad un costo di euro 383.839) e degli “utili” (3%, pari a euro 33.564);
il “cronoprogramma lavori” rapportato alla durata di 17 mesi complessivi.
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La Commissione ha valutato le prime giustificazioni nella seduta del 26.11.2009, ritenendo che:
-“i costi unitari della manodopera proposti dall’ATI sono conformi ai compensi minimi dei CCNL, certificati tra l’altro dal consulente del lavoro";
-“utile (3%, superiore all’inflazione corrente) e spese generali (8%) sono accettabili”.
Ha invece ritenuto di dover richiedere “precisazioni” in ordine ad altri e diversi elementi, in particolare in merito a 8 profili:
-particolari condizioni e/o tecnologie che giustifichino le “produttività elevate”;
-indicazione dell’ ”organigramma” dello “staff di cantiere”, dal quale possano evincersi le relative professionalità;
-indicazioni sulle caratteristiche dei “mezzi”, al fine di valutare la loro idoneità per la realizzazione delle lavorazioni e le previste congruità dei noli;
-le specifiche tecniche di alcuni materiali offerti (per comparazione con capitolato), in particolare Cedin srl, Laterizi srl, Euro Asfalti;
-per la voce “P.COIB.01” è stato utilizzato un pannello in poliuretano rivestito con “cartonfeltro” anziché rivestito in “velo di vetro” (come indicato all’art. 72 del capitolato speciale), peraltro indicato anche nel preventivo allegato;
-nell’analisi della voce “P.FE.INOX.03” è stato utilizzato, per il “materiale” un prezzo difforme dal preventivo allegato (euro 3.55 rispetto ai 6 indicati dal fornitore);
-nell’analisi delle voci relative al risanamento in CLS (“R.CLS.01-R.CLS.02 e R.CLS.03”) nonché in quella relativa ai (in particolare la voce “R.STRUTT.03”) non si terrebbe conto dell'incidenza degli oneri necessari per la “messa in quota” delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori;
-vi è difformità fra il costo della manodopera utilizzata nell'analisi di tutte le singole voci e quella utilizzata nell'analisi delle voci A.01- A.02 – A.03 (lavori in economia), quantificata diversamente.
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Il raggruppamento Vacomic-Cosaco presentava, con nota del 30 novembre 2009, approfondite SECONDE GIUSTIFICAZIONI (integrative, come richiesto dalla Commissione) in ordine agli specifici aspetti in riferimento ai quali erano stati richiesti i “chiarimenti/approfondimenti”.
In particolare le SECONDE giustificazioni/chiarimenti si sviluppano (in risposta alle rispettive richieste) in 8 distinti punti:
-giustificazione dell'elevata produttività rispetto a quella prevista dal progetto;
-organigramma dello staff di cantiere con le relative professionalità;
-caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati;
-specifiche tecniche dei materiali offerti (guaine, membrane, vernici,…);
-tipologia del materiale utilizzato nella voce di analisi “P.COIB.01” (pannello di coibentazione);
-chiarimenti sulla voce di analisi “P.FE.INOX.03” (fornitura e posa);
-chiarimenti sulle voci di elenco relative al “risanamento del CLS” ed ai “consolidamenti solai” (in particolare messa in quota di materiali e attrezzature);
-costo orario della manodopera nelle voci relative ai “lavori in economia”.
Alle seconde giustificazioni sono stati allegati 3 documenti:
§ specifiche tecniche materiali (con preventivi descrittivi di diversi fornitori);
§ schede tecniche dei pannelli di coibentazione/isolamento;
§ tabelle ministeriali del giugno 2008 utilizzate in sede di offerta per l'individuazione del costo della manodopera per i (soli) “lavori in economia” (la tabella reca i valori di euro: 24,01 - 26,49 - 28,39 , rispettivamente per operaio comune, qualificato, specializzato).
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Così le imprese hanno giustificato la seconda richiesta integrativa di giustificazioni.
PRIMO ASPETTO: giustificazione dell' ELEVATA PRODUTTIVITÀ rispetto a quella prevista in sede di progetto.
Due profili vengono, a questo proposito, evidenziati da Vacomic-Cosaco.
A1) Il contenimento della spesa della “manodopera” (notevole rispetto al progetto, ove l’incidenza della manodopera sarebbe -secondo la “Tav. R7”- del 37%) non sarebbe attribuibile esclusivamente ad un aumento di produttività delle singole lavorazioni, ma sarebbe anche il frutto di base di partenza differenti; pertanto per poter valutare concretamente le differenze, secondo le imprese, "risulta necessario decurtare l'importo della manodopera di progetto di quella percentuale media scaturita dalla differenza accertata tra i costi orari base della stessa"; pertanto applicando la riduzione del 16,5% ai valori di progetto scaturisce una differenza "ridotta", corrispondente ad un ribasso del 33% circa sui valori di progetto, valore inferiore alla percentuale di ribasso offerta. In ogni caso andrebbe considerata anche l’esistenza della voce “oneri vari”, utilizzabile per attingere costi non previsti.
A2) Analizzando l’incidenza della manodopera nella lista voci/lavorazioni indicata nel prospetto (di pag. 3 delle seconde giustificazioni), con l’applicata riduzione del 16,5%, si perviene ad un dato di “scostamento” di euro 141.974 (definito “aumento della produttività”).
Nell'ambito di tale scostamento tre sarebbero le voci maggiormente rilevanti (sempre per la quota “manodopera”):
-risanamento del calcestruzzo “R.CLS.01”;
-consolidamento estradosso vecchi solai “R.STRUTT.03”;
-forniture posa in opera di angolari e piatti in acciaio inox “PFE.INOX.03”.
In merito a ciò l’impresa segnala i seguenti due aspetti.
*In primo luogo il risanamento dello opere in CLS (lavorazione che il raggruppamento sta eseguendo contemporaneamente nei propri cantieri locali) comprende una serie di fasi lavorative che possono essere eseguite con l'ausilio di una “idropulitrice ad alta pressione”, attrezzatura di proprietà della ricorrente, che permette una elevata oggettiva "riduzione dei tempi di esecuzione". Tale metodologia non è stata presa in considerazione nelle analisi progettuali, dove le lavorazioni di demolizione e spazzolatura vengono, invece, eseguite manualmente ed in successive fasi lavorative. Già tale elemento consentirebbe di “abbattere” la quota manodopera prevista nel progetto per la voce “R.CLS.01” “risanamento del calcestruzzo” (€ 131.916) di una considerevole quota (l'offerta riporta per tale lavorazione € 50.727).
*In secondo luogo la "fornitura e posa in opera" degli “angolari e piatti in acciaio inox” (AISI 316) viene svolta da una ditta altamente specializzata: il preventivo della ditta OCML evidenzia l'attività di “fornitura e posa” , comprensivo quindi di materiale e montaggio, e si riferisce all’intera “lavorazione” e non solo alla fornitura del materiale.
In sostanza le imprese sostengono che per le lavorazioni i valori si allineano ai valori di produttività media, del tutto prossimi a quelli di progetto, ad esclusione di quelle più specialistiche, che verranno eseguite da ditte specializzate e certificate, le quali eseguono le stesse con elevata produttività ed economie di scala superiori.
Complessivamente dall'analisi eseguita Vacomic-Cosaco evidenziavano che il ribasso offerto non sarebbe prevalentemente scaturito da una migliore produttività (circoscritta ad alcune lavorazioni specialistiche) ma anche da “altri fattori” quali soprattutto la riduzione delle “spese generali” e degli “utili” (€ 242.470 rispetto al progetto) –nell’offerta ridotti all’11% pari a euro 116.438- nonché dei “noli” (€ 173.160 rispetto al progetto) –nell’offerta pari al 3,85%, pari ad euro 44.373- . E la riduzione dei “noli” è stata possibile, in particolare, in quanto “tutti i mezzi e le attrezzature per l'esecuzione di lavori risultano essere di proprietà della ricorrente e in gran parte già ammortizzati”.
*
B) Secondo aspetto: ORGANIGRAMMA DELLO STAFF DI CANTIERE con le relative professionalità.
Nelle giustificazioni, al punto 2, si indica la composizione (“ampliata” rispetto alle prime giustificazioni) dello “staff di cantiere”, che sarebbe così composto:
-responsabile di commessa (ingegnere direttore tecnico dell'impresa capogruppo);
-capo cantiere e assistente al direttore di cantiere (geometra contabilizzatore);
-responsabili e addetti alla sicurezza e alla qualità;
-responsabile acquisti e personale;
-magazziniere;
-custode (per ore notturne);
-operai specializzati (addetto ai restauri e risanamenti) -non inferiore a due-;
-operai qualificati (ferraioli, carpentieri, muratori generici) -non numericamente predeterminati-;
-operai comuni -non numericamente predeterminati-;
-subappaltatori e subfornitori (per la durata delle rispettive lavorazioni di competenza).
*
C) Terzo aspetto: caratteristiche tecniche dei MEZZI utilizzati.
Le imprese forniscono l’elenco e le caratteristiche di 19 mezzi, precisando che sono “in esclusiva proprietà del raggruppamento” e “in gran parte ammortizzati” (cfr. dichiarazione compiuta in chiusura del precedente punto A delle seconde giustificazioni).
*
D) Quarto aspetto: specifiche tecniche dei MATERIALI offerti (guaina, membrane, vernici, isolanti,…).
Vengono allegati le “specifiche tecniche” dei materiali offerti ed i relativi nuovi preventivi.
*
E) Quinto aspetto: tipologia del materiale utilizzato nella voce di analisi “P.COIB.01”-PANNELLO DI COIBENTAZIONE.
Il pannello di poliuretano espanso (con finitura superficiale diversa) sarebbe analogo (in quanto in progetto è prevista l'ulteriore applicazione di una membrana bituminosa); in ogni caso utilizzando il pannello in” velo vetro” (per il quale si dichiarava la disponibilità di utilizzazione) si avrebbe un aumento unitario di € 0,39 al metro quadro, con una lievitazione dell'importo di 0,069% ammortizzabile nella voce "oneri vari".
*
F) Sesto aspetto: chiarimenti sulla voce di analisi “P.FE.INOX.03” (angolari e piastre).
Il prezzo del preventivo (di 6 euro/Kg.) della ditta OCML dell’11.11.09 è comprensivo, per la voce 31, (angolari e piastre) non solo della “fornitura” del materiale, ma anche della relativa “posa in opera, comprese saldature”.
*
G) Settimo aspetto: chiarimenti per la “messa in quota” di materiali e attrezzature in relazione alle voci di elenco relative al “RISANAMENTO del CLS” ed ai “CONSOLIDAMENTI solai”.
La specifica richiesta (costi per la “messa in quota” ) è stata giustificata precisando che era stato “considerato all'interno della voce un autocarro con gru, mezzo che viene usato sia per il trasporto sia per la messa in quota delle materie. Per le attrezzature minute è previsto l'utilizzo di un piccolo montacarichi di proprietà dell'impresa, totalmente ammortizzato”.
*
H) Ottavo ed ultimo aspetto: costo orario della manodopera nelle voci relative ai “LAVORI IN ECONOMIA”.
E’ limitatissima l'incidenza dei lavori in economia (0,80%), stabiliti dalla direzione lavori in corso di esecuzione; per queste voci è stata sì utilizzata come base di riferimento la tabella ministeriale riferita al CCNL del 18.6.2008 (euro 24,01-26,49-28,39), aumentata di una consistente quota: l’offerta, per il costo orario dei “lavori in economia” è stata di 32-36-37 euro.
Diversamente dalle “lavorazioni in economia”, le “lavorazioni previste in progetto” si caratterizzano per la loro certezza e determinatezza, qualità che consentono all'impresa di attribuire alle stesse dei costi certi e definiti ed inserirle nell'ambito di un preventivo programma economico finanziario globale ben più competitivo (e inferiore alle Tabelle ministeriali, utilizzate invece come riferimento per i costi orari da realizzarsi per i “lavori in economia”).
***
La Commissione ha esaminato le seconde giustificazioni in due diverse sedute (del 3 e del 14 dicembre 2009).
Nella prima seduta, del 3 dicembre, ha ritenuto che “non” risultavano esaustive le integrazioni presentate dal raggruppamento in ordine ai seguenti tre aspetti:
-l'elevata produttività era giustificata dalla presenza sul territorio di commesse similari che consentivano alle imprese di ottenere una serie di economie di scala;
-per il pannello P.COIB.01 l'impresa ha confermato di ritenere indifferente l'utilizzo di un pannello in poliuretano espanso rivestito con un “velo di vetro” anziché uno rivestito con “cartonfeltro”;
-il costo della manodopera risultava fortemente differenziato tra lavori ordinari previsti in progetto (certi definiti) e lavori “ in economia”.
In ordine alle “altre” richieste di chiarimenti, in precedenza formulate, la Commissione riteneva, invece, soddisfacenti le integrazioni depositate.
Conseguentemente decideva di instaurare il contraddittorio diretto, ex articolo 88 del codice contratti, con le imprese, in particolare esprimendo perplessità in merito alla “derogabilità degli importi previsti nella tabella ministeriale” per il “costo del lavoro”.
Veniva così aggiornata la seduta al 9 dicembre, anche eventualmente con l'ausilio del consulente dell'ente.
Nella seduta del 9/12/09 la Commissione riteneva effettivamente di dover richiedere un parere al proprio consulente, dottor Persico, consulente dell'Autorità Portuale, in particolare in merito alla rispondenza o meno del costo orario offerto dalla ATI con i “minimi inderogabili di legge” (fax al consulente dell'11/12).
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Alla successiva seduta del 14 dicembre 2009, alla presenza sia dei rappresentanti Vacomic e Cosaco, sia del consulente del lavoro della ATI (dott. Roberto Articolo) che del consulente dell'autorità (dott. Persico) veniva ulteriormente analizzata specificamente la problematica della “derogabilità dei COSTI DEL LAVORO previsti dalla tabella ministeriale/CCNL giugno 2008”.
In particolare lo “scostamento” del costo della manodopera, secondo il consulente di parte Articolo, scaturiva non dall'applicazione di minimi tabellari differenti, ma in particolare dall'incidenza dei “premi INAIL” che risultavano nettamente inferiori; veniva depositata una tabella, redatta dal consulente di parte, contenente “ulteriori” elementi retributivi (rispetto a quella in precedenza depositata in allegato alle prime giustificazioni).
Il consulente dell'autorità dott. Persico confermava la validità delle argomentazioni esposte dal consulente di parte Articolo.
A sua volta redigeva e sottoscriveva altre Tabelle che recano un’ indicazione oraria complessiva di euro 18,12 – 20,03 – 21,49 (depositata in giudizio a seguito di OCI e datata sempre 14.12.09).
Per quanto concerne gli “altri aspetti” eccepiti la Commissione:
riconosceva la possibilità di ottenere PRODUTTIVITÀ PIÙ ELEVATE in relazione alle tecnologie utilizzate nelle varie lavorazioni, come suggerite dalle case produttrici (schede tecniche materiali);
per i costi generali di gestione del cantiere ed in particolare i costi per lo STAFF DELLA DIREZIONE lavori e GUARDIANIA riconosceva che il personale non era destinato in via esclusiva al cantiere, essendo diretto a svolgere anche funzioni analoghe in altri cantieri.
In definitiva, ritenute esaustive e condivisibili le argomentazioni , la Commissione nella medesima seduta del 14 dicembre 2009 confermava l'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla ATI Vacomic-Cosaco, con un ribasso del 37,2 135% e per l'importo globale di € 1.152 327, oltre oneri di sicurezza.
L'aggiudicazione definitiva veniva quindi disposta con il successivo decreto del 5 gennaio 2010 del Presidente dell'autorità.
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Con ricorso consegnato per la notifica il 5 marzo 2010 e depositato il 18/3 il Consorzio nazionale cooperative di produzione lavoro “Ciro Menotti” ha impugnato, previa sospensiva, gli atti di gara ed in particolare tutti i verbali della Commissione che hanno valutato positivamente le giustificazioni redatte dalle imprese aggiudicatarie, ritenendo “non anomala” l'offerta presentata da Vacomic-Cosaco.
In particolare sono state formulate le seguenti censure:
1) l'offerta avrebbe dovuto essere esclusa in quanto sarebbe inaffidabile ai sensi dell'articolo 88 comma 7 del codice contratti 163/2006 - nella specie l'offerta non sarebbe remunerativa -; quanto meno, in subordine, avrebbe dovuto essere approfondita l’istruttoria - le giustificazioni sarebbero palesemente insufficienti e insostenibili - in particolare le "spese generali " non coprirebbero tutti i costi e non includono le "spese di sede non direttamente attinenti al contratto" - comunque insufficienza della voce “spese di sede attinente al contratto”, quantificate in soli € 4.520, nella categoria spese generali - mancata imputazione di oneri finanziari a carico dell'impresa per il suo “generale funzionamento”;
2) non sussisterebbe, in realtà, “utile d'impresa” e l'offerta sarebbe antieconomica in quanto anche le "spese di cantiere" non sarebbero sufficienti - inoltre non sarebbero state computate le imposte che graveranno sugli utili (imposte dirette, addizionali comunali regionali, imposta sul reddito delle società IRES del 27,5%, come previsto all'articolo 77 del d.p.r. 917/1986); l'utile di euro 34.569, rapportato al 3%, subirebbe quindi un ulteriore decremento del 27,5% (pari ad euro 9.506), riducendosi a poco più del 2%, il che sarebbe insufficiente per sostenere economicamente l'offerta;
3) l'esclusione della ATI avrebbe dovuto avvenire anche per aver offerto una tipologia di pannello di coibentazione differente (rivestito in cartonfeltro anziché in un velo di vetro) disattendendo l'articolo 72 del capitolato speciale - non essendo ammesse varianti al progetto, era vietato sostituire i materiali previsti dal capitolato con altri - violazione del bando delle prescrizioni contenute alle pagine 4 e 5 del disciplinare e per violazione della par condicio tra i concorrenti;
4) violazione e falsa applicazione dell'articolo 88 comma 7 e 87 comma 2 lettera a), b), c), d), del codice degli appalti e eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - inammissibilità di “giustificazioni generiche” - insussistenza di motivazioni che possano dimostrare l'effettiva maggiore produttività del lavoro, con riduzione dei tempi di esecuzione, da parte delle imprese e da parte dei fornitori;
5) in relazione allo “staff di cantiere” manca nelle giustificazioni e negli allegati l' “organigramma” del personale coinvolto - dal prospetto per le spese generali risulterebbero solo i costi per il direttore (€ 30.600), per le consulenze specialistiche (€ 5.023), per la guardiania (€ 11.900), per i macchinari e attrezzature staff (€ 2.500) - mancherebbero invece i compensi per talune figure specificamente contemplate nelle giustificazioni (in particolare per: capocantiere; responsabile e addetti alla sicurezza e alla qualità del cantiere; responsabile acquisti e personale; magazziniere), che l'impresa si è impegnata a garantire (pag 5 delle seconde giustificazioni) - e la giustificazione fornita che il personale si occuperebbe anche di altri cantieri non sarebbe idonea in quanto non viene indicata la “quota lavoro” presso il cantiere e comunque il relativo “corrispettivo (pro quota)”;
6) eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità - carenza di motivazione ed istruttoria in ordine al mancato esame della congruità delle spese previste per "noli e ammortamenti" dei macchinari, considerato che in sede di seconde giustificazioni, a pagine 6 e seguenti, è stato indicato dalle imprese un lungo elenco di mezzi (autocarri con gru, autocarri, trattori, compressori, escavatori, idropulitrice, motosaldatrice, escavatori cingolati, ecc.), rispetto ai quali si sconoscono i costi di nolo e ammortamento, che la commissione non avrebbe quindi potuto apprezzare e valutare in sede di congruità dell'offerta proposta;
7) eccesso di potere e violazione delle norme in materia di giustificazione delle offerte anomale per svariati profili - in particolare si contesta, in primo luogo, che l'offerta Vacomic avrebbe dovuto essere esclusa o, almeno, avrebbe dovuto essere approfondita l'analisi in relazione alla voce “PFE.INOX.03” (forniture e posa in opera di “angolari, piatti e piastre in acciaio inox”):
*nell'elenco prezzi Vacomic era previsto un prezzo unitario di 8 euro/kg. per un totale di € 182.204;
*per contro nelle prime giustificazioni (Tabella incidenza) il costo della fornitura del materiale viene indicato in euro 3,55 , che lievita a 7,19 (con costo manodopera, quantificato in 2.55, trasporto e oneri vari) e infine a 8 (con il computo di spese generali e utile d'impresa);
- si contesta inoltre che non sarebbero stati computati costi di “taglio, sfrido, saldatura, opere provvisionali, barre di collegamento, sigillatura dei fori, incollaggio con resina, allettamento con malta” - in secondo luogo si contesta che il preventivo depositato per la fornitura di questo materiale sarebbe inidoneo in quanto ammonta a euro 6/Kg. (preventivo OCML per l'acciaio AISI 316), cioè quasi il doppio dei 3,55 giustificati - in terzo luogo l'offerta Vacomic non prevederebbe costi per le piccole attrezzature (quali trapani, cacciaviti, martelli, chiavi, palette e altri utensili d'uso corrente) nonché per la pulizia a fondo, il lavaggio e la soffiatura delle superfici per la voce dell'elenco prezzi R.STRUT.03 (prezzo unitario € 85, prezzo totale € 160.118 per trattamento dei vecchi solai) - in quarto luogo mancherebbe l'indicazione dei costi delle opere provvisionali, in particolare per i ponteggi;
8) i costi per la MANODOPERA (per operaio specializzato – qualificato – comune) sarebbero sottostimati, recando valori inferiori alle Tabelle ministeriali- CCNL giugno 2008 (28,38 – 26,49 -24,01).
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Si è costituita in giudizio l’ATI controinteressata, che ha anche notificato ricorso incidentale (per omessa presentazione della dichiarazione contemplata dall’art. 90 del DPR 554/1999).
Si è costituita in giudizio anche l’Autorità portuale, depositando la documentazione.
Entrambi hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 30.4.2010, con ordinanza n. 211 è stata disposta istruttoria.
In particolare il Collegio riteneva:
-rilevato che i due ribassi offerti non si differenziano in modo radicale (37,235 % proposto dall’aggiudicataria; 35,758% proposto dal ricorrente; pari ad un importo complessivo di euro : 1.152.327 contro 1.179.435, con una differenza di soli 27.108 euro globali);
-considerato che le Tabelle ministeriali per il costo del lavoro invocate dal ricorrente non sono vincolanti, in quanto contenenti volori “medi” e non valori “minimi” inderogabili;
-rilevato, inoltre, che le Tabelle per la Regione Sardegna, prodotte in giudizio, in estratto, dall’Avvocatura dello stato, valutate in sede di verifica dell’anomalia dall’Autorità portuale, indicano, comunque, per questo territorio, valori di riferimento (per le posizioni di “operaio comune”, “operaio qualificato” e “operaio specializzato”, inferiori rispetto a quelle ministeriali);
-considerato che la voce “personale” incide, nell’offerta dell’aggiudicataria, per una quota del 33,31% nell’ambito della proposta economica complessiva (articolata in diverse voci: personale, materiali, attrezzature, costi generali, utili di impresa);
-considerato necessario, in questa fase, ai fini della decisione cautelare, acquisire (dall’Autorità portuale):
*copia, conforme all’originale, della dichiarazione che sarebbe stata depositata dell’impresa ricorrente (Consorzio Menotti) in sede di offerta, di presa d’atto che l’importo complessivo è fisso ed invariabile, a prescindere dall’applicazione dei prezzi unitari (come contemplata al DPR 554/1999 art. 90 comma 5°) –oggetto del ricorso incidentale- (e prodotta, ma in copia semplice, in Camera di consiglio da difensore del ricorrente, senza data e senza alcuna indicazione in ordine all’avvenuto tempestivo deposito presso l’Autorità portuale, in sede di gara), con indicazione della data di protocollo;
*prospetto redatto dal consulente del lavoro di parte dott. Roberto Articolo (per l’aggiudicataria) e depositato nella riunione del 14.12.2009 per l’ analisi, in contraddittorio, dell’anomalia, prospetto che non risulta allegato al relativo verbale (pur essendo stato in esso citato, come atto fondamentale di giustificazione), né è stato prodotto dall’Avvocatura in sede difensiva; allo stato il Collegio dispone solo di un prospetto per così dire “in bianco”, non firmato (né dall’autore Articolo, né dal consulente nominato dall’Autorità dott. Persico), dal quale non si può risalire alla reale paternità dei contenuti ed analisi ivi espressi (fondamentali ai fini delle giustificazioni per la voce manodopera); tale prospetto è stato depositato in giudizio solo dalla difesa della controinteressata (doc. n. 10) ma manca ogni parametro sia per l’attribuzione professionale personale del redattore, sia in ordine alla data di redazione (trattasi di prospetto non firmato, né timbrato e senza data, con impossibilità di comprendere se effettivamente sia, nei contenuti e nei valori, effettivamente quello depositato dal consulente Articolo presso l’Autorità il 14.12.09);
*valutazioni compiute dal consulente dell’Autorità , dott. Persico, in relazione al fattore costo del lavoro (e/o eventuale sottoscrizione del prospetto che sarebbe stato redatto dal c.t.p.Articolo e predisposto per giustificare l’offerta dell’aggiudicataria nell’incontro del 14.12.2009), con relazione integrativa, in ordine allo svolgimento della seduta, da parte della Commissione e/o dello stesso consulente nominato dall’Autorità, che era stato convocato personalmente alla riunione, in ordine al parere tecnico da lui espresso (allo stato risulta solo l’indicazione nel verbale della Commissione che il consulente Persico “dopo accurata analisi conferma la validità delle argomentazioni esposte dal dott. R. Articolo consulente del lavoro dell’ATI”, senza che risulti, da parte del Consulente dell’Autorità alcuna sottoscrizione di verbale e/o di prospetto di parte –oltretutto, come si è già detto al precedente punto 2, anch’esso non allegato al verbale della Commissione-).
In mancanza di tale documentazione, ritenuta essenziale e necessaria ai fini dell’assunzione della decisione cautelare, se ne disponeva l’acquisizione, con la fissazione di nuova Camera di Consiglio per il 26 maggio 2010.
L’Autorità produceva gli atti richiesti, con relazione, il 19 maggio 2010.
La difesa del Consorzio ha prodotto una dichiarazione (senza data) sottoscritta dal Presidente, dove di “dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e delle quantità per la parte a corpo non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta, che, seppur determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53 , comma 4° del D. Lgs. 163/2006.
Peraltro l’Autorità sostiene (dopo aver riesaminato i plichi, anche degli altri concorrenti –cfr. verbale Commissione del 5.5.2010-) che di tale dichiarazione non vi sarebbe traccia negli atti di gara.
Veniva fissata, con urgenza, udienza di merito per il 23 giugno 2010 (rinviata per sciopero).
All’udienza del 10 novembre 2010, dopo discussione, la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
I) RICORSO INCIDENTALE Vacomic.
L'offerta economica doveva essere redatta in base al "prezzo globale" posto dal bando (2.009.380 + iva) quale base per formulare il ribasso.
L'esistenza di una "lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", suddivisa in 7 colonne (codice/ descrizione lavorazioni e forniture/ unità di misura/ quantità/ prezzo unitario in cifre/prezzo unitario in lettere/ prezzo totale della singola voce), che si conclude con un prezzo globale offerto (per Vacomic di euro 1.152.327, pari al ribasso del 37,235 dell’importo globale dell’elenco prezzi posto a base d’asta) non modifica la tipologia del criterio, che permane quello dell'offerta “a corpo, determinata mediante ribasso sull'importo dei lavori” posto a base di gara (globale), come previsto all’ art. 82 comma 2° lett. b) del Codice contratti 163/2006, lettera espressamente richiamata dal Bando (lettera che si riferisce all’appalto “a corpo” e non a misura).
Non può condividersi la tesi difensiva del Consorzio che sostiene, nella memoria depositata il 17.6.2010, che la procedura si svolgerebbe “a misura” e, conseguentemente non sarebbe necessaria la dichiarazione di invariabilità del prezzo offerto.
Peraltro va considerato un altro aspetto.
L’articolo 90 del DPR 554 del 21.12.1999 prevede (per gli “appalti a corpo e a corpo e a misura, in caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari”) l'obbligo di accompagnamento "a pena di inammissibilità, di una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta" da parte del concorrente in merito al fatto che il prezzo offerto "resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1 della legge".
Nel nostro caso l’invariabilità del prezzo è direttamente connessa alla tipologia dell'offerta, trattandosi di importo globale “complessivo e fisso”: cfr. Bando e Disciplinare punto B.1., pag. 4.
Sebbene infatti il “bando” di gara, ancorato al criterio del “maggior ribasso complessivo”, contempli indicazioni parzialmente diversificate (e contraddittorie fra loro):
-da un lato indica (sub previsione bando “modalità di determinazione del corrispettivo”): “a misura mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara”;
-dall’altro prosegue, nello stesso contesto, richiamando espressamente la norma per gli appalti “a corpo”, e cioè l’art. 82 comma 2° lett. b) del Codice contratti.
Tale disposizione legislativa (art. 82 Codice 163/2006) così dispone:
“1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare