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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 14 dicembre 2010 n. 2686
Pres. R.M.P. Panunzio; Est. F. Scano
A. S. di A. P. & C. Snc (avv.ti S. Demuro, M. Marcialis e S. Pinna) c/ Regione
Autonoma della Sardegna (avv.ti G. Campus, G. P. Contu, P. Angius e R. Murroni)


Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Comunicazione avvio nei procedimenti a istanza di parte – Non è dovuta

La comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7, L. n. 241 del 7 agosto 1990 non è richiesta con riguardo a quei procedimenti che iniziano a istanza di parte, in quanto l'interessato è già a conoscenza dell'avvio del procedimento, avendolo egli stesso provocato


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 153 del 2005, proposto da:

 

A. S. di A. P. & C. Snc, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Demuro, Massimiliano Marcialis e Silvio Pinna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero N.65;

contro



Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Graziano Campus, Gian Piero Contu, Patrizia Angius e Roberto Murroni, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda in Cagliari, viale Trento N.69;

per l'annullamento
del provvedimento prot. 27150 del 16.11.2004, con il quale è stata respinta la domanda di contributo in conto capitale presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis della legge regionale 19 ottobre 1993 n. 51.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Assessorato Regionale Turismo,Artigianato e Commercio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Riferisce la ricorrente impresa artigiana di aver presentato in data 31.1.2003 all’Assessorato competente ed all’Artigiancassa S.p.a., una domanda volta ad ottenere le provvidenze (contributi in conto capitale ed in conto interessi), di cui all’art. 10 bis della l.r. 19 ottobre 1993 n. 51 per un “programma di ampliamento della propria attività di selezione delle sementi”.
In data 21.5,2004 l’Artigiancassa S.p.a., organo istruttore della pratica, deliberava l’ammissibilità dell’agevolazione richiesta.
Con il provvedimento impugnato il Direttore del Servizio artigianato ha respinto la domanda “in quanto rientra nel regime di aiuti esentati dall’obbligo di notificazione, ai sensi dell’art. 88, paragrafo b, del Trattato”.
Avverso detto provvedimento la ricorrente fa valere le seguenti censure:
1) eccesso di potere e violazione degli artt. 5, 8 quinto comma, 12, 13 e 16 della legge regionale 22 agosto 1990 n. 40 per insufficienza della motivazione e violazione delle norme sul necessario contraddittorio; in subordine violazione dell’art. 10 della deliberazione della Giunta Regionale n. 15/2 del 30.3.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) eccesso di potere per carenza o insufficienza della motivazione ed illogicità manifesta; violazione dell’art. 5 della legge regionale 22 agosto 1990 n. 40 per carenza di istruttoria; violazione delle norme procedurali previste dalla legge regionale 51/1993 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 15/2 del 30.3.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 88, paragrafo 3°, del Trattato CE; violazione e falsa applicazione dell’art. 32 e relativo allegato I del Trattato CE; violazione e falsa applicazione del Regolamento CE 70/2001, in particolare dell’art. 1 del “considerando” 7; eccesso di potere per illogicità manifesta della motivazione e travisamento dei fatti;
4) violazione dell’art. 11 delle Disp. Prel. al codice civile e del principio generale dell’ordinamento italiano di irretroattività degli atti normativi; eccesso di potere per illogicità manifesta della motivazione e travisamento dei fatti.
L’Amministrazione regionale ha dedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO



Con il ricorso in esame l’impresa Artigian Servizi chiede l’annullamento del provvedimento prot. 27150 del 16.11.2004, con il quale è stata respinta la sua domanda di contributo in conto capitale presentata ai sensi dell’art. 10 bis della legge regionale 19 ottobre 1993 n. 51.
Con il primo motivo si sostiene che alla ricorrente non è stato comunicato l’inizio del procedimento, il nome del responsabile del procedimento e la facoltà di intervenire nel procedimento.
Per giurisprudenza costante dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7, L. n. 241 del 7 agosto 1990 non è richiesta con riguardo a quei procedimenti che iniziano a istanza di parte in quanto l'interessato è già a conoscenza dell'avvio del procedimento, avendolo egli stesso provocato (Consiglio Stato, sez. IV, 07 aprile 2010 , n. 1986; TAR Sardegna, 27 ottobre 2010, n. 2338), Questa doglianza va quindi respinta.).
Anche la censura, sul mancato invio del parere del Comitato tecnico, proposta anch’essa con il primo motivo, è infondata.
La mancata o tardiva comunicazione di un atto del procedimento che contiene la motivazione del provvedimento finale, non determina l’illegittimità del provvedimento ma soltanto la possibilità di far decorrere il termine per la proposizione del ricorso o dei motivi aggiunti dalla conoscenza dell’atto che contiene la motivazione.
Con il secondo motivo si sostiene che l’attività della ricorrente non rientra nell’elenco dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato, tenuto conto che tali prodotti riguardano proprio l’attività dell’agricoltura e della pesca, in cui non rientra l’attività della ricorrente.
La censura è infondata.
L’attività esercitata dalla ricorrente, produzione sementi selezionate, rientra nelle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato I del Trattato CE”, tra i quali figurano i semi e le sementi, quindi prodotti costituenti esattamente l’oggetto dell’attività svolta dall’impresa ricorrente.
Anche il terzo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente l’attività dalla stessa svolta rientra tra le attività indicate nell’allegato I del Trattato.
Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 11 delle disposizioni preleggi al codice civile e del principio generale dell’ordinamento italiano di irretroattività degli atti normativi.
Il motivo è infondato.
Il regolamento CE 70/2001 del 12.1.2001, di immediata e diretta applicazione, è antecedente alla domanda di contributo presentata dalla ricorrente il 31.3.2003.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2000,00 (duemila//00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere, Estensore
Marco Lensi, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2010


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