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| n. 11-2010 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I
- Sentenza 10 novembre 2010 n. 2634
Luigi Viola – Presidente f.f.,
Carlo Dibello – Estensore |
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1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa –
Infrastrutture strategiche – Progetto preliminare – Principio
dell’intangibilità – Ambito di applicazione.
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2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa –
Infrastrutture strategiche – Progetto preliminare – Principio
dell’intangibilità – Finalità.
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3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa –
Infrastrutture strategiche – Progetto definitivo – Approvazione – Regione
– Dissenso – Manifestazione – Modalità.
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4. Contratti della p.a. – Disciplina normativa –
Infrastrutture strategiche – Opere per le quali l’interesse regionale
concorre con il preminente interesse nazionale – Regione – Partecipazione
– Natura e limiti.
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1. In tema di realizzazione di infrastrutture
strategiche, il principio dell’intangibilità del progetto preliminare è
circoscritto significativamente alla localizzazione e alle caratteristiche
essenziali delle opere, posto che la Regione, non diversamente dalle altre
amministrazioni interessate alla realizzazione dell’opera, ben può
elaborare motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni per
il progetto definitivo o varianti migliorative.
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2. In tema di realizzazione di infrastrutture
strategiche, l’intangibilità del progetto preliminare si ispira, da un
lato, alla necessità di conferire una particolare accelerazione al
procedimento approvativo; d’altro canto, essa si spiega in vista della
esigenza, del pari meritevole di apprezzamento, di poter programmare
tempestivamente l’impiego di risorse finanziarie, senza assoggettare gli
enti statali competenti a repentini mutamenti circa l’essenza stessa
dell’opera in discussione, con ripercussioni proprio sul versante della
reperibilità delle risorse finanziarie.
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3. In relazione alla approvazione di un progetto
definitivo di una infrastruttura strategica, il dissenso della Regione
deve essere manifestato esclusivamente nella sede istituzionale
appropriata, quale è quella del CIPE allargato.
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4. In caso di realizzazione di una infrastruttura che
appartiene al catalogo delle opere per le quali l’interesse regionale
concorre con il preminente interesse nazionale, ai sensi dell’art 162,
comma 1 lettera c), d.lg. 12 aprile 2006 n.163, occorre garantire una
particolare partecipazione della Regione alle procedure attuative, il che,
però, implica anche che le fasi di conflittualità procedimentale debbono
essere composte tenendo conto che l’interesse regionale, pur concorrente,
diventa cedevole rispetto ad un interesse nazionale che lo stesso
legislatore qualifica “ preminente”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 403 del
2010, proposto da:
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Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via
Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Cipe e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato,
domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23; Anas, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via
Rubichi;
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Comune di Melpignano, Comune di Muro Leccese, Comune di
Scorrano, Comune di Nociglia, Comune di Surano, Comune di Montesano
Salentino, Comune di Andrano, Comune di Tricase, Comune di Tiggiano, non
costituiti in giudizio; Comuni di Maglie, Botrugno e San Cassiano,
rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Gualtiero Marra, con domicilio
eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Provincia di Lecce,
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto
presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43; Comune di Castrignano del
Capo, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro De Matteis, Ernesto
Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Alessandro De Matteis in
Lecce, via Trinchese n. 63;
Sul ricorso numero di registro
generale 408 del 2010, proposto da:
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Comune di Alessano, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in
Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Cipe,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per
legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
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Anas Spa, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello
Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;
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Comune di Melpignano, Comune di Muro Leccese, Comune di
Scorrano, Comune di Nociglia, Comune di Surano, Comune di Montesano
Salentino, Comune di Andrano, Comune di Tricase, Comune di Tiggiano,
Comune di Gagliano del Capo, non costituiti in
giudizio;
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Comuni di Maglie, Botrugno e San Cassiano, rappresentati
e difesi dall'avv. Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso
Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Provincia di Lecce,
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto
presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43; Comune di Castrignano del
Capo, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro De Matteis, Ernesto
Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Alessandro De Matteis in
Lecce, via Trinchese n. 63;
Sul ricorso numero di registro
generale 418 del 2010, proposto da:
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Associazione Italia Nostra, rappresentata e difesa
dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria
Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per
legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
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Anas Spa, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Cipe, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Archeoclub D'Italia Onlus
Sede Comprensoriale Salento Porto Badisco, rappresentata e difesa
dall'avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni
Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
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ad opponendum:
Provincia di Lecce, rappresentata e
difesa dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto
in Lecce, via Garibaldi 43; Comune di Castrignano del Capo, rappresentato
e difeso dagli avv. Alessandro De Matteis, Ernesto Sticchi Damiani, con
domicilio eletto presso Alessandro De Matteis in Lecce, via Trinchese n.
63;
Sul ricorso numero di registro generale 420 del 2010, proposto
da:
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Associazione Nazionale Legambiente, rappresentata e
difesa dall'avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni
Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Cipe, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato,
domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
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Anas Spa, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello
Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;
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Comune di Melpignano, Comune di Muro Leccese, Comune di
Scorrano, Comune di Nociglia, Comune di Surano, Comune di Montesano
Salentino, Comune di Andrano, Comune di Tricase, Comune di Tiggiano,
Comune di Gagliano del Capo, non costituiti in
giudizio;
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Comuni di Maglie, Botrugno e San Cassiano, rappresentati
e difesi dall'avv. Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso
Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Provincia di Lecce,
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto
presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43; Comune di Castrignano del
Capo, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro De Matteis, Ernesto
Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Alessandro De Matteis in
Lecce, via Trinchese n. 63;
Sul ricorso numero di registro
generale 421 del 2010, proposto da:
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Sergio Blasi, Loredana Capone, Cosimo Durante, Alfonso
Rampino, Gabriele Caputo, Giovanni Pellegrino, rappresentati e difesi
dall'avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni
Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Cipe,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per
legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
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Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv.
Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via
Garibaldi 43;
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Anas Spa, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello
Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Comune di Castrignano del
Capo, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro De Matteis, Ernesto
Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Gabriele Rampino in Lecce,
via Trinchese, 63;
Sul ricorso numero di registro generale 423 del
2010, proposto da:
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Russo Luigi Presidente Coppula Tisa, Antonio Bleve
Associazione Mir Preko Nada, Vito Lisi Associazione Comitato Ss275,
Roberto Orlando Japige Circolo Arci, Luigi Russo Associazione Sos Costa
Salento, Corrado Russo Associazione Gaia, Antonio Moscagiuri
Federconsumatori Provinciale di Lecce, rappresentati e difesi dall'avv.
Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in
Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per
legge in Lecce, via F.Rubichi 23; Anas Spa; Anas Spa, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via
Rubichi;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Provincia di Lecce,
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto
presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43; Comune di Castrignano del
Capo, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro De Matteis, Ernesto
Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Alessandro De Matteis in
Lecce, via Trinchese n. 63;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 403 del 2010:
della
deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica 31 luglio 2009 n. 76, pubblicata sulla G.U. del 21 gennaio 2010,
avente ad oggetto "Programma delle Infrastrutture strategiche (L.
443/2001) itinerario Maglie - S. Maria di Leuca, S.S. 275 di S. Maria di
Leuca - Approvazione progetto definitivo e finanziamento" nella parte in
cui l'approvato progetto definitivo riguarda il tratto dell'arteria
viaria, che va dall'intersezione della SP 210 all'abitato di S. Maria di
Leuca; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o
consequenziale, tra questi il bando ANAS per l'aggiudicazione dell'appalto
integrato per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione
dell'opera;
quanto al ricorso n. 408 del 2010:
della
deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica 31 luglio 2009 n. 76, pubblicata sulla G.U. del 21 gennaio 2010,
avente ad oggetto "Programma delle Infrastrutture strategiche (L.
443/2001) itinerario Maglie - S. Maria di Leuca, S.S. 275 di S. Maria di
Leuca - Approvazione progetto definitivo e finanziamento" nella parte in
cui l'approvato progetto definitivo riguarda il tratto dell'arteria
viaria, che va dall'intersezione della SP 210 all'abitato di S. Maria di
Leuca; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o
consequenziale, tra questi il bando ANAS per l'aggiudicazione dell'appalto
integrato per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione
dell'opera;
quanto al ricorso n. 418 del 2010:
della
deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica 31 luglio 2009 n. 76, pubblicata sulla G.U. del 21 gennaio 2010,
avente ad oggetto "Programma delle Infrastrutture strategiche (L.
443/2001) itinerario Maglie - S. Maria di Leuca, S.S. 275 di S. Maria di
Leuca - Approvazione progetto definitivo e finanziamento"; nonché di ogni
altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra questi
il bando ANAS per l'aggiudicazione dell'appalto integrato per l'esecuzione
dei lavori;
quanto al ricorso n. 420 del 2010:
della
deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica 31 luglio 2009 n. 76, pubblicata sulla G.U. del 21 gennaio 2010,
avente ad oggetto "Programma delle Infrastrutture strategiche (L.
443/2001) itinerario Maglie - S. Maria di Leuca, S.S. 275 di S. Maria di
Leuca - Approvazione progetto definitivo e finanziamento"; nonché di ogni
altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra questi
il bando ANAS per l'aggiudicazione dell'appalto integrato per l'esecuzione
dei lavori;
quanto al ricorso n. 421 del 2010:
della
deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica 31 luglio 2009 n. 76, pubblicata sulla G.U. del 21 gennaio 2010,
avente ad oggetto "Programma delle Infrastrutture strategiche (L.
443/2001) itinerario Maglie - S. Maria di Leuca, S.S. 275 di S. Maria di
Leuca - Approvazione progetto definitivo e finanziamento" nella parte in
cui l'approvato progetto definitivo riguarda il tratto dell'arteria
viaria, che va dall'intersezione della SP 210 all'abitato di S. Maria di
Leuca; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o
consequenziale, tra questi il bando ANAS per l'aggiudicazione dell'appalto
integrato per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione
dell'opera;
quanto al ricorso n. 423 del 2010:
della
deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica 31 luglio 2009 n. 76, pubblicata sulla G.U. del 21 gennaio 2010,
avente ad oggetto "Programma delle Infrastrutture strategiche (L.
443/2001) itinerario Maglie - S. Maria di Leuca, S.S. 275 di S. Maria di
Leuca - Approvazione progetto definitivo e finanziamento"; nonché di ogni
altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra questi
il bando ANAS per l'aggiudicazione dell'appalto integrato per l'esecuzione
dei lavori;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cipe;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Anas;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Comune di Maglie;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di
Botrugno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San
Cassiano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Anas Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Cipe;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Comune di Maglie;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Comune di Botrugno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Comune di San Cassiano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Anas Spa;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento Cipe;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Cipe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di
Maglie;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di
Botrugno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San
Cassiano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Provincia di Lecce;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Anas Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Cipe;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas
Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/07/2010 il dott.
Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Si premette la ricostruzione, in punto di fatto,
dei passaggi salienti della vicenda, per come emergono dalla narrativa
contenuta nei ricorsi che il Collegio intende riunire per ragioni che
verranno illustrate nella esposizione dei motivi di diritto della
decisione .
Con delibera 21 dicembre 2001 n.121, il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica , ai sensi dell’art 1
della legge 443/2001,( cd legge obiettivo) ha approvato il 1° Programma
delle opere strategiche , che riporta all’allegato 1, tra i “Sistemi
stradali e autostradali “ del “Corridoio Plurimodale Adriatico”,
l’intervento “Maglie- Santa Maria di Leuca”, con un costo complessivo di
113,6 milioni di euro.
L’opera strategica in questione è stata compresa
nell’Intesa generale quadro tra il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti e la Regione Puglia, sottoscritta il 10 ottobre 2003.
Con
successiva delibera 21 dicembre 2004 n. 92, lo stesso CIPE ha approvato,
con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il progetto preliminare dell’intervento
denominato “ Ammodernamento della SS 275 ( tratta Maglie- Santa Maria di
Leuca), con previsione di un raddoppio dell’arteria stradale a quattro
corsie , fissando in 165,5 milioni di euro il limite di spesa
dell’intervento stesso , specificando che il costo doveva essere coperto
con finanziamenti a carico della Regione e individuando in A.N.A.S. s.p.a.
il soggetto aggiudicatore.
Nel corpo di detta ultima delibera del CIPE
si prende atto “ che la Regione Puglia si è pronunziata positivamente ,
con prescrizioni, sotto il profilo della compatibilità ambientale e che la
medesima, sentiti i comuni interessati, con nota del 20 aprile 2004 ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art 3, comma 5 del
d.lgvo190/2002, ai fini della localizzazione dell’opera”
Del pari, la
sopra citata delibera CIPE 92 del 2004 attesta il perfezionamento , ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, dell’intesa Stato -Regione sulla
localizzazione dell’opera stessa.
A cavallo tra le due delibere
richiamate,- la n.92 del 2004 e la n.76 del 2009- in data 21.11.2003,la
Regione Puglia ha sottoscritto con Anas spa una convenzione diretta a
disciplinare il finanziamento e la realizzazione di interventi su
venticinque infrastrutture viarie statali interessanti il territorio
regionale, tra le quali anche l’ammodernamento della SS 275.
Il 15
marzo 2006, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha convocato la
conferenza dei servizi istruttoria ( di cui all’art 4, d.lgs 190 del 20
agosto 2002 s-m-i) relativa al progetto definitivo “Ammodernamento S.S.
275 (tratta Maglie-Santa Maria di Leuca), ed essenzialmente volta, per
come affermato dal responsabile del procedimento, “alla acquisizione dei
pareri espressi dalle amministrazioni/enti interessati, ai fini dello
svolgimento della successiva istruttoria progettuale “.
Nell’ambito dei
ricordati lavori conferenziali, la Regione Puglia, esclusivamente
rappresentata dal Dirigente dell’Ufficio Espropri presso l’Assessorato
alle Opere Pubbliche “deposita agli atti della Conferenza il parere di
competenza dell’Ufficio rappresentato in merito agli aspetti progettuali
concernenti la dichiarazione di pubblica utilità ed il conseguente
procedimento espropriativo. Tale parere risulta essere favorevole”
Si
deve aggiungere che la Presidenza della Regione Puglia è risultata tra i
soggetti invitati alla conferenza di servizi in argomento “che non hanno
presentato tempestiva proposta”.
La Giunta Regionale pugliese ha
successivamente adottato una serie di delibere e, segnatamente:
-la
delibera del 19.9.2006 con la quale ha determinato di affidare all’Anas
anche la realizzazione, mediante affidamento in appalto, (dell’opera) però
contemporaneamente determinando una modifica del progetto “ nel senso che
per il tratto Maglie- Tricase- Montesano Salentino dovrà procedersi
all’adeguamento stradale in conformità al progetto redatto; mentre per il
tratto Montesano- Salentino- Santa Maria di Leuca dovrà procedersi alla
sola messa in sicurezza ed alla sistemazione della viabilità
esistente;
-la delibera 15.2.2007, n.102, con la quale si stabilisce di
“prendere atto che la modifica progettuale dell’intervento n.13 ( S.S. 275
“Maglie- Santa Maria di Leuca”) della convenzione stipulata con l’ANAS
s.p.a. in data 21.11.2003, richiesta con la decisione posta a verbale
nella seduta del 19.09.2006, comporta la riduzione del costo complessivo
dell’intervento a 111, 55 milioni di euro, conseguendone un’economia di
milioni di euro 40,85 sul complessivo importo originariamente previsto
;
-la delibera 965 del 19.6.2007 con la quale si stabilisce di
“autorizzare , a parziale modifica di quanto disposto con la deliberazione
di Giunta Regionale 102/2007, la progettazione e la realizzazione di un
primo stralcio funzionale del più ampio progetto definitivo già approvato
nella conferenza di servizi del 15.3.2006, nel tratto che collega Maglie a
Montesano Salentino e da questo abitato , in variante all’attuale
tracciato, si collega all’intersezione con la S.P. 210”
In ultima
analisi, la delibera Giuntale da ultimo ricordata stabilisce di prevedere
, per la medesima opera stradale, la configurazione a “ strada parco”
evocata dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Lecce”.
Sta di fatto che , con la delibera CIPE del 31 luglio 2009
n.76, il progetto definitivo dell’opera è stato approvato dal CIPE nella
versione a quattro corsie da Maglie a Santa Maria di Leuca e senza che lo
stesso assumesse i caratteri della “strada parco” prescritti , secondo la
ricostruzione dei ricorrenti , cogentemente dalla Giunta Regionale nella
sua deliberazione n. 965/07 .
Ciò integrerebbe, secondo la
prospettazione difensiva della Regione Puglia, sostanzialmente ratificata
e replicata dagli altri ricorrenti, una compressione indebita del ruolo
che le norme di settore assegnano all’ente Regione, e una negativa
interferenza sull’ambiente dei territori interessati dalla nuova opera in
quanto l’opera viaria in argomento : a) non corrisponde alla strada parco
immaginata dalla delibera di GR 965/07; b) prevede , nei suoi ultimi 6-7
Km, la realizzazione di un percorso destinato a sconvolgere in maniera
irreparabile l’intero promontorio di Leuca, in specie con un viadotto a 19
svincoli e una rotatoria molto ampia in prossimità del Santuario di Santa
Maria di Leuca .
Il Comune di Alessano (promotore dell’iniziativa
giurisdizionale nel ricorso 408/2010) espone che nel procedimento e nel
dibattito pubblico che lo ha accompagnato ha manifestato: perplessità sul
tracciato a quattro corsie, che interessa il suo territorio; netta
contrarietà al tracciato a quattro corsie al di là della intersezione con
la SP 210 interessante, anche per piccola parte, il territorio di
Alessano.
L’ente locale evidenzia , in specie, lo sconvolgimento
ambientale che l’opera, per come definitivamente approvata dal CIPE,
determinerebbe nel promontorio con cui termina la penisola salentina che,
costituendo uno dei luoghi più caratteristici dell’intero territorio
pugliese ed essendo dotato di grande attrattiva turistica risulta
essenziale, nella sua attuale configurazione, allo sviluppo turistico del
Sud Salento, cui la popolazione insediata nel comune di Alessano è
fortemente interessata
L’Associazione Italia Nostra (ricorso 418/2010)
aziona l’interesse diffuso alla tutela dell’ambiente e, in particolare,
espone di avere interesse : che non si realizzi l’ammodernamento a quattro
corsie della SS 275 nel tratto che va dall’intersezione con la SP 210 sino
all’abitato di S.Maria di Leuca; che da Maglie all’intersezione con la SP
210 l’arteria assuma i caratteri della strada Parco precisati dalla GR
pugliese nella deliberazione 965/2007 .
Anche l’Associazione Nazionale
Legambiente (ricorso 420/2010) aziona l’interesse diffuso alla tutela
dell’ambiente e , in particolare, espone di avere interesse : che non si
realizzi l’ammodernamento a quattro corsie della SS 275 nel tratto che va
dall’intersezione con la SP 210 sino all’abitato di S.Maria di Leuca; che
da Maglie all’intersezione con la SP 210 l’arteria assuma i caratteri
della strada Parco precisati dalla GR pugliese nella deliberazione
965/2007.
I Consiglieri Provinciali Blasi, Capone, Durante, Rampino,
Caputo e Pellegrino (ricorso 421/2010) instano per l’annullamento della
delibera CIPE riportata in epigrafe, della quale assumono la lesività in
rapporto alle prerogative dell’Ente Provincia, al quale si sostituiscono
ex art 9 TUEL.
Infine, le associazioni “ Coppula Tisa”, “Mir
Prekonada”, “Comitato S.S. 275”, “Circolo Arci “Japige”, “SOS Costa
Salento”, e “ Gaia” hanno promosso ricorso al fine di far valere la
asserita lesione al bene ambientale minacciato dalla realizzazione del
progetto, così come licenziato dal CIPE con la delibera impugnata.
Le
censure sviluppate dai ricorrenti sono comuni a tutti i ricorsi ,
eccezione fatta per il secondo motivo di ricorso proposto
dall’associazione Italia Nostra, nel contesto del gravame 408/2010, e sono
le seguenti :
- violazione per falsa applicazione del combinato
disposto dell’art 165 e 166 d.lgs 163/2006. Eccesso di potere per
arbitrarietà e irrazionalità;
-in via subordinata, violazione per
omessa applicazione dell’art 166, quinto comma, secondo periodo del d.lgs
163/06 nel suo richiamo al sesto comma, lettera b, dell’anteriore articolo
165. eccesso di potere;
-eccesso di potere sotto altro profilo con
riferimento all’art 118, co 1 Cost.;
-violazione per falsa applicazione
dell’art 166 d.lgs 163/06 sotto altro profilo, eccesso di potere per
travisamento ( II motivo ricorso Italia Nostra) .
Nei singoli giudizi
si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti , il
CIPE, il Ministero dell’Ambiente, l’ANAS, i Comuni di Maglie, Botrugno,
San Cassiano i quali hanno tutti spiegato diffusamente le ragioni che
depongono per il respingimento dei ricorsi, oltre ad avere sollevato
diverse eccezioni in rito.
Sono intervenuti nei giudizi ad opponendum
la Provincia di Lecce e il Comune di Castrignano del Capo .
Con
ordinanza 226/2010 del 14 aprile 2010, il Collegio ha disposto
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei comuni attraversati
dal tracciato della strada statale 275 ed ha , contestualmente, concesso
tutela cautelare parziale, sospendendo l’efficacia del provvedimento
impugnato limitatamente alla esecuzione dell’ultimo tratto dell’opera
denominata SS 275 Maglie- Santa Maria di Leuca, a partire dalla
intersezione con la strada provinciale 210 .
La controversia è passata
in decisione alla pubblica udienza del 21 luglio 2010.
DIRITTO
La vicenda che ha dato vita alla presente
controversia riguarda la realizzazione di un’opera stradale considerata di
importanza strategica, quale la SS 275 che assicura il collegamento viario
nel sud Salento e, segnatamente, da Maglie a Santa Maria di Leuca.
Gli
aspetti controversi concernono le diverse soluzioni progettuali
privilegiate dagli enti coinvolti a vario titolo nel procedimento e
attengono, sotto il profilo squisitamente giuridico, alle modalità di
estrinsecazione del dissenso da parte dell’ente Regione nell’ambito del
complesso procedimento amministrativo finalizzato alla approvazione del
progetto di opera pubblica di cui si discute.
Il Collegio ritiene
preliminarmente opportuno disporre la riunione dei procedimenti sopra
emarginati, sia perché aventi ad oggetto il medesimo atto amministrativo
consistente nella Delibera CIPE n.76 del 31 luglio 2009, sia perché
sussistono, nella specie, i presupposti della connessione c
soggettiva.
Ciò esige una pronuncia giurisdizionale capace di
scongiurare il rischio di un contrasto di giudicati ad evitare il quale
l’istituto della riunione è, per l’appunto, predisposto dall’ordinamento
giuridico.
Circa le numerose eccezioni procedurali che sono state
sollevate, il Collegio ritiene che l’infondatezza meritale dei ricorsi
consenta di prescinderne nella trattazione in punto di diritto.
La
disamina deve, pertanto, focalizzarsi subito sull’apprezzamento delle
censure che sono state svolte e che, come si è già evidenziato nella
narrativa in fatto, costituiscono un comune denominatore delle iniziative
giurisdizionali coltivate innanzi al TAR.
Con il primo motivo di
ricorso, più in particolare, si lamenta il fatto che il CIPE, in sede di
approvazione del progetto definitivo dell’opera strategica in argomento,
abbia ritenuto di non tener conto di due delibere adottate dalla Giunta
Regionale Pugliese, e, segnatamente, della delibera 102 del 15 febbraio
2007 e della delibera 965 del 19 giugno 2007.
Con la prima delle due
delibere, la delibera GR 15.2.2007 n.102- la Regione Puglia si è espressa
a favore di una soluzione progettuale che prevedeva, per il tratto
Montesano Salentino- S.Maria di Leuca la sola messa in sicurezza e
sistemazione della preesistente strada a due corsie.
Con la delibera GR
19.6.2007 n. 965, invece, la Regione ha determinato di estendere il
percorso a quattro corsie sino alla intersezione con la Strada Provinciale
210, prevedendo soltanto l’adeguamento e la messa in sicurezza del tratto
della SS 275 che, partendo dall’intersezione con la SP 210 si collega a
Santa Maria di Leuca.
Ciò nonostante, nella seduta del 31 luglio 2009,
il rappresentante del Ministero istruttore “ ha evidenziato come ipotesi
di diversa soluzione progettuale del tratto finale della strada
considerata non possano essere accolte, perché in contrasto con i
contenuti dell’art 166 del d.lgs 163/2006, che presuppone la rispondenza
del progetto definitivo al progetto preliminare ed alle eventuali
prescrizioni dettate in sede di approvazione di quest’ultimo e che prevede
la possibilità di presentare, in sede istruttoria sul progetto definitivo,
solo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni o
varianti migliorative che non modifichino la localizzazione e le
caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto- tra l’altro- delle
caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuate in
sede di progetto preliminare” .
In realtà, - e’ quanto si sostiene
dalla difesa dei ricorrenti- si è registrato un sostanziale azzeramento
del ruolo della Regione a valle dell’approvazione del progetto preliminare
dell’opera strategica in discorso, con derubricazione delle delibere di
Giunta sopra riportate alla stregua di “meri apporti partecipativi della
Regione medesima ” .
Sennonchè, si prosegue nella linea di difesa, “
basta leggere le due deliberazioni GR 102 e 965 del 2007 per avvedersi che
le stesse hanno contenuti , valenza ed effetti ben diversi , sicchè
avrebbero meritato da parte del Ministero e del CIPE ben diversa
valutazione, perché indubbiamente determinavano l’impossibilità di
approvare il progetto definitivo secondo il tracciato previsto dal
progetto preliminare “.
Si tratterebbe, ben al contrario, “di
determinazioni formali a contenuto provvedimentale, che la GR ha ritenuto
di assumere nell’esercizio di propri autonomi poteri”.
E’, perciò,
indubbio che “ le due deliberazioni GR 102/2007 e 965/2007 ponevano la
vicenda al di fuori del procedimento normato dagli artt.165 e 166 d.lgs
163/2006 o quanto meno rendevano ineludibile una rinnovazione della fase
normata dall’art 165” .
“Non può quindi contestarsi che la Regione – a
carico della quale il CIPE aveva previsto che l’opera sarebbe stata
interamente realizzata senza risorse pubbliche statali aggiuntive -
restasse arbitra nel decidere in che modo le proprie risorse meritassero
di essere al meglio utilizzate; tanto è vero che sia la soluzione
progettuale approvata con delibera GR 102/2007, sia quella approvata con
la delibera GR 965/07, contenevano i costi previsti nei limiti delle
risorse regionali e cioè nell’importo di m € 165,527 “.
La mancata
considerazione del reale contenuto delle delibere conferirebbe alla
delibera CIPE impugnata un profilo di arbitrarietà ravvisabile non appena
si consideri che “una volta inserite nel progetto definitivo anche le
opere caratterizzanti il tratto finale dell’arteria (grande rotatoria in
prossimità di S.Maria di Leuca e viadotto a 19 svincoli devastanti per
l’ambiente del promontorio di Leuca ) il costo previsto per l’opera si è
quasi raddoppiato, passando da 165,527 ml di € a 287,746 ml di €.”
In
ultima analisi , così operando, si mette mano ad un’opera che “ nella sua
conformazione finale, la Regione Puglia ritiene contraria alla valutazione
complessiva degli interessi delle popolazioni insediate e in tale
prospettiva contraria ad un modello di sviluppo, in cui l’attrattiva
turistica del proprio territorio (di cui il promontorio di Leuca
costituisce uno dei topoi più significativi) assume importanza di anno in
anno crescente”.
Ancora deve dirsi che “ con tale arbitrarietà si
coniuga un evidente profilo di irrazionalità attesa la modestia dei flussi
di traffico interessanti la parte finale dell’itinerario Maglie- Santa
Maria di Leuca a valle dell’intersezione con la SP 210”.
In buona
sostanza e per concludere sul punto specifico, “ con l’atto impugnato
viene approvato ex art 166 d.lgs 163/06 un progetto definitivo di un’opera
asseritamente strategica, pur in assenza del raggiungimento di un’intesa
Stato-Regione, dato che l’assenso della Regione Puglia non può essere
affidato ad una semplice nota del 20.04.2004 recante parere favorevole,
sentiti i comuni interessati”.
La censura è infondata.
Il d.lgs 12
aprile 2006 n.163 – cd codice degli appalti- ha disciplinato il
procedimento finalizzato alla approvazione dei progetti e alla
realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale .
Le norme di importanza centrale ai fini della controversia,
peraltro evocate dalla stessa difesa dei ricorrenti, sono costituite dagli
artt.165, comma 5 e 166 dello stesso decreto.
Dalla lettura delle
disposizioni normative in argomento, dedicate rispettivamente al progetto
preliminare e al progetto definitivo di opera pubblica, il Collegio
ritiene di poter isolare alcuni principi guida in materia di
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale .
In primo
luogo, occorre evidenziare che il coinvolgimento del sistema delle
autonomie locali è assicurato attraverso la trasmissione del progetto
preliminare, confezionato dal soggetto aggiudicatore, alle Regioni o
province autonome competenti per territorio, a mente dell’art 165, comma 4
.
La trasmissione del progetto preliminare risponde all’esigenza di una
partecipazione consapevole della Regione, la quale può senz’altro
considerarsi ente esponenziale delle comunità locali interessate
dall’opera pubblica.
Detta partecipazione, oltreché tradursi nella
espressione interlocutoria di “ proprie valutazioni al Ministero” , in
accoglimento delle quali può prodursi l’effetto di una rimodulazione del
progetto- può culminare nella esplicitazione di un consenso ovvero nella
formulazione di un motivato dissenso della Regione al progetto
preliminare.
Deve dirsi, in proposito, che la formulazione del motivato
dissenso da parte della Regione in ordine al progetto preliminare
introduce un sub-procedimento variamente strutturato in rapporto alla
tipologia di opera pubblica in discussione, atto a comporre il dissenso
medesimo e a ricercare una soluzione condivisa sul piano
tecnico.
Invece, la manifestazione del consenso sul progetto
preliminare – che la norma di cui all’art 165, comma 5 del d.lgs
richiamato qualifica come valevole “ai fini dell’intesa sulla
localizzazione”- ne determina l’intangibilità.
Il principio
dell’intangibilità del progetto preliminare è peraltro circoscritto
significativamente alla localizzazione e alle caratteristiche essenziali
delle opere, posto che la Regione, non diversamente dalle altre
amministrazioni interessate alla realizzazione dell’opera, ben può
elaborare motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni per
il progetto definitivo o varianti migliorative.
L’intangibilità del
progetto preliminare si ispira, da un lato, alla necessità di conferire
una particolare accelerazione al procedimento approvativo di
infrastrutture strategiche.
Tanto nella consapevolezza che si tratta di
opere destinate ad assicurare lo sviluppo e l’ammodernamento del paese che
esigono, perciò stesso, l’individuazione di una corsia preferenziale;
d’altro canto, essa si spiega in vista della esigenza, del pari meritevole
di apprezzamento, di poter programmare tempestivamente l’impiego di
risorse finanziarie , senza assoggettare gli enti statali competenti a
repentini mutamenti circa l’ essenza stessa dell’opera in discussione, con
ripercussioni proprio sul versante della reperibilità delle risorse
finanziarie.
Se queste sono le ragioni che militano a favore e nella
direzione del principio di intangibilità del progetto preliminare, nei
limiti sopra ricordati, occorre metter in risalto che , nella fattispecie
concreta, la posizione della Regione Puglia non è stata affatto
pretermessa o ignorata in questa fase.
Invero, la delibera CIPE
21.12.2004 n.92, con la quale è stato approvato il progetto preliminare
dell’opera di ammodernamento della SS 275 Maglie- Santa Maria di Leuca dà
conto del fatto che “ la Regione Puglia si è pronunziata positivamente,
con prescrizioni, sotto il profilo della compatibilità ambientale e che la
medesima, sentiti i Comuni interessati, con nota del 20 aprile 2004 ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art 3, comma 5 del decreto
legislativo n.190/2002, ai fini della localizzazione dell’opera”.
Già
alla stregua di quanto riferito nel corpo della delibera CIPE di
approvazione del progetto preliminare può, pertanto, pervenirsi alla
conclusione che la Regione Puglia ha esercitato senz’altro le prerogative
e le attribuzioni che le vengono riconosciute nel contesto del
procedimento che culmina con il varo di un’opera strategica di preminente
interesse nazionale, quale quella di cui si discute e, più specificamente,
nell’ambito del segmento procedimentale conclusosi con il licenziamento
del progetto preliminare della SS 275.
In effetti, occorre, da un lato,
notare che l’opera viaria in argomento è stata inclusa nell’ambito della
Intesa Generale Quadro siglata dal Governo e dalla Regione Puglia in data
10 ottobre 2003 in ossequio e nel rispetto delle attribuzioni spettanti
alla Regione con riferimento ad opere per le quali l’interesse regionale
risulta concorrente con quello dello Stato; d’altro canto, la stessa
Regione Puglia, con deliberazione n° 2171 del 19 dicembre 2003 ha
espresso, nell’ambito del procedimento ministeriale di VIA, parere
favorevole all’intervento in discorso, in una versione progettuale (ideata
dall’ANAS) che prevedeva l’intero tracciato a quattro corsie , incluso il
tratto finale da Montesano Salentino a Santa Maria di Leuca.
In ultima
analisi, per quel che concerne la proposizione del primo motivo di
ricorso, può affermarsi senza tema di smentita che il progetto preliminare
dei lavori di ammodernamento della SS 275 è stato licenziato
legittimamente dal CIPE dopo aver acquisito il consenso della regione
Puglia, in ossequio alla normativa di settore.
Né può affermarsi che le
due delibere di GR del 2007 collocassero la vicenda al di fuori del
modello normato dagli artt. 165 e 166 del d.lgs 163/2006 o che esse,
quanto meno, rendessero ineludibile una rinnovazione della fase normata
dall’art 165.
L’affermazione non può condividersi; essa costituisce,
infatti, un tentativo di recuperare spazi di efficacia ad un ripensamento
compiuto dalla Regione circa la complessiva entità del progetto
preliminare che, oltre ad essere decisamente tardivo, non poteva e non può
comportare una inammissibile regressione del procedimento amministrativo,
attesa la necessità di prestare rigoroso ossequio alla tempistica e alle
stesse scansioni procedimentali delineate dal legislatore del
2006.
Sotto tale specifico profilo, il Collegio ritiene doveroso, con
maggior impegno descrittivo, discostarsi dalle argomentazioni poste a base
del pronunciamento cautelare del 14 aprile 2010.
Si tratta, semmai, di
stabilire quale sia il valore da assegnare alle due delibere con le quali
la Giunta Regionale Pugliese ha ritenuto di esternare la propria volontà
di dare vita ad un progetto di opera stradale ben diverso da quello
approvato con delibera CIPE del 21.12.2004 n.92, in sede di varo del
progetto preliminare.
Sul punto, la difesa dei ricorrenti attribuisce
valore di dissenso alle due delibere della Giunta regionale in argomento,
e cioè alla delibera 102 e a quella 965 del 2007, il che avrebbe reso
“necessaria l’apertura di una ulteriore fase sub – procedimentale ai sensi
dell’art 165 comma 6 lettera B del d.lgs 163/2006 “( secondo motivo di
ricorso).
In definitiva, si argomenta, la Regione è attributaria di un
peculiare potere di veto in ordine alla approvazione di un progetto
definitivo di opera strategica che, potendo incidere sulla complessiva
fisionomia del progetto, conduce all’attivazione di una specifica
procedura intesa al superamento del dissenso e al vaglio della proposta
alternativa, come quella prevista dal 165, comma 6 dello stesso
decreto.
Il Collegio ha avuto già occasione di evidenziare, in sede di
pronuncia cautelare, che, in realtà, pur non essendo seriamente
contestabile che la Regione Puglia abbia manifestato, con le delibere in
discussione, la sua contrarietà alla approvazione di un progetto
definitivo in tutto e per tutto coerente al disegno della progettazione
preliminare, detta posizione è stata però espressa secondo modalità di
tipo extra procedimentale.
Ne consegue che la esternazione del dissenso
con modalità atipiche e cioè distanti da quelle previste dal legislatore
attraverso appositi schemi di manifestazione di volontà provvedimentale
normativamente contemplati non può conseguire gli effetti divisati
dall’ente dissenziente.
Ciò perché in base all’art 161, comma secondo
del d.lgs 163/2006, “ l’approvazione dei progetti delle infrastrutture e
insediamenti di cui al comma 1 ( tra le quali anche le infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale) avviene d’intesa tra lo
Stato e le regioni nell’ambito del CIPE allargato ai presidenti delle
Regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge
21 dicembre 2001 n.443, e dei successivi articoli del presente capo”.
A
sua volta, la norma di cui all’art 162 del codice appalti , esplicitamente
dedicata alle “ definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e
gli insediamenti produttivi “ descrive il CIPE come “ il Comitato
interministeriale per la programmazione economica , integrato con i
presidenti delle Regioni e province autonome di volta in volta interessate
dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi “.
Le due
disposizioni passate in rassegna hanno almeno un significato che è quello
di consentire la approvazione dei progetti nella sede istituzionale del
CIPE allargato, ossia di un comitato interministeriale che registra, al
suo interno, la presenza dei vertici istituzionali degli enti locali
interessati dalle infrastrutture strategiche in corso di
approvazione.
Questo ordine di argomentazioni è, però, speculare anche
per quel che concerne la formulazione del dissenso motivato.
In altri
termini, il Collegio esprime l’avviso secondo cui anche il dissenso deve
essere manifestato esclusivamente nella sede istituzionale appropriata,
quale è quella del CIPE allargato.
A ben guardare, la previsione di un
dissenso da formulare nella istituzionale ricordata (CIPE allargato)
risponde ancora una volta ed esattamente alla necessità di una
accelerazione della tempistica procedimentale .
Essa è diretta ad
individuare, fin da principio, possibili soluzioni e metodi di immediata
composizione del contrasto sul progetto, soprattutto al fine di evitare
aggravamenti procedimentali che il legislatore ha voluto scongiurare con
forza in questa materia.
Nel nostro caso, invece, si osserva che la
Regione Puglia ha inteso dapprima manifestare il parere favorevole al
progetto definitivo in sede di conferenza di servizi istruttoria in vista
della approvazione del medesimo progetto, tenutasi il 15 marzo 2006 presso
il Ministero delle Infrastrutture ; ha , poi, adottato due delibere con le
quali si è fatta portatrice di due soluzioni progettuali diverse tra loro
e, in ogni caso, non in linea con il progetto definitivo al vaglio del
Ministero delle infrastrutture.
Non solo.
La stessa Regione Puglia
e, per essa, il suo Presidente , pur formalmente convocato, non ha
partecipato alla seduta del CIPE indetta appositamente per la approvazione
del progetto definitivo licenziato in data 31 luglio 2009 con la delibera
76 che forma oggetto del gravame e, correlativamente, per la eventuale
formalizzazione di un motivato dissenso circa il progetto definitivo
medesimo.
Quanto al terzo e ultimo motivo di gravame, che concerne la
violazione delle prerogative accordate dalla Costituzione al nuovo sistema
delle autonomie locali, e, più in dettaglio, all’ente Regione, si deve
notare che l’infrastruttura di cui si discute appartiene al catalogo delle
opere per le quali “l’interesse regionale concorre con il preminente
interesse nazionale , ai sensi dell’art 162 , comma 1 lettera C d.lgs
163/2006 “ .
Siffatta qualificazione comporta senz’altro l’esigenza di
garantire una particolare partecipazione della Regione alle procedure
attuative .
Questo, però, implica anche che le fasi di conflittualità
procedimentale debbono essere composte tenendo conto che l’interesse
regionale, pur concorrente, diventa cedevole rispetto ad un interesse
nazionale che lo stesso legislatore qualifica “ preminente”.
Che questa
impostazione costituisca la chiave di lettura più ragionevole del
complesso apparato normativo dedicato alla realizzazione di infrastrutture
strategiche è dimostrato da altra previsione, a termini della quale “ Le
regioni, le province , i comuni , le città metropolitane , gli enti
pubblici dagli stessi dipendenti e i loro concessionari applicano, per le
proprie attività rientranti in materie di legislazione concorrente ,
relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 , le
norme del presente capo fino alla entrata in vigore di una diversa norma
regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali della legge
21 dicembre 2001 n.443”.
Quest’ultima disposizione normativa conferma
che , allo stato dell’arte , le posizioni di interesse confliggente
dell’Ente regione in materia di infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale possono e debbono essere convogliate esclusivamente
nel contesto tracciato dal d.lgs 163/06, con tutte le conseguenze che si
sono diffusamente illustrate in precedenza.
I ricorsi debbono pertanto
essere tutti respinti; la complessità delle questioni dibattute in
giudizio permette indubbiamente di procedere alla compensazione delle
spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sui ricorsi,
previa riunione dei medesimi, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del
giorno 21/07/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Viola,
Presidente FF
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Massimo
Santini, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
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