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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 29 ottobre 2010 n. 33084
Pres. Est L. Sandulli
Mutolo e Canto (Avv.ti F. Filippo, L. J. Silvestri e C. De Stefanis) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato)


1. Processo amministrativo – Giudicato – Ottemperanza - Poteri del Giudice - Attività interpretativa del giudicato – Oggetto – Individuazione comando – Necessità.

 

2. Processo amministrativo – Annullamento – Giudicato - Atti esecutivi discrezionali – Difformità sentenza da eseguire - Ricorso ottemperanza – Ammissibilità.

 

 

1. Nel processo amministrativo, oggetto del giudizio di ottemperanza è la puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi al giudicato, allo scopo di far conseguire, concretamente, all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione; pertanto, la verifica va condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui viene chiesta l'esecuzione, il che implica, che il giudice dell'ottemperanza deve svolgere una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza petitum - causa petendi - motivi - decisum e quando emergano problemi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione, è tenuto ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione.

 

2. E’ sempre ammissibile il ricorso per ottemperanza, anche dopo l'adozione di atti esecutivi a contenuto discrezionale, senza la necessità di operare la tradizionale dicotomia concettuale tra elusione ovvero violazione del giudicato, qualora il petitum sostanziale del ricorso attenga all'oggetto proprio del giudizio di ottemperanza; il ricorso deve, quindi, essere teso a far valere non già la difformità dell'atto sopravvenuto rispetto alla legge sostanziale (in tal caso occorrendo esperire l'ordinaria azione di annullamento), bensì la difformità specifica dell'atto rispetto all'obbligo processuale di attenersi esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso n. 2652 del 2010 proposto dai signori

Lucia Mutolo e Carmelo Canto, rappresentati e difesi dagli avvocati F.Filippo L.J. Silvestri e Claudio De Stefanis ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazzale delle Medaglie d’Oro 7;

contro



Il Ministero dell’Interno e la Commissione Centrale ex articolo 10 legge n. 82 del 15 marzo 1991, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso la sede del suo ufficio legale in Roma, Via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento



della delibera del 15 settembre 2009, comunicata alla sola Mutolo, con la quale il Ministero dell’Interno, Commissione centrale ex art. 10, ha deliberato di incaricare il servizio centrale di protezione di erogare a ciascuno dei nuclei familiari del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, un contributo straordinario aggiuntivo rispetto a quanto deliberato in data 15 febbraio 2008, pari al 50% della somma disposta a titolo di capitalizzazione, nella parte in cui ha disposto ciò nei confronti del nucleo dei signori Lucia Mutolo e Carmelo Conti e di dichiarare la cessazione della materia del programma speciale di protezione nei confronti del predetto nucleo familiare Mutolo e Canto.
Del relativo verbale di riunione.

Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’Udienza Pubblica in Camera di Consiglio del 14 ottobre 2010 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza ;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso notificato il 16 marzo 2010 e depositato il 25 successivo i signori nominati in epigrafe impugnano, chiedendone l’annullamento, gli atti con i quali è stata disposta l’erogazione di un contributo straordinario aggiuntivo pari al 50% della somma disposta a titolo di capitalizzazione in loro favore.
Riferiscono di aver proposto ricorso avanti a questo Tribunale avverso la deliberazione con la quale – nel 2005 - sono stati esclusi dal programma di protezione e di aver perso il ricorso.
Riferiscono di aver ottenuto in appello avanti al Consiglio di Stato l’annullamento della sentenza del primo giudice e di aver titolo ad ottenere dalla pubblica amministrazione intimata – in attuazione di tale decisione – la riformulazione integrale della capitalizzazione a suo tempo calcolata e una nuova delibera di cessazione dal programma di protezione.
Assumono che la p.a. invece di procedere ad un nuovo calcolo si è di fatto limitata ad applicare un coefficiente matematico del 50% alla somma in precedenza riconosciuta e ritenuta insufficiente dal giudice d’appello.
1) Lamentano, pertanto, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti.
Si dolgono, in ogni caso, del fatto che la p.a. resistente, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato ha aggiunto alla capitalizzazione delle misure di assistenza quella somma pari al 50% anzidetta senza tener conto della situazione reale di fatto e l’assoluta diversità della loro situazione rispetto alle altre.
L’aumento del 50% sulle somme a suo tempo calcolato, effettuato in modo indiscriminato in favore di tutti i nuclei familiari coinvolti (figli e nipoti della sigorna Mutolo) si rivela, infatti, del tutto iniquo in quanto non tiene conto della diversità di età (65 e 59 anni dei ricorrenti) e di situazione.
2) Lamentano, a tale proposito la violazione dell’articolo 10, comma 15, del DM 161 del 2004 e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.
Rilevano, inoltre, l’assoluta mancanza di motivazione dell’atto gravato non soddisfatta dal semplice richiamo alla nota del legale dei ricorrenti e alla sentenza del Consiglio di Stato.
3) Lamentano, di conseguenza la violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990.
Soggiungono che il provvedimento impugnato si pone in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 10 del DM 161 del 2004 nella parte in cui oltre alla capitalizzazione delle misure di assistenza si prevedono anche misure straordinarie di carattere economico necessarie per il reinserimento sociale ..delle persone sottoposte a protezione.
4) Lamentano la violazione dell’articolo 13, comma 5, legge n. 82 del 1991; dell’articolo 10 del DM 161 del 2004 e dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 8 del 1991 nonché l’eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche.
Si è costituito in giudizio l’Istituto intimato che ha eccepito l’inammissibilità del gravame sotto diversi profili e la sua infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica in Camera di Consiglio del 29 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente sul presupposto che l’actio intrapresa dai ricorrenti non sia tesa all’annullamento di un provvedimento illegittimo, ma all’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 764 del 29 febbraio 2008 del Consiglio di Stato, al quale pertanto, trattandosi di sentenza di riforma di quella del primo giudice, i ricorrenti avrebbero dovuto rivolgersi.
Sul punto, il Collegio osserva che oggetto del giudizio di ottemperanza, nel processo amministrativo, è la puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi al giudicato, allo scopo di far conseguire, concretamente, all'interessato, l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione.
Si tratta di una verifica, che va condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui viene chiesta l'esecuzione e che implica che il giudice dell'ottemperanza svolga una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza petitum-causa petendi- motivi- decisum.
In buona sostanza secondo quanto è stata esattamente affermato: “Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di dare esecuzione alle sentenze amministrative cioè assicurare l'effettività del processo amministrativo e tende a far conseguire al ricorrente vittorioso l'utilità derivante dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'amministrazione con un comportamento omissivo. Il giudice deve verificare l'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione ed è chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti ma, quando emergano problemi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione, è tenuto ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione.” (Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 22 aprile 2009, n. 274)
Premesso, pertanto, che l'esecuzione deve essere esatta, “al pari di quanto avviene per l'obbligazione civile, il cui inesatto adempimento è sanzionato con la condanna al risarcimento del danno,” il ricorso per ottemperanza è “ammissibile in ogni caso, anche dopo l'adozione di atti esecutivi a contenuto discrezionale, senza necessità di operare la tradizionale dicotomia concettuale tra elusione ovvero violazione del giudicato, qualora il petitum sostanziale del ricorso attenga all'oggetto proprio del giudizio di ottemperanza, miri cioè a far valere non già la difformità dell'atto sopravvenuto rispetto alla legge sostanziale (in tal caso occorrendo esperire l'ordinaria azione di annullamento), bensì la difformità specifica dell'atto rispetto all'obbligo processuale di attenersi esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire.” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 1 luglio 2010, n. 22068)
Alle considerazioni svolte occorre aggiungere che secondo orientamento consolidato, in linea generale, “l'atto emanato dall'amministrazione dopo l'annullamento giurisdizionale può essere considerato adottato in violazione o in elusione del giudicato solo quando da questo derivi un obbligo talmente puntuale che l'ottemperanza ad esso si concreta nell'adozione di un atto il cui contenuto, nei suoi tratti essenziali, è integralmente desumibile dalla sentenza” (cfr. Sezione IV, 4 ottobre 2007, n. 5188).
Infatti, in tal caso, mancando una precisa norma agendi, ma essendo stato precisato soltanto l’obbligo, ad esempio, di (ri)provvedere, senza una previsione sul comportamento preciso e puntuale da tenere “non risulta proponibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato, ma la possibilità di una autonoma impugnazione in sede di legittimità (Cons. Stato, VI Sez., n. 2626 del 2008).
Alla luce delle linee direttrici indicate il Collegio, esaminato il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato richiamata - che dovrebbe essere oggetto - ad avviso dell’Amministrazione intimata , di apposita procedura di ottemperanza al giudicato, ritiene che non si sia in presenza di un’azione tesa, sostanzialmente, all’esecuzione dell’ordine di un giudice, ma di un’azione di annullamento per le ragioni che di seguito si espongono.
Il dictum del giudice di appello consiste, precisamente nell’affermazione che: “Tenuto conto della descritta peculiarità della situazione dei ricorrenti, del parere della Procura di Palermo, del contenzioso in corso e delle richieste formulate, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare tale possibilità e determinarsi al riguardo con adeguata motivazione; mentre al contrario sembra avere escluso che la normativa vigente consentisse misure ulteriori rispetto a quelle disposte.
In tale valutazione avrebbe, inoltre, dovuto tenere conto delle disposizioni sopravvenute, quale quella citata relativa alla conservazione del posto di lavoro, per verificare se attraverso le suddette misure straordinarie potesse essere raggiunta la finalità, cui tende la norma citata.”
Le motivazioni dell’annullamento giurisdizione dell’atto a suo tempo impugnato consistono, pertanto, in un rilevato difetto di motivazione e in un rilevato obbligo di valutazione delle disposizioni sopravvenute e di considerazione della possibilità di riconoscere “misure straordinarie anche di carattere economico eventualmente necessarie per il reinserimento sociale del collaboratore, del testimone e delle altre persone sottoposte a protezione".
Si tratta di regole che risultano prive di un contenuto precettivo puntuale, ma contengono indicazioni a fronte delle quali l’obbligo puntuale sancito è quello di provvedere.
Allo stesso modo il ricorso proposto dai ricorrenti sembra incentrato in parte (primo motivo) sull’inesatta esecuzione della sentenza del giudice di appello, ma in larga parte (ulteriori tre motivi) rivolto avverso l’atto impugnato in quanto ritenuto illegittimo per violazione delle norme applicabili e concretamente applicate.
Il rapporto che viene censurato è quindi quello che intercorre tra norma e atto e non tra sentenza e atto.
Ne consegue che il ricorso, proposto sotto forma di azione di annullamento, si rivela ammissibile e che la dedotta ed esaminata eccezione di inammissibilità deve essere respinta.
Per ragioni di ordine logico il Collegio procede all’esame della seconda, terza e ultima censura, riservandosi di esaminare successivamente, la prima.
Con esse i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 10, comma 15, del D.M. n.151 del 2004, la violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 nonché la violazione dell’articolo 13, comma 5, della legge n. 82 del 1991 e 13, comma 8, della legge n. 8 del 1991. Lamentano, inoltre, l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.
L’aggiunta di una somma, pari al 50%, a quella originariamente riconosciuta a titolo di capitalizzazione massima delle misure di assistenza indispensabili per il reinserimento sociale dei ricorrenti, soggetti al programma di protezione previsto dall’articolo 10 del DM 151 del 1994, non tiene conto della reale situazione di fatto che è connotata da una profonda differenza tra i nuclei familiari coinvolti nel programma di protezione.
Mentre gli altri nuclei si compongono, infatti, di soggetti in età tale (alcuni di trenta o trentacinque anni) da consentire loro una possibilità di reinserimento nel tessuto produttivo e nel mondo del lavoro, i ricorrenti sono in età tale da non poter aspirare a tale soluzione.
Inoltre, il provvedimento risulta del tutto privo di motivazione rispetto alle reali esigenze considerate e oggetto di richiesta che erano, sostanzialmente, quelle di una rendita vitalizia.
E che vi sia un errore di valutazione si desume dalla circostanza che alla loro posizione, pur distinta da quella degli altri nuclei familiari, non viene dedicata alcuna specifica attenzione.
Non è stata, infine, considerata la circostanza che i ricorrenti sono rimasti sottoposti al programma di protezione per circa venti anni e che la misura concessa si pone al di fuori della ratio della disciplina emersa nel tempo e connotata, ad esempio, dalla durata massima predeterminata di sottoposizione al predetto programma, oltre che dal confermato obbligo di provvedere al reinserimento dei soggetti sottoposti a protezione.
Le argomentazioni dei ricorrenti vengono condivise dal Collegio.
Non soltanto l’articolo 13, comma 5 d.l. n. 8 del 1991, convertito nella legge n. 82 del 1991 prevede le “misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.” Evocando, quindi, la possibilità che vengano considerate misure straordinarie accanto a quelle disciplinate e rimettendo all’Amministrazione l’apprezzamento della situazione da esaminare, ma anche il comma 15 del DM 23.4.2004 n. 161, applicabile nella specie, stabilisce oltre alla capitalizzazione che: “La Commissione centrale può comunque deliberare misure straordinarie anche di carattere economico eventualmente necessarie per il reinserimento sociale del collaboratore, del testimone e delle altre persone sottoposte a protezione.”
La ratio ispiratrice delle norme richiamate è quella di assicurare in favore di coloro che sono stati sottoposti al programma di protezione il reale reinserimento nella società o attraverso il reinserimento nel mondo del lavoro o attraverso un riconoscimento di misure economiche che ne garantiscano l’esistenza.
Ne consegue che a fronte di tale potere dovere l’Amministrazione intimata è tenuta ad indicare in modo da rendere chiaro e intelleggibile il percorso seguito e le ragioni della soluzione adottata. In particolare quali sono le situazioni che ha preso in esame e quali sono le soluzioni che ha inteso garantire a dette situazioni.
Nel caso in esame ciò non è avvenuto atteso che l’Amministrazione intimata con il provvedimento gravato, ripetendo un comportamento già censurato dal giudice di appello, si è limitata ad indicare gli atti valutati senza spiegare in alcun modo il percorso seguito.
Ciò dà conto sia del dedotto vizio di motivazione sia del dedotto difetto di istruttoria rilevabile, tra l’altro, dalla circostanza che il provvedimento gravato ha aggiunto una somma identica in favore di tutti i nuclei della famiglia ricorrente omettendo, in tal modo di considerare ed evidenziare le evidenti differenze intercorrenti tra loro e messe in luce dai medesimi ricorrenti.
Ne consegue che le censure si appalesano fondate e il ricorso deve essere accolto, previo assorbimento del primo motivo di gravame.
Le spese di lite vengono liquidate in Euro 3.000,00 di cui Euro 700 per spese di giustizia e poste a carico dell’Amministrazione soccombente che dovrà corrisponderle in favore dei ricorrenti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
Accoglie il ricorso proposto dai signori Lucia Mutolo e Carmelo Canto e per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna alle spese di lite l’Amministrazione intimata, nella misura indicata in motivazione,.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente, Estensore
Pietro Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2010






 

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