Medusa Costruzioni s.r.l., Elettrotermotecnica di Ucciero
Tammaro e C. s.n.c., Castellana Società Cooperativa a r.l., N.P.
Costruzioni s.r.l., S. Pianese Costruzioni Generali s.c.a.r.l., I.C.E.M.
s.r.l. Impresa Costruzioni Edile Meridionale, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv.
Gaetano Montefusco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Claudio Gattini in Firenze, via Maggio n. 30;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del
Ministro Pro tempore, Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro
tempore, e Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Umbria,
in persona del Provveditore pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui
domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti di
- Consorzio Etruria s.c.a.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Fausto Falorni, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in
Firenze, via dell'Oriuolo n. 20; - Hdi Assicurazioni s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione,
1) quanto al ricorso:
a) della determina
provveditoriale n. 298/c del 7/03/08 del Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche di Toscana e Umbria di Firenze, con la quale è stata
annullata in via di autotutela l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto
relativo ai lavori di primo stralcio del restauro e adeguamento funzionale
del complesso demaniale di rilevante interesse storico-artistico
denominato Villa Salviati nel Comune di Firenze in via Bolognese e via
Faentina assegnato dal Governo Italiano all’Istituto Universitario Europeo
e destinato a sede degli Archivi Storici dell’Unione Europea e alle
attività dipartimentali e amministrative dell’Istituto;
b) della
successiva nota prot. 306 del 12/03/08, con la quale il Provveditorato ha
richiesto all’Impresa Assicuratrice HDI Assicurazioni s.p.a. il pagamento
di euro 49.908,00 attivando la polizza fideiussoria a garanzia degli
obblighi di gara;
c) del bando e delle modalità di gara;
d)
dell’informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli, ignoti
numero e data, resa dall’ufficio con nota prot. I/27080/Area 1ter/O.S.P. e
richiamata nell’atto impugnato sub a);
e) della nota 341/L del 17/03/08
di rifiuto all’accesso ai documenti;
f) del verbale di procedura aperta
del 27/03/08, col quale è stato aggiudicato l’appalto all’Impresa
Consorzio Etruria soc. coop. a r.l. con sede in Montelupo
Fiorentino;
g) di ogni altro atto preordinato o connesso e
consequenziale;
2) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 22
aprile 2008:
h) dell'informativa interdittiva antimafia della
Prefettura di Napoli del 18.2.2008 prot. n. I/16072/Area1/ter/Osp;
i)
dei rapporti di polizia, ignoti numeri e data, con cui risulta controllato
dalle FF.O. nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007 in compagnia di
pregiudicati il Sig. Gennaro Mallardo;
l) delle ignote e non datate
sedute del G.I.A. nei quali il prefato organismo, avrebbe preso atto del
contenuto dei non meglio definiti elementi cognitivi privi di data forniti
dalle FF.O., che sarebbero significativi sotto il profilo della possibile
presenza di tentativi di infiltrazioni malavitose nella gestione della
Medusa S.r.l.;
m) del giudizio di prognosi sfavorevole in termini di
infiltrazione camorristica, privo di numero e data che il G.I.A. avrebbe
formulato esprimendo l'avviso che possa essere adottato nei confronti
dalla Soc. Medusa Costruzioni S.r.l. un provvedimento antimafia
interdittivo ex art. 10 del D.P.R. 252/98;
n) di ogni altro atto
preordinato o connesso e consequenziale;
3) quanto ai motivi
aggiunti depositati il 14 luglio 2008:
o) del decreto provveditorale n.
2090 FLF1/2311 del 29 aprile 2008 comunicato il 28 maggio 2008 del
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Toscana-Umbria di
Firenze con il quale è stato aggiudicato in via definitiva al “Consorzio
Etruria soc. coop. a r.l.” con sede in Montelupo Fiorentino ed in
sostituzione dell’ATI ricorrente l’appalto relativo ai “lavori di primo
stralcio del restauro ed adeguamento funzionale del complesso demaniale di
rilevante interesse storico-artistico denominato Villa Salviati nel Comune
di Firenze in via Bolognese e Via Faentina assegnato dal Governo Italiano
all’Istituto Universitario europeo e destinato a sede degli Archivi
Storici dell’Unione Europea e alle attività dipartimentali ed
amministrative dell’Istituto.
Visto il ricorso ed i motivi
aggiunti, con i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare
presidenziale n. 399/2008 del 16 aprile 2008;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di
Napoli e del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana-Umbria
nonchè del Consorzio Etruria scarl, con la relativa
documentazione;
Viste le ordinanze cautelari di questa Sezione n.
418/08 del 23 aprile 2008 e della Sezione Terza n. 716/08 del 25 luglio
2008;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 4 giugno 2010 il Primo
Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come
specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 7
aprile 2008 e depositato il successivo 15 aprile, la Medusa Costruzioni
srl, unitamente a altre ditte di costituenda ATI, rappresentava di essere
cessionaria di azienda dall’ICEM Impresa Costruzioni Edilizia Meridionale
e, di conseguenza, di essere subentrata all’impresa cedente anche nella
qualità di capogruppo della costituenda ATI con le altre imprese indicate
in epigrafe, individuata come aggiudicataria provvisoria della gara
d’appalto bandita per l’affidamento dei lavori di primo stralcio del
restauro ed adeguamento funzionale del complesso demaniale denominato
“Villa Salviati”.
Le imprese ricorrenti rammentavano quindi che, in
seguito alla verifica delle dichiarazioni effettuate ai sensi dell’art. 75
d.p.r. n. 445/2000 ed all’acquisizione delle informative “antimafia” dalla
Prefettura di Firenze e dalla Prefettura di Napoli, risultavano presunte
difformità tra tali dichiarazioni e le circostanze rappresentate nella
suddetta documentazione nonché dei contenuti negativi delle suddette
interdittive, tanto da portare la stazione appaltante all’annullamento in
autotutela dell’aggiudicazione provvisoria in questione, con conseguente
richiesta di attivazione della polizza fideiussorie a garanzia degli
obblighi di gara.
Le ricorrenti, quindi, chiedevano l’annullamento,
previa sospensione anche mediante provvedimento cautelare monocratico, dei
provvedimenti indicati in epigrafe, lamentando quanto segue.
“PRIMO
MOTIVO Violazione di legge. Violazione dell’art. 4 del D.Lg.vo n. 490/1994
e dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998. Eccesso di potere per sviamento
della causa tipica per elusione di garanzie costituzionali e per elusione
del giudicato penale, civile ed amministrativo. Ancora eccesso di potere
per ingiustizia manifesta e per violenza morale. Eccesso di potere per
carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e irragionevolezza. Eccesso
dio potere per difetto di motivazione”.
Le ricorrenti, pur
chiedendo l’acquisizione in giudizio dell’informativa prefettizia non a
loro nota fino a quel momento, affermavano che la stessa si inseriva in un
evidente disegno persecutorio in atto da parte di alcuni funzionari e
dipendenti delle forze di polizia facenti capo al Ministero degli Interni,
attestato da un contenzioso in atto avanti al TAR Campania e al Tribunale
Civile di Napoli, nonostante l’esito favorevole dell’esame giudiziario che
aveva coinvolto il geom. Giovanni Mallardo e la sua famiglia, nella quale
era entrato l’amministratore della Medusa Costruzioni srl sposando una
delle sue figlie.
Del tutto immotivate risultavano infatti le
definizioni del Mallardo quale soggetto in qualche modo contiguo alla
criminalità organizzata e con precedenti penali per associazione a
delinquere, anche di stampo mafioso, secondo un intento “persecutorio” che
durava da circa venti anni e che non era mai sfociato in sentenze di
condanna.
Le ricorrenti ricordavano poi numerosi precedenti in cui era
stata ordinata la sospensione dell’attività di accettazione di scommesse
sportive ed era stata disposta l’esclusione da gare della ICEM srl perché
la moglie del sig. Mallardo era la relativa amministratrice. In proposito,
le ricorrenti ricordavano che i problemi per il sig. Mallardo erano sorti
quando la sorella della di lui moglie convogliò a sua volta a nozze con un
personaggio di spicco della malavita napoletana facendo così ritenere agli
organi inquirenti che lui fosse associato al relativo “clan” camorristico,
circostanza invece esclusa dal Tribunale di Napoli, con sentenza di
proscioglimento del 13 novembre 1987.
Pur subendo la richiesta di
misure di prevenzione, ai sensi della l.n. 1423/56, e di sequestro e
confisca di quote di talune sue società, il sig. Mallardo vedeva rigettate
tali richieste, nuovamente dal Tribunale di Napoli, con provvedimenti resi
tra il 1998 e il 1999, così come risultava prosciolto, in data 4 novembre
1995, dall’accusa di influenzare scelte amministrative del Comune di
Quarto in associazione con altri amministratori.
Stigmatizzando
l’operato delle forze di polizia che, nonostante varie assoluzioni e
proscioglimenti, continuavano a ritenere il sig. Mallardo coinvolto in
affari delittuosi, le ricorrenti, quindi, chiedevano l’esibizione
dell’interdittiva impugnata ed evidenziavano la violazione di diritti
costituzionali che configuravano uno sviamento di potere.
SECONDO
MOTIVO Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 –
Omessa applicazione artt, 460 5° comma c.p.p. – Motivazione perplessa e
insufficiente, eccesso di potere per difetto di presupposti, illogicità
ingiustizia manifesta. Ancora eccesso di potere per disparità di
trattamento, violazione del giusto procedimento e contraddittorietà
rispetto ai criteri direttivi fissati dal Ministero e dall’Autorità di
vigilanza”.
Le ricorrenti si riferivano al provvedimento di
esclusione, rilevando che in esso si faceva riferimento ai certificati del
casellario giudiziale del direttore tecnico della Medusa Costruzioni,
dell’amministratore e direttore tecnico della Elettromeccanica di Ucciero
Tammaro & C. e dell’amministratore unico della N.P. Costruzioni srl,
che avrebbero attestato condanne penali non dichiarate in sede di
autocertificazione.
Le ricorrenti evidenziavano in merito che i reati
erano estinti e che il richiamo giurisprudenziale contenuto nel
provvedimento impugnato non era conferente, in quanto riferibile
all’esistenza di una sentenza per la quale il reato non era estinto,
mancando un provvedimento di riabilitazione.
Nel caso di specie,
inoltre, non esisteva alcuna dichiarazione mendace in quanto non
esistevano sentenze di condanna ma semplici decreti penali, peraltro per
reati estinti ai sensi dell’art. 460, comma 2, c.p.p. e con effetti penali
del tutto cessati.
In particolare, le ricorrenti evidenziavano che il
decreto penale di condanna nei confronti del sig. Tammaro era in realtà
riferito ad un omonimo e gli altri decreti risalivano comunque al 1995,
periodo di ben anteriore a quello di due o cinque anni fissato per la
dichiarazione di estinzione ex art. 460, comma 5, c.p.p., secondo un
principio applicabile anche alle fattispecie considerate, in virtù del
principio del “favor rei” di cui all’art. 11, comma 1, delle
“preleggi”.
In tal senso, la norma di cui all’art. 75, lett. c), DPR n.
554/99 non era applicabile in quanto l’Amministrazione appaltante doveva
comunque tenere conto della gravità dell’infrazione e del tempo trascorso
nonchè della possibile dimenticanza, o addirittura mancata conoscenza, di
tali lontani provvedimenti da parte degli interessati, considerando che le
medesime ditte avevano svolto altri appalti senza che fosse stata mai
osservata la violazione suddetta.
“TERZO MOTIVO Violazione artt.
3,7,22, 24 e 25 legge 241/90. eccesso di potere per travisamento dei fatti
difetto di motivazione. Violazione del giusto procedimento. Illogicità e
ingiustizia manifesta.”
L’Amministrazione aveva omesso di indicare
l’autorità presso cui ricorrere e il termine per la proposizione del
ricorso e non aveva reso disponibile l’atto richiamato a fondamento della
decisione presa, rifiutando ingiustificatamente la relativa richiesta di
accesso. Risultava poi omessa anche la comunicazione di avvio del
procedimento, non sussistendo ragioni di urgenza che giustificavano tale
comportamento, tenendo anche conto che tutta la documentazione richiesta
era pervenuta alla stazione appaltante prima della sua decisione.
Con
il decreto cautelare monocratico indicato in epigrafe era respinta
l’istanza proposta ex art. 3 l.n. 205/2000.
Si costituivano in giudizio
le amministrazioni indicate in epigrafe nonché la società
controinteressata, chiedendo la reiezione del ricorso, come separatamente
illustrato, per quel che riguardava quest’ultima, in separata
memoria.
Con atto contenente motivi aggiunti, depositato alla camera di
consiglio del 22 aprile 2008, le ricorrenti chiedevano anche
l’annullamento, previa sospensione, degli ulteriori provvedimenti indicati
in epigrafe, successivamente conosciuti, lamentando quanto
segue.
“Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e per
avviamento della causa tipica per elusione di garanzie costituzionali e
per illusione del giudicato penale. Eccesso di potere per carenza di
istruttoria, travisamento dei fatti ed irragionevolezza. Eccesso di potere
per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta per violenza morale.
Falsità archeologica per alterazione di notizie. Violazione di legge.
Violazione art. 479 c.p.”.
Le ricorrenti si soffermavano sul
contenuto dell’interdittiva prefettizia, ribadendo, in sostanza, quanto
già dedotto del ricorso introduttivo in ordine all’assenza di qualunque
coinvolgimento del sig. Giovanni Mallardo, nonchè di suo figlio Gennaro,
in associazioni a delinquere anche di stampo mafioso, richiamando i
precedenti provvedimenti giudiziari di proscioglimento o assoluzione ed
evidenziando l’insussistenza di particolari intrecci societari idonei a
configurare attività imprenditoriali non trasparenti nonché ponendo
l’accento su una sorta di persecuzione ordita dalle forze di polizia per
colpire una “colpa per parentela” che in realtà violava i principi
costituzionali più rilevanti.
“Violazione di legge. Violazione
dell’art. 4 del D.lg.vo n. 490/1994 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.
Violazione della Circolare ministeriale n. 559/1998. Ancora eccesso di
potere per difetto di motivazione.”
L’applicazione delle misure di
polizia che il legislatore aveva individuato in relazione all’informativa
antimafia e che risultavano applicate nel caso di specie imponevano, però,
una congrua motivazione mentre, nel caso di specie, si era proceduto
soltanto a contestare genericamente la frequentazione di soggetti non
specificati e definiti pregiudicati da parte del sig. Gennaro Mallardo,
senza approfondire i motivi che portavano a tale frequentazione che, ad
ogni modo, non risultava sfociata nella commissione di alcun reato.
Con
la prima ordinanza cautelare indicate in epigrafe, era rigettata la
relativa richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Con un
secondo atto contenente motivi aggiunti, depositato il successivo 14
luglio, le ricorrenti chiedevano anche l’annullamento, previa sospensione,
dell’ulteriore provvedimento indicato in epigrafe con il quale era stata
disposta l’aggiudicazione definitiva alla società controinteressata.
In
particolare, era lamentato quanto segue.
“1) Illegittimità
derivata”.
Gli ulteriori provvedimenti impugnati erano viziati per
illegittimità derivata, secondo quanto già illustrato nel ricorso
introduttivo.
“2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del
D.P.R. n. 554/99 – Omessa applicazione artt. 460 5° comma c.p.p. –
Motivazione perplessa insufficiente, eccesso di potere per difetto di
presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta. Ancora eccesso di potere
per disparità di trattamento, violazione del giusto procedimento e
contraddittorietà rispetto dei criteri direttivi fissati dal Ministero e
dall’Autorità di vigilanza”.
Rifacendosi a recente giurisprudenza
del Consiglio di Stato, le ricorrenti richiamavano il principio secondo il
quale il reato risulta estinto semplicemente con il trascorrere del
termine stabilito nella norma del codice di procedura penale richiamata in
epigrafe. In particolare, l’estinzione di ogni effetto penale ivi
considerata doveva operare automaticamente, per cui non era necessaria una
esplicita richiesta di riabilitazione, ai sensi dell’art. 178 c.p., e la
dichiarazione di non aver subito sentenze di condanna non poteva essere
considerata quindi mendace, anche in relazione alla “ratio” dell’art. 75
cit. che vuole che la pubblica amministrazione contragga con società i cui
titolari, amministratori e direttori tecnici siano persone affidabili
moralmente e professionalmente.
Le ricorrenti, poi, riproponevano le
censure di cui al ricorso introduttivo, lamentando la mancata
considerazione del tempo trascorso e dell’entità dei reati oggetto di
decreto penale da parte della stazione appaltante.
3) Violazione
artt. 3,7,22,24 e 25 legge 241/90: Eccesso di potere per travisamento dei
fatti e difetto di motivazione. Violazione del giusto procedimento.
Illogicità e ingiustizia manifesta.
4) Violazione di legge.
Violazione dell’art. 4 del D.Lg.vo n. 490/1994 e dell’art. 10 del D.P.R.
n. 252/1998. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica per
illusione di garanzie costituzionali e delusione del giudicato penale,
civile ed amministrativo. Ancora eccesso di potere per l’ingiustizia
manifeste per violenza morale. Eccesso di potere per carenza di
istruttoria, travisamento dei fatti e ragionevolezza. Eccesso di potere
per difetto di motivazione e per contraddittorietà manifesta. Violazione
di legge. Violazione ert. 479 c.p.
5) Violazione di legge.
Violazione dell’art. 4 del D.Lg.vo n. 490/1994 e dell’art. 10 del D.P.R.
n. 252/1998. Violazione della Circolare ministeriale n. 559/1998. Ancora
eccesso di potere per difetto di motivazione”.
Le ricorrenti
attestavano che con tali tre motivi richiamavano integralmente le
argomentazioni spese nelle ricorso e nei primi motivi aggiunti.
In
prossimità della nuova camera di consiglio per la trattazione della
domanda cautelare, le parti intimate e costituite in giudizio depositavano
ulteriori memorie a sostegno delle rispettive tesi difensive.
In
particolare, la società controinteressata eccepiva l’inammissibilità dei
secondi motivi aggiunti perché depositati oltre il termine dimezzato di
cui all’art. 23 bis l.n. 1034/71, intendendo come “dies a quo” quello di
consegna all’ufficiale giudiziario del plico per il perfezionamento della
notifica o, al più tardi, quello della ricezione della stessa, avvenuta in
date 23-24 giugno 2008.
Tale inammissibilità, poi, secondo la società
controinteressata, comportava l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza
di interesse, dell’originario ricorso, proposto, tra l’altro, contro il
verbale di aggiudicazione provvisoria, nonché dei primi motivi
aggiunti.
Con la seconda ordinanza cautelare indicate in epigrafe era
nuovamente rigettata la domanda di sospensione degli ulteriori
provvedimenti impugnati.
Le determinazioni cautelari di questo
Tribunale risultavano, poi, confermate entrambe in sede di appello avanti
al Consiglio di Stato, con due distinte ordinanze della Sesta Sezione
pronunciate in data 21 ottobre 2008.
In prossimità della pubblica
udienza tutte le parti costituite depositavano memorie ad ulteriore
illustrazione delle proprie tesi.
Alla pubblica udienza del 4 giugno
2010 la causa era trattenuta in decisione.
Il 16 giugno 2010 era
pubblicato il dispositivo della presente sentenza.
DIRITTO
Il Collegio può anticipare che il ricorso
introduttivo non può essere dichiarato improcedibile per carenza di
interesse in relazione alla dichiarazione di improcedibilità e
inammissibilità dei secondi motivi aggiunti, rivolti ad annullare
l’aggiudicazione definitiva, sia perchè tale conclusione processuale non
può essere condivisa, per quanto sarà in seguito illustrato, e sia perché
oggetto della domanda di annullamento erano anche la determina
provveditoriale con cui era annullata in via di autotutela
l’aggiudicazione provvisoria, la successiva nota con la quale era
richiesta l’attivazione della polizza fideiussoria, entrambi provvedimenti
lesivi degli interessi delle ricorrenti.
Semmai, il ricorso può essere
dichiarato improcedibile per carenza di interesse in relazione al rifiuto
all’accesso ai documenti, comunque poi conosciuti dalle ricorrenti in
corso di causa e impugnati con i successivi motivi aggiunti, nonchè
all’aggiudicazione provvisoria, dato che – come noto - l’impugnazione
dell’aggiudicazione provvisoria è meramente facoltativa e che
l’aggiudicazione definitiva dell'appalto non va considerata atto meramente
confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisca i
risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed
autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti, con conseguente
necessità di autonoma impugnazione in quanto costituente atto definitivo
lesivo (Cons. Stato, Sez. V, 6.4.09, n. 2143). Sotto tale profilo ne
consegue che, allo stato, le ricorrenti non nutrono interesse
all’accoglimento della domanda di annullamento dell’aggiudicazione
provvisoria di cui al ricorso introduttivo, in quanto rivolta avverso atto
endoprocedimentale i cui effetti sono stati assorbiti dall’aggiudicazione
definitiva intervenuta successivamente e, comunque, successivamente
conosciuta e impugnata con (i secondi) motivi aggiunti..
Il ricorso
introduttivo, comunque, si manifesta inammissibile per quanto riguarda la
richiesta di annullamento del bando e delle modalità di gara, in quanto
non risultano proposti motivi specifici avverso gli stessi.
Chiarito
ciò, il Collegio rileva che il provvedimento provveditoriale del 7 marzo
2008 che dispone l’annullamento in autotutela è fondato su una duplice
motivazione. Infatti, è chiaramente illustrato in esso che, a seguito di
acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario giudiziale relativi
ai direttori tecnici o agli amministratori delle ditte indicate, erano
emerse difformità rispetto a quanto dichiarato dagli stessi in sede di
offerta, essendo state pronunciate sentenze di condanna nei confronti dei
suddetti, non comunicate in sede di gara, nonostante la precisazione,
contenuta nel modello di autocertificazione approntato, che competeva
esclusivamente alla committente valutare se il reato commesso precludeva o
meno la partecipazione alla gara di appalto, considerato che sussisteva
l’obbligo di dichiarare in sede di gara tutte le condanne riportate, al
fine di porre l’Amministrazione in grado di conoscere tutte le sentenze
penali subite, con la conseguenza che l’omessa dichiarazione costituiva
dichiarazione non veritiera e rappresentava, come tale, autonoma causa di
esclusione o di annullamento dell’aggiudicazione anche perché, nel caso di
specie, i reati oggetto di due decreti di condanna erano relativi a
violazione di norme dettate nell’interesse della comunità e costituivano
elementi tali da incidere sull’affidabilità professionale nonché morale
del raggruppamento aggiudicatario in via provvisoria.
Solo su tale
dirimente e assorbente profilo si soffermava la motivazione del
provvedimento di esclusione, per cui il Collegio rileva anche
l’inammissibilità del primo motivo di ricorso che si sofferma sul
contenuto di un’informativa resa dalla Prefettura, tra l’altro neanche
all’epoca conosciuta e di cui si chiedeva l’esibizione in giudizio, che
costituiva soltanto un secondario elemento su cui era fondata
l’esclusione.
Infatti, nello stesso provvedimento del 7 marzo 2003 è
specificato che “…data la particolare destinazione dell’immobile
oggetto dell’appalto, destinato ad un Organismo internazionale, questo
Istituto ha comunque ritenuto opportuno richiedere, per maggiore cautela,
la informativa antimafia rispettivamente con nota n. 1842 del 7 novembre
2007…e con nota n. 1965/C del 4 dicembre 2007…”.
Solo dopo aver
evidenziato che i motivi dell’esclusione erano fondati sull’omessa
dichiarazione, il Provveditore specificava che, ad ogni modo, non
risultava ancora trasmessa da parte del raggruppamento aggiudicatario la
documentazione richiesta relativa alla composizione societaria ai sensi
del DPCM n. 187/91 delle imprese componenti il raggruppamento medesimo, il
DURC, la polizza fideiussoria e l’atto costitutivo del raggruppamento e
che era pervenuta la nota dalla Prefettura di Napoli contenente
un’informativa interdittiva nei confronti della Medusa Costruzioni srl che
giustificava, anche sotto un profilo cautelare, la revoca
dell’appalto.
In tal modo appare evidente che la ragione
dell’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria era principalmente
fondata sull’omessa dichiarazione e la sussistenza dell’interdittiva in
questione acquisiva solo un carattere complementare.
In tal senso,
sorreggendosi il provvedimento impugnato su una duplice, autonoma
motivazione, ne consegue che la legittimità dell’una pone come irrilevante
la doglianza sull’altra.
Il provvedimento a motivazione plurima,
infatti, non può essere annullato qualora uno solo dei motivi fornisca
autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione
adottata e nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da
più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere
la legittimità dell'atto la fondatezza anche di una sola di esse. TAR
Friuli, 11.2.10, n. 101; Cons. Stato, Sez. IV. 2012.02, n. 7251; TAR
Lazio, Sez. II ter, 24.10.07, n.10469; TAR Lombardia, Bs, 6.12.89, n.
1144; CGARS, 20.12.88, n. 211).
Per valutare la rilevanza delle censure
di cui al primo motivo, quindi, appare necessario valutare anche quanto
dedotto con il secondo motivo, orientato tutto avverso l’autonoma
motivazione legata all’omessa dichiarazione.
Ebbene, tale motivo si
palesa infondato.
In merito, il Collegio osserva che la giurisprudenza
più recente ha chiarito che non è condivisibile la conclusione per la
quale non già la dichiarazione di cui all’art. 75 DPR n. 554/99 bensì
l'effettiva sussistenza o meno del requisito costituisca ragione
dell'esclusione o meno dalla procedura ad evidenza pubblica e ciò perché
tale dichiarazione è, in realtà, richiesta per una finalità che non è solo
di garanzia sull'assenza di ostacoli di natura etica all'aggiudicazione
del contratto, ma anche per una ordinaria verifica sull'affidabilità dei
soggetti partecipanti, tanto che non si comprenderebbe il meccanismo di
verifica a campione, se quest'ultimo non fosse connesso alla
obbligatorietà di una dichiarazione, che costituisce il sistema di
riferimento per valutare la lealtà dei richiedenti (Cons. Stato, Sez. V,
12.6.09, n. 3742).
La necessità di dichiarare tutti i provvedimenti
penali subiti, quindi, risponde alla finalità di consentire
all'Amministrazione la più ampia valutazione del caso concreto, per
stabilire la rilevanza o meno di una data condanna penale. Tale rilevanza
dei fatti oggetto delle pronunce penali ai fini della successiva
valutazione del possesso dei requisiti da parte del concorrente, non è
infatti rimessa all'apprezzamento dell'impresa partecipante alla gara che
ha, invece, l'obbligo di dichiarare tutte le condanne penali emesse nei
suoi confronti, con la conseguenza che la loro omessa indicazione
nell'ambito di un'autocertificazione si atteggia come autocertificazione
non veritiera cui consegue l'esclusione dalla gara.
Può concludersi
anche che la mancata dichiarazione da parte dell'imprenditore
dell’esistenza di condanne penali a suo carico costituisce, quindi, una
circostanza che ha valore autonomo e che incide sulla sua moralità
professionale, anche indipendentemente da un'espressa previsione di
esclusione automatica nella lex specialis (Cons.Stato, Sez. V, 18.9.03, n.
5320, 2.10.09 n. 6006, 20.4.09, n. 2364; T.A.R. Lombardia, Mi, Sez. I,
18.5.10, n. 1565 e 19.06.2008 n. 2096).
Tali conclusioni, poi, non
possono fare distinzioni in ordine alle modalità della condanna,
comprendendo la fattispecie di cui all’art. 75 DPR n. 554/99 anche quella
del decreto penale di condanna (TAR Sicilia, Pa, Sez. III, 16.7.08).
In
sostanza, nel caso in cui un soggetto partecipante a gara per
l'affidamento di un appalto pubblico fa ricorso alla forma
dell'autocertificazione quanto alla dimostrazione del possesso dei
prescritti requisiti, esso deve dare conto di tutte le condanne subite
perché l'Amministrazione possa effettuare la valutazione della loro
rilevanza sull'affidabilità morale e professionale, quindi anche di quelle
che non compaiono nel certificato emesso su richiesta, ivi comprese le
condanne su richiesta ex art. 444 c.p.p. o per decreto penale, con la
conseguenza che la falsa (o omessa) dichiarazione comporta l'esclusione
del dichiarante dalla gara o l’annullamento di un’aggiudicazione già
pronunciata (TAR Veneto, Sez. I, 6.2.06, n. 286; TAR Palermo, Sez. II,
23.5.05, n. 846; Cons. Stato, Sez. V, 25.11.02, n. 6482).
A ciò si
aggiunga che appare dirimente la circostanza per la quale il Modello B che
i rappresentanti delle ricorrenti erano chiamate a sottoscrivere ai sensi
della normativa richiamata, indicava specificamente che la dichiarazione
doveva precisare che non era “…stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile…N.B. Competerà, esclusivamente, alla committente di valutare
se il reato commesso precluda o meno la partecipazione
all’appalto”.
Alla luce di tale ricostruzione, quindi, non appare
rilevante neanche quanto illustrato dalle ricorrenti in ordine
all’estinzione di ogni effetto penale conseguente al trascorrere del lasso
di tempo indicato dalla normativa vigente di cui all’art. 460
c.p.p.
Per quanto illustrato, infatti, la valutazione discrezionale
della stazione appaltante non è legata agli effetti penali della condanna
in sé o all’estinzione del reato ma all’apprezzabilità dei fatti materiali
per i quali il decreto di condanna (o altra sentenza) è stato emesso, ai
fini del giudizio di affidabilità morale e professionale che il mero
trascorrere del tempo non può intaccare (Cons. Stato, Sez. V, 25.1.03, n.
352; TAR Lazio, Sez. III, 28.7.04, n. 7484; TAR Lombardia, Mi, Sez. III,
7.6.04, n. 2360), come confermato nel provvedimento impugnato, ove è
chiaramente indicato che almeno due decreti di condanna si riferivano a
violazione delle norme antinfortunistiche dettate nell’interesse della
comunità e tali da incidere sull’affidabilità professionale e
morale.
Parimenti infondato è anche il terzo motivo del ricorso
introduttivo.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, infatti,
l'omessa indicazione nel provvedimento amministrativo del termine di
impugnazione e dell'Autorità a cui ricorrere costituisce mera
irregolarità, che non incide né sulla validità né sull'efficacia del
provvedimento stesso, ma che al più, e nel concorso di significative
ulteriori circostanze, può dar luogo alla concessione del beneficio della
rimessione in termini (tra tante: Cons. Stato, Sez. VI, 16.5.06, n. 2763;
T.S.A.P., 20.5.09, n. 92; TAR Campania, Na, Sez. I, 3.7.08, n. 6817; TAR
Piemonte, Sez. II, 3.9.08, n. 1856; TAR Lazio, Lt, 17.1.07, n. 39), nel
caso di specie non necessario in quanto le ricorrenti hanno proposto nei
termini e davanti all’Autorità giudiziaria competente il loro
gravame.
Così pure, per quanto detto in precedenza, non si rileva la
mancata allegazione dell’interdittiva prefettizia come causa di violazione
dell’art. 3 l.n. 241/90, in quanto la motivazione dell’annullamento in
autotutela non era legata all’informativa in esame ma comunque alla falsa
dichiarazione in ordine alla sussistenza di condanne penali.
Parimenti
deve concludersi in ordine alla lamentata violazione dell’art. 7 l. cit.,
in quanto, in tema di appalti pubblici, non sussiste l'obbligo di
comunicazione di avvio del procedimento nel caso di revoca
dell'aggiudicazione provvisoria, trattandosi di atto attinente al
procedimento di gara la cui conclusione è l’atto di aggiudicazione
definitiva, oppure (come nel caso di specie) un provvedimento di revoca (o
annullamento) dell’aggiudicazione provvisoria in caso di accertata
insussistenza dei requisiti di partecipazione o violazione delle
prescrizioni che regolano la stessa gara .
In tema di appalti pubblici,
il verbale di aggiudicazione, infatti, è impegnativo nei soli confronti
della società aggiudicataria e non anche dell'Amministrazione che ha
bandito la gara, la quale è tenuta a svolgere un'ulteriore attività di
verifica in ordine alla regolarità della procedura e all'opportunità e
convenienza nel quadro dell'interesse pubblico, potendo giungere
all'annullamento della gara stessa senza obbligo di particolari
motivazioni. E’ quindi legittima la revoca o annullamento
dell'aggiudicazione provvisoria giustificati da un nuovo apprezzamento
della fattispecie in base a circostanze sopravvenute, essendo collegati ad
una facoltà insindacabile dell'Amministrazione che non si inserisce in
alcun rapporto contrattuale, ma che attiene ancora alla scelta del
contraente, in cui la P.A. ha la possibilità di valutare la persistenza
dell'interesse pubblico all'esecuzione delle opere appaltate (TAR Lazio,
Sez. II ter, 9.11.09, n. 10991).
Nel caso di specie, inoltre, non è
risultato impedito alcun contraddittorio con le imprese, in quanto la
motivazione del provvedimento impugnato era inerente alla successiva
valutazione di un’autodichiarazione, come esplicitamente prescritto nelle
“Modalità di partecipazione” alla gara in esame, e non di documentazione
ulteriore.
Passando all’esame dei primi motivi aggiunti, il Collegio
rileva la loro inammissibilità.
Con essi, infatti, le ricorrenti
chiedono l’annullamento dei provvedimenti ivi indicati relativi
all’informativa interdittiva prefettizia, solo allora conosciuta, e dei
collegati provvedimenti e rapporti, alcuni ancora indicati come ignoti,
che contenevano prognosi sfavorevoli in termini di infiltrazione
camorristica a proposito di alcuni soggetti riconducibili alle società in
ATI.
Ebbene, come evidenziato in precedenza, l’annullamento
dell’aggiudicazione è avvenuto anche per la motivazione contenuta del
provvedimento 7 marzo 2008 n. 298/C relativa alla omessa dichiarazione di
condanne riportate e non solo sulla sussistenza o sul contenuto di
informative prefettizie, sia pur richieste facoltativamente (come
evidenziato nel provvedimento in questione ove si specifica che “…data
la particolare destinazione dell’immobile oggetto dell’appalto, destinato
ad un Organismo internazionale, questo Istituto ha comunque ritenuto
opportuno richiedere, per maggiore cautela, la informativa antimafia
rispettivamente con nota n. 1842 del 7 novembre 2007…e con nota n. 1965/C
del 4 dicembre 2007…”).
Le due doglianze illustrate nei primi
motivi aggiunti, invece, si soffermano esclusivamente sul contenuto
dell’interdittiva prefettizia impugnata e sulle vicende storiche relative,
del tutto inconferenti con la legittimità dell’annullamento disposto, che
si regge su un autonomo motivo, legato – si ripete – alla omessa
dichiarazione, del tutto avulso dal contenuto dell’interdittiva e del
contesto storico cui la stessa si riferisce.
Anche volendo considerare
autonomamente la richiesta di annullamento dell’interdittiva in questione
– ferma restando l’inammissibilità dei motivi aggiunti nei confronti degli
altri provvedimenti indicati in epigrafe alle lettere i),l),m),o) aventi
la natura di meri atti endoprocedimentali e neanche individuati tutti
dalle ricorrenti – il Collegio osserva che, per quanto dedotto in
precedenza, l’eventuale annullamento dell’interdittiva in questione non
comporterebbe alcun vantaggio per le ricorrenti nella vicenda connessa
all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, in quanto quest’ultima
si fonda su una motivazione autonoma, idonea da sola a sorreggere la
legittimità della determinazione adottata dal Provveditore
Regionale.
Si ricorda infatti che lo strumento dei motivi aggiunti,
anche dopo la conformazione di cui alla l.n. 20572000, deve sempre
riguardare questioni connesse con il ricorso introduttivo.
Ai fini
dell'ammissibilità della presentazione di motivi aggiunti a un ricorso
pendente, quindi, il concetto di connessione rilevante deve essere
riferito all'attitudine dei diversi provvedimenti ad incidere su una
medesima situazione di fatto la quale può ritenersi sussistente ove sia
ravvisabile l'unicità del rapporto sostanziale, nel senso che le vicende
in considerazione corrispondono ad un'unica contestazione e rappresentano
episodi di una medesima lesione, quanto meno sotto il profilo teleologico
(TAR Puglia, Ba, Sez. III, 29.9.09, n. 2159; Cons. Stato, Sez. V, 19.3.07,
n. 1307; Tar Em-Rom, Pr, 9.2.10, n. 46).
Nel caso di specie ciò non
accade, in quanto alle ricorrenti è stata formulata una duplice
contestazione, ciascuna idonea a legittimare il provvedimento
impugnato.
A ciò si aggiunga anche che, per costante giurisprudenza, le
informazioni prefettizie rilevanti ai fini della liceità della
contrattazione pubblica, cui fanno riferimento l'art. 4 D.L.vo 8 agosto
1994 n. 490 e soprattutto l'art. 10 comma 7 D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252
consistono, da un lato, in informazioni tipiche (i cui presupposti sono
l'esistenza di provvedimenti giudiziari o di provvedimenti che dispongano
le misure di prevenzione) e, dall'altro, in informative atipiche (basate
su elementi oggetto di valutazione esclusivamente da parte dell'Autorità
amministrativa e costituenti una forma di tutela particolarmente
anticipata) ed entrambe le suddette informative sono caratterizzate dalla
loro efficacia interdittiva diretta, nel senso che, una volta compiuto
l'accertamento di polizia con esito sfavorevole per l'impresa soggetta a
verifica, si determina per l'Amministrazione un vincolo assoluto ostativo
della stipulazione o dell'approvazione del contratto o, nelle ipotesi
eccezionali in cui questo sia già intervenuto, la possibilità di una sua
revoca (Tar Sicilia, Pa, Sez. I, 15.2.10, n. 1866 e Sez. II, 8.7.09, n.
1227; Cons. Stato, Sez. VI, 14.4.09, n. 2276; TAR Lazio, Sez. III, 1.7.08,
n. 6348; TAR Campania, Na, Sez. I, 30.12.05, n. 20720 e Sez. III, 5.12.07,
n. 15777).
In relazione ai secondi motivi aggiunti, il Collegio ritiene
di non condividere l’eccezione di tardività degli stessi.
Risulta
infatti, dalla documentazione depositata in giudizio, che l’ultima
notificazione degli stessi sia stata ricevuta dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Napoli il 27 giugno 2008. Tenendo conto che i 15 giorni
successivi “scadevano” il 12 luglio successivo e che tale giornata cadeva
di sabato, il termine ultimo per il deposito era quello del 14 luglio
2088, rispettato dalle ricorrenti, dato che, ai sensi dell'art. 155, comma
5, cpc, aggiunto dall'art. 2, comma 1, l. 28.12.05 n. 263 — applicabile
anche al processo amministrativo — il termine processuale scadente il
sabato deve intendersi “ope legis” prorogato al primo giorno seguente non
festivo (Cons. Stato, Sez. VI, 2.10.07, n. 5090; TAR Veneto, Sez. I,
30.12.09, n. 2700).
Si ricorda che in tema di notificazione degli atti
amministrativi, il principio secondo il quale gli effetti si producono per
il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario e per il destinatario al momento della ricezione effettiva
dell'atto stesso trova applicazione solo con riferimento ai termini già
pendenti al momento della notificazione (ad esempio, il termine per
impugnare), mentre non è applicabile con riferimento ai termini
processuali non ancora pendenti e che iniziano a decorrere proprio
dell'atto di notificazione (ad esempio, termine per il deposito del
ricorso o termine per l'iscrizione a ruolo); pertanto, in questi ultimi
casi il termine processuale comincia a decorrere non già dalla consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario, ma dal perfezionamento dell'intero
procedimento notificatorio (CGARS, 22.6.06, n. 303; Cons. Stato, Sez. V,
7.7.05, n. 3754).
Ne consegue che il termine per il deposito del
ricorso (e dei motivi aggiunti) decorre dalla data di consegna dello
stesso al destinatario, in quanto la regola del perfezionamento della
notificazione per il notificante dal momento della consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario si applica per stabilire la tempestività della
notifica dell'atto e non anche ai fini della tempestività del deposito del
ricorso (Cons. Stato, Sez. V, 29.3.10, n. 1782 e 16.6.09, n. 878).
Alla luce di quanto illustrato, perciò, non può procedersi alla
dichiarazione di tardività dei secondi motivi aggiunti e di
improcedibilità del ricorso e dei primi motivi aggiunti, come eccepito
dalla società controinteressata.
Passando all’esame di detti secondi
motivi aggiunti, si rileva che il primo motivo è infondato, in quanto non
sussiste, per quanto sopra illustrato in ordine all’inammissibilità e/o
infondatezza del ricorso e dei primi motivi aggiunti, l’illegittimità
derivata lamentata.
Con il secondo motivo aggiunto le ricorrenti
insistono nella tesi, già evidenziata nel ricorso introduttivo, secondo la
quale la stazione appaltante non aveva tenuto conto dell’estinzione degli
effetti penali, ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p.
Sul punto non
può che rimandarsi a quanto già sopra dedotto, in relazione alla
circostanza per la quale la valutazione della stazione appaltante non è
legata agli effetti penali ma al fatto originante la condanna in sé
considerato, in relazione al giudizio di affidabilità morale e
professionale.
Il motivo, quindi, si palesa infondato, così come si
palesano infondati i restanti tre motivi, che si limitano a richiamare le
argomentazioni spese nel ricorso e nei primi motivi aggiunti.
Alla luce
di quanto dedotto, quindi, il ricorso ed i motivi aggiunti devono in parte
essere dichiarati inammissibili e in parte rigettati.
Le spese seguono
la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana, Sezione 2^
1) in parte dichiara inammissibile il ricorso in
epigrafe ed in parte lo rigetta;
2) dichiara inammissibili i primi
motivi aggiunti in epigrafe;
3) in parte dichiara inammissibili i
secondi motivi aggiunti in epigrafe e in parte li rigetta;
4) condanna
le società ricorrenti, in solido, a corrispondere al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Toscana e Umbria, e al Consorzio Etruria s.c.a.r.l. le spese di
lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, a favore di
ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio
del 4 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi,
Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pierpaolo
Grauso, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)