REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, numero
di registro generale 1249 del 2003, proposto da: Ecologia Soluzione
Ambiente s.p.a. a Socio Unico (già s.r.l.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Coli
e Francesco Massimo Pozzi, con domicilio eletto presso lo studio del
secondo in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;
contro
Azienda Speciale Municipalizzata Igiene
Urbana-A.S.M.I.U., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Natale Giallongo, con domicilio eletto
presso lo studio del medesimo in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19;
nei confronti di
Plastici Omnium Lander s.p.a., in proprio e
quale mandataria dell’A.T.I. costituita con Tecnoambiente s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Fabrizio Pietrosanti e Marzia B. Reginato, con domicilio
eletto presso l’avv. Luca Bencini in Firenze, lungarno Corsini n.2;
per l'annullamento,
previa sospensione,
1) quanto al ricorso:
degli atti di gara,
mediante procedura ristretta, relativi all'affidamento da parte dell'ASMIU
di Massa dell'appalto di fornitura di cassonetti per la raccolta RSU e del
servizio di manutenzione integrata e in particolare:
- del bando di
gara pubblicato in data 14.03.2003;
- della delibera n. 43 del
14.03.2003 del Consiglio di Amministrazione ASMIU di Massa, di
costituzione della Commissione di Gara;
- della lettera di invito del
11.04.2003 n. prot. 1177/DM;
- del verbale di assegnazione provvisoria
eretto dalla Commissione aggiudicatrice in data 29.04.2003;
della
deliberazione n. 73 del 06.05.2003 del Consiglio di Amministrazione ASMIU
di Massa, di aggiudicazione definitiva;
- della comunicazione del
Direttore Generale dell'ASMIU di Massa del 14.05.2003 n. prot.
1435/EB;
- del "contratto di appalto avente ad oggetto la locazione e
la manutenzione integrata dei cassonetti per la raccolta R.S.U. per una
volumetria complessiva di 2.248.000 litri", stipulato in data 16.06.2003
dall'ASMIU e dalla ATI tra Plastic Omnium Lander s.p.a. e Tecnoambiente
s.r.l.;
- di tutti gli atti dagli stessi presupposti o agli stessi
successivi;
2) quanto ai motivi aggiunti depositati il 2 ottobre
2003:
del provvedimento contenuto nel verbale eretto in data 4.4.2003
dalla Commissione di Gara, conosciuto dalla ricorrente soltanto a seguito
della produzione agli atti di giudizio in data 28.7.2003, mediante il
quale alcuni componenti della Commissione hanno stabilito "i criteri di
assegnazione dei punteggi da attribuire alle ditte che presenteranno le
offerte".
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Viste le
memorie di costituzione in giudizio dell’Azienda Speciale Municipalizzata
Igiene Urbana-A.S.M.I.U. e della Plastic Omnium Lander spa, con la
relativa documentazione;
Visti i motivi aggiunti notificati dalla
ricorrente;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 4 giugno 2010 il
Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come
specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 16
luglio 2003 e depositato il successivo 21 luglio, la società indicata in
epigrafe specificava di avere partecipato alla gara mediante procedura
ristretta accelerata per l’affidamento di un appalto di fornitura di
cassonetti relativi alla raccolta di RSU e del servizio di manutenzione
integrata, indetta dall’Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana di Massa,
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
La relativa Commissione di gara si riuniva in data 29
aprile 2003 ed aggiudicava provvisoriamente l’appalto alla Plastic Omnium
Lander spa, la quale otteneva poi l’aggiudicazione definitiva con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2003.
La ricorrente,
seconda classificata, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei
provvedimenti indicati in epigrafe, lamentando quanto segue.
“A)
Violazione di legge. Violazione del principio secondo il quale la
Commissione di Gara deve rivestire posizione di terzietà. Violazione dei
principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e buon andamento
dell’amministrazione. Violazione dei principi materia di composizione
della Commissione di Gara”.
I principi generali applicabili in
argomento, come attestato da giurisprudenza richiamata, non risultavano
osservati nel caso di specie, in quanto uno dei membri della commissione
di gara era anche membro del consiglio di amministrazione ASMIU ed aveva
partecipato alla deliberazione del medesimo consiglio in ordine
all’approvazione dei verbali di Garda e all’aggiudicazione definitiva del
servizio; il presidente della commissione stessa era il direttore generale
dell’ASMIU ed aveva partecipato, in tale veste, alla riunione in cui era
stata deliberata l’aggiudicazione del servizio; la commissione di gara era
composta in prevalenza da dipendenti e da un consigliere di
amministrazione della stessa ASMIU.
Di conseguenza erano illegittimi
l’atto di nomina della commissione e tutti gli atti dalla stessa posti in
essere nell’ambito della procedura di gara in questione.
Inoltre, nella
commissione di gara era presente anche un “consulente legale” che dava la
sua assistenza pur non essendo componente del collegio che doveva
pronunciarsi e che doveva avere al suo interno la totalità delle
competenze richieste.
“B) Violazione di legge. Violazione dell’art.
23 del d.lgs. 17.3.1995 n. 157. Violazione dei principi di correttezza,
imparzialità, trasparenza, buon andamento dell’amministrazione. Violazione
dei principi di ‘par condicio’ tra i concorrenti. Eccesso di potere nelle
figure sintomatiche della carenza di motivazione, della contraddittorietà,
irrazionalità, perplessità. Violazione della ‘lex specialis’ costituita
dal capitolato oneri, richiamato nella lettera d’invito”.
La
ricorrente ricordava che la giurisprudenza aveva avuto occasione di
precisare che la norma richiamata rubrica non doveva essere interpretata
in modo rigido, essendo ammissibile per la commissione introdurre alcuni
elementi di specificazione e integrazione dei criteri fissati nella legge
di gara ma tale attività doveva comunque essere integralmente svolta in un
momento anteriore all’apertura delle buste contenenti le offerte.
Nel
caso di specie, la legge di gara prevedeva una ripartizione del punteggio
massimo complessivo di 100 punti fondata su quattro elementi principali,
quali: a) criteri economici (max 40 punti); b) criteri tecnici (max 35
punti); c) criteri organizzativi (max 20 punti); d) referenze (max 5
punti).
Tale ripartizione generale non era comunque accompagnata da
specifici criteri di ponderazione degli stessi nell’ambito del “range” tra
punteggio minimo e punteggio massimo e già tale caratteristica consentiva
di affermarne l’illegittimità sotto tale profilo.
Inoltre, nel corso
del procedimento condotto dalla commissione di gara, erano emerse altre
illegittimità in quanto, nell’unica seduta del 29 aprile 2003, risultava
come prima operazione l’apertura delle buste contenenti le offerte
presentate dai partecipanti e solo successivamente, in seduta riservata,
la determinazione dei criteri di valutazione e ponderazione relativi
all’attribuzione dello specifico punteggio, come risultava dalla relativo
verbale.
In relazione alla valutazione dei criteri tecnici, poi, la
commissione aveva escluso la gran parte dei criteri la cui documentazione
era richiesta come imprescindibile dal capitolato d’oneri, con ciò
limitando ulteriormente la propria discrezionalità in una fase in cui le
offerte dei concorrenti erano già note. In particolare, in relazione alla
ripartizione del capitolato d’oneri concernente gli argomenti da indicare
nell’offerta tecnica, quelli contraddistinti dalle lettere b1), b4)-b9)
non risultavano valutati mentre risultavano solo parzialmente valutati
quelli di cui alle lettere b2) e b3) e integralmente valutato soltanto
quello di cui alla lettera b10). Era inoltre introdotto in via autonoma un
sub criterio, relativo alla capacità dei cassonetti, che non era previsto
nel capitolato, ed era stata data prevalenza al materiale dei cassonetti
proposto dall’aggiudicataria senza che la legge di gara indicasse criteri
in relazione ai quali dare luogo a tale giudizio generico di preferenza,
tenuto conto che anche i cassonetti proposti dalla società ricorrente
rispondevano perfettamente a tutti i requisiti previsti dal
capitolato.
Anche in relazione ai criteri organizzativi risultava una
ripartizione in sub criteri, che aveva dato luogo ad un punteggio
frazionato, del tutto estranea ai criteri definiti dal capitolato perché
ricalcavano, in sostanza, quanto descritto nei criteri tecnici ai punti
b4) e b5), così che risultava il trasporto di ben 10 dei 20 punti previsti
dal capitolato per i criteri organizzativi nell’ambito dei criteri
tecnici, finendo per attribuire a questa componente un punteggio pari a 45
punti, in totale spregio dei parametri di ponderazione e valutazione
indicati nello stesso capitolato.
Risultava, infine, un’evidente
contraddittorietà tra il testo del verbale, dove si affermava che 20 punti
sarebbero stati assegnati ad entrambe le partecipanti, e la tabella
allegata da cui emergeva che all’aggiudicataria erano stati assegnati
soltanto 16 punti contro i 20 assegnati alla ricorrente.
“C)
Violazione di legge. Violazione dell’art. 23 del d.lgs. 157/92. Violazione
della ‘lex specialis’ costituita dal capitolato donne di, richiamata dalla
lettera di invito, in relazione al criterio ‘referenze’”.
La
società ricorrente aveva puntualmente documentato, mediante certificazioni
delle stazioni appaltanti, la regolare esecuzione di locazioni,
manutenzioni, lavaggi e santificazioni dei contenitori per la raccolta di
RSU per un importo superiore ai 500.000 euro nel triennio 2000-2002 ma la
commissione di gara aveva limitato la considerazione soltanto ai casi in
cui tali attività si riferivano a contenitori per rifiuti prodotti
direttamente dal concorrente, senza che tale limitazione fosse prevista
dal capitolato, con conseguente illegittima attribuzione di punti
0.
“D) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 8 e 9,
del d.lgs 157/95. Eccesso di potere per difetto di presupposti. Violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90. Eccesso di potere
per carenza e/o insufficienza di motivazione. Violazione del principio
della trasparenza dell’azione amministrativa”.
I termini previsti
dalla normativa evidenziata in rubrica potevano essere ridotti
esclusivamente precisando del bando di gara le ragioni di urgenza ma nel
caso di specie non era illustrato per quale ragione si era provveduto ad
una licitazione privata accelerata, se non una indicando l’esigenza di
disporre dei servizi nonché della fornitura entro il 31 agosto 2003, senza
però chiarire perché fosse stata prescelta proprio tale data e non altra,
con conseguente violazione del principio di trasparenza dell’azione
amministrativa.
“E) Violazione del principio generale di ‘par
condicio’ tre partecipanti ad una gara d’appalto. Violazione dei principi
generali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione,
ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di
trattamento”.
Richiamando la differenza di contenuto tra bando di
gara e lettera d’invito, la società ricorrente rilevava che eventuali
ulteriori prescrizioni aggiunte non dovevano imporre eccessivi oneri per i
partecipanti mentre risultava inserito un requisito tecnico ulteriore
rispetto a quelli già previsti nel bando di gara, laddove l’art. 2, lett.
b.2) del capitolato d’oneri richiedeva per la prima volta la dichiarazione
di essere produttori di cassonetti. Ciò alterava la “par condicio” dei
concorrenti, obbligando chi non fosse anche produttore ad un’associazione
temporanea di imprese nei brevi termini indicati per la ricezione
dell’offerta, e inoltre causava un pregiudizio alla stessa
Amministrazione, limitando il numero di imprese partecipanti e la
possibile convenienza dell’offerta.
“F) Violazione e/o falsa
applicazione della Direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre 1989. Violazione
e/o falsa applicazione della Circolare del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del 10 marzo 2003, n. 2107. Violazione del diritto di
difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost.
Violazione del principio di trasparenza e controllabilità dell’attività
amministrativa. Eccesso di potere.”.
La stazione appaltante,
nonostante le richieste della società ricorrente di non stipulare il
contratto, aveva proceduto ugualmente, consentendo alla ricorrente stessa
di avere copia degli atti di gara solo in un momento successivo, in
spregio della normativa, anche di origine comunitaria, che imponeva un
congruo termine per consentire alle società partecipanti e non
aggiudicatarie di rappresentare in giudizio eventuali doglianze, al fine
di consentire un’eventuale diversa aggiudicazione.
“G) Sulla
caducazione automatica, sulla dichiarazione di nullità, sull’annullabilità
del contratto stipulato dall’Amministrazione. Sul diritto al risarcimento
del danno mediante reintegrazione in forma specifica nell’aggiudicazione
ovvero per l’equivalente”.
Richiamando il dibattito dottrinale e
giurisprudenziale sui temi evidenziati in rubrica, la società ricorrentesi
rimetteva alla decisione di questo Tribunale in ordine alle conseguenze
sul contratto già stipulato ed insisteva nella richiesta di risarcimento
del danno per reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per
equivalente, anche secondo equità.
Si costituivano in giudizio l’ASMIU
e l’aggiudicataria Plastic Omnium Lander spa, rilevando l’inammissibilità
e/o infondatezza del ricorso.
Con motivi aggiunti ritualmente
notificati e depositati il 2 ottobre 2003, la società ricorrente,
richiamando la circostanza di aver conosciuto solo in seguito alla
costituzione in giudizio delle parti intimate il contenuto del verbale del
4 aprile 2003, ove alcuni componenti della commissione di gara avevano
stabilito i criteri di assegnazione dei punteggi da attribuire alle ditte
che presentavano le offerte, lamentava ulteriormente quanto segue, non
senza prima aver sottolineato la tempestività dei motivi aggiunti in
questione.
“J) Violazione di legge. Violazione del principio che
impone alla commissione dichiara di operare quale collegio perfetto.
Illegittimità dei provvedimenti assunti dalla commissione dichiara nella
seduta del 4.4.2003. Illegittimità derivata da tutti provvedimenti
successivi”.
Dalla lettura del suddetto verbale risultava che solo
cinque dei sette componenti della commissione di gara avevano partecipato
alla decisione in ordine all’individuazione dei criteri di assegnazione
dei punteggi, risultando gli altri due componenti assenti per motivi di
salute, ma ciò non era consentito in quanto la commissione di gara doveva
operare nel pieno dei suoi componenti ogni qualvolta dava luogo ad
operazioni di carattere valutativo.
“K) Violazione di legge.
Violazione dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, buon
andamento dell’amministrazione. Violazione dei principi di ‘par condicio’
tre concorrenti. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza
di motivazione, della contraddittorietà, irrazionalità, perplessità.
Violazione della ‘lex specialis’ costituita dal capitolato d oneri,
richiamato dalla lettera di invito”.
La lettera di invito recava la
data dell’11 aprile 2003, posteriore a quella del 4 aprile 2003 in cui si
era svolta la seduta sopra richiamata, ma era priva del richiamo a tale
seduta ed ai criteri ivi individuati, limitandosi a richiamare la norma di
cui all’art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 157/95 ed il capitolato
d’oneri.
La semplice possibilità, quindi, che soltanto alcuni dei
partecipanti fossero stati in grado di conoscere il contenuto della seduta
del 4 aprile 2003 evidenziava l’illegittimità della gara.
“L)
Violazione di legge. Violazione della ‘lex specialis’ costituita dal
capitolato oneri, richiamato dalla lettera di invito. Violazione dei
principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, buon andamento
dell’amministrazione. Violazione dei principi di ‘par condicio’ tre
concorrenti. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di
motivazione, della contraddittorietà, irrazionalità,
perplessità.”
La successiva comunicazione ai partecipanti della
lettera di invito in data 11 aprile 2003 aveva privato di qualsivoglia
effetto le disposizioni antecedenti con essa contrastanti, tra cui quelle
originate nella richiamata seduta del 4 aprile 2003, con la conseguenza
che la successiva decisione di riesumare quei criteri assunti in sede di
gara dopo che il contenuto delle offerte era già noto alla commissione era
palesemente illegittima. Inoltre la stessa ricorrente ribadiva che anche
in relazione ai criteri di cui al 4 aprile 2003, come già rilevato nel
ricorso introduttivo, non risultavano considerati alcuni elementi
desumibili dalla documentazione richiesta, riducendo i criteri tecnici di
valutazione da 10 a 3.
Analoga illegittimità – secondo quanto già
lamentato nel ricorso introduttivo – doveva ribadirsi in ordine alle
modalità di attribuzione dei 20 punti relativi ai criteri organizzativi ed
alla conseguente ripartizione in tre sub criteri, del tutto avulsi da
quanto previsto in capitolato, nonché in ordine all’attribuzione del
punteggio relativo alle “referenze”.
“M) Violazione di legge.
Violazione dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, buon
andamento dell’amministrazione. Violazione dei principi di ‘par condicio’
tre concorrenti. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza
di motivazione, della contraddittorietà, l’irrazionalità, perplessità.
Violazione della ‘lex specialis’ costituita dal capitolato d’onere di,
richiamato dalla lettera di invito”.
La società ricorrente ribadiva
che la commissione aveva utilizzato, in sede di disamina delle offerte, un
criterio di valutazione e ponderazione per la determinazione dei punteggi
ulteriore rispetto sia a quelli che era possibile leggere nel verbale del
4 aprile 2003 sia a quelli individuati nel capitolato d’oneri, oltretutto
determinato successivamente all’apertura delle buste contenenti le offerte
delle concorrenti.
Inoltre, il verbale del 4 aprile 2003 individuava,
tra i criteri tecnici, quello della “quantità del materiale” ma non
specificava in alcun modo elementi che potessero individuare una gerarchia
tra le varie possibili tipologie di materiale, così che all’aggiudicataria
era stato possibile attribuire un punteggio prevalente sulla base della
apodittica affermazione che “potesse essere la scelta giusta”, nonostante
che anche la società ricorrente avesse offerto materiale rispondente
perfettamente a tutti i requisiti previsti dal capitolato.
Entrambe le
parti intimate depositavano memorie a confutazione anche di tali motivi
aggiunti in prossimità della camera di consiglio per la trattazione della
domanda cautelare.
In particolare, l’ASMIU eccepiva l’irricevibilità
dei motivi aggiunti in quanto risultava che la società ricorrente aveva
acquisito piena conoscenza del verbale del 4 aprile 2003 già in seguito
alla nota del 14 maggio 2003 con la quale l’Azienda, rispondendo alla
richiesta di conoscere l’esito della gara formulata da Ecologia Soluzione
Ambiente srl, specificava che l’assegnazione dei punteggi complessivi era
venuta in base ai parametri precedentemente stabiliti dalla commissione
stessa “…v. verbale del 4 aprile 2003”, dando modo così alla stessa
ricorrente di conoscere gli elementi essenziali dell’atto che ben poteva
essere impugnato nei termini di decadenza.
Analoga eccezione era
formulata anche nella memoria della società controinteressata.
La
domanda cautelare, dopo un rinvio della prima camera di consiglio del 30
luglio 2003, era definitivamente rinunciata alla camera di consiglio del
22 ottobre 2003.
Con “Atto di costituzione a seguito di trasformazione
societaria e contestuale dichiarazioni di permanere dell’interesse”,
depositato in data 20 luglio 2009, la società ricorrente, trasformatasi in
data 11 marzo 2004 della forma societaria di società per azioni a socio
unico, conferiva in questa forma nuovo mandato agli originari difensori e
insisteva per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
In
prossimità dell’udienza pubblica, l’ASMIU depositava ulteriore memoria a
sostegno delle proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 4
giugno 2010 la causa era trattenuta in decisione.
In data 16 giugno
2010 era pubblicato il dispositivo della presente sentenza.
DIRITTO
Esaminando il ricorso introduttivo, il Collegio
rileva che, con il primo motivo, la ricorrente contesta sostanzialmente la
composizione della commissione di gara, ritenendo violato il principio
generale di “terzietà”, in quanto la stessa era composta da due componenti
che, in diversa veste, avevano anche partecipato alla deliberazione del
consiglio di amministrazione che aveva adottato l’aggiudicazione
definitiva, approvando i verbali di gara, nonché in prevalenza da
dipendenti della stessa ASMIU e integrata da un componente esterno che
aveva dato il suo apporto partecipativo.
La censura non può trovare
accoglimento.
Il Collegio in merito osserva che la nomina della
commissione di gara è stata effettuata con deliberazione n. 43, seduta n.
3, del 14 marzo 2003.
Preliminarmente, il Collegio osserva che non si
rinviene prova documentale che la ricorrente abbia conosciuto proprio in
tale data la composizione della commissione e che, quindi, doveva
contestarla entro il successivo termine di decadenza (comunque
erroneamente indicato nella data del 14 giugno 2003 invece che del 13
maggio 2003), come sostenuto dall’ASMIU nelle sue difese. Si ricorda,
infatti, che l’onere probatorio è a carico di chi eccepisce la tardività e
deve essere rigoroso e oggettivo (Cons. Stato, Sez. IV, 15.12.03, n.
8219).
Si ricorda, comunque, che nel procedimento di gara per
l'aggiudicazione di contratti della P.A., il provvedimento di nomina della
commissione giudicatrice e gli atti da questa compiuti, avendo natura
endoprocedimentale ed essendo quindi privi di effetti esterni, possono
essere censurati solo in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo
del procedimento cui attengono (TAR Puglia, Ba, Sez. I, 5.5.03, n.
1886).
Ad ogni modo, risulta che a tale seduta non ha partecipato il
Direttore Generale, nominato componente, il quale nemmeno partecipava alla
votazione che portava all’aggiudicazione definitiva alla Plastic Omnium
Lander spa, con deliberazione n. 73, seduta n. 6, del 5 maggio 2003.
A
ciò si aggiunga che uno dei componenti, il sig. Puccetti, identificato
dalla ricorrente come dipendente dell’ASMIU, in realtà, come da relativa
deliberazione del CdA. n. 190 del 7 novembre 2001, era semplicemente
distaccato presso tale Azienda dalla società SAFI spa, per cui risulta che
quattro membri su sette della commissione erano di provenienza esterna e
non sussiste la violazione del principio di terzietà, secondo la
prospettazione specifica della ricorrente.
Si evidenzia, in proposito,
che la giurisprudenza ha chiarito che nei riguardi della composizione e
del funzionamento delle commissioni di gara, il principio applicabile non
è quello di “terzietà”, che è proprio soltanto della funzione
giurisdizionale, secondo cui il giudice deve essere sia come ufficio che
come funzionario soggetto estraneo alla lite, ma quello di “imparzialità”,
che riguarda invece la corretta ed oggettiva applicazione della legalità
formale e sostanziale che sottende l'operato della Pubblica
amministrazione, peraltro sempre intesa siccome rivolta alla
massimizzazione dell'interesse pubblico, che deve ritenersi rispettato
anche nel caso in cui i commissari siano tutti membri interni della
Stazione appaltante (TAR Campania, Na, Sez. I, 19.5.09, n. 2740). In tema
di appalti pubblici, quindi, la commissione di gara può essere costituita
da dipendenti della stazione appaltante, ognuno dei quali competente per
alcuni aspetti oggetto di valutazione in sede di gara (TAR Piemonte, Sez.
II, 22.5.07, n. 2223).
L'indipendenza dei componenti della commissione
di gara, quindi, deve essere valutata essenzialmente con riguardo ai
partecipanti alla gara stessa più che rispetto all'Amministrazione che la
bandisce, della quale, anzi, essa, come organo straordinario, è chiamata a
curare gli interessi (Cons. Stato, Sez. VI, 14.3.04, n. 1332).
Così
pure non condivisibile è la censura tesa ad individuare nella presenza di
componente esterno, quale esperto legale, la violazione del principio che
vuole la commissione di gara pronunciarsi come “collegio perfetto” che
deve possedere al proprio interno la totalità delle competenze necessarie
per l’assolvimento della funzione demandatale.
Anche in quest’ottica il
Collegio richiama le conclusioni giurisprudenziali, secondo cui non è
impedita la nomina di consulenti esterni alla commissione di gara qualora
ciò sia necessario per determinate circostanze tecniche e lo stesso non
partecipi alla fase deliberativa (Cons. Stato, Sez. IV, 17.2.04, n. 631;
TAR Calabria, Cz, Sez. I, 15.5.08, n. 481).
Nel caso di specie, risulta
che la commissione di gara, sia nella seduta del 4 aprile 2003 sia in
quella del successivo 29 aprile, non abbia visto integrata la sua
composizione con l’inserimento dell’avv. Celi, la quale non ha partecipato
a nessun momento deliberativo né ha sottoscritto il verbale come
componente della commissione in questione, a cui ha soltanto fornito
“assistenza legale” come ivi specificato.
La caratteristica di
“collegio perfetto” riconducibile alla commissione di gara, inoltre, non
deve essere intesa – come ritenuto dalla ricorrente – nel senso che la
stessa deve operare possedendo al proprio interno la totalità delle
competenze necessarie ma nel senso, semmai, che la stessa deve deliberare
con la presenza di tutti i componenti, secondo quanto sarà ulteriormente
sviluppato in prosieguo in relazione a successivi motivi di
ricorso.
Parimenti infondata – per quanto emerso dalle risultanze
documentali - appare la prima censura di cui al secondo motivo, con la
quale la ricorrente lamenta che la commissione di gara ha introdotto gli
elementi di specificazione dei criteri fissati nel bando e nella lettera
invito dopo aver conosciuto le offerte dei concorrenti, ferma restando
l’illegittimità del capitolato che non specificava alcun elemento di
ponderazione e valutazione ai fini della concreta attribuzione del
punteggio, indicato solo per 4 criteri principali nel massimo
attribuibile.
In realtà, il Collegio rileva che nella seduta del 29
aprile 2003, il verbale sintetizzava le operazioni svolte facendo si
riferimento prima all’apertura delle buste ed alla successiva ripartizione
del punteggio, come da tabella in calce allo stesso, ma ciò
successivamente alla seduta del 4 aprile 2003, ove si riscontrava che solo
tre ditte avevano inviato una documentazione ritenuta idonea e si
provvedeva a formulare le relative lettere di invito, precisando che
“Successivamente sono stati stabiliti i criteri di assegnazione dei
punteggi da attribuire alle ditte che presenteranno le offerte e più
precisamente suddividendo come segue i parametri e i relativi
punteggi…”.
E’ evidente, quindi, che i criteri di ponderazione e
specificazione – indipendentemente dal loro contenuto che sarà oggetto di
esame in relazione ai successivi motivi di ricorso – sono stati fissati in
un momento anteriore a quello di apertura delle buste contenenti le
offerte, addirittura prima dell’invio delle lettere di invito.
Né è
condivisibile la censura in ordine all’illegittimità del capitolato per
genericità, dato che, nel vigore del regime legislativo anteriore al
d.lgs. n. 163/06 (TAR Lazio, Sez. I ter, 28.12.09, n. 13630 e TAR
Campania, Sa, Sez. I, 26.5.09, n. 2646) applicabile al caso di specie
“ratione temporis”, era consentito alla commissione di gara introdurre
elementi di specificazione e integrazione dei criteri generali di
valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera
d'invito oppure fissare sottocriteri di adattamento di tali criteri o
regole specifiche sulle modalità di valutazione (Cons. Stato, Sez. V,
22.2.10, n. 1029 e 12.2.08, n. 490; Sez. VI, 22.3.07, n. 1369).
Di
conseguenza, non appare illegittima la legge di gara, nel regime ante
d.lgs. n. 163/06, che contenga solo dei parametri di massima entro i quali
la commissione di gara possa provvedere ad integrazioni e
specificazioni.
Se però – in senso assoluto – è consentita
l’integrazione in questione, è altrettanto necessario che la maggiore o
minore ampiezza dei sottocriteri che la commissione di una gara indetta
per l'aggiudicazione di un contratto con la Pubblica amministrazione può
legittimamente adottare prima dell'apertura delle buste contenenti le
offerte tecniche, ad integrazione e specificazione dei criteri fissati dal
bando, sia strettamente correlata a alla maggiore o minore genericità di
questi ultimi, ma sempre con il limite del rispetto dei vincoli di cui
alla “lex specialis” (TAR Puglia, Ba, Sez. I, 23.11.06, n. 4075). In
sostanza, a maggior genericità dei criteri fissati nella legge di gara
deve corrispondere maggiore impianto motivazionale delle modalità con cui
la commissione provvede ad integrare detti criteri e, soprattutto, ad
attribuire il relativo punteggio alle singole offerte.
In merito,
riprendendo quanto sopra illustrato, deve evidenziarsi che l’attività
integrativa della commissione di gara è dunque consentita con
l’introduzione di sottocategorie o sottovoci o elementi di specificazione,
ad integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già
indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito, ma non può modificare
i criteri di aggiudicazione individuati nella lex specialis di gara nè
introdurre nuovi elementi di valutazione non previsti dal bando. (Cons.
Stato, Sez. V, 22.2.10, n. 1029; Sez. VI, 15.3.04, n. 1332 e TAR Lazio,
Sez. II, 21.6.05, n. 5158).
Tale osservazione deve collegarsi a quanto
dedotto dalla società ricorrente con la seconda parte del motivo in esame,
ove, prendendo a riferimento la scheda di valutazione allegata al verbale
del 29 aprile 2003, lamenta che il punteggio relativo all’offerta tecnica
era stato ripartito su soli tre criteri (qualità del materiale,
produttore, altri parametri), i primi due dei quali a propria volta
ripartiti in relazione alla capacità dei cassonetti, ad ognuno dei quali
era attribuito un punteggio diverso senza che di tale modalità di
ripartizione vi fosse traccia nel capitolato d’oneri; in più – sosteneva
sempre la ricorrente – non risultavano valutati tutti i profili
individuati nel capitolato in questione, nelle lettere b.1)-b.10), ed era
aggiunto un profilo, legato alla capacità e materiale dei cassonetti, non
considerato dalla legge di gara. Analoghe osservazioni critiche erano poi
sollevate in ordine alla valutazione dei criteri organizzativi e, nel
terzo motivo di ricorso, delle referenze.
Il Collegio, sul punto,
ritiene quindi necessario esaminare preliminarmente la legge di
gara.
Essa risultava composta: a) dal bando, ove era solo indicato, al
punto 15, che i criteri per l’aggiudicazione erano quelli di cui all’art.
23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 157/95, determinati tenendo conto dei
criteri indicati nel capitolato d’oneri; b) dalla lettera di invito, ove
nuovamente si faceva riferimento, al punto V, all’art. 23 cit. nonché al
capitolato d’oneri; c) dal capitolato d’oneri, ove al punto 2.1 si
specificava che l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata a favore della
ditta che presentava l’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante
dalla somma di 4 elementi, quali criteri economici (max 40 p), criteri
tecnici (max 35 p), criteri organizzativi (max 20 p), referenze (max 5 p).
In relazione al primo, era indicata una specifica formula, non in
contestazione nella presente sede; in relazione al secondo, era
specificato che la formulazione dell’offerta doveva riportare per capitoli
separati rigorosamente 10 “argomenti”, contraddistinti dalle lettere
b.1)-b.10); in relazione al terzo erano indicati specifici “parametri”
riguardanti la struttura societaria, l’organizzazione aziendale in materia
di sicurezza, i servizi migliorativi proposti e il fatturato relativo agli
anni 2000-02 nello specifico campo di locazione di cassonetti per raccolta
RSU e relativa manutenzione integrata; in relazione al quarto era
specificato che sarebbero stati valutati i servizi relativi alla
manutenzione integrata dei cassonetti negli anni 2000-02.
A ciò si
aggiungeva anche il capitolato d’appalto, che specificava che l’assuntore
avrebbe dovuto fornire cassonetti per una volumetria complessiva di lt.
2.248.000 così suddivisi: n. 500 cassonetti verdi di plastica o materiale
similare da lt. 3.200 e n. 270 cassonetti verdi di plastica o materiale
similare da lt. 2.400. Erano poi specificate le caratteristiche tecniche
di tali cassonetti, i servizi richiesti all’assuntore, le modalità di
manutenzione, sostituzione, lavaggio e disinfestazione.
Come si nota,
era presente nella legge di gara un’articolata descrizione dei parametri
di valutazione ma era assente, perché evidentemente demandata alla
commissione, la specificazione del peso ponderale riconosciuto a ciascuno
nell’ambito del “range” di 0-35, 0-20 e 0-5.
Prendendo a riferimento
l’operato della commissione di gara, si sarebbe aspettata una specifica
considerazione di ciascun parametro, con l’indicazione, sia descrittiva
che solo anche numerica, del punteggio attribuibile per ciascun parametro
individuato nel capitolato d’oneri (riferendosi il capitolato d’appalto
allo svolgimento concreto della fornitura e correlato servizio di
manutenzione).
Si ricorda, infatti, sempre nel vigore del regime di cui
al d.lgs. n. 157/95, che la formulazione in termini solo numerici
dell’attribuzione di punteggio nell’ipotesi di aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa poteva essere considerata sufficiente a
motivare la valutazione dell’offerta tecnica nell’ipotesi in cui la legge
di gara espressamente predefiniva specifici, obiettivi e puntuali
parametri di valutazione, considerato che tale criterio di aggiudicazione
svincolava l’Amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole
un potere fortemente discrezionale (Cons. Stato, Sez. V, 6.5.03, n. 2379 e
28.5.04, n. 3471; TAR Sicilia, Ct, Sez. III, 25.1.10, n.
81).
Esaminando il verbale del 4 aprile 2003, ove sono stati
identificati i criteri di attribuzione del punteggio, si rileva che la
commissione, in relazione ai criteri tecnici (max 35 p) si è limitata a
specificare : “…2) sono stati stabiliti criteri di ripartizione sulla
qualità del materiale, la tipologia del cassonetto, la produzione diretta
o meno del cassonetto il piano di manutenzione ed eventuali servizi
aggiuntivi che le Ditte partecipanti andranno a proporre. Tutto questo
porta ad una ripartizione dei punteggi così suddivisa: Qualità del
materiale max punti 20 cassonetto da LT. 2400 1° punti 5 2° punti 2 3°
punti 1 cassonetto da LT. 3200 1° punti 15 2° punti 5 3° punti 2
Produttore max punti 10 cassonetto da LT 2400 si punti 5 no punti 0
cassonetto da LT 3200 si punti 5 no punti 0 altri parametri max punti 5
piani di manutenzione servizi aggiuntivi punti 5 3) Criteri organizzativi
Punti 20 il punteggio varia in funzione del Piano di lavoro max punti 10
–posizionamento punti 2 – manutenzione punti 3 – lavaggio punti 5
Struttura organizzativa max punti 10 – numero dipendenti punti 2 –
tipologia automezzi punti 5 –ubicazione cantiere punti 3 4) Referenze
Punti 5 manutenzione su propri prodotti max punti 5 il punteggio viene
assegnato in funzione della presenza di identità tra manutentore e
produttore del cassonetto cassonetti da LT 2400 si punti 2 no punti 0
cassonetti da LT 3200 si punti 3 no punti 0”.
Tale ripartizione è
poi confluita nell’assegnazione dei punteggi effettuata nella seduta del
29 aprile 2003, dopo l’apertura delle buste. Qui, nel relativo verbale, la
commissione specificava che, in relazione ai criteri tecnici, il punteggio
era ripartito sulle due tipologie di cassonetti, considerando la qualità
del materiale del cassonetto da 2400 litri “…con un punteggio che
favoriva il cassonetto in polietilene ad iniezione offerto dalla Ditta
Plastic Omnium Lander rispetto a quello in polietilene rotazionale offerto
dalla Ditta Ecologia Mentre sui cassonetti da lt 3200 veniva dato un
punteggio uguale giudicando però positivamente quello offerto da Plastic
Omnium Lander che proponeva un materiale del tutto nuovo che si pensa che
potesse essere la scelta giusta, tenendo conto che i cassonetti da lt.
3200 saranno di molto superiori a quelli da lt. 2400. Mentre per quanto
riguarda il produttore, che era uno dei requisiti richiesti dal
capitolato, il punteggio massimo andava a Plastic Omnium Lander con un
parziale di punti 10 e alla quale veniva assegnato anche un punteggio
superiore sui servizi aggiuntivi”.
Ebbene, il Collegio osserva che
la ripartizione dei 20 punti su tre soli parametri, pur se in astratto non
censurabile in quanto l’art. 2.1, lett. b), del capitolato d’oneri
considerava sub b.1)-b.10) solo “argomenti” da riportare per capitolati
separati nelle singole offerte, consentendo evidentemente, nella sua
discrezionalità, alla commissione di gara di sintetizzare il giudizio per
aree di valutazione (Qualità-Produttore-Altri parametri), in concreto si
presentava sfornita di adeguato impianto motivazionale, limitandosi la
commissione ad un suddivisione rigida dei punteggi che non consentiva di
individuare l’”iter” logico seguito nella concreta attribuzione
specifica.
In assenza di chiarificazione, infatti, non è dato
comprendere su quale logica decisionale la commissione abbia inteso
suddividere i punteggi in relazione alla tipologia di cassonetto fornita,
così da attribuire direttamente il massimo punteggio di 15+5 a chi avesse
offerto la qualità ritenuta migliore e di soli 2+5 e 1+2 alle altre
offerte, creando già in astratto una differenza di ben 13 punti sulla sola
qualità del materiale fornito. Non si comprende, in sostanza, per quale
ragione la commissione di gara abbia ritenuto di attribuire il punteggio
massimo di 15 alla migliore offerta di materiale per i cassonetti da lt
3200 e il punteggio di 5 per la seconda, senza graduazione ulteriore
intermedia. Tale “modus procedendi” risulta ancor più censurabile laddove,
in sede di concreta attribuzione, all’aggiudicataria è stato riconosciuto
il massimo punteggio di 20 (15+5) ed alla ricorrente quello di 17 (15+2)
senza specificare per quale ragione il cassonetto da lt 2400 in
polietilene ad iniezione era ritenuto migliore di quello in polietilene
rotazionale e per quale ragione sui cassonetti da lt 3200 il materiale
offerto dall’aggiudicataria poteva essere “la scelta giusta”.
Così pure
non era chiarito, con idonea motivazione, perché il requisito di essere
produttore dei cassonetti era considerato così decisivo – pur essendo
soltanto uno degli argomenti tra i dieci da indicare nell’offerta, di cui
al richiamato art. 2.1, lett. b), del capitolato d’oneri – da meritare, se
presente, la massima attribuzione di ben punti 10 (a fronte di punti
0).
Analoga perplessità sorge dalla lettura del verbale del 29 aprile
2003, laddove è fugacemente affermato che alla Plastic Omnium Lander era
assegnato anche un punteggio superiore sui servizi aggiuntivi (il massimo,
di 5 punti), senza però specificare perché alla concorrente era stato
attribuito il punteggio di 4.
A tale conclusione deve pervenirsi anche
in relazione ai criteri organizzativi, ove appare generica l’affermazione
secondo cui è stato attribuito il massimo punteggio di 20 in quanto la
commissione aveva giudicato le due offerte entrambe “di buon livello”,
atteso che tale indicazione non consentiva di valutare se e come erano
stato in concreto considerati i diversi parametri che pure la stessa
commissione aveva individuato nel verbale del 4 aprile 2003.
Pure
alquanto illogica appare la ripartizione del punteggio in ordine alle
“referenze”, ove nel verbale del 4 aprile 2003 era specificato che
“ilpunteggio viene assegnato in funzione della presenza di identità tra
manutentore e produttore del cassonetto”. Anche in questo caso il
Collegio osserva che il criterio applicato non appare esente da censura,
in quanto la caratteristica di essere produttore o meno di cassonetti
risultava già valutata nei “criteri tecnici” (con max 10 punti) – ove il
capitolato d’oneri la considerava come argomento b.2), tra altri nove – e
lo stesso capitolato, per le “referenze” non faceva cenno alla
correlazione tra produzione e manutenzione ma specificava che sotto tale
parametro dovevano valutarsi “i servizi, relativi alla manutenzione
integrata dei cassonetti per la raccolta RSU, prestati negli anni 2000,
2001 e 2002 sulla base della documentazione rilasciata dagli enti pubblici
e privati, assistiti negli ultimi 3 anni, attestante l’avvenuto servizio e
il livello di efficienza raggiunti dai beni manutenzionati e prodotte con
le modalità indicate dal seguente Art. 6 lett. B)…Saranno oggetto di
valutazione, distintamente i beni prodotti e i beni manutenzionati, per i
quali l’Assuntore detiene il contratto”.
Sulla base di tale norma
del capitolato, non è dato comprendere, quindi, per quale ragione la
commissione di gara abbia ritenuto di valutare solo l’identità tra
manutentore e produttore del cassonetto, come confermato nel verbale del
29 aprile 2003, ove è indicato che “…in questo criterio…si teneva conto
solamente se i beni prodotti e manutentati erano fatti dalla Ditta
direttamente…”.
In sostanza, l’operato della commissione di gara
appare censurabile nel senso delineato nel secondo e terzo motivo dalla
ricorrente – con assorbimento delle altre censure ivi illustrate - sia
perché sono stati valutati parametri parziali e/o ulteriori rispetto a
quelli di cui alla legge di gara sia perché la commissione si è espressa
direttamente con punteggio numerico, senza ulteriore indicazione sulle
modalità di graduazione dello stesso.
L’attribuzione di punteggio
numerico, quindi, in questo caso non poteva essere considerata
sufficiente, in quanto la ripartizione in sub criteri e sub punteggi non
era illustrata nella legge di gara e, come tale, se formulata dalla
commissione, doveva essere sorretta da idonea struttura motivazionale che
fosse in grado di far comprendere per quale ragione si era scelta una
determinata scala di punteggio e come era stata concretamente
applicata.
Nel caso di specie, invece, si rileva soltanto una scheda di
attribuzione dei punti, numericamente definita ma priva della richiesta e
necessaria motivazione in ordine al giudizio qualitativo che aveva portato
la commissione all’individuazione della miglior offerta.
Né può essere
invocata la discrezionalità della commissione di gara, come effettuato
dall’ASMIU nei suoi scritti difensivi, in quanto la stessa trova un
limite, valutabile in sede di legittimità, nella manifesta illogicità e
contraddittorietà.
Si ricorda, infatti, che nelle gare indette per
l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione il solo
punteggio numerico può essere sufficiente, in relazione agli elementi di
valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando i criteri
prefissati siano estremamente dettagliati, di modo che anche il solo
punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo,
risulta idoneo a dimostrare la logicità e congruità del giudizio tecnico;
in caso contrario occorre invece, al fine di rendere percepibile l'iter
logico seguito, che nei verbali siano esposti, se non diffuse
argomentazioni relative al contenuto delle varie voci e punti dell'offerta
tecnica ed ai singoli giudizi resi, quanto meno taluni elementi che
concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio e le ragioni
dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica
(Cons. Stato, Sez. V, 29.12.09, n. 8833).
Sotto tali profili, quindi,
le censure di parte ricorrente devono essere ritenute condivisibili.
La
fondatezza del secondo (in parte) e del terzo motivo di ricorso
comporterebbero già l’accoglimento della domanda di annullamento, come
articolata.
Per completezza, comunque, il Collegio ritiene di esaminare
anche le altre doglianze di cui al ricorso ed ai motivi
aggiunti.
Inammissibile è il quarto motivo di ricorso, in quanto la
ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a rappresentare
che l’adozione di una procedura accelerata abbia influito sulla
consistenza della sua offerta, tenuto conto che l’avvicinarsi della
stagione estiva consentiva di considerare idonea la motivazione legata
alla necessità di avviare la fornitura ed i servizi entro il 31 agosto
2003.
Infondato è anche il quinto motivo di ricorso, in quanto la legge
di gara che richiedeva la dichiarazione di essere produttori di cassonetti
non appare, di per sé, discriminatoria se inquadrata nella corretta
interpretazione che doveva darne la commissione di gara nel senso sopra
rappresentato, dato che tale disposizione, pur non potendo costituire un
consistente elemento ponderale come invece operato immotivatamente dalla
commissione di gara, appariva ragionevole al fine di considerare la
continuità ed omogeneità del servizio per la durata del
contratto.
Inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato
è il sesto motivo di ricorso, in quanto non è risultata in concreto
preclusa l’attività defensionale alla società ricorrente ed il rinvio al
d.lgs. n. 190/02 appare inconferente, non vertendosi in materia di
infrastrutture di carattere strategico.
In relazione ai motivi
aggiunti, tempestivi in quanto il contenuto del verbale del 4 aprile 2003
(che risultava necessariamente da conoscere integralmente al fine di
proporre le relative censure) risulta appreso solo in seguito al deposito
in giudizio, il Collegio rileva che il primo si palesa infondato, in
quanto l’operato della commissione in composizione di cinque membri
risulta ratificato dal “plenum” della stessa alla data del 29 aprile 2003,
ove si è data concreta applicazione ai criteri individuati in
precedenza.
Infondato si palesa anche il secondo motivo aggiunto, in
quanto tutte le lettere di invito erano di eguale contenuto e spedite dopo
il 4 aprile 2003, così che tutti i concorrenti erano stati posti nelle
medesime condizioni e non risulta la violazione della “par condicio” come
lamentata.
Il terzo e il quarto motivo aggiunto sono invece fondati in
quanto riprendono la censura legata alla preponderanza eccessiva o
comunque immotivata riconosciuta alla qualità del materiale dalla
commissione di gara in relazione ai diversi argomenti elencati al punto
2.1. del capitolato d’oneri ed ai criteri organizzativi evidenziati, che
l’assenza di idonea motivazione – come sopra riscontrata – non consente di
chiarire.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, la domanda di
annullamento di cui al ricorso ed ai motivi aggiunti deve essere accolta,
con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, consistendo gli altri provvedimenti impugnati, quali
l’aggiudicazione provvisoria, la comunicazione dell’esito ed i verbali di
gara, in meri atti endoprocedimentali non direttamente lesivi.
In
relazione alla domanda di “caducazione del contratto”, il Collegio non può
che rilevarne l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in
quanto risulta che il contratto stesso, comunque con scadenza naturale al
16 giugno 2008, è stato nelle more risolto consensualmente tra le parti in
data 29 maggio 2008.
In relazione alla domanda di risarcimento del
danno, proposta tanto nel ricorso quanto nei motivi aggiunti, il Collegio
osserva quanto segue.
La gara in questione era aggiudicabile
all’offerta economicamente più vantaggiosa e, come tale, non prevedeva
criteri automatici di aggiudicazione, come nell’ipotesi di massimo
ribasso, ma necessitava di una valutazione discrezionale da parte della
stazione appaltante tramite la commissione di gara.
A fronte
dell’annullamento dell’aggiudicazione, quindi, la ricorrente aveva
richiesto il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente, sotto
forma di perdita di “chance”, intesa come probabilità effettiva e congrua,
secondo il calcolo di probabilità ovvero per presunzioni, di aggiudicarsi
la gara.
Ebbene, la prima forma di risarcimento non può essere
disposta, in quanto – pur risultando l’aggiudicazione alla
controinteressata viziata nel senso sopra evidenziato in relazione alla
carenza di motivazione sui criteri e sui punteggi individuati, che
consentono di individuare l’elemento soggettivo della colpa a carico della
p.a. in quanto non risulta correttamente applicata la stessa legge di gara
individuata dall’Amministrazione, il contratto – con scadenza naturale al
16 giugno 2008 - risulta allo stato già eseguito e risolto.
Residua
quindi il risarcimento per equivalente.
La relativa misura, però, non
può essere individuata nel mancato utile integrale, fondato sul 10% del
prezzo offerto, in quanto tale misura di risarcimento può essere
riconosciuta solo nell’ipotesi di certezza dell’aggiudicazione in favore
del ricorrente (Cons. Stato, Sez. VI, 21.9.10, n. 7004), che nel caso di
specie non ricorre, in quanto le offerte dovevano comunque sottostare alla
valutazione della commissione di gara in base a criteri discrezionale
(motivati nel senso sopra illustrato) di giudizio.
Ne consegue che può
ritenersi comunque condivisibile la richiesta di risarcimento a titolo di
“chance”, in quanto, in relazione al numero di partecipanti ed alla
tipologia di offerta, era individuabile una probabilità di aggiudicazione
pari almeno al 50%.
Ne consegue che potrebbe individuarsi –
equitativamente – una base di risarcimento pari al 50% dell’utile di
impresa prospettabile.
Sotto tale profilo, quindi, non può
identificarsi l’inammissibilità della domanda risarcitoria, come eccepita
dall’ASMIU nelle sue difese, in quanto se è vero che dall’annullamento
dell’aggiudicazione alla controinteressata non deriva come conseguenza
diretta l’aggiudicazione alla ricorrente, è altrettanto vero che il
risarcimento in termini di “chance”, esplicitamente richiesto dalla
ricorrente, consente una liquidazione prendendo a riferimento parametri
meramente probabilistici, che nel caso di specie si rinvengono, atteso il
numero esiguo di partecipanti alla gara.
Dato, però, che è principio
ormai generale quello per cui il danno derivante ad una impresa dal
mancato affidamento di un appalto è quantificabile nella misura dell’utile
non conseguito solo se e in quanto l’impresa possa documentare di non aver
potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per
l’espletamento di altri servizi, mentre quando tale dimostrazione non sia
stata offerta è da ritenere che l’impresa possa avere ragionevolmente
riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri, analoghi
servizi, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con
conseguente riduzione in via equitativa del danno risarcibile (Cons.
Stato, Sez. VI, 9.3.07, n. 1114 nonché n. 7004/10 cit.), nel caso di
specie il Collegio ritiene congrua una riduzione di un ulteriore 50%, con
la conseguenza che il risarcimento per equivalente dovuto alla società
ricorrente deve essere pari al 2,5% dell’utile di impresa, da calcolarsi
sul prezzo offerto.
Nei termini sopra precisati il Collegio ritiene che
la domanda risarcitoria possa essere accolta per quanto riguarda l’"an",
senza però immediata definizione del "quantum", risultando sufficiente, ai
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 80/98, fornire al riguardo i criteri cui
l’Amministrazione dovrà attenersi nella successiva fase di liquidazione.
(Cons. Stato, Sez. IV, 2.3.04, n. 942, 28.4.06, n. 2408 e 11.10.06, n.
6063; Sez. V, 27.4.06, n. 3229 e 20.3.07, n. 1346).
Detti parametri
possono quindi fissarsi nei seguenti termini:
a) accertamento degli
utili effettivi realizzabili dall’impresa, in caso di aggiudicazione
dell’appalto di cui trattasi - in base ad un documentato raffronto tra
costi e ricavi, effettuato in contraddittorio fra le parti in base ai
parametri sussistenti alla data delle prestazioni da effettuare -
considerati al 2,5%;
b) interessi e rivalutazione monetaria sulla somma
dovuta, nella misura e nei modi legislativamente previsti (al riguardo,
per limiti e modalità di calcolo, Cons. Stato. Sez. VI, 6.5.08, n. 1995 e
29.7.08, n. 3785), dalla data della domanda a quella dell’effettivo
soddisfo.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso ed i motivi
aggiunti devono essere accolti nei sensi di cui sopra e così pure la
domanda risarcitoria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
dell’ASMIU, e sono liquidate come da dispositivo, mentre possono
compensarsi con la società controinteressata, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana, Sezione 2^:
1) accoglie in parte, nei sensi di cui in
motivazione, il ricorso e i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i
provvedimenti impugnati;
2) dichiara improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse la domanda di caducazione del contratto;
3)
accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione la domanda
risarcitoria;
4) condanna l’A.S.M.I.U. a corrispondere alla società
ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori
di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato. Compensa per
il resto con la società controinteressata.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Firenze nella camera di consiglio del 4 giugno 2010 con l'intervento dei
Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo
Referendario, Estensore
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)