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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 4 novembre 2010 n. 3864
Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore


Ambiente e territorio – Acque pubbliche e private – Rete irrigua per il riutilizzo delle acque reflue depurate – Progetto di costruzione – Approvazione – Delibera comunale – Impugnativa – Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

 

 

Sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in ordine all’impugnativa di una delibera comunale, con cui è stato approvato il progetto di costruzione di una rete irrigua per il riutilizzo delle acque reflue depurate.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2009, proposto da

Coldiretti Castellana Grotte società cooperativa consortile, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Didonna e Margherita Pedone, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Calefati, 61/A;

contro



Comune di Castellana Grotte, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 189; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31;

per l'annullamento



- della deliberazione di Giunta del Comune di Castellana Grotte n. 214 del 1.10.2009, notificata il 6.10.2009, recante la revoca della precedente deliberazione della Giunta comunale n. 276 del 12.10.2001, quest’ultima avente ad oggetto lo “Schema di convenzione di impegno con le aziende agricole aderenti alla Soc. Coop. Consortile Coldiretti di Castellana Grotte, a smaltire le acque affinate per uso irriguo derivanti dall’impianto di depurazione di proprietà comunale”, con contestuale conferimento dell’incarico al responsabile del servizio a provvedere all’avvio delle procedure di evidenza pubblica per un nuovo affidamento della gestione dell’impianto;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo per gli interessi della ricorrente, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellana Grotte e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Didonna, Nicolò De Marco e Marina Altamura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



La ricorrente impugna la deliberazione di Giunta n. 214 del 1.10.2009, con la quale il Comune di Castellana Grotte ha revocato la propria precedente deliberazione n. 276 del 12.10.2001, avente ad oggetto l’approvazione della convenzione con le aziende agricole aderenti alla Coldiretti di Castellana Grotte, per il riutilizzo e lo smaltimento delle acque affinate ad uso irriguo provenienti dal depuratore comunale.
La convenzione tra il Comune e la Coldiretti di Castellana Grotte era stata stipulata il 12.10.2001 e prevedeva l’utilizzo da parte delle aziende agricole, per un periodo di venti anni, delle acque reflue derivanti dall’impianto di depurazione esistente (sul quale il Comune si apprestava a realizzare lavori di adeguamento ed ammodernamento, finanziati per l’importo di euro 4.226.683,27 dalla Regione Puglia, nell’ambito del P.O.R. 2000-2006).
A causa del protrarsi dei lavori e delle operazioni di collaudo, l’impianto non è stato ancora ultimato e messo in funzione.
La delibera impugnata poggia su motivazioni così riassumibili:
- il concessionario sarebbe stato illegittimamente individuato senza alcuna procedura di evidenza pubblica, con la conseguenza che l’affidamento sarebbe automaticamente scaduto alla data del 31.12.2007, ai sensi dell’art. 113, comma 15-ter, del d.lgs. n. 267 del 2000;
- anche a voler applicare la scadenza ex lege fissata al 31.12.2010, ai sensi dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il Comune non avrebbe alcun interesse ad attuare il rapporto concessorio per un solo anno, in luogo dei venti anni previsti in convenzione;
- la normativa sopravvenuta (segnatamente il d.m. n. 185 del 2003) avrebbe imposto nuovi obblighi in materia di smaltimento delle acque reflue eccedenti, incompatibili con il contenuto della convenzione stipulata nel 2001;
- sussisterebbe, in ogni caso, un prevalente interesse pubblico all’affidamento mediante procedura di evidenza pubblica della rete di distribuzione delle acque reflue, previo coinvolgimento dei soggetti preposti alla gestione del servizio idrico integrato.
La ricorrente lamenta violazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, violazione degli artt. 1, 3, 8, 10-bis e 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si sono costituiti il Comune di Castellana Grotte e la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del gravame.
Questa Sezione, con ordinanza n. 39 del 14.1.2010, ha respinto l’istanza cautelare.
Le parti hanno svolto ulteriori difese ed alla pubblica udienza del 20.10.2010 la causa è passata in decisione.

DIRITTO



In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale in prossimità dell’udienza di merito, sulla scorta di una recente pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato che ha ravvisato, in relazione a fattispecie analoga, la cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12.6.2009 n. 3701).
L’eccezione è fondata.
Il precedente richiamato, dal quale il Collegio non intende discostarsi, si riferisce anch’esso all’impugnativa di una delibera comunale, con cui era stato approvato il progetto di costruzione di una rete irrigua per il riutilizzo delle acque reflue depurate. La controversia è stata ricondotta all’ambito coperto dall’art. 143, comma 1 - lettera a), del r.d. n. 1775 del 1933, che riserva al Tribunale superiore delle acque pubbliche la cognizione sui “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti (definitivi) presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche”.
Secondo l’interpretazione della Cassazione, espressamente condivisa dal Consiglio di Stato nella pronuncia richiamata, l’attribuzione al Tribunale delle acque può infatti persistere non solo quando sia esplicato un potere strettamente legato allo sfruttamento della risorsa idrica, ma anche quando si discuta di opere destinate ad influire sull’utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche. Restano pertanto devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i provvedimenti amministrativi caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificare la localizzazione di esse, o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (così Cass. civ., sez. un., 24.4.2007 n. 9844).
Nello stesso ordine di idee si è posta la giurisprudenza amministrativa, prendendo atto della dilatazione della giurisdizione del Tribunale delle acque per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 (poi trasfusa nel d.lgs. n. 152 del 2006), che ha introdotto la nozione di servizio idrico integrato (art. 141 del d.lgs. n. 152 del 2006) ed ha ampliato la nozione di “acqua pubblica”, disponendo che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio statale (art. 144 del d.lgs. n. 152 del 2006).
Rientrano pertanto nell’ambito della materia riservata al Tribunale delle acque anche gli atti con cui gli enti locali regolano le modalità di riutilizzo e trattamento delle acque reflue urbane, in quanto gli impianti a ciò predisposti sono strumentali e necessari non solo per la fase della conduzione e della depurazione delle acque, ma anche per la fase successiva della loro eventuale utilizzazione, poiché la demanialità delle acque deriva dalla loro obiettiva attitudine a soddisfare il pubblico generale interesse nel sistema idrografico al quale appartengono (così Cons. Stato, sez. IV, 26.1.2004 n. 242).
Anche la vicenda in esame, che attiene alle forme di gestione di una rete irrigua per il riutilizzo a fini agricoli delle acque reflue depurate, appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, stante lo stretto rapporto tra opera pubblica ed impiego ai fini del soddisfacimento dell’interesse generale all’uso delle risorse idriche. La conclusione non muta per il fatto che sia impugnata una delibera assunta in via di autotutela (a contenuto misto: revoca / annullamento), con cui viene rimossa la precedente convenzione stipulata dal Comune di Castellana Grotte con la ricorrente, giacché la cognizione del Tribunale delle acque è fissata ratione materiae ed abbraccia ogni forma di esercizio del potere provvedimentale da parte dell’Amministrazione, ivi compresa l’autotutela nelle sue manifestazioni tipiche (revoca per motivi di opportunità ed annullamento per vizi di legittimità).
In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Ai sensi dell’art. 11, primo comma, cod. proc. amm., deve essere dichiarata la sussistenza, in ordine alla presente controversia, della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alle oggettive incertezze sul riparto, possono essere compensate.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2010





 

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