REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2117 del
2009, proposto da
Coldiretti Castellana Grotte società cooperativa
consortile, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Didonna e
Margherita Pedone, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via
Calefati, 61/A;
contro
Comune di Castellana Grotte, rappresentato e
difeso dall’avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso il suo
studio in Bari, via Abate Gimma, 189; Regione Puglia, rappresentata e
difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso l’Avvocatura
regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31;
per l'annullamento
- della deliberazione di Giunta del Comune di
Castellana Grotte n. 214 del 1.10.2009, notificata il 6.10.2009, recante
la revoca della precedente deliberazione della Giunta comunale n. 276 del
12.10.2001, quest’ultima avente ad oggetto lo “Schema di convenzione di
impegno con le aziende agricole aderenti alla Soc. Coop. Consortile
Coldiretti di Castellana Grotte, a smaltire le acque affinate per uso
irriguo derivanti dall’impianto di depurazione di proprietà comunale”, con
contestuale conferimento dell’incarico al responsabile del servizio a
provvedere all’avvio delle procedure di evidenza pubblica per un nuovo
affidamento della gestione dell’impianto;
- di ogni altro atto
preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo per gli interessi
della ricorrente, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del
Comune di Castellana Grotte e della Regione Puglia;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza
pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le
parti i difensori avv.ti Michele Didonna, Nicolò De Marco e Marina
Altamura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
La ricorrente impugna la deliberazione di Giunta
n. 214 del 1.10.2009, con la quale il Comune di Castellana Grotte ha
revocato la propria precedente deliberazione n. 276 del 12.10.2001, avente
ad oggetto l’approvazione della convenzione con le aziende agricole
aderenti alla Coldiretti di Castellana Grotte, per il riutilizzo e lo
smaltimento delle acque affinate ad uso irriguo provenienti dal depuratore
comunale.
La convenzione tra il Comune e la Coldiretti di Castellana
Grotte era stata stipulata il 12.10.2001 e prevedeva l’utilizzo da parte
delle aziende agricole, per un periodo di venti anni, delle acque reflue
derivanti dall’impianto di depurazione esistente (sul quale il Comune si
apprestava a realizzare lavori di adeguamento ed ammodernamento,
finanziati per l’importo di euro 4.226.683,27 dalla Regione Puglia,
nell’ambito del P.O.R. 2000-2006).
A causa del protrarsi dei lavori e
delle operazioni di collaudo, l’impianto non è stato ancora ultimato e
messo in funzione.
La delibera impugnata poggia su motivazioni così
riassumibili:
- il concessionario sarebbe stato illegittimamente
individuato senza alcuna procedura di evidenza pubblica, con la
conseguenza che l’affidamento sarebbe automaticamente scaduto alla data
del 31.12.2007, ai sensi dell’art. 113, comma 15-ter, del d.lgs. n.
267 del 2000;
- anche a voler applicare la scadenza ex lege fissata al 31.12.2010, ai sensi dell’art. 23-bis del d.l. n.
112 del 2008, il Comune non avrebbe alcun interesse ad attuare il rapporto
concessorio per un solo anno, in luogo dei venti anni previsti in
convenzione;
- la normativa sopravvenuta (segnatamente il d.m. n. 185
del 2003) avrebbe imposto nuovi obblighi in materia di smaltimento delle
acque reflue eccedenti, incompatibili con il contenuto della convenzione
stipulata nel 2001;
- sussisterebbe, in ogni caso, un prevalente
interesse pubblico all’affidamento mediante procedura di evidenza pubblica
della rete di distribuzione delle acque reflue, previo coinvolgimento dei
soggetti preposti alla gestione del servizio idrico integrato.
La
ricorrente lamenta violazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del
2008, violazione degli artt. 1, 3, 8, 10-bis e 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto molteplici
profili.
Si sono costituiti il Comune di Castellana Grotte e la Regione
Puglia, chiedendo il rigetto del gravame.
Questa Sezione, con ordinanza
n. 39 del 14.1.2010, ha respinto l’istanza cautelare.
Le parti hanno
svolto ulteriori difese ed alla pubblica udienza del 20.10.2010 la causa è
passata in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, deve essere esaminata
l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale in
prossimità dell’udienza di merito, sulla scorta di una recente pronuncia
della Quarta Sezione del Consiglio di Stato che ha ravvisato, in relazione
a fattispecie analoga, la cognizione del Tribunale superiore delle acque
pubbliche (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12.6.2009 n. 3701).
L’eccezione è
fondata.
Il precedente richiamato, dal quale il Collegio non intende
discostarsi, si riferisce anch’esso all’impugnativa di una delibera
comunale, con cui era stato approvato il progetto di costruzione di una
rete irrigua per il riutilizzo delle acque reflue depurate. La
controversia è stata ricondotta all’ambito coperto dall’art. 143, comma 1
- lettera a), del r.d. n. 1775 del 1933, che riserva al Tribunale
superiore delle acque pubbliche la cognizione sui “ricorsi per
incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i
provvedimenti (definitivi) presi dall'amministrazione in materia di acque
pubbliche”.
Secondo l’interpretazione della Cassazione,
espressamente condivisa dal Consiglio di Stato nella pronuncia richiamata,
l’attribuzione al Tribunale delle acque può infatti persistere non solo
quando sia esplicato un potere strettamente legato allo sfruttamento della
risorsa idrica, ma anche quando si discuta di opere destinate ad influire
sull’utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche.
Restano pertanto devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle
acque pubbliche i provvedimenti amministrativi caratterizzati da incidenza
diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in
concreto a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i
rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei
beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse, o a
stabilire o modificare la localizzazione di esse, o ad influire nella loro
realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti
(così Cass. civ., sez. un., 24.4.2007 n. 9844).
Nello stesso ordine di
idee si è posta la giurisprudenza amministrativa, prendendo atto della
dilatazione della giurisdizione del Tribunale delle acque per effetto
dell’entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 (poi trasfusa nel d.lgs.
n. 152 del 2006), che ha introdotto la nozione di servizio idrico
integrato (art. 141 del d.lgs. n. 152 del 2006) ed ha ampliato la nozione
di “acqua pubblica”, disponendo che tutte le acque superficiali e
sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio
statale (art. 144 del d.lgs. n. 152 del 2006).
Rientrano pertanto
nell’ambito della materia riservata al Tribunale delle acque anche gli
atti con cui gli enti locali regolano le modalità di riutilizzo e
trattamento delle acque reflue urbane, in quanto gli impianti a ciò
predisposti sono strumentali e necessari non solo per la fase della
conduzione e della depurazione delle acque, ma anche per la fase
successiva della loro eventuale utilizzazione, poiché la demanialità delle
acque deriva dalla loro obiettiva attitudine a soddisfare il pubblico
generale interesse nel sistema idrografico al quale appartengono (così
Cons. Stato, sez. IV, 26.1.2004 n. 242).
Anche la vicenda in esame, che
attiene alle forme di gestione di una rete irrigua per il riutilizzo a
fini agricoli delle acque reflue depurate, appartiene alla giurisdizione
del Tribunale superiore delle acque pubbliche, stante lo stretto rapporto
tra opera pubblica ed impiego ai fini del soddisfacimento dell’interesse
generale all’uso delle risorse idriche. La conclusione non muta per il
fatto che sia impugnata una delibera assunta in via di autotutela (a
contenuto misto: revoca / annullamento), con cui viene rimossa la
precedente convenzione stipulata dal Comune di Castellana Grotte con la
ricorrente, giacché la cognizione del Tribunale delle acque è fissata ratione materiae ed abbraccia ogni forma di esercizio del potere
provvedimentale da parte dell’Amministrazione, ivi compresa l’autotutela
nelle sue manifestazioni tipiche (revoca per motivi di opportunità ed
annullamento per vizi di legittimità).
In conclusione, il ricorso è
inammissibile per difetto di giurisdizione.
Ai sensi dell’art. 11,
primo comma, cod. proc. amm., deve essere dichiarata la sussistenza, in
ordine alla presente controversia, della giurisdizione del Tribunale
superiore delle acque pubbliche.
Le spese del giudizio, avuto riguardo
alle oggettive incertezze sul riparto, possono essere compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di
giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella
camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l’intervento dei
magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante,
Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2010