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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 4 novembre 2010 n. 3859
Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore


1. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Diniego della p.a. – Motivazione – Integrazione – E’ consentita.

 

2. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Consigliere comunale – Accesso al sistema informatico dell’ente – Password – Richiesta – Diniego – Fattispecie.

 

 

1. Nel giudizio in materia di accesso agli atti amministrativi, l’integrazione della motivazione del diniego da parte dell’amministrazione deve ritenersi senz’altro consentita, poiché l’azione è rivolta ad accertare l’esistenza del diritto di accesso alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall’amministrazione per giustificarne il diniego.

 

2. E’ legittimo il diniego alla richiesta di un consigliere comunale di ottenere la password di accesso al sistema informatico del Comune al fine di prendere visione, in particolare, del programma di contabilità, qualora l’ente non si è dotato di un sistema informatico articolato in diversi livelli di operatività corrispondenti a diversi profili di accesso, ossia non vi sono profili di accesso al software di “sola lettura” e dunque l’utente in possesso di login e password, nell’attuale configurazione del sistema, può non soltanto prendere visione dei dati, ma anche liberamente modificarli.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2010, proposto da

Caterina Giannoccaro, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Deramo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abbrescia, 83/B;

contro



Comune di Sammichele di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Eustasio, 5;

per l'annullamento



del silenzio-rigetto formatosi sulla istanza di accesso presentata dalla ricorrente, nella sua qualità di consigliere comunale, per l’ottenimento di copia della password di accesso al sistema informatico dell’ente relativo al programma di contabilità;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sammichele di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Deramo e Caputi Jambrenghi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Caterina Giannoccaro, consigliere comunale di minoranza nel Comune di Sammichele di Bari, ha richiesto in data 23 aprile 2010 “… di ottenere la password di accesso al sistema informatico dell’ente al fine di prendere visione, in particolare, del programma di contabilità, in ottemperanza dell’art. 43 del D.lgs. 267/2000 e di quanto stabilito dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nel plenum del 3 febbraio 2009”.
Impugna, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, il diniego tacito formatosi per decorso dei trenta giorni. Deduce violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, violazione dell’art. 43 del d. lgs. n. 267 del 2000, violazione dell’art. 17 dello Statuto comunale.
Il Comune di Sammichele di Bari si è costituito, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone in subordine il rigetto.
Alla camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 la causa è passata in decisione.

2. Priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa comunale, secondo cui l’odierna ricorrente non avrebbe impugnato un precedente diniego (riguardante anch’esso l’accesso a documenti contabili del Comune) e sarebbe, in ogni caso, priva di interesse all’ottenimento della password informatica, in quanto avrebbe già ottenuto, ad oggi, tutti i dati contabili esistenti presso gli uffici dell’ente.
In realtà, la richiesta di accesso formulata in data 23 aprile 2010 ha un oggetto nuovo e specifico (la password per la visione del programma di contabilità) e pare rivolta a conseguire la possibilità di accedere liberamente, anche per il futuro, ai dati informatici ed al software utilizzato dal Comune.

3. Nel merito, il ricorso non può essere accolto.
Correttamente afferma la difesa comunale che, nel giudizio in materia di accesso, l’integrazione della motivazione del diniego da parte dell’amministrazione deve ritenersi senz’altro consentita, poiché l’azione è rivolta ad accertare l’esistenza del diritto di accesso alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall’amministrazione per giustificarne il diniego (cfr. in questo senso Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2004 n. 2966).
Dalla documentazione versata in giudizio (cfr. in particolare i doc. 1 e 3 depositati dalla difesa comunale), si evince che l’ente resistente non si è dotato di un sistema informatico articolato in diversi livelli di operatività corrispondenti a diversi profili di accesso. Non vi sono, in altri termini, profili di accesso al software di “sola lettura” e dunque l’utente in possesso di login e password, nell’attuale configurazione del sistema, può non soltanto prendere visione dei dati, ma anche liberamente modificarli.
Se così è, neppure il riconoscimento delle inviolabili prerogative del consigliere comunale, ampiamente riconosciute e tutelate dall’art. 43 del d. lgs. n. 267 del 2000, consente di accogliere la domanda della ricorrente, che nei fatti risulta tesa ad ottenere un accesso diretto all’utilizzo del programma informatico di gestione della contabilità.
D’altronde, la mera visione dei dati potrà essere agevolmente conseguita dalla ricorrente mediante specifiche richieste di accesso ex post, su dati e documenti contabili già formati, che l’ufficio non potrà denegare. In questo senso, la conoscenza e l’utilizzo di una password può sì costituire una legittima alternativa alle ordinarie modalità di esercizio del diritto di accesso da parte del consigliere comunale, anche al fine di semplificare gli adempimenti rimessi alla struttura burocratica, ma l’eventuale preclusione (ove giustificata, come nella fattispecie, da concrete ragioni di garanzia dell’operatività del sistema) non determina un vulnus al diritto riconosciuto dalla legge, per il quale permangono i consueti strumenti di attuazione e tutela.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Sammichele di Bari, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio dei giorni 8 settembre – 20 ottobre 2010 con l’intervento dei Signori:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

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