REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del
2010, proposto da
Caterina Giannoccaro, rappresentata e difesa
dall’avv. Antonio Deramo, con domicilio eletto presso il suo studio in
Bari, via Abbrescia, 83/B;
contro
Comune di Sammichele di Bari, rappresentato e
difeso dall’avv. Francesco Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso
il suo studio in Bari, via Abate Eustasio, 5;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sulla istanza
di accesso presentata dalla ricorrente, nella sua qualità di consigliere
comunale, per l’ottenimento di copia della password di accesso al
sistema informatico dell’ente relativo al programma di
contabilità;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sammichele di
Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010
il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Deramo e
Caputi Jambrenghi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. Caterina Giannoccaro, consigliere comunale di
minoranza nel Comune di Sammichele di Bari, ha richiesto in data 23 aprile
2010 “… di ottenere la password di accesso al sistema informatico
dell’ente al fine di prendere visione, in particolare, del programma di
contabilità, in ottemperanza dell’art. 43 del D.lgs. 267/2000 e di quanto
stabilito dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nel
plenum del 3 febbraio 2009”.
Impugna, ai sensi dell’art. 25 della
legge n. 241 del 1990, il diniego tacito formatosi per decorso dei trenta
giorni. Deduce violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990,
violazione dell’art. 43 del d. lgs. n. 267 del 2000, violazione dell’art.
17 dello Statuto comunale.
Il Comune di Sammichele di Bari si è
costituito, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone in
subordine il rigetto.
Alla camera di consiglio del giorno 8 settembre
2010 la causa è passata in decisione.
2. Priva di pregio è
l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa comunale, secondo cui
l’odierna ricorrente non avrebbe impugnato un precedente diniego
(riguardante anch’esso l’accesso a documenti contabili del Comune) e
sarebbe, in ogni caso, priva di interesse all’ottenimento della password informatica, in quanto avrebbe già ottenuto, ad oggi,
tutti i dati contabili esistenti presso gli uffici dell’ente.
In
realtà, la richiesta di accesso formulata in data 23 aprile 2010 ha un
oggetto nuovo e specifico (la password per la visione del programma
di contabilità) e pare rivolta a conseguire la possibilità di accedere
liberamente, anche per il futuro, ai dati informatici ed al software utilizzato dal Comune.
3. Nel merito, il ricorso
non può essere accolto.
Correttamente afferma la difesa comunale che,
nel giudizio in materia di accesso, l’integrazione della motivazione del
diniego da parte dell’amministrazione deve ritenersi senz’altro
consentita, poiché l’azione è rivolta ad accertare l’esistenza del diritto
di accesso alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla
maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall’amministrazione
per giustificarne il diniego (cfr. in questo senso Cons. Stato, sez. V, 11
maggio 2004 n. 2966).
Dalla documentazione versata in giudizio (cfr. in
particolare i doc. 1 e 3 depositati dalla difesa comunale), si evince che
l’ente resistente non si è dotato di un sistema informatico articolato in
diversi livelli di operatività corrispondenti a diversi profili di
accesso. Non vi sono, in altri termini, profili di accesso al software di “sola lettura” e dunque l’utente in possesso di login e password, nell’attuale configurazione del sistema,
può non soltanto prendere visione dei dati, ma anche liberamente
modificarli.
Se così è, neppure il riconoscimento delle inviolabili
prerogative del consigliere comunale, ampiamente riconosciute e tutelate
dall’art. 43 del d. lgs. n. 267 del 2000, consente di accogliere la
domanda della ricorrente, che nei fatti risulta tesa ad ottenere un
accesso diretto all’utilizzo del programma informatico di gestione della
contabilità.
D’altronde, la mera visione dei dati potrà essere
agevolmente conseguita dalla ricorrente mediante specifiche richieste di
accesso ex post, su dati e documenti contabili già formati, che
l’ufficio non potrà denegare. In questo senso, la conoscenza e l’utilizzo
di una password può sì costituire una legittima alternativa alle
ordinarie modalità di esercizio del diritto di accesso da parte del
consigliere comunale, anche al fine di semplificare gli adempimenti
rimessi alla struttura burocratica, ma l’eventuale preclusione (ove
giustificata, come nella fattispecie, da concrete ragioni di garanzia
dell’operatività del sistema) non determina un vulnus al diritto
riconosciuto dalla legge, per il quale permangono i consueti strumenti di
attuazione e tutela.
4. In conclusione, il ricorso deve essere
respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura
indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali in favore del Comune di Sammichele di Bari, nella
misura di euro 2.000 (duemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio dei
giorni 8 settembre – 20 ottobre 2010 con l’intervento dei
Signori:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante,
Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)