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| n. 11-2010 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE II - Sentenza 27 ottobre 2010 n. 6533
M. Nicolosi Pres. -
B. Massari Est.
Co.E.Stra S.Pa. in proprio e quale mandataria R.T.I.
(Avv. A. Piazza) contro ANAS s.p.a. (Avvocatura dello Stato di Firenze) |
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1. Giustizia amministrativa - Integrità del
contraddittorio in materia di appalti pubblici - Mera impugnazione
dell’esclusione – Mancanza di determinazioni definitive in ordine
all’aggiudicazione - Notifica ad eventuali controinteressati – Non è
necessaria
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2. Contratti della P.A. - Operazioni di verifica della
progettazione esecutiva - Art. 28, comma 1, dell’allegato 21 al Codice dei
contratti (come modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 6/2007) – Competono
alla stazione appaltane e non sono addossabili all’appaltatore –
Esclusione per mancata dichiarazione di impegno alla verifica della
progettazione esecutiva - Illegittimità
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1. In tema di integrità del contraddittorio in materia di
appalti pubblici, la mera impugnazione del provvedimento di esclusione, in
una fase della procedura nella quale non sono state assunte dalla stazione
appaltante determinazioni definitive in ordine all’aggiudicazione, non
richiede la notifica ad eventuali controinteressati
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2. Le operazioni di verifica della progettazione
esecutiva esorbitano dagli oneri addossabili al soggetto appaltatore e
sono, invece, attratti nella competenza della stazione appaltane come, del
resto, è de plano evincibile dalla previsione dell’art. 28, comma 1,
dell’allegato 21 al Codice dei contratti (come modificato dall’art. 3 del
d.lgs. n. 6/2007), secondo cui “La stazione appaltante provvede
all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e
personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso
strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi
dell'articolo 33, comma 3, del codice”. Ne consegue che è illegittima
l’esclusione comminata per l’omissione della dichiarazione con la quale
“il concorrente si impegna a far verificare il progetto esecutivo,
derivante dal definitivo affidato, da idoneo soggetto individuato con il
consenso dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112 comma 2 e 4 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ai fini della successiva validazione da parte del
RUP”. Una siffatta prescrizione appare anche contraria al principio di
economicità dell'azione amministrativa e si palesa contrastante con quelli
di ragionevolezza e proporzionalità, determinando un aggravamento del
procedimento in assenza di valide ragioni giustificative da parte
dell’Amministrazione appaltante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso
numero di registro generale 1531 del 2010, proposto da:
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Co.E.Stra S.Pa., in persona del legale rappresentante
p.t., in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituito con Consorzio
Cooperative Costruzioni, s.c.r.l. e S.E.CO.L. s.p.a., rappresentata e
difesa dall'avv. Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Giuseppe
Moreschini in Firenze, via Cavour n. 85;
contro
ANAS s.p.a., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distr.le dello
Stato di Firenze, domiciliataria per legge;
per l'annullamento
- del verbale relativo alle operazioni di
gara svoltesi in data 16 giugno 2010 (doc. 3), nella parte in cui la
Commissione di gara ha escluso il R.T.I. ricorrente dalla procedura
ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e
dell’esecuzione dell’opera “Itinerario E 78 Grosseto-Fano – Tratto
Grosseto-Siena (S.S. 223 di Paganico) dal km 30+040 al km 41+600” per
assenza della dichiarazione di cui al punto E. OFFERTA TECNICA della
lettera d’invito (pag. 14);
- della lettera d’invito prot. n.
CDG-0153644-P del 30/10/2009 (doc. 2), nella parte in cui prevede che “il
Concorrente dovrà includere nella busta n. 2 contenente l’OFFERTA TECNICA,
a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata: […] - una
dichiarazione con la quale il concorrente si impegni a far verificare il
progetto esecutivo, derivante dal definitivo affidato, da idoneo soggetto
individuato con il consenso dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112
comma 2 e 4 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ed ai fini della successiva
validazione del RUP” (punto E.OFFERTA TECNICA, pag. 14);
- della nota
prot. CDG-0113403-P del 4/08/10 (doc. 5), con cui la Stazione appaltante
ha comunicato alla società CO.E.STRA S.p.A. l’esclusione del
raggruppamento “in quanto dall’analisi dell’offerta tecnica la Commissione
ha rilevato l’omissione della dichiarazione con la quale “il concorrente
si impegna a far verificare il progetto esecutivo, derivante dal
definitivo affidato, da idoneo soggetto individuato con il consenso
dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112 comma 2 e 4 del D.Lgs. 163/06
e s.m.i., ai fini della successiva validazione da parte del RUP”, come
chiaramente previsto al punto F.OFFERTA TECNICA della lettera d’invito
(pag. 14)”;
- della nota prot. CDG-0117089-P del 12/08/10 (doc. 7), con
la quale l’ANAS S.p.A. ha confermato l’esclusione dalla gara del RTI
CO.E.STRA;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso,
ivi compresi i successivi atti di gara per illegittimità derivata, tra cui
anche il verbale del 2 agosto 2010 (doc. 4).
e per la conseguente
declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto che fosse
eventualmente stipulato nelle more di definizione del presente
giudizio,
nonché
- per la condanna dell’ANAS S.p.A. al
risarcimento dei danni in forma specifica con riammissione alla gara del
RTI ricorrente, nonché all’adozione dei provvedimenti conseguenti;
- in
subordine, per il solo caso in cui non dovesse essere disposta la
reintegrazione in forma specifica, al risarcimento per equivalente dei
danni subiti e subendi dal RTI ricorrente per effetto dell’illegittima
esclusione dalla procedura ristretta de qua.
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Anas Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2010 il
dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc.
amm.;
considerato che la società ricorrente impugna l’atto in
epigrafe precisato con cui è stata determinata l’esclusione del R.T.I. di
cui è mandataria dalla gara per l’affidamento del contratto di
progettazione esecutiva ed esecuzione dell’opera “Itinerario E 78 Grosseto
– Fano” indetta dall’ANAS s.p.a., contestando per quanto di ragione la
lettera d’invito nella parte in cui prevede che “il concorrente dovrà
includere nella busta n. 2 contenente l'offerta tecnica, appena di
esclusione, la documentazione di seguito indicata:…una dichiarazione con
la quale il concorrente si impegna a far verificare il progetto esecutivo,
derivante dal definitivo affidato, da idoneo soggetto individuato con il
consenso dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 112, comma 2 e 4,
del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ed ai fini della successiva validazione del
RUP";
ritenuto, quanto al profilo dell’integrità del
contraddittorio, che la mera impugnazione del provvedimento di esclusione,
in una fase della procedura nella quale non sono state assunte dalla
stazione appaltante determinazioni definitive in ordine
all’aggiudicazione, non richieda la notifica ad eventuali
controinteressati;
osservato, in proposito, che l'aggiudicazione
provvisoria pronunciata dalla Commissione in sede di gara ha natura di
atto endoprocedimentale che si inserisce nell'ambito della procedura di
scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo in quanto
soggetta tale provvisorio atto alle verifiche dell’Amministrazione sulla
sussistenza dei requisiti dichiarati dall’impresa individuata e quindi
inidoneo, da un lato, a rendere definita la posizione giuridica
dell’aggiudicatario provvisorio e quindi opporla alla pretesa dell’impresa
esclusa in fase di gara alla riammissione nel procedimento ad videnza
pubblica; dall’altro e conseguentemente, a produrre la definitiva lesione
dell'interesse della ditta che non è risultata vincitrice, conseguendone
che non vi è l'onere, bensì la mera facoltà di impugnare immediatamente la
aggiudicazione provvisoria, attesa la diversità dell'aggiudicazione
definitiva dalla provvisoria nella competenza, forma e contenuto e nella
rinnovata valutazione dei fatti, delle norme e delle circostanze della
gara, che non rende l'aggiudicazione definitiva una mera conferma di
quella provvisoria. (ex plurimis, da ultimo: Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio
2008 n. 2089;T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08 luglio 2009, n. 6681; T.A.R.
Campania, Napoli, sez. VIII, 8 ottobre 2009, n. 5196);
ritenuto quanto
all’eccezione di incompetenza territoriale, oralmente formulata dalla
difesa dell’Amministrazione, che sussiste la competenza di questo T.A.R.
in ragione degli effetti circoscritti all’ambito regionale dei
provvedimenti impugnati, ex art. 13, comma 1, cod. proc. amm.;
rilevata
l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del gravame atteso il
carattere non immediatamente lesivo della contestata clausola della
lettera d’invito;
ritenuto, nel merito, che il ricorso si palesa
fondato con riferimento a quanto dedotto con il primo motivo;
rilevato,
infatti, che la prescrizione sopra riportata si pone, in primo luogo, in
contrasto con la previsione dell’art. 112, commi 2 e 4 bis, del d.lgs. n.
163/2006 che, in tema di “verifica della progettazione prima dell'inizio
dei lavori” stabilisce che “Nei contratti aventi ad oggetto
l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la
progettazione definitiva ed esecutiva, … la verifica dei progetti redatti
dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei
lavori…
Il soggetto incaricato dell'attività' di verifica deve
essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di
responsabilità civile professionale…Il premio relativo a tale copertura
assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, e' a carico
per intero dell'amministrazione di appartenenza ed e' ricompreso
all'interno del quadro economico;…. Il premio e' a carico del soggetto
affidatario, qualora questi sia soggetto esterno”;
ritenuto che,
dal quadro normativo riportato, è consequenziale inferire che le
operazioni di verifica della progettazione esecutiva esorbitano dagli
oneri addossabili al soggetto appaltatore e sono, invece, attratti nella
competenza della stazione appaltane come, del resto, è de plano evincibile
dalla previsione dell’art. 28, comma 1, dell’allegato 21 al Codice dei
contratti (come modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 6/2007), secondo cui
“La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della
progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria
amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre
amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
del codice”;
osservato, altresì, che la prescrizione contestata
osta alla realizzazione del principio di economicità dell'azione
amministrativa e si palesa contrastante con quelli di ragionevolezza e
proporzionalità, determinando un aggravamento del procedimento in assenza
di valide ragioni giustificative da parte dell’Amministrazione
appaltante;
rammentato che il principio per cui la facoltà delle
stazioni appaltanti di richiedere, nel bando di gara, requisiti di
partecipazione e di qualificazione ulteriori rispetto a quelli
espressamente stabiliti dalla legge trova un limite nel principio di
proporzionalità e ragionevolezza, nonché nel divieto di inutile
aggravamento del procedimento di cui all'art. 1 comma 2 l. n. 241 del 1990
(cfr. ad es. Cons. Stato, sez. IV, 28 aprile 2008, n. 1860; T.A.R.
Liguria, sez. II, 27 maggio 2009, n. 1238);
rilevato che l’esclusione
della ricorrente costituisce atto strettamente consequenziale delle
previsioni ora esaminate della lettera d’invito, per cui l’annullamento di
queste determina, per illegittimità derivata, anche la caducazione del
provvedimento di estromissione dalla procedura;
ritenuto, perciò, per
le ragioni esposte, che il ricorso debba essere accolto con il conseguente
annullamento degli atti impugnati;
considerato, ancora, che la
ricorrente avanza una domanda di risarcimento del danno mediante
reintegrazione in forma specifica;
ritenuto che tale domanda,
conseguendo all’annullamento degli atti impugnati e finalizzata al
conseguimento dell’utilità sostanziale per la quale la ricorrente agisce,
debba essere accolta ordinando all’Amministrazione di riammettere in gara
il R.T.I. ricorrente, salvi restando, per il principio di conservazione
degli atti giuridici, gli atti compiuti prima dell’estromissione
dell’odierna ricorrente;
considerato, infine, che le spese del giudizio
secondo il principio di soccombenza debbano essere addossate
all’Amministrazione resistente, come da liquidazione fattane in
dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Seconda)
accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione a
riammettere in gara il R.T.I. di cui la ricorrente è
mandataria.
Condanna l’ANAS al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano forfettariamente in € 4.000,00, oltre IVA e
CPA.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio
del giorno 12 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio
Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pietro
De Berardinis, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2010
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