Cosmo SALERNO, costituito in giudizio in proprio senza
assistenza e ministero di difensore ai sensi dell’art. 25 comma 5 bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall’art. 17 comma 1
lettera c) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, con indicazione di
residenza in San Salvo alla via Pierluigi Nervi n. 89, di numero di utenza
telefonica/fax 0873/670002, di utenza di telefonia mobile 348/36563038, di
indirizzo di posta elettronica cosmo.salerno@tele2.it, senza elezione di
domicilio in Roma, e pertanto domiciliato ex lege presso la segreteria del
T.A.R. per il Lazio alla via Flaminia n. 189;
contro
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI -
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentata e difesa ex
lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della
medesima domiciliata ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
delle decisioni adottate dalla Commissione
per l’accesso ai documenti amministrativi nelle sedute del 23 febbraio e
16 marzo 2010, con le quali sono stati, rispettivamente, respinto ricorso
avverso diniego parziale di accesso opposto al ricorrente dal Comando
generale dell’Arma dei Carabinieri e dichiarato inammissibile lo stesso
ricorso, per la parte relativa a diniego di accesso opposto al ricorrente
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, e dichiarata
l’incompetenza della stessa commissione in ordine a ricorso avverso
diniego di accesso opposto al ricorrente dall’Arcidiocesi di Chieti; e per
l’accertamento del diritto di accesso ai documenti oggetto delle istanze
di accesso e la condanna al risarcimento del danno “biologico, morale ed
economico” cagionato dai dinieghi di accesso.
Visti i ricorsi,
inviati in unico plico raccomandato, con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Viste le memorie difensive presentate dall’Avvocatura
generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore,
nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010, il dott. Leonardo
Spagnoletti e dato atto dell’assenza delle parti, come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con due distinti ricorsi, datati 19 aprile 2010,
notificati in pari data a mezzo telefax al numero 06//67796684,
direttamente all’Autorità statale intimata, e inviati in unico plico
raccomandato alla segreteria di questo Tribunale pervenuto il 17 giugno
2010 e quivi trattenuto dopo che era stato restituito siccome irrituale
analogo plico spedito il 20 aprile 2010, Cosmo Salerno ha impugnato due
distinte decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, in epigrafe meglio precisate, adottate nelle sedute del 23
febbraio 2010 e 16 marzo 2010, deducendone l’illegittimità per “errata
valutazione e omisione (sic!: n.d.e.) in atti del proprio ufficio” e
chiedendo l’accertamento del diritto di accedere ai documenti indicati
nelle istanze di accesso e il risarcimento del danno “biologico, morale ed
economico” patito, da liquidarsi con le modalità e nella misura da
stabilire a cura di questo Tribunale.
I ricorsi hanno assunto unico
numero di registro generale n. 5403/2010.
Costituitasi in giudizio, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distinte memorie, ha dedotto
l’inammissibilità, irricevibilità e infondatezza dei ricorsi.
Nella
camera di consiglio del 14 luglio 2010, assenti le parti, i ricorsi sono
stati riservati per la decisione.
DIRITTO
1.) I ricorsi in epigrafe, distinti per oggetto
nonostante abbiano assunto unico numero di registro generale, sono
infondati e devono essere rigettati.
1.1) Giova premettere in punto di
fatto che il ricorrente Cosmo Salerno con separati ricorsi notificati in
pari data il 19 aprile 2010 a mezzo telefax al numero 06//67796684,
direttamente all’Autorità statale intimata, e inviati in unico plico
raccomandato alla segreteria di questo Tribunale pervenuto il 17 giugno
2010, e quivi trattenuto dopo che era stato restituito siccome irritale
analogo plico spedito il 20 aprile 2010, ha impugnato due decisioni della
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi:
- la prima,
emanata nella seduta del 16 marzo 2010, con cui la Commissione ha,
rispettivamente:
-- respinto il ricorso avverso il mancato integrale
accoglimento, da parte dell’Arma dei Carabinieri, della istanza di accesso
ad una nutrita ed eterogenea serie di documenti (relazioni di servizio,
verbali di ricezione di denunce, atti concernenti il trasferimento del
ricorrente, etc.), rilevando come “…l’amministrazione abbia accolto in
buona parte l’articolata domanda di accesso formulata dal Salerno;
rispetto ai pochi documenti negati dall’Arma dei Carabinieri, attraverso
motivazioni astrattamente condivisibili, il ricorrente non specifica per
quali ragioni sarebbero da considerarsi illegittimi dal punto di vista
dell’accesso ai documenti amministrativi”;
-- dichiarato inammissibile
e respinto il ricorso avverso il diniego di accesso di atti detenuti dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, e in specie denunce
presentate da varie persone indicate dal ricorrente, e consequenziale
attività d’indagine, perché “…quanto alle denunce, invero, il ricorrente
avrebbe dovuto notificare il gravame agli autori delle stesse; quanto
all’ultimo dei documenti richiesti alla Procura, la relativa istanza si
atteggia a controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione e in
quanto tale non può trovare accoglimento”;
- la seconda, emanata nella
seduta del 23 febbraio 2010, con cui è stata dichiarata l’incompetenza a
pronunciarsi in ordine a diniego tacito di accesso ad atti richiesti alla
Curia Arcivescovile di Chieti, perché “…l’Arcidiocesi non rientra
certamente nell’ambito dei soggetti passivi del diritto di
accesso…”.
Con una delle tre memorie difensive depositate in giudizio,
l’Avvocatura generale dello Stato ha controdedotto anche in ordine ad
altro ricorso concernente ulteriore decisione della Commissione per
l’accesso, emanata nella seduta del 16 marzo 2010, con cui è stato
dichiarato irricevibile per tardività altro ricorso proposto dal Salerno
avverso diniego di accesso opposto da E.N.E.L. S.p.A. a documentazione
concernente inserimento negli elenchi di utenti non disalimentabili ai
fini del piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, in
relazione al conseguimento del c.d. bonus energia.
Tale ultimo ricorso
non risulta però depositato agli atti del giudizio, onde sul medesimo
questo Tribunale non può pronunciarsi.
L’Avvocatura generale dello
Stato ha, infatti, depositato, in allegato alla predetta memoria, il
ricorso indirizzato alla Commissione per l’accesso sul quale è intervenuta
l’altra decisione, emanata il 16 marzo 2010.
E’ invece depositato agli
atti del giudizio un atto datato 7 giugno 2010, indirizzato alla
Commissione per l’accesso e per conoscenza alla Direzione generale delle
pensioni militari e del collocamento al lavoro dei volontari congedati e
della leva, col quale il Salerno propone ulteriore ricorso in ordine al
silenzio serbato su “richiesta di notizie in merito alle pratiche di mio
interesse riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio di infermità sofferte”.
Tale documento, che ovviamente non ha
forma né contenuto di ricorso giurisdizionale, è del tutto estraneo agli
atti del giudizio -onde deve ordinarsene lo stralcio dal fascicolo
processuale e la restituzione al Salerno-, e potrebbe essere stato
verosimilmente inserito per errore dal ricorrente nel plico contenente gli
altri due ricorsi, presumibilmente al posto del ricorso avverso la
decisione della Commissione per l’accesso, da ultimo citata, concernente
il diniego d’accesso opposto da E.N.E.L. S.p.A.
1.1.1) Orbene, quanto
alla decisione emanata il 16 marzo 2010 e alla invocata illegittimità del
diniego di accesso (parziale) agli atti opposta dall’Arma dei Carabinieri
nonché del diniego di accesso agli atti detenuti dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vasto, deve evidenziarsi, secondo la
documentazione versata in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato,
che:
- il ricorrente con istanza del 2 ottobre 2009 ha richiesto
l’accesso ad una nutrita serie di atti, puntualmente enumerati ai numeri
da 1) a 16);
- il Comando Provinciale di Chieti della Legione
Carabinieri Abruzzo, con nota del 18 novembre 2009, ha trasmesso e resi
disponibili all’accesso i documenti di cui ai punti 1), 8), 9), 10), 12),
13), 14), 15); ha chiarito che i documenti di cui ai punti 3) e 7) non
avevano alcu8na attinenza con il Salerno; ha precisato che i documenti di
cui ai punti 2), 4), 5), 6) e 11) erano “…atti di polizia giudiziaria” e
che quindi si riservava di comunicare ulteriori determinazioni all’esito
della verifica, a cura della Compagnia di Vasto, dello stato dei relativi
procedimenti e dell’acquisizione del “…nulla osta all’accesso della
competente Autorità giudiziaria…”;
- la Procura della Repubblica di
Vasto, con atto esibito dallo stesso ricorrente, e in relazione alla sua
istanza di accesso, ha rilevato che essa riguardava “…copia di atti di
polizia giudiziaria già confluiti in diversi procedimenti penali e come
tali in suscettibili di essere rilasciati ai sensi della L. 241/1990 e
successive modifiche”; che “avuto riguardo al contenuto e all’esclusivo
ambito processuale entro cui quegli atti esplicano i loro effetti, si
ritiene che in nessun modo essi possano essere considerati
amministrativi”, e ciò in via assorbente “…rispetto ad altri profili della
richiesta, quali quelli attinenti all’eventuale legittimazione del
richiedente, e al suo apprezzabile interesse all’accesso, entrambi non
concretamente espressi nell’istanza”; e, in definitiva, che “…un’eventuale
richiesta di copie di atti di un fascicolo processuale -quali
indubitabilmente sono quelli in questione- avrebbe potuto semmai essere
coltivata con lo strumento dell’art. 116 c.p.p. o eventualmente dell’art.
43 att.c.p.p.”.
Orbene, alla stregua dei chiarimenti in punto di fatto
che precedono, è evidente la piena legittimità della decisione della
Commissione per l’accesso, emanata nella seduta del 16 marzo, sul ricorso
del Salerno contro il diniego (parziale) di accesso agli atti da parte
dell’Arma dei Carabinieri e il diniego opposto dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vasto.
Infatti, l’Arma dei
Carabinieri ha consentito l’accesso a tutti gli atti richiesti, ad
eccezione di quelli rimessi all’Autorità giudiziaria.
Questi ultimi,
secondo quanto rilevato dall’ufficio giudiziario requirente, sono esclusi
dall’accesso perché pertinenti a procedimenti giudiziari penali in
corso.
E’ noto che l’art. 24 comma 1 lettera a) della legge 7 agosto
1990, n. 241 (come sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge 11
febbraio 2005, n. 15) esclude dal diritto di accesso i documenti coperti
da segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge,
tra i quali rientrano, ai sensi dell’art. 329 c.p.p. “gli atti di indagine
compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria… fino a quando
l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la
chiusura delle indagini preliminari”, salva la facoltà del pubblico
ministero di disporre con decreto motivato l’obbligo del segreto per
singoli atti o il divieto di pubblicazione del loro contenuto, “…in caso
di necessità per la prosecuzione delle indagini”.
Peraltro, sul
rilascio di “…copie, estratti e certificati di singoli atti…”, sia durante
il procedimento penale che dopo la sua definizione, dispone, a richiesta,
“…il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della
presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento,
il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di
archiviazione o la sentenza”, secondo la disposizione dell’art. 116
c.p.p.
La suddetta autorizzazione è esclusa nei soli casi in cui al
richiedente sia espressamente riconosciuto il diritto al rilascio di
copie, estratti o certificati di atti da singole disposizioni del codice
di procedura penale (esempio: artt. 141 comma 2, 258 comma 3 , 309 comma 8
, 310 comma 2 , 366, 396 comma 2 , 430 comma 2 , 449 comma 6 ,
466).
Anche in tali ipotesi, però, il rilascio presuppone che
l’interessato eserciti, nelle varie fasi e stati del procedimento penale e
nelle qualità stabilite da tali disposizioni, il proprio diritto di
rilascio di copie, estratti e certificati, nell’ambito e nelle forme
processuali proprie.
Nel caso in esame, la Commissione per l’accesso
prima, e il Giudice Amministrativo ora, non possono che prendere atto del
diniego di accesso, come opposto dal pubblico ministero procedente, che ha
provveduto esercitando il potere processuale di cui all’art. 116 comma 2
c.p.p., il quale sfugge con ogni evidenza al sindacato giurisdizionale
amministrativo (nel senso che tra i casi di esclusione del diritto accesso
deve essere annoverato anche quello previsto dall’art. 329 c.p.p. vedi per
tutte T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6 novembre 2006, n. 1180).
Non
assume rilievo il rilievo della Commissione per l’accesso in ordine
all’inammissibilità del ricorso a essa proposto per la sua mancata
notifica a potenziali controinteressati (ossia agli autori delle denunce),
palesemente erroneo poiché nell’ambito del procedimento amministrativo
compete all’Amministrazione richiesta dell’accesso di notiziare i
potenziali controinteressati con la comunicazione di cui all’art. 3 del
d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (ossia del “Regolamento recante disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi”), secondo il dato
normativo testuale e pacifica giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma,
Sez. I, 3 novembre 2009, n. 10730 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 13
ottobre 2009, n. 2294).
Sotto questo profilo, infatti, deve rammentarsi
che la facoltà dell’interessato, prima di adire il giudice amministrativo,
di chiedere il riesame delle determinazioni negative relative all’accesso,
di cui all’art. 25 comma 4 della legge n. 241/1990 (come sostituito
dall’art. 17, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e da
ultimo modificato dall’art. 8, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno
2009, n. 69), non ha modificato l’oggetto del giudizio in materia di
accesso, costituito dall’accertamento diretto del diritto e non già dal
sindacato sulla legittimità delle determinazioni assunte dalla Commissione
per l’accesso.
In relazione ai rilievi che precedono, deve essere
dunque rigettato il ricorso relativo all’accesso agli atti la cui
ostensione è stata negata dall’Arma dei Carabinieri e dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vasto.
1.1.2) Quanto alla decisione
della Commissione per l’accesso emanata nella seduta del 23 febbraio 2010,
essa appare del tutto legittima e immune da censure, in relazione alla
palese insussistenza di un diritto di accesso a “documenti amministrativi”
nei confronti di atti detenuti dalla Curia Arcivescovile di Chieti ed
attinenti, per quanto è dato di comprendere dalla richiesta d’accesso, al
percorso di formazione del Salerno ai fini dell’acquisizione dello
“status” di diacono, ossia di ministro di taluni sacramenti.
E’
evidente che la Curia Arcivescovile di Chieti non è sussumibile nella
sfera soggettiva passiva del diritto di accesso, non rivestendo natura di
pubblica amministrazione o di organismo di diritto pubblico, trattandosi
di struttura e articolazione della Chiesa cattolica, né e correlativamente
gli atti da essa detenuti relativi al percorso formativo e all’ammissione
al diaconato rivestono contenuto di atti amministrativi, posto che sono
atti interni di esercizio delle prerogative e del magistero ecclesiastico
diocesano, nei confronti dei quali l’interessato può attivare i soli
rimedi previsti dall’ordinamento canonico, con il ricorso ai Tribunali di
quell’ordinamento, a partire dall’Autorità vescovile, che costituisce
Tribunale di prima istanza: cfr. libro VII, parte prima, titolo II,
capitolo I, art. 1, canone 1419 del codice di diritto canonico (nel senso
più generale che l’autorità ecclesiastica in esame è sottratta alla
giurisdizione del giudice italiano essendo per essa competente il
tribunale ecclesiastico cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 19 dicembre
2006, n. 10625 e le due sentenze ivi richiamate).
Ne consegue il
respingimento anche del secondo ricorso rivolto avverso il silenzio
rifiuto in ordine all’accesso richiesto dal ricorrente, come serbato dalla
Curia Arcivescovile di Chieti.
2.) In conclusione, i ricorsi in
epigrafe devono essere rigettati, siccome infondati.
3.) In relazione
alla relativa novità delle questioni affrontate, sussistono giuste ragioni
per compensare per intero tra le parti le spese e onorari del
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio – Sede di Roma – Sezione I, dispone lo stralcio dal fascicolo e la
restituzione al ricorrente dell’atto in data 7 giugno 2010, meglio
indicato in motivazione, e rigetta i ricorsi in epigrafe iscritti
all’unico numero 5403/2010 di ruolo generale.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 14 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini,
Presidente
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
Silvia
Martino, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)