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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 27 ottobre 2010 n. 33041
Pres. Giovannini, Est. Spagnoletti
C. Salerno c/ Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (Avv. Stato)


1. Accesso agli atti amministrativi – Processo penale – Documenti – Accesso – Diniego – Giurisdizione del G.A. – Esclusione.

 

2. Accesso agli atti amministrativi – Procedimento penale – Atti di indagine – Atti secretati dal p.m. – Accesso – Esclusione.

 

3. Accesso agli atti amministrativi – Commissione per l’accesso – Ricorso – Notifica ai contro interessati – Competenza della P.A. - Ragioni.

 

 

1. Non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la valutazione della legittimità di un atto di diniego di accesso a documenti relativi ad un processo penale, opposto dal pubblico ministero procedente ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.p. Infatti, la richiesta di tali atti va effettuata in base alla disciplina del codice di procedura penale e va valutata esclusivamente dal pubblico ministero o dal giudice penale nel corso del relativo procedimento.

 

2. Ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera a) della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono esclusi dal diritto di accesso gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, e gli atti sottoposti a segreto da un decreto motivato del pubblico ministero in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini.

 

3 E’ ammissibile il ricorso alla Commissione di accesso agli atti amministrativi proposto senza previa notifica agli eventuali controinteressati. Infatti, nell’ambito del procedimento amministrativo compete all’Amministrazione a cui è rivolta la richiesta di accesso informare i potenziali controinteressati con la comunicazione di cui all’art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sui ricorsi numero di registro generale 5403 del 2010, proposti da:

 

Cosmo SALERNO, costituito in giudizio in proprio senza assistenza e ministero di difensore ai sensi dell’art. 25 comma 5 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall’art. 17 comma 1 lettera c) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, con indicazione di residenza in San Salvo alla via Pierluigi Nervi n. 89, di numero di utenza telefonica/fax 0873/670002, di utenza di telefonia mobile 348/36563038, di indirizzo di posta elettronica cosmo.salerno@tele2.it, senza elezione di domicilio in Roma, e pertanto domiciliato ex lege presso la segreteria del T.A.R. per il Lazio alla via Flaminia n. 189;

contro



PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliata ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento



delle decisioni adottate dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nelle sedute del 23 febbraio e 16 marzo 2010, con le quali sono stati, rispettivamente, respinto ricorso avverso diniego parziale di accesso opposto al ricorrente dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dichiarato inammissibile lo stesso ricorso, per la parte relativa a diniego di accesso opposto al ricorrente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, e dichiarata l’incompetenza della stessa commissione in ordine a ricorso avverso diniego di accesso opposto al ricorrente dall’Arcidiocesi di Chieti; e per l’accertamento del diritto di accesso ai documenti oggetto delle istanze di accesso e la condanna al risarcimento del danno “biologico, morale ed economico” cagionato dai dinieghi di accesso.

Visti i ricorsi, inviati in unico plico raccomandato, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive presentate dall’Avvocatura generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010, il dott. Leonardo Spagnoletti e dato atto dell’assenza delle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con due distinti ricorsi, datati 19 aprile 2010, notificati in pari data a mezzo telefax al numero 06//67796684, direttamente all’Autorità statale intimata, e inviati in unico plico raccomandato alla segreteria di questo Tribunale pervenuto il 17 giugno 2010 e quivi trattenuto dopo che era stato restituito siccome irrituale analogo plico spedito il 20 aprile 2010, Cosmo Salerno ha impugnato due distinte decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, in epigrafe meglio precisate, adottate nelle sedute del 23 febbraio 2010 e 16 marzo 2010, deducendone l’illegittimità per “errata valutazione e omisione (sic!: n.d.e.) in atti del proprio ufficio” e chiedendo l’accertamento del diritto di accedere ai documenti indicati nelle istanze di accesso e il risarcimento del danno “biologico, morale ed economico” patito, da liquidarsi con le modalità e nella misura da stabilire a cura di questo Tribunale.
I ricorsi hanno assunto unico numero di registro generale n. 5403/2010.
Costituitasi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distinte memorie, ha dedotto l’inammissibilità, irricevibilità e infondatezza dei ricorsi.
Nella camera di consiglio del 14 luglio 2010, assenti le parti, i ricorsi sono stati riservati per la decisione.

DIRITTO



1.) I ricorsi in epigrafe, distinti per oggetto nonostante abbiano assunto unico numero di registro generale, sono infondati e devono essere rigettati.
1.1) Giova premettere in punto di fatto che il ricorrente Cosmo Salerno con separati ricorsi notificati in pari data il 19 aprile 2010 a mezzo telefax al numero 06//67796684, direttamente all’Autorità statale intimata, e inviati in unico plico raccomandato alla segreteria di questo Tribunale pervenuto il 17 giugno 2010, e quivi trattenuto dopo che era stato restituito siccome irritale analogo plico spedito il 20 aprile 2010, ha impugnato due decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi:
- la prima, emanata nella seduta del 16 marzo 2010, con cui la Commissione ha, rispettivamente:
-- respinto il ricorso avverso il mancato integrale accoglimento, da parte dell’Arma dei Carabinieri, della istanza di accesso ad una nutrita ed eterogenea serie di documenti (relazioni di servizio, verbali di ricezione di denunce, atti concernenti il trasferimento del ricorrente, etc.), rilevando come “…l’amministrazione abbia accolto in buona parte l’articolata domanda di accesso formulata dal Salerno; rispetto ai pochi documenti negati dall’Arma dei Carabinieri, attraverso motivazioni astrattamente condivisibili, il ricorrente non specifica per quali ragioni sarebbero da considerarsi illegittimi dal punto di vista dell’accesso ai documenti amministrativi”;
-- dichiarato inammissibile e respinto il ricorso avverso il diniego di accesso di atti detenuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, e in specie denunce presentate da varie persone indicate dal ricorrente, e consequenziale attività d’indagine, perché “…quanto alle denunce, invero, il ricorrente avrebbe dovuto notificare il gravame agli autori delle stesse; quanto all’ultimo dei documenti richiesti alla Procura, la relativa istanza si atteggia a controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione e in quanto tale non può trovare accoglimento”;
- la seconda, emanata nella seduta del 23 febbraio 2010, con cui è stata dichiarata l’incompetenza a pronunciarsi in ordine a diniego tacito di accesso ad atti richiesti alla Curia Arcivescovile di Chieti, perché “…l’Arcidiocesi non rientra certamente nell’ambito dei soggetti passivi del diritto di accesso…”.
Con una delle tre memorie difensive depositate in giudizio, l’Avvocatura generale dello Stato ha controdedotto anche in ordine ad altro ricorso concernente ulteriore decisione della Commissione per l’accesso, emanata nella seduta del 16 marzo 2010, con cui è stato dichiarato irricevibile per tardività altro ricorso proposto dal Salerno avverso diniego di accesso opposto da E.N.E.L. S.p.A. a documentazione concernente inserimento negli elenchi di utenti non disalimentabili ai fini del piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, in relazione al conseguimento del c.d. bonus energia.
Tale ultimo ricorso non risulta però depositato agli atti del giudizio, onde sul medesimo questo Tribunale non può pronunciarsi.
L’Avvocatura generale dello Stato ha, infatti, depositato, in allegato alla predetta memoria, il ricorso indirizzato alla Commissione per l’accesso sul quale è intervenuta l’altra decisione, emanata il 16 marzo 2010.
E’ invece depositato agli atti del giudizio un atto datato 7 giugno 2010, indirizzato alla Commissione per l’accesso e per conoscenza alla Direzione generale delle pensioni militari e del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, col quale il Salerno propone ulteriore ricorso in ordine al silenzio serbato su “richiesta di notizie in merito alle pratiche di mio interesse riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità sofferte”.
Tale documento, che ovviamente non ha forma né contenuto di ricorso giurisdizionale, è del tutto estraneo agli atti del giudizio -onde deve ordinarsene lo stralcio dal fascicolo processuale e la restituzione al Salerno-, e potrebbe essere stato verosimilmente inserito per errore dal ricorrente nel plico contenente gli altri due ricorsi, presumibilmente al posto del ricorso avverso la decisione della Commissione per l’accesso, da ultimo citata, concernente il diniego d’accesso opposto da E.N.E.L. S.p.A.
1.1.1) Orbene, quanto alla decisione emanata il 16 marzo 2010 e alla invocata illegittimità del diniego di accesso (parziale) agli atti opposta dall’Arma dei Carabinieri nonché del diniego di accesso agli atti detenuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, deve evidenziarsi, secondo la documentazione versata in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato, che:
- il ricorrente con istanza del 2 ottobre 2009 ha richiesto l’accesso ad una nutrita serie di atti, puntualmente enumerati ai numeri da 1) a 16);
- il Comando Provinciale di Chieti della Legione Carabinieri Abruzzo, con nota del 18 novembre 2009, ha trasmesso e resi disponibili all’accesso i documenti di cui ai punti 1), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15); ha chiarito che i documenti di cui ai punti 3) e 7) non avevano alcu8na attinenza con il Salerno; ha precisato che i documenti di cui ai punti 2), 4), 5), 6) e 11) erano “…atti di polizia giudiziaria” e che quindi si riservava di comunicare ulteriori determinazioni all’esito della verifica, a cura della Compagnia di Vasto, dello stato dei relativi procedimenti e dell’acquisizione del “…nulla osta all’accesso della competente Autorità giudiziaria…”;
- la Procura della Repubblica di Vasto, con atto esibito dallo stesso ricorrente, e in relazione alla sua istanza di accesso, ha rilevato che essa riguardava “…copia di atti di polizia giudiziaria già confluiti in diversi procedimenti penali e come tali in suscettibili di essere rilasciati ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche”; che “avuto riguardo al contenuto e all’esclusivo ambito processuale entro cui quegli atti esplicano i loro effetti, si ritiene che in nessun modo essi possano essere considerati amministrativi”, e ciò in via assorbente “…rispetto ad altri profili della richiesta, quali quelli attinenti all’eventuale legittimazione del richiedente, e al suo apprezzabile interesse all’accesso, entrambi non concretamente espressi nell’istanza”; e, in definitiva, che “…un’eventuale richiesta di copie di atti di un fascicolo processuale -quali indubitabilmente sono quelli in questione- avrebbe potuto semmai essere coltivata con lo strumento dell’art. 116 c.p.p. o eventualmente dell’art. 43 att.c.p.p.”.
Orbene, alla stregua dei chiarimenti in punto di fatto che precedono, è evidente la piena legittimità della decisione della Commissione per l’accesso, emanata nella seduta del 16 marzo, sul ricorso del Salerno contro il diniego (parziale) di accesso agli atti da parte dell’Arma dei Carabinieri e il diniego opposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto.
Infatti, l’Arma dei Carabinieri ha consentito l’accesso a tutti gli atti richiesti, ad eccezione di quelli rimessi all’Autorità giudiziaria.
Questi ultimi, secondo quanto rilevato dall’ufficio giudiziario requirente, sono esclusi dall’accesso perché pertinenti a procedimenti giudiziari penali in corso.
E’ noto che l’art. 24 comma 1 lettera a) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15) esclude dal diritto di accesso i documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, tra i quali rientrano, ai sensi dell’art. 329 c.p.p. “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria… fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”, salva la facoltà del pubblico ministero di disporre con decreto motivato l’obbligo del segreto per singoli atti o il divieto di pubblicazione del loro contenuto, “…in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini”.
Peraltro, sul rilascio di “…copie, estratti e certificati di singoli atti…”, sia durante il procedimento penale che dopo la sua definizione, dispone, a richiesta, “…il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza”, secondo la disposizione dell’art. 116 c.p.p.
La suddetta autorizzazione è esclusa nei soli casi in cui al richiedente sia espressamente riconosciuto il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti da singole disposizioni del codice di procedura penale (esempio: artt. 141 comma 2, 258 comma 3 , 309 comma 8 , 310 comma 2 , 366, 396 comma 2 , 430 comma 2 , 449 comma 6 , 466).
Anche in tali ipotesi, però, il rilascio presuppone che l’interessato eserciti, nelle varie fasi e stati del procedimento penale e nelle qualità stabilite da tali disposizioni, il proprio diritto di rilascio di copie, estratti e certificati, nell’ambito e nelle forme processuali proprie.
Nel caso in esame, la Commissione per l’accesso prima, e il Giudice Amministrativo ora, non possono che prendere atto del diniego di accesso, come opposto dal pubblico ministero procedente, che ha provveduto esercitando il potere processuale di cui all’art. 116 comma 2 c.p.p., il quale sfugge con ogni evidenza al sindacato giurisdizionale amministrativo (nel senso che tra i casi di esclusione del diritto accesso deve essere annoverato anche quello previsto dall’art. 329 c.p.p. vedi per tutte T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6 novembre 2006, n. 1180).
Non assume rilievo il rilievo della Commissione per l’accesso in ordine all’inammissibilità del ricorso a essa proposto per la sua mancata notifica a potenziali controinteressati (ossia agli autori delle denunce), palesemente erroneo poiché nell’ambito del procedimento amministrativo compete all’Amministrazione richiesta dell’accesso di notiziare i potenziali controinteressati con la comunicazione di cui all’art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (ossia del “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”), secondo il dato normativo testuale e pacifica giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 novembre 2009, n. 10730 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 13 ottobre 2009, n. 2294).
Sotto questo profilo, infatti, deve rammentarsi che la facoltà dell’interessato, prima di adire il giudice amministrativo, di chiedere il riesame delle determinazioni negative relative all’accesso, di cui all’art. 25 comma 4 della legge n. 241/1990 (come sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e da ultimo modificato dall’art. 8, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69), non ha modificato l’oggetto del giudizio in materia di accesso, costituito dall’accertamento diretto del diritto e non già dal sindacato sulla legittimità delle determinazioni assunte dalla Commissione per l’accesso.
In relazione ai rilievi che precedono, deve essere dunque rigettato il ricorso relativo all’accesso agli atti la cui ostensione è stata negata dall’Arma dei Carabinieri e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto.
1.1.2) Quanto alla decisione della Commissione per l’accesso emanata nella seduta del 23 febbraio 2010, essa appare del tutto legittima e immune da censure, in relazione alla palese insussistenza di un diritto di accesso a “documenti amministrativi” nei confronti di atti detenuti dalla Curia Arcivescovile di Chieti ed attinenti, per quanto è dato di comprendere dalla richiesta d’accesso, al percorso di formazione del Salerno ai fini dell’acquisizione dello “status” di diacono, ossia di ministro di taluni sacramenti.
E’ evidente che la Curia Arcivescovile di Chieti non è sussumibile nella sfera soggettiva passiva del diritto di accesso, non rivestendo natura di pubblica amministrazione o di organismo di diritto pubblico, trattandosi di struttura e articolazione della Chiesa cattolica, né e correlativamente gli atti da essa detenuti relativi al percorso formativo e all’ammissione al diaconato rivestono contenuto di atti amministrativi, posto che sono atti interni di esercizio delle prerogative e del magistero ecclesiastico diocesano, nei confronti dei quali l’interessato può attivare i soli rimedi previsti dall’ordinamento canonico, con il ricorso ai Tribunali di quell’ordinamento, a partire dall’Autorità vescovile, che costituisce Tribunale di prima istanza: cfr. libro VII, parte prima, titolo II, capitolo I, art. 1, canone 1419 del codice di diritto canonico (nel senso più generale che l’autorità ecclesiastica in esame è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano essendo per essa competente il tribunale ecclesiastico cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 19 dicembre 2006, n. 10625 e le due sentenze ivi richiamate).
Ne consegue il respingimento anche del secondo ricorso rivolto avverso il silenzio rifiuto in ordine all’accesso richiesto dal ricorrente, come serbato dalla Curia Arcivescovile di Chieti.
2.) In conclusione, i ricorsi in epigrafe devono essere rigettati, siccome infondati.
3.) In relazione alla relativa novità delle questioni affrontate, sussistono giuste ragioni per compensare per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I, dispone lo stralcio dal fascicolo e la restituzione al ricorrente dell’atto in data 7 giugno 2010, meglio indicato in motivazione, e rigetta i ricorsi in epigrafe iscritti all’unico numero 5403/2010 di ruolo generale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini, Presidente
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

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