REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 13142 del
2003, proposto da
Torella Claudio, rappresentato e difeso dagli
avv. Livio Lavitola, Riccardo Lavitola, con domicilio eletto presso
Riccardo Lavitola in Roma, v.le Giulio Cesare, 71;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge
in Roma, via dei Portoghesi, 12; Soprintendenza Per i Beni Arch e Per il
Paesaggio del Lazio;
per l'annullamento
DEL DECRETO DEL 26.8.03 CON CUI E' STATO
ANNULLATO IL PARERE FAVOREVOLE AL CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELL'ART. 32
L. 47/85 E ART. 39 L. N. 724/94 - RIS. DANNI.
Visto il ricorso con
i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 11 maggio 2010 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame il ricorrente impugna il
decreto del Ministero dei Beni Culturali di annullamento del provvedimento
con cui il Comune di Zagarolo ha espresso parere favorevole, ex art. 32
della legge n. 47/1985, ai fini del rilascio della concessione in
sanatoria di un ampliamento abusivo di un fabbricato realizzato in un’area
interessata da vincolo paesistico di cui al d.m. 22 maggio 1985 .
Il
ricorso è affidato alla denuncia dei seguenti motivi di gravame:
___ 1.
il Soprintendente avrebbe erroneamente affermato il difetto di istruttoria
del Comune; la asserita carenza di documentazione sarebbe smentita dalle
puntuali allegazioni documentali fornite dai ricorrenti; i richiami al
PTPR non sarebbero erronei; infine la distanza dai Fossi d’acqua tutelati
sarebbe di 152 mt. come affermato da due perizie allegate al
gravame;
____ 2. il metro di giudizio sarebbe stato eccessivamente
rigido in quanto le opere realizzate non avrebbero inciso sul
vincolo;
___ 3. il provvedimento non sarebbe stato preceduto
dall’avviso dell’avvio del procedimento, in violazione dell’articolo 7 e
seguenti della legge n. 241/1990;
___ 4. la Soprintendenza non avrebbe
tenuto conto dell’effettivo stato delle aree sulle quali esisterebbero dei
fabbricati assentiti con pareri paesaggistici emessi, e non annullati,
dalla Soprintendenza medesima.
___ 5. in violazione dell’art. 151 del
d.lgs. n.490/1994 l’annullamento del Soprintendente sarebbe stato fondato
sulla pretesa violazione degli articoli 28 e 25 della normativa edilizia
annessa al PTP,
___ 6. ai sensi del PTP di cui alla G.R. Lazio n. 9
del 30.7.1999 solo i vincoli assoluti di cui all’art. 33 della L. n.
47/1985 sarebbero stati ostativi alla sanatoria, che qui non
sussisterebbero;
___ 7. violazione dei principi del condono edilizio di
cui alla circolare n.2241/UL del 17 giugno 1995 del Ministero dei Lavori
Pubblici.
L’amministrazione intimata si è ritualmente costituita in
giudizio e, con una memoria per la discussione, ha confutato le
argomentazioni del ricorrente e concluso per il rigetto.
Con memoria
per la discussione, la ricorrente ha sottolineato le argomentazioni a
sostegno delle proprie tesi.
Chiamata all'udienza pubblica, udito il
patrocinatore delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
Nell’ordine logico devono essere preliminarmente
considerati:
-- il secondo motivo con cui si lamenta l’eccesso di
potere per illogicità ed ingiustizia manifesta del giudizio della
Soprintendenza, in relazione alla lieve entità dell’ampliamento abusivo
(sopraelevazione, realizzazione di un piano interrato, dei locali caldaia
e del garage) che non avrebbero modificato le caratteristiche fondamentali
del manufatto preesistente;
-- il quarto motivo, con cui si assume
l’eccesso di potere per errore sui presupposti, del giudizio della
Soprintendenza in quanto l’area interessata non solo, sarebbe stata già
edificata ed urbanizzata, ma sarebbe stata inserita nell’ambito del PTP n.
9 che non vieterebbe interventi come quello oggetto della sanatoria. Ciò
sarebbe comprovato dalla variante al PRG del Comune di Zagarolo che
avrebbe qualificato l’area come “zona B2 di completamento” proprio in
considerazione dello stato dei luoghi.
L’assunto merita di essere
condiviso nei sensi che seguono.
In linea di principio, la
Soprintendenza deve tener conto, all’attualità, di tutti i vincoli
esistenti sull'area sulla base della normativa vigente e quindi sia dei
vincoli originari che di quelli sopravvenuti rispetto all'epoca dell'abuso
e delle qualificazioni giuridiche che la stessa vincolistica impone (vedi
anche: Tar Puglia, Bari, sez.III, 3 dicembre 2008, n. 2765; Tar Lazio,
Latina, sez. I, 29 agosto 2008, n. 1004). La valutazione di tale
conformità corrisponde all'esigenza attuale di vagliare la compatibilità
dei manufatti realizzati abusivamente con il vincolo il quale, ancorché
sopravvenuto, costituisce la fondamentale, e più recente, valutazione
dell’interesse pubblico generale al corretto utilizzo del territorio.
Tuttavia, la sopravvenuta introduzione di vincoli, rispetto alla
relativa domanda di sanatoria dell'immobile proposta, non preclude in via
assoluta ed automatica il condono, ma impone che il potere ministeriale di
annullamento dell'autorizzazione paesaggistica consideri la prioritaria
esigenza di valutare la compatibilità dello stesso con la previsione delle
prescrizioni vincolistiche (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2003, n.
1077; Tar Lazio, Latina, sez. I, 14 luglio 2009, n. 688).
Pertanto, se
è legittimo il richiamo nel provvedimento impugnato ai vincoli successivi
alla realizzazione dell'abuso de quo, nondimeno il controllo di
mera legittimità deve valutare attentamente in concreto i profili di
compatibilità paesaggistico - ambientale del manufatto oggetto di
richiesta di autorizzazione in sanatoria.
Il provvedimento ministeriale
di annullamento deve assicurare una complessiva e compiuta analisi di
tutte le circostanze di fatto, e di tutti gli elementi specifici,
che:
-- o non sono stati assolutamente esaminati dall'autorità comunale
che ha emanato l'autorizzazione; -- ovvero siano stati da essa
irrazionalmente considerati in contrasto con i fondamentali principi sulla
legittimità dell'azione amministrativa.
In sostanza l’annullamento
dell'Amministrazione competente deve essere supportato dalla
considerazione, e dalla dimostrazione dei relativi elementi fattuali a
sostegno, per cui la sanatoria dell'opera vincolata comprometterebbe
irrimediabilmente gli interessi che il vincolo mira a tutelare.
Nel
caso di specie, sul piano della logica e della razionalità, la valutazione
della Soprintendenza non ha tenuto in alcun conto del fatto che l’abuso in
questione concerneva l’ampliamento, per di più per gran parte sottoterra,
di un fabbricato in origine legittimamente realizzato ed è affidata al
solo richiamo alla disciplina edilizia e ad una normativa paesaggistica
sopravvenuta dopo l’abuso.
Quanto alla generica asserzione circa il
mancato rispetto dei 150 metri di distanza dai corsi d’acqua pubblici, si
prende atto delle due perizie, depositate in atto dalla parte ricorrente
che asseverano una distanza di mt. 152, a dimostrazione del rispetto della
distanza prescritta dalle norme dei PTP.
Nell’atto impugnato non vi è
alcuna motivazione o indicazione circa un possibile difetto di istruttoria
od un errore sui presupposti nell’ambito del provvedimento comunale tale
da giustificare l’affermazione che l’abuso si sarebbe risolto in un vulnus
diretto ed irrimediabile al paesaggio vincolato.
In tali termini, come
denunciato dal secondo motivo, può perciò condividersi l’indirizzo per
cui, ai fini del rilascio del condono edilizio, i poteri di cui dispone
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico vanno
esercitati seguendo una linea "tollerante" in vista di consentire, se
possibile, il salvataggio del bene (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I,
12 febbraio 2010, n. 731).
In tali assorbenti limiti, il ricorso è
dunque fondato e va accolto e per l’effetto deve essere pronunciato
l’annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sez. II quater:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il
provvedimento di cui in epigrafe;
2. Spese compensate Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Lucia Tosti, Presidente
Umberto
Realfonzo, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)