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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 26 ottobre 2010 n. 33021
Pres. Tosti, Est. Realfonzo
Torrella C. (Avv. L. e R. Lavitola) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato)


Edilizia ed urbanistica – Opera abusiva – Condono – Domanda – Vincoli paesaggistici successivi – Ministero - Considerazione – Necessità – Sanatoria - Preclusione automatica – Esclusione – Ragioni – Ministero beni e attività culturali – Valutazione “tollerante”

 

 

Nel rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, la sopravvenuta introduzione di vincoli paesaggistici, rispetto alla relativa domanda di sanatoria dell'immobile proposta, non preclude in via assoluta ed automatica il condono, ma impone che il Ministero dei beni e delle attività culturali consideri la prioritaria esigenza di valutare la compatibilità del manufatto abusivo con la previsione delle prescrizioni vincolistiche anche successive. Infatti, ai fini del rilascio del condono edilizio, i poteri di cui dispone l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico vanno esercitati seguendo una linea 'tollerante' in vista di consentire, se possibile, il salvataggio del bene.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 13142 del 2003, proposto da

Torella Claudio, rappresentato e difeso dagli avv. Livio Lavitola, Riccardo Lavitola, con domicilio eletto presso Riccardo Lavitola in Roma, v.le Giulio Cesare, 71;

contro



Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Soprintendenza Per i Beni Arch e Per il Paesaggio del Lazio;

per l'annullamento



DEL DECRETO DEL 26.8.03 CON CUI E' STATO ANNULLATO IL PARERE FAVOREVOLE AL CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELL'ART. 32 L. 47/85 E ART. 39 L. N. 724/94 - RIS. DANNI.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con il presente gravame il ricorrente impugna il decreto del Ministero dei Beni Culturali di annullamento del provvedimento con cui il Comune di Zagarolo ha espresso parere favorevole, ex art. 32 della legge n. 47/1985, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria di un ampliamento abusivo di un fabbricato realizzato in un’area interessata da vincolo paesistico di cui al d.m. 22 maggio 1985 .
Il ricorso è affidato alla denuncia dei seguenti motivi di gravame:
___ 1. il Soprintendente avrebbe erroneamente affermato il difetto di istruttoria del Comune; la asserita carenza di documentazione sarebbe smentita dalle puntuali allegazioni documentali fornite dai ricorrenti; i richiami al PTPR non sarebbero erronei; infine la distanza dai Fossi d’acqua tutelati sarebbe di 152 mt. come affermato da due perizie allegate al gravame;
____ 2. il metro di giudizio sarebbe stato eccessivamente rigido in quanto le opere realizzate non avrebbero inciso sul vincolo;
___ 3. il provvedimento non sarebbe stato preceduto dall’avviso dell’avvio del procedimento, in violazione dell’articolo 7 e seguenti della legge n. 241/1990;
___ 4. la Soprintendenza non avrebbe tenuto conto dell’effettivo stato delle aree sulle quali esisterebbero dei fabbricati assentiti con pareri paesaggistici emessi, e non annullati, dalla Soprintendenza medesima.
___ 5. in violazione dell’art. 151 del d.lgs. n.490/1994 l’annullamento del Soprintendente sarebbe stato fondato sulla pretesa violazione degli articoli 28 e 25 della normativa edilizia annessa al PTP,
___ 6. ai sensi del PTP di cui alla G.R. Lazio n. 9 del 30.7.1999 solo i vincoli assoluti di cui all’art. 33 della L. n. 47/1985 sarebbero stati ostativi alla sanatoria, che qui non sussisterebbero;
___ 7. violazione dei principi del condono edilizio di cui alla circolare n.2241/UL del 17 giugno 1995 del Ministero dei Lavori Pubblici.
L’amministrazione intimata si è ritualmente costituita in giudizio e, con una memoria per la discussione, ha confutato le argomentazioni del ricorrente e concluso per il rigetto.
Con memoria per la discussione, la ricorrente ha sottolineato le argomentazioni a sostegno delle proprie tesi.
Chiamata all'udienza pubblica, udito il patrocinatore delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO



Nell’ordine logico devono essere preliminarmente considerati:
-- il secondo motivo con cui si lamenta l’eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta del giudizio della Soprintendenza, in relazione alla lieve entità dell’ampliamento abusivo (sopraelevazione, realizzazione di un piano interrato, dei locali caldaia e del garage) che non avrebbero modificato le caratteristiche fondamentali del manufatto preesistente;
-- il quarto motivo, con cui si assume l’eccesso di potere per errore sui presupposti, del giudizio della Soprintendenza in quanto l’area interessata non solo, sarebbe stata già edificata ed urbanizzata, ma sarebbe stata inserita nell’ambito del PTP n. 9 che non vieterebbe interventi come quello oggetto della sanatoria. Ciò sarebbe comprovato dalla variante al PRG del Comune di Zagarolo che avrebbe qualificato l’area come “zona B2 di completamento” proprio in considerazione dello stato dei luoghi.
L’assunto merita di essere condiviso nei sensi che seguono.
In linea di principio, la Soprintendenza deve tener conto, all’attualità, di tutti i vincoli esistenti sull'area sulla base della normativa vigente e quindi sia dei vincoli originari che di quelli sopravvenuti rispetto all'epoca dell'abuso e delle qualificazioni giuridiche che la stessa vincolistica impone (vedi anche: Tar Puglia, Bari, sez.III, 3 dicembre 2008, n. 2765; Tar Lazio, Latina, sez. I, 29 agosto 2008, n. 1004). La valutazione di tale conformità corrisponde all'esigenza attuale di vagliare la compatibilità dei manufatti realizzati abusivamente con il vincolo il quale, ancorché sopravvenuto, costituisce la fondamentale, e più recente, valutazione dell’interesse pubblico generale al corretto utilizzo del territorio.
Tuttavia, la sopravvenuta introduzione di vincoli, rispetto alla relativa domanda di sanatoria dell'immobile proposta, non preclude in via assoluta ed automatica il condono, ma impone che il potere ministeriale di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica consideri la prioritaria esigenza di valutare la compatibilità dello stesso con la previsione delle prescrizioni vincolistiche (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2003, n. 1077; Tar Lazio, Latina, sez. I, 14 luglio 2009, n. 688).
Pertanto, se è legittimo il richiamo nel provvedimento impugnato ai vincoli successivi alla realizzazione dell'abuso de quo, nondimeno il controllo di mera legittimità deve valutare attentamente in concreto i profili di compatibilità paesaggistico - ambientale del manufatto oggetto di richiesta di autorizzazione in sanatoria.
Il provvedimento ministeriale di annullamento deve assicurare una complessiva e compiuta analisi di tutte le circostanze di fatto, e di tutti gli elementi specifici, che:
-- o non sono stati assolutamente esaminati dall'autorità comunale che ha emanato l'autorizzazione; -- ovvero siano stati da essa irrazionalmente considerati in contrasto con i fondamentali principi sulla legittimità dell'azione amministrativa.
In sostanza l’annullamento dell'Amministrazione competente deve essere supportato dalla considerazione, e dalla dimostrazione dei relativi elementi fattuali a sostegno, per cui la sanatoria dell'opera vincolata comprometterebbe irrimediabilmente gli interessi che il vincolo mira a tutelare.
Nel caso di specie, sul piano della logica e della razionalità, la valutazione della Soprintendenza non ha tenuto in alcun conto del fatto che l’abuso in questione concerneva l’ampliamento, per di più per gran parte sottoterra, di un fabbricato in origine legittimamente realizzato ed è affidata al solo richiamo alla disciplina edilizia e ad una normativa paesaggistica sopravvenuta dopo l’abuso.
Quanto alla generica asserzione circa il mancato rispetto dei 150 metri di distanza dai corsi d’acqua pubblici, si prende atto delle due perizie, depositate in atto dalla parte ricorrente che asseverano una distanza di mt. 152, a dimostrazione del rispetto della distanza prescritta dalle norme dei PTP.
Nell’atto impugnato non vi è alcuna motivazione o indicazione circa un possibile difetto di istruttoria od un errore sui presupposti nell’ambito del provvedimento comunale tale da giustificare l’affermazione che l’abuso si sarebbe risolto in un vulnus diretto ed irrimediabile al paesaggio vincolato.
In tali termini, come denunciato dal secondo motivo, può perciò condividersi l’indirizzo per cui, ai fini del rilascio del condono edilizio, i poteri di cui dispone l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico vanno esercitati seguendo una linea "tollerante" in vista di consentire, se possibile, il salvataggio del bene (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 12 febbraio 2010, n. 731).
In tali assorbenti limiti, il ricorso è dunque fondato e va accolto e per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento del provvedimento impugnato.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe;
2. Spese compensate Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Lucia Tosti, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

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