Braschi Walter, rappresentato e difeso dagli avv. Pier
Giuseppe Dolcini e Silvia Nicodemo, con domicilio eletto presso la
seconda, con studio in Bologna, viale Filopanti n. 4;
contro
-Comune di Mercato Saraceno, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Carioli, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Naldi, in Bologna, via Barberia n.
22; - I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del
legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente – già dipendente
del comune di Mercato Saraceno - alla costituzione, da parte dello stesso
Ente, ai sensi dell’art. 2116 cod. civ. e dell’art. 13 L. n. 1338 del
1962, di una rendita vitalizia pari alla quota di pensione corrispondente
ai contributi previdenziali a suo tempo non accreditatigli e per la
condanna del Comune alla costituzione della suddetta rendita.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio del comune di Mercato Saraceno;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza
pubblica del giorno 27 maggio 2010, il dott. Umberto Giovannini e uditi,
per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, il sig. Walter Braschi –
già dipendente del comune di Mercato Saraceno – chiede l’accertamento del
proprio diritto a che la suddetta amministrazione comunale costituisca in
suo favore, ai sensi dell’art. 2116 cod. civ. e dell’art. 13 della L. n.
1338 del 1962, una rendita vitalizia pari alla pensione o quota di
pensione corrispondente ai contributi a suo tempo non versati dall’ente
datore di lavoro, con conseguente condanna dello stesso Comune alla
costituzione e alla periodica corresponsione della rendita
stessa.
Riferisce il ricorrente di essersi accorto, all’atto della
liquidazione del trattamento pensionistico, che I.N.P.S. non aveva
ritenuto validi i versamenti contributivi effettuati dal comune di Mercato
Saraceno in favore del medesimo per i periodi di servizio dal 9/5/1949 al
24/2/1951 e dal 4/1/1955 al 26/10/1956, in quanto rispettivamente
effettuati con marche all’epoca non più in vigore e mediante l’utilizzo di
tessera rilasciata solo successivamente, nell’anno 1972.
L’interessato
decideva di convenire I.N.P.S. in giudizio, al fine di ottenere il
riconoscimento della validità dei suddetti versamenti ai fini
pensionistici, ma la relativa controversia si concludeva con la sentenza
della Corte di Cassazione n. 16192 del 2004, recante esito sfavorevole per
l’attore.
A questo punto, vista l’indebita decurtazione pensionistica
per contributi irregolarmente versati dal Comune datore di lavoro e
relativi a periodi di servizio effettivamente prestati, l’interessato
chiedeva all’amministrazione la costituzione di una rendita vitalizia ex
artt. 2116 cod. civ. e art. 13 L. n. 1338 del 1962. Al silenzio
dell’amministrazione comunale faceva quindi seguito la presentazione del
presente ricorso, per ottenere giudizialmente la costituzione della
suddetta rendita.
Sul punto, il ricorrente sostiene che, secondo il
costante indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione, “…il lavoratore ha
un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi
previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle prescrizioni di
legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene
suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di
lavoro che lo abbia pregiudicato.” (Cass. Civ. sez. lav. 6/7/2002 n.
9850).
In caso di mancato o irregolare versamento contributivo,
l’ordinamento appresta apposito rimedio giuridico costituito dall’azione
giurisdizionale diretta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a
regolarizzare la posizione del lavoratore o mediante il versamento
all’ente previdenziale dei contributi omessi e non ancora prescritti,
ovvero, in caso di prescrizione degli stessi, mediante costituzione di
rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338 del 1962 o, ancora, in
alternativa, tramite risarcimento del danno per equivalente monetario ai
sensi dell’art. 2116 cod. civ..
Il comune di Mercato Saraceno,
costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale chiede che il ricorso sia
dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, trattandosi di controversia previdenziale attribuita alla
cognizione della Corte dei Conti. In subordine, nel merito, il comune
sostiene l’avvenuta prescrizione del diritto del ricorrente,
conseguentemente chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica
udienza del 27 maggio 2010, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata
trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
Oggetto della presente controversia è accertare
se sussista o no il diritto di un lavoratore, già dipendente del comune di
Mercato Saraceno, a che la suddetta amministrazione comunale costituisca
in suo favore, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 1338 del 1962, una
rendita vitalizia pari alla pensione o quota di pensione corrispondente ai
contributi a suo tempo non versati dall’ente datore di lavoro, o che, in
alternativa, la stessa risarcisca per equivalente monetario il danno
causato al dipendente in relazione agli irregolari versamenti effettuati
all’I.N.P.S., secondo quanto previsto dall’art. 2116 cod. civ.
Il
ricorrente aveva avviato, nei confronti di I.N.P.S., un giudizio
pensionistico diretto al riconoscimento della validità dei versamenti
contributivi previdenziali irregolarmente effettuati dall’amministrazione
comunale di Mercato Saraceno, in riferimento al servizio da questi
effettivamente prestato nei periodi: 9/5/1949 – 24/2/1951 e 4/1/1955 –
26/10/1956.
Tale giudizio si è concluso con la sentenza della Corte di
cassazione sez. lav. n. 16192 del 2004 che, ribadendo ulteriormente le
precedenti conclusioni dei giudici di merito, ha respinto le pretese
attoree, confermando l’oggettiva irregolarità dei versamenti contributivi
effettuati dal Comune per i suddetti periodi, con conseguente non
computabilità degli stessi ai fini del calcolo del trattamento
pensionistico del dipendente.
A seguito di detto esito processuale, il
ricorrente chiedeva al Comune di Mercato Saraceno, ritenuto l’unico
responsabile degli irregolari versamenti previdenziali, o di costituire
rendita vitalizia, in favore dell’ex dipendente, corrispondente alla quota
parte di pensione non riconosciuta per effetto di tale inadempimento ex
art. 13 L. n. 1338 del 1962 o di risarcire il danno procurato al medesimo
ai sensi di quanto dispone l’art. 2116 cod. civ..
Il ricorrente, stante
il silenzio serbato dal Comune sulla domanda, ha quindi presentato il
ricorso in esame, parimenti diretto a ottenere il riconoscimento del
proprio diritto alla costituzione della suddetta rendita o, in
alternativa, a essere risarcito del danno subito ex art. 2116 cod. civ.,
da parte da parte del Comune di Mercato Saraceno.
Il Collegio deve
esaminare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso
per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata
dall’amministrazione comunale resistente.
Detta eccezione è infondata,
stante che la Corte di Cassazione SS.UU. ha chiaramente stabilito che
appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la
domanda del soggetto che, in relazione al mancato versamento, da parte
dell’ente pubblico datore di lavoro, di contributi previdenziali, chieda
la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 L. n. 1338
del 1962. Secondo la Cassazione, le domande di risarcimento del danno per
inadempimento degli obblighi contributivi, ancorché nella forma della
costituzione di una rendita vitalizia, hanno per oggetto obbligazioni
direttamente attinenti al rapporto di lavoro e quindi non riconducibili a
una causa previdenziale (Cass. Civ. SS.UU. 30/12/1999 n. 947).
Nel
merito, va in primo luogo respinta l’eccezione di prescrizione del diritto
vantato dal ricorrente, stante che trattasi, nella specie, di prescrizione
decennale il cui termine inizia a decorrere non già dalla data di
collocamento a riposo del lavoratore o da quella in cui il medesimo ha
percepito il trattamento pensionistico decurtato per effetto
dell’inadempienza contributiva del datore di lavoro, ma da quello in cui
si verifica il duplice presupposto di tale inadempienza e della perdita,
totale o parziale, della prestazione previdenziale (v. Cass. Sez. Lav.
15/4/1999 n. 3773; T.A.R. Campania -NA- sez. III, 2/8/2002 n.
4532).
Nella specie, pertanto, ove il dipendente aveva a suo tempo
promosso azione contro I.N.P.S. al fine del riconoscimento della validità,
al fine del calcolo della pensione, dei versamenti contributivi effettuati
dal comune di Mercato Saraceno in modo irregolare, la sussistenza del
secondo presupposto si è verificata solamente con il passaggio in
giudicato della citata sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha
definitivamente stabilito la non computabilità, da parte di I.N.P.S., di
tali versamenti irregolari nel calcolo della pensione dell’odierno
ricorrente, con la conseguenza che, dovendosi iniziare a calcolare la
prescrizione da tale momento, il diritto del ricorrente non risulta
essersi prescritto né alla data della domanda inoltrata al Comune né alla
data della presente domanda giudiziale.
In conclusione, sussistendo
tutti i presupposti di legge e risultando altresì oggettivamente accertato
(anche in base a quanto sostenuto dall’amministrazione comunale nel
pregresso giudizio tra l’odierno ricorrente e I.N.P.S.) che questi
effettivamente prestato regolare servizio alle dipendenze del comune di
Mercato Saraceno per i periodi in questione e non essendo altresì
contestabile che – come risulta con nettezza dalla citata sentenza della
Corte di cassazione sez. Lavoro – l’inadempimento contributivo debba
essere unicamente imputato al Comune datore di lavoro, il ricorso va
accolto e, per l’effetto, si dispone che l’amministrazione comunale di
Mercato Saraceno provveda a costituire, in favore dell’odierno ricorrente,
ai sensi dell’art. 13 della L. n. 1338 del 1962, una rendita vitalizia
reversibile, corrispondente alla parte di trattamento pensionistico non
fruito dallo stesso a causa dell’accertato inadempimento contributivo
dell’Ente per i suddetti periodi lavorativi.
Il Collegio ritiene
tuttavia che, tenuto conto della peculiarità delle questioni affrontate,
possa disporsi, tra le parti, l’integrale compensazione delle spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia – Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto
del ricorrente alla costituzione, da parte del comune di Mercato Saraceno,
di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della L. n. 1338 del 1962,
secondo quanto meglio indicato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio
del giorno 27 maggio 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo
Mozzarelli, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Umberto Giovannini,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)