T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 29 settembre 2010 n. 7918
G. Mozzarelli Pres. U. Giovannini Est.
Doria G. e altra (Avv. G. Spigolon) contro il Comune di Cattolica (Avv. G.
Rossi) e nei confronti di Maffei M. e altra (Avv.ti G. De Bellis e G. Gaudenzi) |
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Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie - Intervento di manutenzione straordinaria ad un edificio principale e di accorpamento ad esso di un piccolo manufatto accessorio - Art. 9 n. 2 del D.M. n. 1444 del 1968 – Disciplina solo gli interventi tra nuove costruzioni e gli edifici vicini già esistenti – Inapplicabilità
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In caso di intervento di manutenzione straordinaria ad un edificio principale e di accorpamento ad esso di un piccolo manufatto accessorio, adibito a ripostiglio, è inapplicabile l’art. 9 n. 2 del D.M. n. 1444 del 1968 che prevede la distanza tra pareti finestrate antistanti in quanto tale norma è destinata a disciplinare unicamente le distanze minime tra nuove costruzioni e gli edifici vicini già esistenti, e non quelle concernenti interventi edilizi realizzati sull’esistente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 532 del 2002, proposto da: Doria Gino e Cerini Milla, rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Spigolon, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Manservisi, in Bologna, via Santo Stefano n. 16;
contro
Comune di Cattolica, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carla Rossi, in Bologna, Strada Maggiore n. 31;
nei confronti di
Maffei Marino e Maltoni Gregorina, rappresentati e difesi dagli avv. Gabriele De Bellis e Giovanna Gaudenzi, con domicilio eletto presso l’avv. Pier Furio Zelaschi, in Bologna, via Castiglione n. 37;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a)della concessione edilizia n. 208 del 24.10.2001 rilasciata dal Comune di Cattolica ai sigg. Maffei Marino e Maltoni Gregorina per lavori di manutenzione straordinaria e accorpamento di accessori al fabbricato principale sito in Cattolica; b)dell'art. 14.11 del regolamento edilizio del Comune di Cattolica approvato con delibera del Consiglio comunale n. 39 del 30.6.1997, ove esso sia interpretato quale deroga all’art. 9 n. 2 del D.M. 2.4.1968 n. 1444 che prevede una distanza minima assoluta di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cattolica e dei controinteressati Maffei Marino e Maltoni Gregorina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, i sigg. Gino Doria e Milla Cerini – proprietari di un fabbricato residenziale in comune di Cattolica – chiedono l’annullamento della concessione edilizia rilasciata dalla locale civica amministrazione ai sigg. Maffei Marino e Maltoni Gregorina – odierni controinteressati – per un intervento di “manutenzione straordinaria con accorpamento di accessori” da questi ultimi realizzato in fabbricato residenziale confinante con la loro proprietà.
I ricorrenti sostengono l’illegittimità del titolo edilizio rilasciato ai controinteressati per asserita violazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, nonché degli artt. 14.11 e 14.3 del Regolamento edilizio comunale, nonché per eccesso di potere, sotto i profili dell’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. I medesimi impugnano, inoltre, le stesse disposizioni regolamentari, qualora le stesse dovessero essere interpretate nel senso di consentire detto accorpamento di manufatto accessorio anche in deroga al suddetto art. 9 del decreto ministeriale.
Il comune di Cattolica, costituitosi in giudizio, si oppone in resistenza, preliminarmente chiedendo pronuncia dichiarativa dell’irricevibilità del gravame per tardività dello stesso. Nel merito, l’amministrazione chiede che il ricorso sia respinto perché infondato.
Si sono inoltre costituiti in giudizio i controinteressati sigg. Maffei Marino e Maltoni Gregorina, sollevando anch’essi eccezione di tardività del ricorso e comunque chiedendo pronuncia dichiarativa di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, stante che, nelle more, oltre ad essere stata modificata la disciplina regolamentare comunale delle distanze con l’introduzione del R.U.E., il manufatto accessorio accorpato è stato oggetto di concessione edilizia in sanatoria, almeno per quanto concerne il posizionamento dello stesso. Nel merito, i controinteressati chiedono la reiezione del ricorso, per ritenuta infondatezza dello stesso.
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio ritiene di potersi esimere dall’esaminare le eccezioni in rito sollevate da entrambe le parti resistenti, poiché il ricorso non merita accoglimento nel merito.
Il Collegio osserva che è infondato il primo mezzo d’impugnazione, con il quale i ricorrenti segnalano violazione dell’art. 9 n. 2 del D.M. n. 1444 del 1968, poiché, a loro dire, con la gravata concessione edilizia, il fabbricato degli odierni controinteressati, comprensivo del manufatto ad esso accorpato, risulta posizionato a distanza inferiore ai 10 metri inderogabilmente previsti dalla disposizione citata rispetto alla parete finestrata del fabbricato di loro proprietà.
Il Collegio rileva che, come si evince dallo stesso titolo edilizio e dagli elaborati progettuali ad esso allegati (v. doc. n. 1 del Comune), l’intervento è consistito in lavori di manutenzione straordinaria all’edificio principale dei controinteressati e nell’accorpamento ad esso di un piccolo manufatto accessorio, adibito a ripostiglio, con conseguente inapplicabilità della norma regolamentare invocata dai ricorrenti, in quanto essa è destinata a disciplinare unicamente le distanze minime tra nuove costruzioni e gli edifici vicini già esistenti, e non quelle concernenti interventi edilizi realizzati sull’esistente.
Si deve inoltre rilevare l’infondatezza del secondo mezzo d’impugnazione, stante che – “a contrario” di quanto sostenuto dai ricorrenti - tale tipologia di intervento era consentita dall’art. 14.11 del Regolamento edilizio comunale, detta norma prevedendo chiaramente la possibilità di intervenire su manufatti accessori già oggetto di concessione edilizia in sanatoria (come è, nella specie, la situazione del manufatto in questione), anche mediante accorpamento degli stessi all’edificio principale al quale prima accedevano.
Nel caso in esame, pertanto, risultano sussistenti tutti i presupposti indicati dalla suddetta disposizione comunale, stante che il manufatto accorpato dista dal confine m. 1,70 e, quindi, più della misura di m. 1,50 ivi prevista, che lo stesso risulta essere stato precedentemente condonato e che il nuovo posizionamento interessa aree interne non prospicienti la pubblica via.
D’altra parte, il Collegio ritiene ragionevole e persuasiva l’interpretazione data dall’amministrazione comunale alla suddetta disposizione in una fattispecie in cui, contestualmente alla demolizione di un manufatto accessorio che era situato sul confine di proprietà (e quindi molto vicino al fabbricato dei ricorrenti), è stato consentito l’accorpamento di un manufatto avente in concreto analoghe se non minori dimensioni in termini di superficie e volumetria rispetto a quello demolito (v. doc. n. 4 del Comune), con posizionamento finale dello stesso a m. 1, 70 dal confine della proprietà e quindi a distanza superiore a quella minima prescritta dal Regolamento e, inoltre, con significativo arretramento del manufatto accorpato, rispetto a quello preesistente ora demolito, dal fabbricato dei ricorrenti,
Risulta pertanto destituita di alcun fondamento la lamentata doglianza rilevante erroneità dei presupposti in fatto e in diritto su cui si fonderebbe il provvedimento impugnato.
Per i motivi suesposti, il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia – Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in esame, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, quale parte soccombente, al pagamento delle spese relative al presente giudizio in favore di entrambe le parti resistenti e si liquidano per l’importo complessivo di €. 7.000,00 (settemila/00) oltre c.p.a e i.v.a., di cui €. 3.500,00 oltre c.p.a e i.v.a. in favore dell’amministrazione comunale di Cattolica ed €. 3.500,00 oltre c.p.a. e i.v.a. in favore dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2010
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