T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - SEZIONE II - Ordinanza 15 ottobre 2010 n. 740
Pres. Calderoni Est. Gambato Spisani
Siemens Spa (Avv.ti G. Berruti, I. Gorlani, V. Noseda, H. Garuzzo) c/ Azienda
Ospedaliera di Cremona (Avv. R. Mangia) |
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Contratti P.A. – Gara – Commissione di gara – Composizione – Membri esterni – L.R. Lombardia n. 14/1997 – Ammissibilità - Violazione art. 84 D.lgs. 163/2006 – Non sussiste
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Non sussiste la violazione dell’art. 84 D.lgs. 163/2006, in ordine alla composizione della commissione di gara, qualora la Stazione appaltante abbia preposto alla gestione della stessa un organo articolato composto da un seggio di gara, di cui fanno parte esclusivamente dipendenti dell’azienda stessa, e da una commissione giudicatrice propriamente detta, composta da soggetti esterni incaricati della sola valutazione qualitativa delle offerte ai sensi della L.R. Lombardia n. 14/1997
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2010, proposto da:
Siemens Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Berruti, Innocenzo Gorlani, Vittorio Noseda, Helga Garuzzo, con domicilio eletto presso Innocenzo Gorlani in Brescia, via Romanino, 16;
contro
Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Cremona, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Mangia, con domicilio eletto presso Chiara Ghidotti in Brescia, via Solferino, 55;
nei confronti di
Toshiba Medical Systems Italia Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Montorzi, con domicilio eletto presso Enrico Bertoni in Brescia, C.To S. Agata, 22 (Fax=030/3775875);
per l’annullamento, previa sospensione,
della deliberazione 14 luglio 2010 n°172, con la quale il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Istituti Ospitalieri di Cremona” ha aggiudicato alla Toshiba Medical Systems S.r.l. il primo lotto, costituito da un tomografo assiale computerizzato, della procedura aperta indetta giusta bando 13 aprile 2010 per affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la fornitura del predetto tomografo e di un apparato per la risonanza magnetica nucleare, deliberazione resa nota alla ricorrente mediante comunicazione 15 luglio 2010 prot. n°15328/10/cr;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, in particolare, in quanto occorrer possa:
dei verbali di gara;
della deliberazione 10 giugno 2010 n°135, con la quale il Direttore generale dell’Azienda ha nominato la commissione giudicatrice;
nonché per la declaratoria di inefficacia
del contratto eventualmente stipulato;
e in ogni caso per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto, ovvero in subordine al risarcimento per equivalente in danaro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Cremona e di Toshiba Medical Systems Italia Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Toshiba Medical System Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Montorzi, con domicilio eletto presso Enrico Bertoni in Brescia, C.To S. Agata, 22 (Fax=030/3775875);
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che la ricorrente impugna l’esito della gara indetta nei termini previsti dal bando (doc. 1 ricorrente, copia di esso) di cui in epigrafe, alla quale ha partecipato classificandosi, quanto al primo lotto oggetto del ricorso, seconda con punti 91,37, dopo la vincitrice, prima con 93,88 punti (doc. 5 ricorrente, copia verbale di gara 5 luglio 2010; la graduatoria è a p. 2 di esso; doc. ti 7 e 8 ricorrente, copia comunicazione esito e delibera di aggiudicazione definitiva);
- che con il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 84 del d. lgs. 12 aprile 2006 n°163, per esser stata a suo dire irregolarmente nominata la commissione giudicatrice. Deduce in proposito che i tre membri della stessa sono, come risulta dal verbale 21 giugno 2010 n°1 (doc. 4 ricorrente, copia di esso), rispettivamente il Direttore della struttura complessa dei servizi di radiodiagnostica dell’Ospedale Niguarda di Milano, il Primario della Radiodiagnostica dell’Ospedale S. Gerardo di Monza e il Responsabile dell’ingegneria clinica dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova, e quindi non rivestono, come invece sarebbe prescritto dalla norma richiamata, la qualità di dirigenti o funzionari della stazione appaltante;
- che con il secondo motivo deduce eccesso di potere, per avere l’apparecchiatura offerta dalla controinteressata asseritamente prestazioni inferiori alla propria, prestazioni che sarebbero state al contrario valutate più favorevolmente;
- che i motivi dedotti appaiono, allo stato, non assistiti da fumus. In ordine alla composizione della commissione, va rilevato in punto di fatto che, a mente della delibera di nomina, 10 giugno 2010 n°135, prodotta in copia quale doc. 2 dall’Azienda intimata, alla gestione della gara è stato preposto un organo articolato, composto da un seggio di gara, di cui fanno parte esclusivamente dipendenti dell’Azienda stessa, e da una commissione giudicatrice propriamente detta, composta dai ricordati sanitari dipendenti da altre strutture e incaricata della sola “valutazione qualitativa delle offerte” (cfr. doc. cit. ultima pagina). In tali termini, la modalità di composizione dell’organo in questione appare non contraria né al disposto dell’art. 84 d. lgs. 163/2006 citato, né alla norma speciale dell’art. 10 ultimo comma della l.r. Lombardia 19 maggio 1997 n°14, che è norma speciale applicabile alla fattispecie e consente in generale il ricorso a esperti esterni. In ordine alle caratteristiche delle apparecchiature offerte, infine, non vi sono allo stato elementi probatori tali da far dubitare che si tratti di scelta discrezionale dell’amministrazione, non sindacabile al di fuori dei casi di illogicità manifesta, nella specie non ravvisabile;
- che la particolarità e novità della questione è giusto motivo per compensare le spese della fase cautelare;
- che l’udienza pubblica per il merito verrà fissata nel rispetto dell’art. 120 c.p.a. dal Presidente dopo la formazione del giudicato cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
respinge l’istanza; compensa le spese della fase cautelare; manda al sig. Presidente della Sezione Seconda perché sia fissata l’udienza pubblica di merito ai sensi di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2010
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