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n. 10-2010 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - SEZIONE II - Ordinanza 15 ottobre 2010 n. 739
Pres. Calderoni Est. Tenca
EBM Srl (Avv.ti S. Cuzzetti, P. Gerin, C. Pullano) c/ Azienda
Ospedaliera “Bolognino Seriate” (Avv.ti R. Bonardi, M. Saita)


Contratti P.A. – Gara – Aggiudicazione - Impugnazione - Gestore uscente – Affidamento temporaneo – Condizioni economiche proposte in gara – Applicabilità - Ragioni.

L’affidamento temporaneo a favore del gestore uscente, che ha impugnato l’aggiudicazione innanzi al Giudice amministrativo a favore di un altro concorrente, deve avvenire alle condizioni economiche offerte nella procedura selettiva oggetto della controversia; diversamente opinando, il ricorrente otterrebbe un vantaggio maggiore di quello che gli spetterebbe in caso di esito vittorioso del giudizio.


N. 00739/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01081/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2010, proposto da:

E.B.M. - Elettronica Bio Medical Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Cuzzetti, Piero Gerin, Carmine Pullano, con domicilio eletto presso Stefano Cuzzetti in Brescia, via Solferino, 17 (Fax=030/3753289);

contro



Azienda Ospedaliera "Bolognini Seriate", rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Bonardi, Marco Saita, con domicilio eletto presso Roberto Bonardi in Brescia, via XX Settembre, 40;

nei confronti di



Tecnologie Sanitarie Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Valentino Vulpetti, Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso Alberto Salvadori in Brescia, via XX Settembre, 8;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- DEGLI ATTI DELLA GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE GLOBALE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI (GLOBAL SERVICE) IN SUPPORTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA;
- DELLA DELIBERA DI INDIZIONE DELLA GARA, DEL BANDO E DEI CAPITOLATI;
- DELL’ATTO DI AMMISSIONE DELLA CONTROINTERESSATA;
- DELLA DELIBERA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI GARA;
- DEI VERBALI DELLA PROCEDURA SELETTIVA;
- DELL’ATTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda e della controinteressata;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Tecnologie Sanitarie Spa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 55, 119 e 120 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Evidenziato, ad un sommario esame:
- che il Collegio ravvisa la propria competenza ai sensi dell’art. 13 del Codice del processo amministrativo, poiché la controversia verte su atti emanati da una pubblica amministrazione che ha sede nella circoscrizione territoriale di questo T.A.R.;
- che il Collegio ritiene necessario esaminare congiuntamente il ricorso principale ed il gravame incidentale, e rispetto a quest’ultimo la notifica non risulta ancora perfezionata;
- che pertanto è opportuno un rinvio della trattazione delle domande cautelari alla prossima Camera di consiglio, conservando l’inefficacia interinale del contratto già stipulato;
- che non pare prodursi nel frattempo un pregiudizio grave in capo alla stazione appaltante, tenuta a mantenere l’affidamento temporaneo a favore del gestore uscente;
- che, a questo proposito, il bene della vita cui ambisce parte ricorrente è rappresentato dall’aggiudicazione della gara alle condizioni economiche proposte;
- che pertanto l’affidamento temporaneo, decorrente dall’1/10/2010, deve avvenire alle condizioni economiche proposte nella procedura selettiva di cui si controverte;
- che diversamente opinando parte ricorrente otterrebbe un vantaggio maggiore di quello che le spetta in caso di esito vittorioso del presente giudizio;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
rinvia la trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 28/10/2010.
Inibisce medio tempore l’efficacia del contratto già stipulato.
Dispone la prosecuzione provvisoria del servizio da parte della ricorrente, alle condizioni descritte in narrativa.
Riserva ogni statuizione sulle spese alla pronuncia cautelare definitiva.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2010


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