T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 14 ottobre 2010 n. 32824
Pres. L. Tosti – Est. S. M. Russo
Iatalia Nostra, Greenpeace, WWF e altri (Avv.ti M. Ceruti e V. Stefutti) c/ Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) e regione Veneto (Avv.ti E. Zanon e A.
Manzi). |
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1. Ambiente e territorio – Energia - Centrale termoelettrica – Trasformazione da olio a carbone - Art. 5-bis del d.l. n. 5/09 – Valutazioni - Emissioni in atmosfera – Insufficienza – Impatto sul territorio – Necessità.
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2. Ambiente e territorio – Energia - Art. 5-bis del d.l. n. 5/09 – Art. 117 Cost. – Questione di legittimità costituzionale – Manifestamente infondata – Ragione.
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3. Ambiente e territorio – Energia – VIA statale – Competenza statale – Sussiste – Parere regionale – Funzione collaborativa – Ammissibilità.
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4. Ambiente e territorio – Energia – Centrale termoelettrica – Trasformazione da olio a carbone – Necessità energetiche e compatibilità ambientale – Giudizio – Ministero Ambiente - Competenza – Sussiste.
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5. Ambiente e Territorio - Energia – Centrale termoelettrica – Trasformazione da olio a carbone – Procedimento – SIA – Applicabilità – Non sussiste – Autorizzazione unica ex art. 1 d.l. 7/02 – Necessità.
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6. Ambiente e Territorio - Energia – Parco del Delta del Po – Centrali termoelettriche – Alimentazione a gas metano – Obbligo – Non sussiste – Fonti alternative – Ammissibilità.
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1. L’art. 5-bis del d.l. n. 5/09 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/09), in virtù del quale “…per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l’alimentazione a carbone o altro solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l’abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell’allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152…”, ben lungi dall’aver introdotto una regola meno restrittiva della precedente, in realtà pone un più preciso, serio ed articolato parametro di verifica del sistema d’alimentazione, basato non più sul solo profilo delle emissioni in atmosfera, ma sul complessivo impatto sul territorio conseguente alla riconversione dell’impianto.
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2. E’ manifestamente infondata la pretesa illegittimità dell’art. 5-bis del d.l. n. 5/09 per violazione dell’art. 117 Cost., in quanto il congiunto giudizio su necessità energetiche nazionali e presupposti ambientali implica una ponderazione complessa, che coinvolge profili tecnici e profili di vera e propria opportunità complessiva, tali da trascendere ogni localismo; e poiché spetta allo Stato la potestà legislativa concorrente in tema di “produzione, trasporto e distribuzione di energia” di cui all’art. 1117, comma 3, Cost. anzitutto non può giammai predicarsi una pretesa superiorità di ogni scelta locale o regionale, ove non sia previamente delineato un disegno che bilanci seriamente le esigenze connesse alla produzione di energia e gli altri interessi, variamente modulati, di gestione del territorio.
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3.Il procedimento di VIA statale è nell’esclusiva competenza della P.A. statale, sicché, nel relativo procedimento, il parere regionale è essenzialmente collaborativo del compito spettante alla Commissione VIA-VAS statale, a sua volta consultivo rispetto all’autorità competente (MATT e MIBAC).
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4. La proposta di trasformazione di una centrale termoelettrica da olio combustibile a carbone, posto che si inserisce nella strategia di incremento dell’offerta energetica a fronte del crescente deficit energetico nazionale, sottende un interesse pubblico di natura primaria alla produzione elettrica strettamente legato allo sviluppo economico e sociale di tutta la Repubblica e, quindi, esclude che tale trasformazione sia da reputare un problema di rilevanza meramente locale, mentre va visto nell’ottica dei bisogni di approvvigionamento energetico nazionale, al punto che il congiunto giudizio sulle necessità energetiche nazionali e i presupposti ambientali implica una ponderazione complessa, che coinvolge profili tecnici e profili di vera e propria opportunità, tali da trascendere l’aspetto prettamente gestionale tipico della competenza dirigenziale e da rientrare tra i poteri di indirizzo politico-amministrativo del Ministero.
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5. Le crescenti esigenze energetiche nazionali giustificano il sistema semplificato dell’autorizzazione unica previsto dell’art. 1 del d.l. 7/2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge 290/2003), non per questo meno garantistico rispetto al sistema dettato dal DPCM 27 dicembre 1988, incentrato sull’ormai superato metodo dello studio d’impatto ambientale – SIA, il cui richiamo nell’art. 34, co. 1, del d.lgs. 152/2006 deve essere considerato come un mero rinvio alle regole tecniche ivi contenute, al di fuori delle quali il procedimento è e resta soltanto quello evincibile dalla ratio dell’art. 1 del d.l. 7/2002, al quale è rimessa la scelta discrezionale di quale e quanta partecipazione pubblica può essere assicurata de futuro ed oltre all’apporto dei corpi rappresentativi locali titolari di funzioni e potestà ambientali, nei singoli procedimenti VIA.
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6. L’art. 30 della l.r. Veneto 36/1997, istitutiva del Parco del Delta del Po, non impone per forza l’alimentazione a gas metano per le centrali elettriche, all’uopo bastando una fonte alternativa che ne assicuri un “…pari o minor impatto ambientale…”, sicché occorre verificare in concreto, e rispetto al gas metano, l’impatto ambientale complessivo della scelta dell’alimentazione a carbone della centrale di Porto Tolle.
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