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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I - Ordinanza 14 ottobre 2010 n. 1098
Pres. Quadri Est. Simonetti
Riva Giardini Srl (Avv. M. Boifava) c/ Comune di Campione D’Italia (N.c.)


Contratti P.A. – Gara – Offerta economica - Oneri di sicurezza - Omissione – Esclusione – Clausola espressa di esclusione – Assenza – Irrilevanza.

L’omessa indicazione nell’offerta economica dei costi relativi alla sicurezza, di cui agli artt. 86 co. 3-bis e 87 co. 4 D.lgs. 163/2006, comporta l’esclusione dalla gara, ancorchè tale conseguenza non sia stata espressamente prevista dal bando.


N. 01098/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02064/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2010, proposto da:

Riva Giardini Srl, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con Santamaria Srl e S.M.E.I. Società Milanese Eco Interventi Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Boifava, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R.;

contro



Comune di Campione D'Italia, in persona del Sindaco p.t.;

nei confronti di
Marotta Macchine Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Clini, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Bullo in Milano, via Crocefisso16; Florivivaista Brendolini Franco, Cipriani Antonio Srl;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del processo verbale delle operazioni di gara in data 21.8.2010 per mezzo del quale viene approvata la graduatoria finale della procedura ad evidenza pubblica esperita per l'affidamento del servizio di manutenzione programmata del verde pubblico comunale, Triennio 2010-2012 e, conseguentemente, classificati utilmente in graduatoria tutti i concorrenti ancorchè presentati, diversamente da quanto posto in essere dalla ricorrente, un'offerta priva dell'indicazione specifica dei costi relativi alla sicurezza ovverosia violativa del combinato disposto degli artt. 86, comma 3bis, 87, comma 4, D.Lgs. 163/2006 e 26, comma 6, D.Lgs 81/2008;
se ed in quanto occorrer possa dei restanti processi verbali delle operazioni di gara (non producibili perché non disponibili);
di ogni altro provvedimento o atto amministrativo, comunque risalente all'amministrazione aggiudicatrice de qua, connesso od attuativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marotta Macchine Srl;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 55, 119 e 120 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Hadrian Simonetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Osservato in premessa come, con unico articolato motivo di censura, parte ricorrente, terza classificata nella procedura in oggetto, lamenta la mancata esclusione delle prime due concorrenti per non avere indicato nelle loro offerte i costi relativi alla sicurezza di cui agli artt. 86 co. 3-bis e 87 co. 4 d.lgs. 163/2006;
come, non contestati in questa sede i fatti di causa, il punto di diritto concerne la questione in ordine agli effetti della mancata indicazione nell’offerta dei costi relativi alla sicurezza, ovvero se tale omissione comporti di per sé l’esclusione dalla gara, ancorché tale conseguenza non sia stata espressamente prevista dal bando;
rilevato, ad un primo sommario esame, come sulla scorta del precedente più prossimo rappresentato da Cons. St., V, n. 4849/2010 il ricorso presenta profili di fondatezza, tali da giustificare una sollecita definizione nel merito ai sensi degli artt. 119 co. 3 e 120 co. 6 c.p.a.;
ritenuto come, in considerazione della durata triennale dell’appalto, non ricorra il presupposto dell’estrema gravità ed urgenza per disporre medio tempore le misure cautelari richieste;
ritenuta infine ai sensi dell’art. 64 co. 3 c.p.a. la necessità, sul piano istruttorio, che l’amministrazione resistente depositi le offerte presentate in corso di gara dalle prime due classificate, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza;
rilevato infine che, ove si interpreti l’art. 57 prima parte (“Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare”) come riferito anche all’ordinanza emessa ex artt. 119 co. 3 e 120 co. 6 c.p.a., sussistono giustificati motivi per compensare le spese del procedimento cautelare.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 febbraio 2011 alle ore 12.00, compensando le spese della fase cautelare;
ordina alla parte resistente di depositare presso la segreteria della Sezione, entro 30 giorni, le offerte presentate dalle prime due classificate in gara.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Elena Quadri, Presidente FF
Hadrian Simonetti, Referendario, Estensore
Laura Marzano, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2010


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