T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I - Ordinanza 14 ottobre 2010 n. 1097
Pres. Quadri Est. Simonetti
F.lli Grignola Sas (Avv. C. Caputo) c/ Comune di Peschiera Borromeo
(Avv. F. Masci) |
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1. Contratti P.A. – Gara – Offerta economica – Giustificativi - Costo del lavoro – Omissione – Rilevanza.
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2. Contratti P.A. – Gara – Contratto sottoscritto e per metà eseguito – Dichiarazione di inefficacia – Inammissibilità.
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1. L’omessa indicazione, nei giustificativi dell’offerta economica, delle voci essenziali del costo del lavoro, è suscettibile, per un verso, di minare la serietà e l’attendibilità dell’offerta stessa, e per l’atro verso, di determinare, ove ricomprese, un diverso esito della procedura.
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2. Nell’ipotesi in cui il contratto sia stato già sottoscritto e per circa metà eseguito non sussistono gli estremi per dichiarare l’inefficacia del contratto a norma dell’art. 122 C.p.a., residuando quindi la sola tutela per equivalente del danno subito e provato.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2010, proposto da:
F.Lli. Grignola di Grignola Vittorio e C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Carla Caputo, presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano, piazza Cinque Giornate, 5;
contro
Comune di Peschiera Borromeo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Masci, presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano, via Spadari 2;
nei confronti di
Ditta Pellegatta Arisitide, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Morra, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Gaspari in Milano, corso Lodi 47;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della determinazione del Responsabile del Settore Ecologia e Mobilità - Dott.ssa Viviana Lazzarini del Comune di Peschiera Borromeo n.273 in dat 22.3.2010 avente ad oggetto "Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico: taglio erba, spollonatura, diserbo e raccolta foglie - Aggiudicazione" suddivisi in n.6 lotti, limitatamente al lotto 5 in cui la ricorrente si è collocata seconda nella graduatoria finale;
2) di tutte le operazioni e verbali di gara rispettivamente in data 4.3.2010 (1^ seduta), 12.3.2010 (2^ seduta) e 16.3.2010 (3^ seduta);
3) di ogni atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e comunque connesso
nonché infine per la declaratoria di inefficacia e/o l'annullamento del contratto, ove stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria del servizio di cui al lotto 5, e per il conseguente risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Peschiera Borromeo e di Ditta Pellegatta Arisitide;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza istruttoria nr. 138/2010;
Vista la relazione di verificazione depositata il 20.9.2010;
Visti gli artt. 55, 119 e 120 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Hadrian Simonetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Rilevato come, all’esito della verificazione posta in essere dalla Direzione Provinciale del Lavoro, risulta che l’impresa controinteressata, nella formulazione e nella giustificazione della propria offerta economica, ha omesso di indicare alcune voci essenziali del costo del lavoro (oneri previdenziali ed assistenziali, Irap, trattamento di fine rapporto) suscettibili, per un verso, di minare la serietà e l’attendibilità dell’offerta e, per altro verso, di determinare, ove ricomprese, un diverso esito della procedura;
rilevato quindi come, sotto tale profilo, sussistono profili di fondatezza del ricorso;
ritenuto inoltre come, tenuto conto che il contratto è stato già sottoscritto e che per circa la metà è stato anche già eseguito (cfr. dichiarazione delle parti a verbale), non sembrano esserci gli estremi per dichiarare l’inefficacia del contratto a norma dell’art. 122 c.p.a., residuando quindi la sola tutela per equivalente del danno “subito e provato”;
rilevato infine che, ove si interpreti l’art. 57 prima parte (“Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare”) come riferito anche all’ordinanza emessa ex artt. 119 co. 3 e 120 co. 6 c.p.a., sussistono giustificati motivi per compensare le spese del procedimento cautelare, riservata al merito la liquidazione del compenso dovuto al verificatore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 febbraio 2010 alle ore 12.00, compensando le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Elena Quadri, Presidente FF
Hadrian Simonetti, Referendario, Estensore
Laura Marzano, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2010
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