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n. 10-2010 - © copyright

 

T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 7 ottobre 2010 n. 3535
Corrado Allegretta - Presidente, Savio Picone - Estensore.


Contratti della p.a. - Cauzione provvisoria e definitiva - Cauzione provvisoria - Dimezzamento - Certificato di qualità - Riferimento - Al sistema gestionale complessivo dell'azienda.

Ai fini del dimezzamento della cauzione provvisoria, deve escludersi che l'efficacia del certificato di qualità sia condizionata all'elencazione dettagliata delle singole denominazioni delle categorie in termini coincidenti con quelle indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, poiché la certificazione di qualità è normalmente riferita al sistema gestionale complessivo dell'azienda e, pertanto, in assenza di specifiche limitazioni, comprende tutti i processi di lavorazione che l'impresa esegue nell'espletamento della propria attività e per le quali ha conseguito l'attestazione SOA.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2010, proposto dalla
Società Cooperativa Braccianti Riminese, in proprio e quale mandataria del raggruppamento con Società Cooperativa San Martino e E.Co.Tec. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Vito Di Natale, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Guido De Ruggiero, 9;

contro



Comune di Giovinazzo, rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Bellacosa Marotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Imbriani, 91;

per l'annullamento



del verbale di gara del 29.7.2010, con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla gara di appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori di consolidamento della fascia costiera e della costa rocciosa nel Comune di Giovinazzo;
della comunicazione prot. n. 18449 del 29.7.2010, di esclusione della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giovinazzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Vito Di Natale e Fedele Bellacosa Marotti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il paragrafo III.1.1) del bando di gara prescriveva la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori ". fermo quanto previsto dall'art. 40, comma 7, del D.Lvo 163/2006" e che l'a.t.i. ricorrente ha allegato una cauzione dimezzata ed è stata esclusa sul rilievo che ". la capogruppo mandataria Soc. Coop. Braccianti Riminese ha esibito certificazione di qualità non corrispondente per tipologia a quella dei lavori posti in gara";
Rilevato che l'art. 40, settimo comma, del Codice dei contratti pubblici dispone che le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del dimezzamento della cauzione provvisoria;
Rilevato altresì che l'art. 75, settimo comma, del Codice stabilisce che l'importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la sopradetta certificazione del sistema di qualità e che, per fruire del beneficio, l'operatore segnala nell'offerta il possesso del requisito, documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti;
Considerato che il ricorso verte su unica questione di diritto, occorrendo decidere se sia necessario che il certificato di qualità menzioni espressamente le categorie delle lavorazioni oggetto della gara (come ritenuto dalla stazione appaltante), ovvero se possa invece ritenersi sufficiente una certificazione ascritta al sistema gestionale complessivo dell'azienda, indipendentemente dall'indicazione delle singole categorie di lavorazioni di cui all'allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000 per le quali l'impresa ha conseguito le corrispondenti attestazioni SOA;
Ritenuto, al cospetto del tenore letterale delle norme di legge, di dover aderire all'interpretazione più conforme al favor partecipationis, secondo la quale deve escludersi che, ai fini considerati, l'efficacia del certificato di qualità sia condizionata all'elencazione dettagliata delle singole denominazioni delle categorie in termini coincidenti con quelle indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, poiché la certificazione di qualità è normalmente riferita al sistema gestionale complessivo dell'azienda e, pertanto, in assenza di specifiche limitazioni, comprende tutti i processi di lavorazione che l'impresa esegue nell'espletamento della propria attività e per le quali ha conseguito l'attestazione SOA (cfr., in tal senso, l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 34 del 2000);
Ritenuto pertanto di dover condividere l'orientamento già formatosi in giurisprudenza nel vigore della legge n. 109 del 1994 (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 6 giugno 2005 n. 1181, riferita a fattispecie analoga a quella in esame);
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere l'impugnativa ed annullare il provvedimento di esclusione, con compensazione delle spese processuali (sussistendo obiettive incertezze interpretative sulla questione dedotta);

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il verbale di gara del 29.7.2010, con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2010



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