Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2010 - © copyright

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 11 ottobre 2010 n. 18383
Pres. S. Romano, est. P. Palmarini
Urania Consulting & Engineering Scarl (Avv. Chiara Maramma) c. Regione Campania
(Avv.ti Maria Luigia Schiano di Colella Lavina)


Concessioni e contributi – Restituzione del contributo – Controversia – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste – Ragioni

Le controversie aventi ad oggetto la restituzione del contributo non utilizzato per le finalità per il quale era stato concesso, spettano alla giurisdizione ordinaria, in quanto non si ha in tal caso la rimozione di un atto per vizi propri o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico, bensì la constatazione di un inadempimento, in relazione al quale la posizione di cui si discute è di diritto soggettivo. Per ragioni analoghe, si afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in tema di revoca per mancato rispetto dei termini di realizzazione dell’opera finanziata (1)
- - - - - - - - - - - - - - - ->br> 1. Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2004 n. 3186; id. 1822/2004 ; TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 19 febbraio 2004, n. 717


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 4898 del 2010, proposto da: URANIA CONSULTING & ENGINEERING Scarl in liquidazione, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall’Avvocato Chiara Maramma, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 70;

contro



la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia del ricorso notificato e in virtù del decreto n. 575/2010 dall’Avvocato Maria Luigia Schiano di Colella Lavina, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81;

per l'annullamento, previa sospensione,



a) del decreto dirigenziale n. 469 del 10.6.2010 che ha disposto la revoca delle agevolazioni concesse con d.d. 183 del 4.8.2004 (rettificato con d.d. n. 503 dell’1.12.2005);
b) di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, ivi compreso l’avviso di avvio del procedimento di revoca dell’11.5.2010 (prot. 2010.0411958).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il decreto della Regione che ha disposto la revoca delle agevolazioni concesse sotto forma di bonus fiscale (dell’importo di € 44.221,36) nell’ambito del regime di aiuti alle PMI (d.d. 4462/2002) provvedendo, altresì al recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi.
In particolare, la Regione ha riscontrato che la beneficiaria, in violazione di quanto stabilito dall’art. 3, comma 16 del regolamento attuativo ha, successivamente alla fruizione dei contributi, ceduto l’azienda e dunque, i beni oggetto dell’agevolazione, alla SAPA s.r.l. Inoltre, l’amministrazione ha rilevato che “la ditta è stata posta in liquidazione in data 30.4.2009 contravvenendo a quanto indicato nell’art. 2, comma 3 del regolamento attuativo”.
L’impugnazione fonda su diverse censure di eccesso di potere e violazione di legge.
Si è costituita per resistere al ricorso la Regione Campania che ha eccepito in rito il difetto di giurisdizione.
Preliminarmente, rileva il Collegio che nel caso di specie è possibile, ai sensi degli artt. 60 e 74 del c.p.a., definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, poiché il contraddittorio tra le parti risulta correttamente instaurato e la domanda appare manifestamente inammissibile.
Infatti, il Collegio ritiene che sia fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente.
La giurisprudenza ha avuto modo di affrontare più volte il problema degli aiuti alle imprese, rappresentati dalla concessione di contributi o altri incentivi economici, e della giurisdizione sulle relative controversie.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2004 n. 3040; sez. IV, 11 aprile 2002 n. 1989; sez. V, 27 marzo 2000 n. 1765; sez. VI, 28 giugno 2004 n. 4621: sez. VI, 20 maggio 2004 n. 3264; TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 gennaio 2004 n. 28), che la posizione del beneficiario del contributo è di diritto soggettivo (con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario) allorquando le norme comunitarie e nazionali determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali, mentre ove l’erogazione del contributo e il suo eventuale recupero costituiscono esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione è di interesse legittimo, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione amministrativa. Si afferma inoltre che, anche dopo la concessione del contributo e la conseguente nascita di una posizione di diritto soggettivo, la P.A. conserva il potere di autotutela.
In particolare, si afferma espressamente la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla quantificazione e decurtazione di contributi erogati nell’ambito dei programmi comunitari gestiti dalle Regioni e cofinanziati dai fondi strutturali europei, in quanto frutto di attività vincolata da criteri predisposti dalla legge (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 19 febbraio 2004 n. 717).
La giurisprudenza della Cassazione (si vedano Cass., sez. un., 19 febbraio 2004 n. 3342 e 10 maggio 2001 n. 183) afferma che, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre verificare se l’interesse del privato è tutelato in via immediata e diretta, ovvero subordinatamente all’interesse pubblico prevalente, in quanto solo nel primo caso la sua posizione acquista consistenza di diritto soggettivo.
Quanto alle controversie in tema di restituzione del contributo non utilizzato per le finalità per il quale era stato concesso, la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2004 n. 3186), prevede che, in tali casi, la relativa controversia appartenga alla giurisdizione ordinaria, in quanto non si ha in tal caso la rimozione di un atto per vizi propri o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico, bensì la constatazione di un inadempimento, in relazione al quale la posizione di cui si discute è di diritto soggettivo. Per ragioni analoghe, si afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in tema di revoca per mancato rispetto dei termini di realizzazione dell’opera finanziata (Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2004 n. 1822).
In definitiva, può affermarsi che la giurisprudenza, con riferimento alle controversie in tema di contributi pubblici, distingue nel modo seguente:
• appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla concessione del contributo, allorché questa dipenda da valutazioni discrezionali in ordine all’interesse pubblico da perseguire, ed alla revoca del medesimo contributo per ragioni di pubblico interesse;
• appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a provvedimenti vincolati di attribuzione del contributo, dove cioè la legge predetermina totalmente le condizioni per la loro attribuzione, nonché quelle in ordine alla revoca degli stessi, derivante da inadempienze del beneficiario.
Tanto premesso, nel caso di specie, la Regione ha revocato le agevolazioni concesse in quanto la beneficiaria avrebbe violato, cedendo in data 17.12.2008 la proprietà dell’azienda e, dunque, i beni oggetto dell’agevolazione le disposizioni dell’art. 3 comma 16 del regolamento attuativo, le quali stabiliscono che “è fatto obbligo all’impresa di non alienare/cedere o distrarre gli investimenti agevolati per il periodo di cinque anni dalla data della domanda di fruizione/erogazione” dei contributi. Inoltre, secondo l’amministrazione “la ditta è stata posta in liquidazione in data 30.4.2009 contravvenendo a quanto indicato nell’art. 2, comma 3 del regolamento attuativo”.
Si tratta, come è evidente, di ragioni concernenti la fase di attuazione dell’intervento finanziato e l’esatto adempimento degli obblighi nascenti dalla concessione del contributo. In altre parole, non vi è stata da parte dell’amministrazione alcuna nuova valutazione dell’interesse pubblico bensì la mera constatazione del mancato rispetto da parte della ricorrente delle condizioni discendenti dal finanziamento.
Ne consegue, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non fondando la revoca su ragioni afferenti all’esercizio del potere concessorio.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, dichiara inammissibile il ricorso R.G. n. 04898/2010 per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Condanna la URANIA CONSULTING & ENGINEERING Scarl in liquidazione a rifondere alla Regione Campania le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario
Paola Palmarini, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2010



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento