T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 15 ottobre 2010 n. 2084
Antonio Cavallari – Presidente, Ettore Manca – Estensore. |
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1. Contratti della p.a. – Giurisdizione e competenza – Contratto di appalto di servizi – Revisione dei prezzi – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo.
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2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Appalto di servizio – Capitolato speciale d’oneri di servizio – Revisione prezzi – Richiesta – Entro una data determinata – Clausola – Legittimità.
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1. La controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto di servizi cui sia applicabile ratione temporis l’art. 244, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, spetta al giudice amministrativo, al quale la predetta disposizione ha attribuito la giurisdizione esclusiva per le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica.
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2. In un appalto di servizio, non viola l’art. 6 comma 4, l. 24 dicembre 1993 n. 537, come novellato dalla l. 23 dicembre 1994 n. 724, la clausola del capitolato speciale d’oneri di servizio nella parte in cui prevede che la richiesta di revisione prezzi debba essere avanzata, “pena la decadenza, entro la scadenza di ogni periodo contrattuale annuale”, perché è una clausola che, per un verso, risponde ad una ragionevole e concreta esigenza della p.a. (avere piena contezza della propria posizione finanziaria, soprattutto ai fini della formazione del bilancio) e, per altro verso, non incide sulla consistenza del diritto dell’impresa, in specie comprimendolo (così come avviene per le previsioni in tema di “alea”, le quali potrebbero d’altronde avere ampiezza indeterminata), ma soltanto, invece, ne determina una modalità di esercizio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 117 del 2009, proposto da: - Geotec Ambiente s.r.l., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto, in Lecce alla via Garibaldi 43;
contro
- il Consorzio a.t.o. Sud Salento Bacino Le/3, in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r., in Lecce alla via Rubichi 23;
-
per l’annullamento
- della nota prot. n. 2186, priva di data, trasmessa via fax in data 12.11.2008;
- e per l’accertamento e la declaratoria della illegittimità dell’art. 8, co. 3, del capitolato speciale d’oneri di servizio sottostante al contratto d’appalto rep. n. 3 del 21.4.2006, nella parte in cui prevede che la richiesta di revisione prezzi debba essere avanzata, “pena la decadenza, entro la scadenza di ogni periodo contrattuale annuale”;
- del diritto della Geotec s.r.l. ad ottenere la revisione del canone del servizio di igiene urbana, espletato presso il Comune di Casarano in forza del contratto d’appalto n. 3 del 21.4.2006;
- con conseguente condanna del Consorzio a.t.o. Le/3 a disporre la revisione del prezzo del servizio di igiene urbana spettante alla Geotec s.r.l. in virtù del ridetto contratto d’appalto n. 3 del 21.4.2006.
Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio a.t.o. Sud Salento Bacino Le/3.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 20 maggio 2010 il dott. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Luigi Quinto -anche in sostituzione di Pietro Quinto- e Leuci -in sostituzione di Mormandi.
Osservato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
A) Il Collegio ritiene di dover anzitutto richiamare il contenuto della sentenza n. 2299/09 di questo T.a.r., resa su ricorso n. 166/09 proposto da diversa affidataria avverso il medesimo Consorzio a.t.o. Le/3 e decisa nei sensi che seguono:
- “1.- Nel ricorso si espone che:
1.1 con contratto rep. n. 2 del 16.3.06 il Consorzio a.t.o. Le/3 affidava all’a.t.i. ricorrente lo svolgimento dei servizi di igiene urbana per il territorio del Comune di Racale.
1.2 La durata del contratto era di 5 anni -decorrenti dall’1.4.06- e l’importo complessivo previsto in euro 4.164.585.
1.3 In data 27.12.07 la ricorrente richiedeva quindi la revisione del canone contrattuale a decorrere dall’1.4.07, ed in data 29.10.08 quella relativa al periodo decorrente dal 31.3.08.
1.4 Con nota dell’11.11.08, n. 2185, peraltro, il Consorzio respingeva le due istanze, in quanto presentate dopo la scadenza del periodo contrattuale annuale -invece previsto quale termine finale dall’art. 8 del capitolato.
2.- La nota citata veniva quindi impugnata con il presente ricorso.
3.- Costituitisi in giudizio, il Comune di Racale ed il consorzio a.t.o. eccepivano il difetto di giurisdizione di questo g.a. e comunque, nel merito, chiedevano il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.
4.- Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva che il ricorso è infondato e va respinto per i motivi che di seguito si indicheranno.
5.- Deve sottolinearsi anzitutto, quanto all’eccezione di ordine processuale formulata dalla difesa del Consorzio, che la controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto di servizi cui sia applicabile ratione temporis l’art. 244 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “spetta” al giudice amministrativo, al quale la predetta disposizione ha appunto attribuito la giurisdizione esclusiva per le controversie relative <> (fra le ultime, Cassazione civile, sez. un., 15 giugno 2009, n. 13892).
6.- Esaminando, quindi, il merito del ricorso, il Collegio osserva che il Consorzio respingeva la richiesta di revisione del canone avanzata dall’a.t.i. ricorrente reputando quest’ultima decaduta dal diritto in parola, in specie per aver presentato la relativa istanza oltre la scadenza del termine fissato dall’art. 8, comma 3, del “Capitolato di oneri di servizio” e senza il rispetto delle modalità ivi previste (art. 8, comma 3: <
6.1 L’a.t.i, invece, contestava l’applicabilità di tale disciplina facendo riferimento al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’art. 6, comma 4, l. 24 dicembre 1993 n. 537, come novellato dalla legge di conversione 23 dicembre 1994, n. 724 (oggi art. 115 d.lgs. 12.4.06, n. 163), laddove dispone che tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito, costituisce norma imperativa, non suscettibile di essere derogata pattiziamente, attesa la sua finalità primaria di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pp.aa. non possano col tempo subire una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
6.2 A giudizio del Tribunale l’opzione interpretativa appena richiamata non è pertinente rispetto al caso de quo.
Pur dovendosi dare atto di un precedente diverso orientamento di questo T.a.r. (sent. n. 4027/06), il Collegio osserva che, a ben vedere, quella in argomento è una clausola la quale per un verso risponde ad una ragionevole e concreta esigenza della p.a. -avere piena contezza della propria posizione finanziaria, soprattutto ai fini della formazione del bilancio- e, per altro verso, non incide sulla consistenza del diritto dell’impresa, in specie comprimendolo -così come avviene per le previsioni in tema di “alea”, le quali potrebbero d’altronde avere ampiezza indeterminata-, ma soltanto, invece, ne determina una modalità di esercizio.
Modalità che, d’altronde, in nessun modo risulta particolarmente gravosa per l’impresa medesima, sia relativamente alla tempistica sia quanto alle modalità di spedizione dell’istanza (raccomandata con ricevuta di ritorno).
Escludere dunque che l’Amministrazione possa disciplinare i tempi e le forme richiesti per l’esercizio del diritto in parola, peraltro nella consapevolezza e con il consenso della controparte privata (dotata peraltro di specifica competenza, data la sua qualità di “imprenditore”), significherebbe porre un limite alla volontà contrattuale da un lato privo di concrete giustificazioni, anche nella prospettiva dell’interesse pubblico, e, dall’altro lato, inutilmente penalizzante per le esigenze della stazione appaltante.
7.- Nei sensi fin qui esposti, non essendo in concreto contestato che l’a.t.i. ricorrente avesse violato le previsioni del richiamato art. 8, il ricorso dev’essere dunque respinto, con assorbimento di ogni altra eccezione formulata -in specie in tema di legittimazione passiva” (T.a.r. Puglia - Lecce, III, 15.10.09, n. 2299).
B) Alle considerazioni fin qui esposte, le quali, pienamente condivise dal Collegio, costituiscono parte integrante di questa motivazione, deve dunque solo aggiungersi che:
1) le SS.UU. della Corte di Cassazione, investite del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione da parte del Consorzio A.t.o. resistente, dichiaravano sussistere quella del g.a. (ord. n. 3958 del 2010).
2) il ricorso in esame riguarda, in sostanza, questione del tutto analoga a quella oggetto della richiamata pronuncia, posto che alla base della determinazione del Consorzio interessata dal ricorso v’è in entrambi i casi la medesima disposizione del Capitolato di oneri di servizio relativo al servizio di igiene urbana nel Bacino Le/3, e precisamente il citato art. 8, comma 3 (<
3) attesa l’identità delle questioni trattate, e condividendosi i rilievi espressi nella sentenza n. 2299/09 di cui sopra, anche il ricorso in esame dev’essere dunque respinto.
C) Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, respinge il ricorso n. 117/09 indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20 maggio 2010, con l’intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Ettore Manca, Primo Referendario, Estensore
Gabriella Caprini, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2010
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