T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 21 settembre 2010 n. 17488
Pres. A. Pagano, est. O. Di Popolo
Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni – Restauri (Avv. Francesco Miani) c.
Comune di Capua (Avv. Maurizio Ricciardi Federico) c. Green Impresit S.r.l.
(Avv. Luigi Maria D'Angiolella) |
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1. Giustizia amministrativa – Contratti della p.a. – Ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara del ricorrente principale – Esame preventivo – Necessità – Sussiste – Anche ove il ricorso principale miri a contestare l’ammissione alla gara del ricorrente incidentale – Ragioni
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2. Contratti della P.A. - Bando - Applicazione - Prevalenza del criterio formale su quello teleologico - Potere discrezionale della P.A. di apprezzare i requisiti dei soggetti partecipanti alla gara - Nel caso in cui il bando preveda tali requisiti in modo puntuale – Impossibilità
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3. Contratti della P.A. – Appalto di servizi - Lex specialis - Irregolarità documentali non espressamente sanzionate dal bando di gara non incidenti sul procedimento o sulla par condicio - Sanabilità – Sussiste – Ragioni
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4. Contratti della P.A. - Gara – Offerta migliorativa – Lex specialis – Modalità di presentazione - Prescrizioni – Osservanza – Omissione – Esclusione – Legittimità – Ragioni - Fattispecie
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1. La necessità di esaminare con priorità il ricorso incidentale volto a contestare l’ammissione ad una gara d’appalto del ricorrente principale, onde la sua stessa legittimazione attiva, resta ferma anche quando lo stesso ricorso principale miri ad affermare l’illegittimità dell’ammissione alla medesima gara dell’aggiudicatario, ricorrente incidentale. Difatti, in tale eventualità, non può sostenersi che l’accoglimento del ricorso principale privi il controinteressato della legittimazione, stante l’inapplicabilità al ricorso incidentale, in virtù della sua diversa funzione meramente conservativa e difensiva, del principio secondo il quale la parte non ammessa a partecipare ad una procedura selettiva non è legittimata a produrre censure riguardanti l’ulteriore svolgimento della gara (1)
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2. In relazione al principio dell'imperatività del provvedimento amministrativo, nell’applicazione dei bandi di gara il criterio teleologico recede di fronte al criterio formale, e qualora l'Amministrazione abbia autolimitato - tramite il bando stesso - la propria volontà, fissando specifici requisiti e condizioni di partecipazione alla gara, non residua alcun ambito di discrezionalità in ordine alla scelta di ammissione nel caso gli stessi non rispondano alle modalità fissate (2)
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3. Nelle gare di appalto, tutte le irregolarità documentali che non siano esplicitamente sanzionate dal bando e che non comportino alcun effetto, in termini sostanziali, sul procedimento o sulla parità di condizioni dei soggetti partecipanti devono essere considerate sanabili, in particolare ove siano originate da una non chiara formulazione delle regole del procedimento ad opera dell'Amministrazione. Ciò considerato, in capo all'Amministrazione sussiste sempre il potere, durante lo svolgimento del procedimento di gara d'appalto, di richiedere al privato un chiarimento od un completamento della documentazione esibita, ove ciò non contrasti con ragioni relative all'esigenza di corretto svolgimento del procedimento o di rispetto di situazioni giuridiche di altri soggetti (3)
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4. E’ legittima l’esclusione dalla gara per l’affidamento di lavori dell’impresa concorrente che non si sia attenuta alle prescrizioni della lex specialis che prevedeva, a pena di esclusione, la produzione di alcuni elaborati necessari per consentire alla stazione appaltante di verificare l’esatta simmetria e, quindi la serietà e l’attendibilità, tra l’offerta tecnica e quella economica (nella specie il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione della ricorrente la quale, in violazione di quanto prescritto dalla lex specialis non ha indicato nella formulazione della propria offerta, sia nel computo metrico non estimativo, sia nel sommario del computo metrico non estimativo, i quantitativi e le dimensioni di tutte le prestazioni in variante o migliorative, nonché nella lista delle categorie di lavorazione a forniture previste per l’esecuzione dei lavori i prezzi unitari e complessivi corrispondenti ai predetti quantitativi, non fornendo, in sostanza, alla stazione appaltante quei parametri richiesti per verificare la serietà e l’attendibilità dell’offerta migliorativa presentata).
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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3689/06, id., Sez. IV, n. 8265/06; id., Sez. V, n. 2380/08;
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2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2830/2001; id., Sez. IV, n. 4572/2001; id., n. 6440/2002; id., n. 6674/2002; id., Sez. V, n. 357/2003; id., n. 918/2003; id., n. 1551/2003; id., n. 1856/2003; id., n. 3345/2003; id., n. 3866/2003; id., n. 4326/2003; id., Sez. V, n. 307/2004; id., n. 1551/2004; id., Sez. IV, n. 3297/2004; sez. V, n. 3456/2004; sez. IV, n. 5198/2004; sez. V, n. 1453/2006; n. 2269/2006; n. 3280/2006; n. 3436/2008; n. 4252/2008; TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 3389/2008; Napoli, sez. VIII, n. 1144/2008; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 1057/2009; TAR Liguria, Genova, sez. II, n. 2897/2009;
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3. cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 2191/2002; sez. IV, n. 6684/2002; sez. V, n. 357/2003; n. 5463/2003; sez. V, n. 364/2004; n. 7905/2004; sez. IV, n. 4559/2005; n. 2254/2007; sez. V, n. 4027/2007; n. 567/2008; n. 498/2009; TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 4027/2007; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 2108/2009; Cons. Stato, sez. V, n. 6483/2002; n. 5142/2004; sez. IV, n. 2254/2007; sez. V, n. 4408/2008; sez. IV, n. 5503/2009; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 616/2002; TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 477/2007; TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 796/2004; TAR Campania, Salerno, n. 399/2004; Cons. Stato, sez. VI, n. 1331/2004; n. 624/2005; sez. V, n. 3280/2006; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 601/2001.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 4355 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Vincenzo Modugno Srl Costruzioni - Restauri, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Miani, con domicilio eletto presso Francesco Miani in Napoli, via Toledo, 116;
contro
Comune di Capua, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio eletto presso Maurizio Ricciardi Federico in Napoli, via P.co Margherita, 31 - St. Lemmo;
nei confronti di
Green Impresit Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci n. 16;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELL' EX CONVENTO DELL' ANNUNZIATA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 441 DEL 10 GIUGNO 2010.
Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Capua;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale di Green Impresit Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni – Restauri impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, inerenti alla procedura aperta indetta dal Comune di Capua (determinazione dirigenziale n. 20 del 15 gennaio 2010 – bando del 22 gennaio 2010) per l’affidamento dei lavori di “recupero e restauro dell’ex convento dell’Annunziata”: - determinazione dirigenziale n. 441 del 10 giugno 2010, con la quale il responsabile del Settore Area tecnica del Comune di Capua aveva approvato i verbali della gara in parola ed aveva disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore della Green Impresit s.r.l.; - verbale di gara del 3 marzo 2010, nella parte in cui non era stata disposta l’esclusione dalla gara della Green Impresit; - verbale di gara del 1° giugno 2010, nella parte in cui la Green Impresit era stata individuata come aggiudicataria provvisoria; - ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
- a sostegno dell’impugnazione proposta, deduceva le seguenti censure: violazione e falsa applicazione della lex specialis; violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di imparzialità dell’azione amministrativa;
- lamentava, in estrema sintesi, la mancata applicazione della sanzione espulsiva nei confronti dell’impresa aggiudicataria, nonostante quest’ultima non avesse prodotto, tra i documenti costitutivi della propria offerta tecnica, il fascicolo di capitolato, richiesto a pena di esclusione dal par. 2, punto b.5, del disciplinare di gara;
- costituitesi sia l’amministrazione intimata sia la controinteressata Green Impresit, eccepivano l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedevano, quindi, il rigetto;
- la controinteressata proponeva, altresì, ricorso incidentale e, a supporto, deduceva censure di violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara e di eccesso di potere per contraddittorietà e per assoluto difetto di istruttoria, volte, segnatamente, a contestare la partecipazione della ricorrente principale sull’assunto dell’omessa indicazione della prevista attività di “valutazione di vulnerabilità sismica dell’edificio” nell’ambito del computo metrico, del sommario del computo metrico e della lista delle categorie, ai fini della corretta formulazione dell’offerta tecnica ed economica, nonché sull’assunto dell’omessa indicazione di due articoli (ZZC14 e ZZC15), inerenti alla fornitura e posa in opera di una scala a chiocciola nella mediateca, nell’ambito della relazione descrittiva;
- successivamente, la Vincenzo Modugno, nell’impugnare con motivi aggiunti l’aggiudicazione definitiva in favore della Green Impresit, disposta dal responsabile del Settore Area tecnica del Comune di Capua con determinazione dirigenziale n. 550 del 19 luglio 2010, denunciava ulteriori vizi di violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e dell’art. 74 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, lamentando che il legale rappresentante dell’impresa controinteressata non avrebbe sottoscritto il computo metrico non estimativo, così come, invece, richiesto a pena di esclusione dal punto 3.2.11 del disciplinare di gara (“i documenti di cui alle lett. a, b e c del punto 1 (proposta tecnica in variante o migliorativa offerta dal concorrente)” – tra cui, appunto, l’elaborato descrittivo costituito dal computo metrico non estimativo – “a pena di esclusione, devono essere redatti da un progettista abilitato all’esercizio della professione ai sensi della normativa vigente e sottoscritti dallo stesso tecnico e dal legale rappresentante del concorrente”), mentre avrebbe sottoscritto soltanto sul frontespizio la “relazione tecnica illustrativa”;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza dell’8 settembre 2010 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Rilevato, in rito, che:
- nella specie, la controinteressata (Green Impresit), nell’ambito di una gara con almeno tre offerte ammesse, ha dedotto in via incidentale l’illegittimità della partecipazione alla gara medesima della ricorrente principale (Vincenzo Modugno) ed ha, quindi, contestato la sua stessa legittimazione a gravare dinanzi all’adito giudice amministrativo i provvedimenti di aggiudicazione (provvisoria e definitiva);
- in una simile ipotesi, ove il gravame incidentale della Green Impresit venisse accolto: a) la ricorrente principale (Vincenzo Modugno), che risultasse aver presentato un’offerta invalida alla stregua di una statuizione giurisdizionale pronunciata incidentalmente, non potrebbe più essere annoverata tra i concorrenti in gara e non potrebbe conseguire non solo l’aggiudicazione, ma neppure la ripetizione della gara, poiché la stazione appaltante – salvo l’esercizio del potere di autotutela – non potrebbe che prendere in considerazione l’offerta o le offerte presentate dalle altre imprese ammesse con atti divenuti inoppugnabili; b) il ricorso principale sarebbe, dunque, improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva, siccome proposto da impresa che, in conseguenza dell’accoglimento di quello incidentale, non potrebbe più veder valutata la propria offerta e non potrebbe, quindi, ritrarre qualsivoglia utilità dal favorevole esito della propria impugnazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 3689/2006; sez. IV, n. 8265/2006; sez. V, n. 2380/2008);
- in tale prospettiva, il ricorso incidentale costituisce una eccezione in senso tecnico, che, se accolta, precluderebbe l’esame del ricorso principale, senza condurre all’annullamento dell’atto impugnato (Cons. Stato, ad. plen., n. 11/2008);
- quando – come, appunto, nel caso in esame – il gravame incidentale contesta la legittimazione del ricorrente principale, il giudice è, pertanto, chiamato a vagliare dapprima le questioni sollevate dal ricorrente incidentale, che rivestono priorità logica rispetto a quelle sollevate da quello principale, tali essendo quelle che si riverberino sull’esistenza di una condizione dell’azione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2356/2007; n. 1611/2008; sez. VI, n. 1750/2008; sez. V, n. 3573/2008; sez. VI, n. 4686/2008);
- alla stregua di quanto sopra, vanno, in definitiva, anteposte, nell’ordine di trattazione delle questioni, quelle rivenienti dal ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;
Considerato, in merito al primo motivo di gravame incidentale, che:
- ai sensi del par. 2 del disciplinare di gara, nella busta B (offerta tecnica) avrebbero dovuto essere inseriti, a pena di esclusione, tra gli elaborati descrittivi costituenti la “proposta tecnica in variante o migliorativa offerta dal concorrente”; “b.1) una relazione descrittiva, in cui vengano chiaramente indicate le migliorie proposte, le tipologie di lavori non previste nel progetto posto a base d’asta che si intendono effettuare e quelle invece che, seppur previste nel progetto posto a base d’asta, si intendono effettuare in quantità minori, ovvero non si intendono effettuare affatto, indicandone dettagliatamente le motivazioni e le ragioni di opportunità e di pubblico interesse; b.2) un computo metrico (non estimativo), che dovrà riportare le quantità di tutti gli articoli di lavori previsti nel progetto complessivo che si andrà a realizzare (sia quelli originari non variati, sia quelli variati, sia quelli aggiuntivi), indicando, per tutti, le dimensioni parziali che concorrono alla determinazione della quantità complessiva, senza tuttavia fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, sia per gli articoli di lavoro previsti nel progetto originario, sia per quelli variati e/o aggiuntivi, pena l’esclusione dalla procedura di gara; b.3) un sommario del computo metrico (non estimativo) che dovrà riportare unicamente le descrizioni dei vari articoli di lavoro (tutti – sia quelli originari non variati, sia quelli variati, sia quelli aggiuntivi) e le relative quantità complessive, senza tuttavia fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, pena l’esclusione dalla procedura di gara”; nella busta C (offerta economica) avrebbe dovuto essere, altresì, inserita la “lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori”, recante la descrizione completa delle varie lavorazioni e forniture, l’unità di misura utilizzata per il singolo articolo, il quantitativo complessivamente previsto per ogni voce, eventualmente indicato dal concorrente, i prezzi unitari offerti dal concorrente per ogni lavorazione e fornitura, gli importi complessivi delle singole categorie di lavori, corrispondenti ai prodotti dei quantitativi offerti per i prezzi unitari offerti;
- la lex specialis di gara aveva, dunque, prescritto, a pena di esclusione, ai concorrenti di indicare sia nel computo metrico non estimativo sia nel sommario del computo metrico non estimativo i quantitativi e le dimensioni di tutte le prestazioni in variante o migliorative, nonché nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori i prezzi unitari e complessivi corrispondenti ai predetti quantitativi; ciò, allo scopo precipuo di apprestare alla stazione appaltante i riscontri documentali necessari a verificare l’esatta simmetria tra l’offerta tecnica e quella economica, e, in tal modo, la serietà e attendibilità dell’una e dell’altra;
- ora, la Vincenzo Modugno, al punto 1 (“miglioramento statico”) della propria relazione descrittiva esibita in gara, ha prospettato a guisa di proposta migliorativa (p. 3) che si sarebbe fatta “carico attraverso gli stessi professionisti qualificati che oggi sottoscrivono l’offerta tecnica di effettuare la prescritta ed obbligatoria valutazione di vulnerabilità sismica dell’intero edificio, al netto dei costi delle indagini in situ” (p. 5) ed ha fornito una esemplificazione grafica di tale attività (p. 6);
- come dedotto dalla Green Impresit e non contestato dalla ricorrente principale, un simile intervento migliorativo non figura quantificato e valorizzato nel computo metrico non estimativo né nel sommario del computo metrico non estimativo né nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori;
- tale omissione integra una violazione delle regole concorsuali dianzi riportate, cui la stazione appaltante, nel comminare la sanzione espulsiva si era indefettibilmente autovincolata e che, quindi, non avrebbe potuto disapplicare;
- l’amministrazione aggiudicatrice non avrebbe potuto, cioè, ritenere ammissibili le offerte presentate in violazione delle predette regole, ossia carenti dell’indicazione, nell’ambito del computo metrico non estimativo e del sommario del computo metrico non estimativo, delle quantità e delle dimensioni “di tutti gli articoli di lavori previsti nel progetto complessivo … sia quelli originari non variati, sia quelli variati, sia quelli aggiuntivi”, nonché, nell’ambito della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, di tutti i prezzi unitari e complessivi ad essi corrispondenti;
- essa aveva, infatti, autolimitato ex ante il proprio potere discrezionale, elidendo ogni margine per successive valutazioni circa la rilevanza di eventuali irregolarità o carenze e si era, quindi, definitivamente vincolata ad escludere le imprese che avessero omesso, in tutto o in parte, un simile adempimento dichiarativo (cfr., in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2830/2001; sez. IV, n. 4572/2001; n. 6440/2002; n. 6674/2002; sez. V, n. 357/2003; n. 918/2003; n. 1551/2003; n. 1856/2003; n. 3345/2003; n. 3866/2003; 4326/2003; sez. V, n. 307/2004; n. 1551/2004; sez. IV, n. 3297/2004; sez. V, n. 3456/2004; sez. IV, n. 5198/2004; sez. V, n. 1453/2006; n. 2269/2006; n. 3280/2006; n. 3436/2008; n. 4252/2008; TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 3389/2008; Napoli, sez. VIII, n. 1144/2008; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 1057/2009; TAR Liguria, Genova, sez. II, n. 2897/2009);
- stante l’illustrato autovincolo, nonché il limite costituito dal rispetto della par condicio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2191/2002; sez. IV, n. 6684/2002; sez. V, n. 357/2003; n. 5463/2003; sez. V, n. 364/2004; n. 7905/2004; sez. IV, n. 4559/2005; n. 2254/2007; sez. V, n. 4027/2007; n. 567/2008; n. 498/2009; TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 4027/2007; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 2108/2009), non avrebbe potuto, dunque, legittimamente formulare la richiesta di ‘chiarimenti’ ipotizzata dalla Vincenzo Modugno, onde consentirle di completare la propria offerta, successivamente al termine fissato per la relativa presentazione dalla lex specialis, con documenti ed elementi nuovi (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 6483/2002; n. 5142/2004; sez. IV, n. 2254/2007; sez. V, n. 4408/2008; sez. IV, n. 5503/2009; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 616/2002; TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 477/2007);
- conseguentemente, a fronte di una simile omissione documentale, addebitabile alla sola impresa concorrente (TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 796/2004; TAR Campania, Salerno, n. 399/2004), e in assenza di qualsivoglia principio di prova o ragionevole indizio circa la quantificazione e la valorizzazione della proposta migliorativa de qua (Cons. Stato, sez. VI, n. 1331/2004; n. 1068/2006), non solo non poteva trovare spazio l’esercizio del potere-dovere di ‘soccorso’ evocato dalla Vincenzo Modugno, ma doveva indefettibilmente disporsi la sanzione espulsiva, soprattutto in quanto prevista da una puntuale clausola concorsuale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1331/2004; n. 624/2005; sez. V, n. 3280/2006; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 601/2001);
- né vale addurre, in senso contrario, che la prestazione consistente nella “valutazione di vulnerabilità sismica dell’intero edificio” sarebbe stata offerta gratuitamente dalla ricorrente principale: ed invero, a prescindere dal rilievo che quest’ultima, al punto 1.1.2 della propria relazione descrittiva, dichiara che “si farà carico”, bensì, della predetta prestazione, ma “al netto dei costi delle indagini in situ”, così lasciando prefigurare (almeno) la parziale onerosità della stessa, occorre, precipuamente, rimarcare che la disciplina di gara non si limitava a imporre l’indicazione dei quantitativi, delle dimensioni e dei costi degli interventi proposti in variante o in via migliorativa nelle sole ipotesi in cui ne fosse prevista dall’impresa concorrente una remunerazione; per modo che, anche nelle ipotesi di gratuità della prestazione offerta – come quella adombrata dalla Vincenzo Modugno, ma smentita per tabulas –, avrebbero dovuto, comunque, riportarsene gli estremi quantitativi e dimensionali nel computo metrico non estimativo e nel sommario del computo metrico non estimativo, nonché valorizzarsene il costo pari a zero nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, pena, altrimenti, l’esclusione dalla procedura concorsuale;
- soltanto se e in quanto un simile onere dichiarativo fosse risultato puntualmente adempiuto, e, quindi, soltanto dopo essersene verificato, in limine, l’assolvimento, la stazione appaltante si sarebbe trovata nelle condizioni di vagliare la congruità dell’offerta; operazione – quest’ultima – che, in mancanza dell’adempimento dichiarativo in parola, e a dispetto dell’assunto della ricorrente principale, le sarebbe rimasta del tutto preclusa sul piano formale e sostanziale (per l’insanabile omissione di un ragguaglio documentale richiesto a pena di esclusione e necessario alla valutazione);
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la ravvisata fondatezza della prima censura formulata dalla Green Impresit, così come dianzi scrutinata, ed assorbita la seconda, va accolto l’esperito gravame incidentale, con conseguente declaratoria di improcedibilità di quello principale, proposto dalla Vincenzo Modugno;
- le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della ricorrente principale;
- dette spese vanno liquidate in complessivi € 2.000,00 in favore dell’amministrazione resistente e in complessivi € 2.000,00 in favore della controinteressata;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione Ottava, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso incidentale proposto dalla Green Impresit s.r.l.;
- per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso principale proposto dalla Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni - Restauri;
- condanna la Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni - Restauri al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano, rispettivamente, in complessivi € 2.000 in favore del Comune di Capua e in complessivi € 2.000 in favore della Green Impresit s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente FF
Gianluca Di Vita, Referendario
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/09/2010
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