T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 27 settembre 2010 n. 3508
Amedeo Urbano – Presidente ed Estensore |
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1. Ambiente e territorio – Paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Annullamento – Potere – Valutazione di merito – Impossibilità.
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2. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Atti illegittimi – Rimozione – Facoltà della p.a. – Esercizio.
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1. Il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, riconosciuto al Ministro dei beni culturali e ambientali dall’art. 82 comma 9, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nel testo modificato dall’art. 1, l. 8 agosto 1985 n. 431, non comporta un riesame complessivo delle valutazioni tecnico - discrezionali compiute dalla Regione, o dall’Autorità da questa delegata, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità, che, peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi dell’eccesso di potere.
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2. La facoltà dell’amministrazione di rimuove atti illegittimi, specie quando si tratta di illegittimità sopravvenuta, è manifestazione di amplissima discrezionalità ed è soggetta a precise condizioni, dovendo essere valutati gli interessi pubblici e privati coinvolti dalla modifica giuridica e fattuale conseguente all’atto invalido.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2010, proposto da:
Antonia Fontana, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Comune di Peschici;
per l'annullamento
del decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia del 29.04.2010, prot. n. 3481, comunicato con nota dell’8.6.2010, prot. n. 948, del Dirigente del II Settore del Comune di Peschici, con cui era annullato il provvedimento n. 59 del 30.12.2009 del Comune di Peschici che rilasciava il nulla osta paesaggistico in sanatoria per “realizzazione di un immobile adibito in parte a civile abitazione ed in parte ad attività turistico-ricettiva alla Località Costella, particella n. 545 del F. n. 5” a favore della ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Sovrintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio delle Provincie di Bari,Barletta-Andria-Trani e Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2010 il dott. Amedeo Urbano e uditi per le parti i difensori avv. F.Lofoco e l’avv. dello Stato F.Manzari;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 22.7.20 10, la sig.ra Antonia Fontana ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il decreto recante l’annullamento, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per “realizzazione di un immobile” rilasciata il 30.12.2009 dal Comune di Peschici in favore della ricorrente;
- tra l’altro, l’interessata denuncia l’assenza di vizi di legittimità nel provvedimento annullato dalla Soprintendenza, che ha operato un’inammissibile rivalutazione nel merito delle ragioni, poste a fondamento dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria rilasciata dal Comune di Peschici, e lamenta che non si sarebbe dovuta esaminare la condonabilità del manufatto da sanare ex lege n.47/1985 alla luce delle indicazioni del P.U.T.T. - Piano Urbanistico Territoriale Tematico, che, approvate con delibera di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, sono entrate in vigore molti anni dopo la realizzazione del fabbricato abusivo, risalendo al 30.03.1987 la domanda di sanatoria degli abusi;
- entrambe le censure sono fondate, in quanto:
- il Collegio non ravvisa, in vero, alcun vizio di legittimità nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Peschici in data 30.12.2009 (prot. n. 59);
- la Soprintendenza nel decreto impugnato effettua un inammissibile riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali espresse dal Comune di Lesina nella autorizzazione paesaggistica de qua, tale da pervenire ad una indebita sovrapposizione e sostituzione di una valutazione di merito propria a quella legittimamente compiuta dall’Autorità comunale in sede di rilascio dell’autorizzazione medesima;
- il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, riconosciuto al Ministro dei beni culturali e ambientali dall’art. 82, comma 9 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nel testo modificato dall’art. 1 legge 8 agosto 1985 n. 431, non cornporta un riesame complessivo delle valutazioni tecnico - discrezionali compiute dalla Regione, o dall’Autorità da questa delegata, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità, che, peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi dell’eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. VI, 03 novembre 1999, n. 1693);
- inoltre, l’asserito contrasto dell’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune di Lesina, con le prescrizioni del P.U.T.T. sarebbe al più sopravvenuto, perché l’annullamento da parte della Soprintendenza è intervenuto a distanza di più di venti anni rispetto alla realizzazione del manufatto ed alla presentazione (in data 30.03.1987) della domanda di condono edilizio, dovendosi pertanto ritenere radicato in capo all’odierno ricorrente un ragionevole e legittimo affidamento legato al trascorrere del tempo che non poteva non essere valutato dalla Soprintendenza medesima (la qual cosa non è avvenuta), specie in considerazione della circostanza per cui all’epoca della realizzazione del manufatto non era stato approvato il P.U.T.T. - Piano Urbanistico Territoriale Tematico (approvazione avvenuta con delibera di G.R. n. 1748 del 15.12.2000);
- del resto, anche ammettendo che nel caso di specie si sia in presenza di un vizio di legittimità sopravvenuto dell’autorizzazione la Pubblica Amministrazione (rectius, il Soprintendente) avrebbe dovuto dar conto nel corpo del provvedimento impugnato non solo degli interessi pubblici ma anche di quelli privati (e cioè facenti capo alla sig.ra Fontana in quanto titolare dell’autorizzazione paesaggistica annullata) coinvolti dalla modifica giuridica e fattuale conseguente all’atto invalido, giacchè la facoltà dell’amministrazione di rimuove atti illegittimi, specie quando si tratta di illegittimità sopravvenuta, è manifestazione di amplissima discrezionalità ed è soggetta a precise condizioni, dovendo essere valutati gli interessi pubblici e privati coinvolti dalla modifica giuridica e fattuale conseguente all’atto invalido (Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7342);
Considerato, pertanto, assorbita ogni altra dedotta censura, che il ricorso in esame va accolto ed annullato il decreto impugnato e che sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari, BarlettaAndria-Trani e Foggia del 29.04.2010, prot. n. 3481, comunicato con nota dell’8.6.2010, prot. n. 948 del Dirigente del Il Settore del Comune di Peschici, con cui era annullato il provvedimento n. 59 del 30.12.2009 del Comune di Peschici, che rilasciava l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per “realizzazione di un immobile adibito in parte a civile abitazione ed in parte ad attività turistico-ricettiva alla Località Costella, particella n. 545 del F. n. 5” a favore della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2010
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