Derichebourg Multiservizi S.p.A., in proprio e quale
mandataria della ati con Consep, in persona del legale rappresentante p.t.
rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Magno e Sabatino Rainone, con
domicilio eletto presso il primo in Napoli, via Giovenale, 25;
contro
Regione Campania in persona del Presidente
p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Lacatena, con domicilio
eletto in Napoli, via Santa Lucia,81, presso gli uffici dell’Avvocatura
Regionale; Consiglio Regionale della Campania, non costituito in
giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
della nota n.15433/P del 26/07/2010 del
Consiglio Regionale della Campania con la quale viene comunicata
l'esclusione dei ricorrenti dalla gara, e di ogni altro atto connesso e
conseguente; del provvedimento di esclusione assunto dalla commissione di
gara nella seduta del 16 luglio 2010; della clausola del disciplinare di
gara di cui al punto 6.10.4;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione
Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 08/09/2010
la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai
sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla
legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO e DIRITTO
- con provvedimento della commissione assunto
nella seduta del 16 luglio 2010, successivamente comunicato con nota del
26 luglio 2010, le società Derichebourg Multiservizi s.p.a. e Consorzio
Stabile CONSEP venivano escluse dalla gara indetta dal Consiglio regionale
della Campania per l’affidamento triennale del servizio di pulizia dei
locali sedi di uffici, magazzini, garage e similari a cui avevano
partecipato in forma di associazione temporanea di imprese;
-
l’esclusione era stata giustificata “in quanto la documentazione esibita
della capogruppo Derichebourg Multiservizi s.p.a. non è rispondente a
quanto richiesto a pena di esclusione al punto 6.10.4 del disciplinare ed
ulteriormente esplicitato anche dal quesito n. 27 relativamente alla
documentazione bancaria presentata, da cui non risulta in modo
inequivocabile l’impegno di uno degli istituti bancari ad aprire una linea
di credito a favore della concorrente in caso di aggiudicazione”;
-
avverso il provvedimento di esclusione e nei confronti della clausola del
disciplinare ove interpretata nel senso fatto proprio dalla commissione,
proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la
Derichebourg Multiservizi s.p.a., chiedendone l’annullamento, previa
concessione di idonee misure cautelari, tra l’altro concesse con decreto
n. 1714/10 del 4 agosto 2010;
- deduceva parte ricorrente che la
documentazione bancaria esibita era pienamente conforme alla richiamata
prescrizione del disciplinare, rilevando altresì che la commissione
avrebbe comunque dovuto fare ricorso al potere di richiesta di
chiarimenti; infine, deduceva l’illegittimità della stessa clausola in
violazione della quale era stata pronunciata l’esclusione, dal momento che
la stessa si risolveva in una garanzia non solo non contemplata tra i
requisiti di capacità economico- finanziaria, ma anche duplicativa di
esigenze di affidabilità della concorrente a presidio delle quali già
esistevano gli ordinari istituti di garanzia previsti dal codice dei
contratti;
- si costituiva in giudizio la Regione Campania concludendo
per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare;
- alla camera di
consiglio dell’8 settembre 2010, fissata per la trattazione dell’incidente
cautelare, il Collegio, ritenendo sussistenti per una sentenza in forma
semplificata, tratteneva la causa per la decisione;
- il ricorso è
fondato;
- al punto 6.10.4 del disciplinare di gara si richiedeva ai
fini della partecipazione “idonea referenza bancaria rilasciata da almeno
due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del d.lgs. n.
385/93, da cui risulti inequivocabilmente la solvibilità dell’impresa
concorrente e l’impegno di uno degli istituti bancari o intermediari di
cui sopra di aprire a favore del concorrente – in caso di aggiudicazione –
una linea di credito pari ad almeno € 800.000 a garanzia di eventuali
pagamenti di stipendio e contributi assicurativi e previdenziali da parte
dell’impresa verso i propri dipendenti occupati nel servizio di pulizia di
cui alla presente gara (art. 18 del capitolato). Saranno ritenute non
idonee tutte le dichiarazioni che contravvengono a detto requisito di
inequivocabilità, ossia le dichiarazioni che presentino frasi quali “senza
impegno e garanzia ecc..”;
- nella dichiarazione della Banca Popolare
di Novara del 21 aprile 2010, esibita dalla Derichebourg Multiservizi
s.p.a. in sede di gara è riportato che tale società “risulta facilitata
presso il nostro istituto per affidamento pari ad euro 850.000, atto ad
assistere finanziariamente l’eventuale aggiudicazione della gara”;
-
ritiene il Collegio che tale dichiarazione non può assolutamente
considerarsi equivocabile, come invece ritenuto dall’organo di gara nella
seduta del 16 luglio 2010: infatti l’istituto di credito afferma
addirittura che già esiste una linea di credito in favore della
ricorrente, addirittura di importo maggiore rispetto a quanto richiesto
dal disciplinare; né equivoca può essere ritenuta l’espressione “risulta
facilitata”, atteso che si tratta di un termine di tecnica bancaria
sinonimo di “affidamento”, circostanza, tra l’altro, non smentita o in
qualche modo contraddetta dalla difesa della Regione Campania; in ogni
caso, ove mai fosse sorto in capo alla commissione qualche dubbio in
ordine al significato di tale espressione, proprio il mancato
convincimento della sua sicura inidoneità, avrebbe dovuto imporre
l’attivazione del potere di richiesta di chiarimenti, in applicazione del
principio del favor partecipationis;
- in conclusione il ricorso deve
essere accolto, con annullamento dell’impugnato provvedimento di
esclusione ed assorbimento delle ulteriori censure;
- le spese seguono
la soccombenza, con condanna della Regione Campania al relativo pagamento
nella misura complessiva di € 2.000,00(Duemila/00), oltre al rimborso del
contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Prima Sezione, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla
l’impugnato provvedimento di esclusione; condanna la Regione Campania al
pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente nella misura
complessiva di €2.000,00(Duemila/00), oltre al rimborso del contributo
unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 08/09/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Fabio Donadono,
Presidente FF
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Michele
Buonauro, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)