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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 22 settembre 2010 n. 17496
Pres. F. Donadono, est. P. Corciulo
Derichebourg Multiservizi S.p.A. (Avv. ti Luigi Magno e Sabatino Rainone) c. Regione Campania (Avv. Massimo Lacatena)


Contratti della P.A. – Gara di appalto – Offerte – Dubbi – Chiarimenti – Obbligo – Sussiste – Ragioni - Fattispecie

 

 

Il principio di leale cooperazione, costituente corollario dei canoni di buona fede e tutela del legittimo affidamento, impone alla commissione di gara di chiedere chiarimenti qualora si ravvisino dei dubbi in ordine alle offerte presentate dalle ditte concorrenti (1)

 

 

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1. Nella specie il TAR ha dichiarato illegittima l’esclusione dalla gara di appalto di una società, la quale ha presentato in sede di offerta le referenze bancarie richieste dalla lex specialis, ritenute però equivocabili dalla commissione di gara senza che la stessa abbia chiesto ulteriori chiarimenti che avrebbero potuto evitare tale esclusione

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso n. 4683/10 R.G., proposto da:

 

Derichebourg Multiservizi S.p.A., in proprio e quale mandataria della ati con Consep, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Magno e Sabatino Rainone, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via Giovenale, 25;

contro



Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Lacatena, con domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia,81, presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale; Consiglio Regionale della Campania, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della nota n.15433/P del 26/07/2010 del Consiglio Regionale della Campania con la quale viene comunicata l'esclusione dei ricorrenti dalla gara, e di ogni altro atto connesso e conseguente; del provvedimento di esclusione assunto dalla commissione di gara nella seduta del 16 luglio 2010; della clausola del disciplinare di gara di cui al punto 6.10.4;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 08/09/2010 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



- con provvedimento della commissione assunto nella seduta del 16 luglio 2010, successivamente comunicato con nota del 26 luglio 2010, le società Derichebourg Multiservizi s.p.a. e Consorzio Stabile CONSEP venivano escluse dalla gara indetta dal Consiglio regionale della Campania per l’affidamento triennale del servizio di pulizia dei locali sedi di uffici, magazzini, garage e similari a cui avevano partecipato in forma di associazione temporanea di imprese;
- l’esclusione era stata giustificata “in quanto la documentazione esibita della capogruppo Derichebourg Multiservizi s.p.a. non è rispondente a quanto richiesto a pena di esclusione al punto 6.10.4 del disciplinare ed ulteriormente esplicitato anche dal quesito n. 27 relativamente alla documentazione bancaria presentata, da cui non risulta in modo inequivocabile l’impegno di uno degli istituti bancari ad aprire una linea di credito a favore della concorrente in caso di aggiudicazione”;
- avverso il provvedimento di esclusione e nei confronti della clausola del disciplinare ove interpretata nel senso fatto proprio dalla commissione, proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Derichebourg Multiservizi s.p.a., chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, tra l’altro concesse con decreto n. 1714/10 del 4 agosto 2010;
- deduceva parte ricorrente che la documentazione bancaria esibita era pienamente conforme alla richiamata prescrizione del disciplinare, rilevando altresì che la commissione avrebbe comunque dovuto fare ricorso al potere di richiesta di chiarimenti; infine, deduceva l’illegittimità della stessa clausola in violazione della quale era stata pronunciata l’esclusione, dal momento che la stessa si risolveva in una garanzia non solo non contemplata tra i requisiti di capacità economico- finanziaria, ma anche duplicativa di esigenze di affidabilità della concorrente a presidio delle quali già esistevano gli ordinari istituti di garanzia previsti dal codice dei contratti;
- si costituiva in giudizio la Regione Campania concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare;
- alla camera di consiglio dell’8 settembre 2010, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il Collegio, ritenendo sussistenti per una sentenza in forma semplificata, tratteneva la causa per la decisione;
- il ricorso è fondato;
- al punto 6.10.4 del disciplinare di gara si richiedeva ai fini della partecipazione “idonea referenza bancaria rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/93, da cui risulti inequivocabilmente la solvibilità dell’impresa concorrente e l’impegno di uno degli istituti bancari o intermediari di cui sopra di aprire a favore del concorrente – in caso di aggiudicazione – una linea di credito pari ad almeno € 800.000 a garanzia di eventuali pagamenti di stipendio e contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’impresa verso i propri dipendenti occupati nel servizio di pulizia di cui alla presente gara (art. 18 del capitolato). Saranno ritenute non idonee tutte le dichiarazioni che contravvengono a detto requisito di inequivocabilità, ossia le dichiarazioni che presentino frasi quali “senza impegno e garanzia ecc..”;
- nella dichiarazione della Banca Popolare di Novara del 21 aprile 2010, esibita dalla Derichebourg Multiservizi s.p.a. in sede di gara è riportato che tale società “risulta facilitata presso il nostro istituto per affidamento pari ad euro 850.000, atto ad assistere finanziariamente l’eventuale aggiudicazione della gara”;
- ritiene il Collegio che tale dichiarazione non può assolutamente considerarsi equivocabile, come invece ritenuto dall’organo di gara nella seduta del 16 luglio 2010: infatti l’istituto di credito afferma addirittura che già esiste una linea di credito in favore della ricorrente, addirittura di importo maggiore rispetto a quanto richiesto dal disciplinare; né equivoca può essere ritenuta l’espressione “risulta facilitata”, atteso che si tratta di un termine di tecnica bancaria sinonimo di “affidamento”, circostanza, tra l’altro, non smentita o in qualche modo contraddetta dalla difesa della Regione Campania; in ogni caso, ove mai fosse sorto in capo alla commissione qualche dubbio in ordine al significato di tale espressione, proprio il mancato convincimento della sua sicura inidoneità, avrebbe dovuto imporre l’attivazione del potere di richiesta di chiarimenti, in applicazione del principio del favor partecipationis;
- in conclusione il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione ed assorbimento delle ulteriori censure;
- le spese seguono la soccombenza, con condanna della Regione Campania al relativo pagamento nella misura complessiva di € 2.000,00(Duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Prima Sezione, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento di esclusione; condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente nella misura complessiva di €2.000,00(Duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 08/09/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Fabio Donadono, Presidente FF
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Michele Buonauro, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

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