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| n. 9-2010 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE I - Sentenza 22 settembre 2010 n. 17495
Pres. F. Donadono,
est. P. Corciulo
Cooperativa Prodest Milano R.L. (Avv.ti Alfredo
Passaro e Raffaella Veniero) c. A.R.I.N. S.p.A. (Avv.ti Giuliana Vosa e
Paolo Vosa) c. Co.Pa.T. Società Cooperativa (Avv.ti Mario Barretta,
Marrama, Carlo Merani e Andrea Cermele) c. Eurosafety Soc.Coop (N.C.) |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Specificazione sub
criteri – Dopo l’apertura delle buste –Nuovi e diversi parametri di
valutazione - Illegittimità – Sussiste - Fattispecie
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2. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Lex specialis
– Disposizioni - Stazione appaltante – Vincolatività – Sussiste
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1. Nelle gare pubbliche, è illegittimo, per violazione
del principio della par condicio tra i concorrenti, l’operato della
Commissione giudicatrice che, dopo l’aperture delle buste, specifica in
sub - criteri i punteggi da assegnare con i criteri principali prefissati
dal bando di gara e dalla lex specialis (1)
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2. Nelle gare pubbliche, le disposizioni contenute nella
lex specialis di gara non vincolano soltanto i concorrenti, ma anche la
stessa amministrazione che non può sottrarsi alla loro puntuale
applicazione
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1. Nella specie il TAR ha osservato che è illegittimo
l’operato di una commissione giudicatrice che ha proceduto
all’assegnazione dei punteggi in ordine ai servizi aggiuntivi e
all’organizzazione dell’attività solo dopo l’apertura delle buste e
l’esame delle offerte senza che tale modus operandi era contemplato nella
lex specialis. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 4660/2010 R.G., proposto da:
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Cooperativa Prodest Milano A.R.L., in persona del legale
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Passaro
e Raffaella Veniero, con domicilio eletto presso in Napoli, via Cervantes
n.64 , presso lo studio dell’avvocato Veniero;
contro
A.R.I.N. S.p.A., in persona del legale
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Vosa e
Paolo Vosa, con domicilio eletto presso il secondo in Napoli, via G.
Fiorelli,14;
nei confronti di
Co.Pa.T. Società Cooperativa, in persona del
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Mario
Barretta, Marrama, Carlo Merani, Andrea Cermele, con domicilio eletto
presso il primo in Napoli, via Duomo N.314;
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Eurosafety Soc.Coop. in persona del legale rappresentante
p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
della comunicazione N.16602/2010 dell'ARIN
relativa all'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di
custodia e vigilanza non armata dei siti ARIN S.p.A., e di ogni altro atto
connesso e conseguente..
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.R.I.N. S.p.A. e
di Co.Pa.T. Società Cooperativa;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
letto il ricorso incidentale;
Data per
letta nella camera di consiglio del giorno 08/09/2010 la relazione del
consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21
decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n.
205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO e DIRITTO
- con bando pubblicato sulla GUCE del 30 giugno
2009 l’ARIN indiceva una procedura aperta per l’affidamento biennale del
servizio di custodia e sorveglianza dei propri siti ubicati nelle
provincie di Napoli e Caserta, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione di 50 punti per
l’offerta economica e 50 punti per quella tecnica, quest’ultima a sua
volta articolata in 30 punti per i servizi aggiuntivi e 20 punti per le
modalità organizzative;
- a conclusione delle operazioni di gara la
migliore offerta risultava essere quella della Co.Pa.T. scarl cn 98,65,
seguita dalla RTI Eurosafety con 87,99 pts, dalla Prodest scarl con 67,79
pts e infine dal RTI S.G.S. con 65,19 pts;
- con atto del 29 giugno
2009 la Co.Pa.T scarl veniva dichiarata aggiudicataria definitiva della
gara;
- avverso tale atto e contro le operazioni di gara proponeva
ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Prodest scarl
chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
oltre al risarcimento del danno;
- deduceva parte ricorrente
l’illegittimità delle operazioni di gara, non risultando essere state
adottate le necessarie cautele di conservazione e sigillatura delle
offerte tecniche una volta aperte dalla commissione per la preventiva
verifica di regolarità formale e conformità rispetto ai requisiti
prescritti dal capitolato; con la seconda censura si deduceva che la
commissione aveva stabilito i criteri di valutazione ed assegnazione dei
punteggi relativamente ai servizi aggiuntivi, dopo avere preso visione del
contenuto delle offerte tecniche dei partecipanti; in terzo luogo, sempre
l’organo di gara aveva consentito alla aggiudicataria ed alla concorrente
seconda classificata di integrare le rispettive offerte tecniche, ritenute
in alcune parti non chiare o comunque carenti; in quarto luogo si
contestava la mancata applicazione del criterio aggregativo compensatore
ai fini della valutazione delle offerte, benché questo fosse stato
espressamente previsto dalla legge di gara; infine, venivano rivolte
censure riguardo alla sottovalutazione dell’effettiva qualità dell’offerta
tecnica della ricorrente Prodest scarl;
- si costituiva in giudizio la
ARIN s.p.a. che concludeva per il rigetto del ricorso e della domanda
cautelare;
- si costituiva in giudizio anche la controinteressata
Co.Pa.T scarl chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare,
proponendo altresì ricorso incidentale con cui deduceva che le
giustificazioni allegate all’offerta economica della ricorrente non erano
idonee a confermarne la sostenibilità relativamente al costo del lavoro,
per cui la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara;
- alla
camera di consiglio dell’8 settembre 2010, fissato per la trattazione
della domanda cautelare, il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti
per una sentenza in forma semplificata, tratteneva la causa per la
decisione;
- il secondo motivo di ricorso è fondato;
- invero, alla
seduta del 21 settembre 2009, come risulta dal relativo verbale, “ai fini
dell’assegnazione dei punteggi ai predetti parametri di valutazione –
ossia le voci tecniche dei servizi aggiuntivi e dell’organizzazione
dell’attività – la commissione tecnica stabilisce di procedere nel
seguente modo: a seguito del’esame dei progetti tecnici pervenuti, la
commissione evidenzierà quali sono gli elementi rilevati all’interno dei
progetti tecnici che costituiscono servizi aggiuntivi offerti rispetto a
quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto, nonché i profili
attinenti all’organizzazione proposta dai concorrenti per le attività
oggetto dell’appalto. Tali elementi verranno così raggruppati ed elencati
in opportune tabelle al fine di poter procedere ad un oggettivo confronto
tra i concorrenti”.
- rileva innanzitutto il Collegio che la lex
specialis di gara non prevedeva alcuna sottoarticolazione delle due voci
componenti l’offerta tecnica, ossia i servizi aggiuntivi e le modalità
organizzative dell’attività, tra l’altro solo genericamente indicate
nell’art. 4 del disciplinare e nemmeno specificate nell’art. 5,
disposizione appositamente dedicata all’offerta tecnica; né una simile
predeterminazione si evince dalle disposizioni del capitolato; resta,
quindi, che la sottospecificazioni delle voci tecniche di offerta di cui
alle tabelle A e B redatte dalla commissione, costituisce applicazione di
un criterio generale stabilito per la prima volta dallo stesso organo di
gara; oltre, quindi ad essere in contrasto con quanto stabilito dall’art
83 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nella sua attuale formulazione, tale
attività risulta incontrovertibilmente compiuta non solo dopo l’apertura
delle offerte tecniche delle concorrenti, ma addirittura in funzione della
loro comparazione e tanto in palese violazione dei generali principi di
trasparenza e par condicio posti a presidio della legittimità delle
operazioni di selezione nei procedimenti ad evidenza pubblica;
- tale
vizio delle operazioni di gara ne determina l’integrale travolgimento, con
consequenziale annullamento di tutti gli atti impugnati ed obbligo per la
stazione appaltante di rinnovazione del relativo procedimento;
- va
altresì dichiarata l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso
incidentale; invero, l’interesse processuale a tutela del quale parte
ricorrente ha proposto il secondo mezzo di impugnazione, ritenuto fondato
dal Collegio, ha natura strumentale, siccome volto alla rinnovazione delle
operazioni di gara, mentre le censure proposte in sede incidentale,
tendenti a denunciare l’incongruità delle offerta della Prodest scarl,
sottendono l’interesse processuale della controinteressata a paralizzare
la diversa posizione di interesse processuale della ricorrente al
conseguimento dell’aggiudicazione; va anche rilevato che essendo il
ricorso incidentale un mezzo di impugnazione, nella fattispecie in esame,
risulta mancante proprio l’oggetto del giudizio, non essendo nel
procedimento intervenuta una valutazione positiva sulla congruità
dell’offerta della ricorrente da parte della stazione appaltante;
- in
conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento delle
operazioni di gara ed assorbimento delle ulteriori censure proposte;
-
Deve essere respinta la domanda risarcitoria, atteso che la rinnovazione
del procedimento si rivela integralmente satisfattiva delle ragioni di
parte ricorrente;
- Sussistono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese processuali, fatto salvo il rimborso a carico dell’ARIN del
contributo unificato, come per legge;
P.Q.M.
- Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Prima Sezione, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli
atti impugnati; dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale e
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di
consiglio del giorno 08/09/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Fabio
Donadono, Presidente FF
Paolo Corciulo, Consigliere,
Estensore
Michele Buonauro, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
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