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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 22 settembre 2010 n. 17495
Pres. F. Donadono, est. P. Corciulo
Cooperativa Prodest Milano R.L. (Avv.ti Alfredo Passaro e Raffaella Veniero) c. A.R.I.N. S.p.A. (Avv.ti Giuliana Vosa e Paolo Vosa) c. Co.Pa.T. Società Cooperativa (Avv.ti Mario Barretta, Marrama, Carlo Merani e Andrea Cermele) c. Eurosafety Soc.Coop (N.C.)


1. Contratti della P.A. – Gara – Specificazione sub criteri – Dopo l’apertura delle buste –Nuovi e diversi parametri di valutazione - Illegittimità – Sussiste - Fattispecie

 

2. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Lex specialis – Disposizioni - Stazione appaltante – Vincolatività – Sussiste

 

 

1. Nelle gare pubbliche, è illegittimo, per violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, l’operato della Commissione giudicatrice che, dopo l’aperture delle buste, specifica in sub - criteri i punteggi da assegnare con i criteri principali prefissati dal bando di gara e dalla lex specialis (1)

 

2. Nelle gare pubbliche, le disposizioni contenute nella lex specialis di gara non vincolano soltanto i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione che non può sottrarsi alla loro puntuale applicazione

 

 

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1. Nella specie il TAR ha osservato che è illegittimo l’operato di una commissione giudicatrice che ha proceduto all’assegnazione dei punteggi in ordine ai servizi aggiuntivi e all’organizzazione dell’attività solo dopo l’apertura delle buste e l’esame delle offerte senza che tale modus operandi era contemplato nella lex specialis.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso n. 4660/2010 R.G., proposto da:

 

Cooperativa Prodest Milano A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Passaro e Raffaella Veniero, con domicilio eletto presso in Napoli, via Cervantes n.64 , presso lo studio dell’avvocato Veniero;

contro



A.R.I.N. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Vosa e Paolo Vosa, con domicilio eletto presso il secondo in Napoli, via G. Fiorelli,14;

nei confronti di



Co.Pa.T. Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Barretta, Marrama, Carlo Merani, Andrea Cermele, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via Duomo N.314;

 

Eurosafety Soc.Coop. in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della comunicazione N.16602/2010 dell'ARIN relativa all'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di custodia e vigilanza non armata dei siti ARIN S.p.A., e di ogni altro atto connesso e conseguente..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.R.I.N. S.p.A. e di Co.Pa.T. Società Cooperativa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
letto il ricorso incidentale;
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 08/09/2010 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



- con bando pubblicato sulla GUCE del 30 giugno 2009 l’ARIN indiceva una procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di custodia e sorveglianza dei propri siti ubicati nelle provincie di Napoli e Caserta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione di 50 punti per l’offerta economica e 50 punti per quella tecnica, quest’ultima a sua volta articolata in 30 punti per i servizi aggiuntivi e 20 punti per le modalità organizzative;
- a conclusione delle operazioni di gara la migliore offerta risultava essere quella della Co.Pa.T. scarl cn 98,65, seguita dalla RTI Eurosafety con 87,99 pts, dalla Prodest scarl con 67,79 pts e infine dal RTI S.G.S. con 65,19 pts;
- con atto del 29 giugno 2009 la Co.Pa.T scarl veniva dichiarata aggiudicataria definitiva della gara;
- avverso tale atto e contro le operazioni di gara proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Prodest scarl chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, oltre al risarcimento del danno;
- deduceva parte ricorrente l’illegittimità delle operazioni di gara, non risultando essere state adottate le necessarie cautele di conservazione e sigillatura delle offerte tecniche una volta aperte dalla commissione per la preventiva verifica di regolarità formale e conformità rispetto ai requisiti prescritti dal capitolato; con la seconda censura si deduceva che la commissione aveva stabilito i criteri di valutazione ed assegnazione dei punteggi relativamente ai servizi aggiuntivi, dopo avere preso visione del contenuto delle offerte tecniche dei partecipanti; in terzo luogo, sempre l’organo di gara aveva consentito alla aggiudicataria ed alla concorrente seconda classificata di integrare le rispettive offerte tecniche, ritenute in alcune parti non chiare o comunque carenti; in quarto luogo si contestava la mancata applicazione del criterio aggregativo compensatore ai fini della valutazione delle offerte, benché questo fosse stato espressamente previsto dalla legge di gara; infine, venivano rivolte censure riguardo alla sottovalutazione dell’effettiva qualità dell’offerta tecnica della ricorrente Prodest scarl;
- si costituiva in giudizio la ARIN s.p.a. che concludeva per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare;
- si costituiva in giudizio anche la controinteressata Co.Pa.T scarl chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, proponendo altresì ricorso incidentale con cui deduceva che le giustificazioni allegate all’offerta economica della ricorrente non erano idonee a confermarne la sostenibilità relativamente al costo del lavoro, per cui la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara;
- alla camera di consiglio dell’8 settembre 2010, fissato per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti per una sentenza in forma semplificata, tratteneva la causa per la decisione;
- il secondo motivo di ricorso è fondato;
- invero, alla seduta del 21 settembre 2009, come risulta dal relativo verbale, “ai fini dell’assegnazione dei punteggi ai predetti parametri di valutazione – ossia le voci tecniche dei servizi aggiuntivi e dell’organizzazione dell’attività – la commissione tecnica stabilisce di procedere nel seguente modo: a seguito del’esame dei progetti tecnici pervenuti, la commissione evidenzierà quali sono gli elementi rilevati all’interno dei progetti tecnici che costituiscono servizi aggiuntivi offerti rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto, nonché i profili attinenti all’organizzazione proposta dai concorrenti per le attività oggetto dell’appalto. Tali elementi verranno così raggruppati ed elencati in opportune tabelle al fine di poter procedere ad un oggettivo confronto tra i concorrenti”.
- rileva innanzitutto il Collegio che la lex specialis di gara non prevedeva alcuna sottoarticolazione delle due voci componenti l’offerta tecnica, ossia i servizi aggiuntivi e le modalità organizzative dell’attività, tra l’altro solo genericamente indicate nell’art. 4 del disciplinare e nemmeno specificate nell’art. 5, disposizione appositamente dedicata all’offerta tecnica; né una simile predeterminazione si evince dalle disposizioni del capitolato; resta, quindi, che la sottospecificazioni delle voci tecniche di offerta di cui alle tabelle A e B redatte dalla commissione, costituisce applicazione di un criterio generale stabilito per la prima volta dallo stesso organo di gara; oltre, quindi ad essere in contrasto con quanto stabilito dall’art 83 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nella sua attuale formulazione, tale attività risulta incontrovertibilmente compiuta non solo dopo l’apertura delle offerte tecniche delle concorrenti, ma addirittura in funzione della loro comparazione e tanto in palese violazione dei generali principi di trasparenza e par condicio posti a presidio della legittimità delle operazioni di selezione nei procedimenti ad evidenza pubblica;
- tale vizio delle operazioni di gara ne determina l’integrale travolgimento, con consequenziale annullamento di tutti gli atti impugnati ed obbligo per la stazione appaltante di rinnovazione del relativo procedimento;
- va altresì dichiarata l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale; invero, l’interesse processuale a tutela del quale parte ricorrente ha proposto il secondo mezzo di impugnazione, ritenuto fondato dal Collegio, ha natura strumentale, siccome volto alla rinnovazione delle operazioni di gara, mentre le censure proposte in sede incidentale, tendenti a denunciare l’incongruità delle offerta della Prodest scarl, sottendono l’interesse processuale della controinteressata a paralizzare la diversa posizione di interesse processuale della ricorrente al conseguimento dell’aggiudicazione; va anche rilevato che essendo il ricorso incidentale un mezzo di impugnazione, nella fattispecie in esame, risulta mancante proprio l’oggetto del giudizio, non essendo nel procedimento intervenuta una valutazione positiva sulla congruità dell’offerta della ricorrente da parte della stazione appaltante;
- in conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento delle operazioni di gara ed assorbimento delle ulteriori censure proposte;
- Deve essere respinta la domanda risarcitoria, atteso che la rinnovazione del procedimento si rivela integralmente satisfattiva delle ragioni di parte ricorrente;
- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali, fatto salvo il rimborso a carico dell’ARIN del contributo unificato, come per legge;

P.Q.M.



- Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Prima Sezione, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati; dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 08/09/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Fabio Donadono, Presidente FF
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Michele Buonauro, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

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